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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
ENTENZA N.
ENTENZA N. DIVORZIO FIGLI
Persona_1
IV.
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato l'11 Marzo 2025, congiuntamente, da
1) Parte_1
nata ER (MB) il 04.07.1980
cittadina: italiana per nascita Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Michele Andrea Erba del Foro di Monza
e
2) Parte_2
Nato ad Adria (RO) il 11.01.1976
residente in [...]
con gli Avv.ti Luca Corabi De Marchi e Daniela Cardillo del Foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Seveso, in data 30.06.2012, (anno 2012, atto n.
18, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 13.04.2023 omologato con decreto del 18.04.2023
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] a [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11.03.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Seveso, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune in data 02.07.2012 Anno 2012, Parte II, Serie A, n. 18, e successivamente trascritto anche nel registro dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Arosio in data 17.09.2012, Anno 2012, Parte II, Serie B, N. 7 tra i sig.ri e;
Parte_1 Parte_2 2) ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Seveso, di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) La casa famigliare di Arosio (CO), Via Don Carlo Gnocchi n. 76/B resterà assegnata alla moglie Pt_1 che ivi risiederà con il figlio minore ed ivi potrà vivere fino a che il figlio sarà divenuto
[...] Per_2 economicamente indipendente.
4) Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Per_2 prevalente presso la madre, nell'immobile già casa coniugale, sita in Arosio (CO), Via Don Carlo Gnocchi n. 76/B. 5) Il padre, Sig. , potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente schema ferma la possibilità Pt_2 Per_2 dei coniugi di convenire modifiche di giorni ed orari sulla base delle esigenze scolastiche e sportive del figlio e lavorative dei genitori:
a fine settimana alternati, dal venerdì indicativamente dalle ore 18.00, sino alla domenica sera quando il padre riaccompagnerà il figlio alla casa materna. In caso di ponti e festività i genitori converranno, di volta in volta, con chi starà il figlio anche in ragione del fine settimana prossimo a tali ponti;
A settimane alternate il sig. si farà carico di andare a portare a catechismo e/o a qualsiasi Pt_2 Per_2 altra attività sportiva e/o ricreativa che nel corso di detta settimana frequenterà per poi, all'esito Per_2 riaccompagnarlo alla casa materna. In caso di impedimento, il padre ne darà avviso alla madre tempestivamente concordando con la stessa diversa data nel rispetto delle esigenze del figlio;
per le vacanze natalizie, i genitori convengono che il figlio trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Per_2 Natale con un genitore e il 26 dicembre con l'altro. Il successivo periodo di vacanza verrà trascorso dal figlio ad anni alterni con un genitore dal 27/12 al 1/01 e con l'altro genitore dal 02/01 al 7/01;
per le vacanze Pasquali, i genitori trascorreranno ad anni alterni con il figlio l'uno il giorno di Pasqua l'altro il giorno di Pasquetta;
per le vacanze estive, i genitori, nel concordare che ciascun genitore si dovrà far carico integralmente delle spese connesse alle vacanze che trascorrerà con il figlio, convengono che il padre possa tenere con sè il figlio per 15 giorni consecutivamente nel corso del mese di luglio o agosto;
convengono, altresì, la possibilità, da concordare di volta in volta, di pianificare, in aggiunta, altra settimana durante i mesi di giugno e/o luglio nel corso della quale il padre potrà stare con il figlio. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. I coniugi si impegnano a comunicare all'altro il periodo di vacanza con il figlio entro il 30 aprile di ogni anno.
6) I nonni materni e la nonna paterna si alterneranno su base settimanale nell'attendere al rientro da Per_2 scuola presso l'abitazione materna, fino a piena autonomia del figlio, quando non ve ne sarà più necessità.
7) Il Sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma Pt_2 Pt_1 mensile pari ad € 275,00; tale importo, rivalutabile annualmente in base all'indice Istat, dovrà essere corrisposto alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Pt_1
8) Unitamente al pagamento del contributo al mantenimento del figlio il sig. si impegna ed obbliga a Pt_2 corrispondere mensilmente alla moglie l'ulteriore importo pari al 50% della rata di mutuo a tasso variabile contratto per l'acquisto della casa coniugale nonché oltre al 50% della polizza “assicuro”, il tutto pari attualmente ad € 269,95 (ferma restando la disponibilità a versare l'eventuale quota del 50% del mutuo e assicuro rideterminato sulla base dell'eventuale incremento e/o decremento dei tassi di interesse e come da piano ammortamento visibile ad entrambi i coniugi e via via aggiornato) a cui si aggiunge l'impegno a corrispondere alla moglie, entro il 15 dicembre di ogni anno, la quota del 50% del premio per la polizza assicurativa casa (per € 198,78 complessivi) che deve essere corrisposta in una unica soluzione a fine di ogni anno. Il tutto fino ad estinzione del mutuo o, nel caso, fino alla vendita alla moglie della propria quota di comproprietà della casa.
9) L'importo dell'assegno unico erogato dall' spetterà a ciascun coniuge per la quota del 50%; CP_1
10) Le spese per la frequentazione degli sport da parte del figlio, così come le spese mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non rimborsate dall'assicurazione sanitaria (UNISALUTE o altra), verranno sostenute al 50% da ciascuno dei due genitori;
11) Quanto alle spese straordinarie per l'individuazione delle quali si richiama il Protocollo sottoscritto in data 24.05.2018 dal Presidente del Tribunale di Como e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, pubblicato sui siti istituzionali del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como (doc. 13), queste saranno ripartite al 50% tra i genitori.
12) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con l'effetto che nessun concorso al mantenimento dell'altro coniuge sarà dovuto.
13) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
14) Le Spese legali del presente giudizio di divorzio sono integralmente compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in data 30.06.2012 in Seveso Parte_1 Parte_2
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Seveso in data 02.07.2012 Anno
2012, Parte II, Serie A, N. 18, e successivamente trascritto anche nel registro dell'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Arosio in data 17.09.2012, Anno 2012, Parte II, Serie B, N. 7
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza. 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seveso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Arosio dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 3.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao