Ordinanza collegiale 29 aprile 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 4295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4295 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04295/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2025, proposto da
AS PA OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Del provvedimento formatosi per silentium sull’istanza-diffida a mezzo p.e.c. in data 10.10.2024, con cui ha invitato e diffidato il Comune di Napoli ed il Ministero per i beni culturali - SABAP per il Comune di Napoli, ciascuno per quanto di propria competenza, a provvedere a definire le pratiche di condono edilizio n.3685/10/85 e n.20496/95 mediante il rilascio dei provvedimenti di rispettiva competenza entro il termine di trenta giorni ai sensi degli artt.2 e 3 della l. n.241/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli - e del Comune di Napoli;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
-il ricorrente ha acquistato, in data 19 febbraio 2019, con decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Napoli, un immobile in relazione al quale precedenti proprietari avevano inoltrato due istanze di condono edilizio: la prima, indicata come pratica n. 3685/10/85, per la sanatoria della chiusura di un terrazzo a livello con realizzazione di una veranda; la seconda, indicata pratica n. 20496/95, concernente l’uso del lastrico solare sovrastante come terrazzo calpestabile, con accesso mediante scala a chiocciola;
-l’immobile ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico in ragione del D.M. 24 gennaio 1953, ma, per entrambe le richieste, furono rilasciati atti favorevoli comunali: il parere della CECI (Commissione Edilizia Comunale Integrata) in data 17 settembre 1998; le autorizzazioni paesaggistiche, di cui ai decreti sindacali n. 319 del 2 marzo 1999 (pratica 3685/85) e n. 197 del 15 febbraio 1999 (pratica 20496/95), trasmessi alla competente Soprintendenza per l’eventuale esercizio del potere di annullamento, ai sensi della previgente normativa (legge 8 agosto 1985, n. 431, poi confluita in parte nel vigente d.lgs. 42/2024), che però non è mai stato esercitato;
- i procedimenti di “condono edilizio” non risultano allo stato definiti;
-con la nota prot. 0005238, depositata da ultimo in data 27 marzo 2025, il Ministero conferma tale ricostruzione della risalente vicenda, anche se si sofferma su argomentazioni giuridiche concernenti una presunta decadenza delle relative autorizzazioni in sanatoria;
Rilevato che, con ordinanza collegiale ex art. 73 comma 3 c.p.a., del 29 aprile 2025, n. 3478 è stata sollevata questione di inammissibilità del ricorso, in considerazione della ravvisata mancanza del presupposto del silenzio-inadempimento, ossia dell’effettivo decorso del termine per la conclusione del procedimento di condono edilizio;
Osservato che, in particolare:
- la fattispecie concreta ricade sotto l’alveo dell’art. 9 - Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39 ” della Legge regionale 18/11/2004, n. 10 “ Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni ”, né sussistono i presupposti per la sua esclusione, delineati dal comma 5.
-l’art. 9, come da ultimo modificato dall’art. 54, comma 1, L.R. 30 dicembre 2024, n. 25, prevede, in particolare, che “ le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985, capo IV ed alla legge n. 724/1994, articolo 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai comuni entro il 31 dicembre 2025 ”, termine allo stato non spirato (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 8 gennaio 2025, n. 167; cfr. anche, seppure con riguardo alle precedenti traslazioni del termine legale, Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2019, n. 8646).
-la questione è stata oggetto di memoria difensiva di parte ricorrente, depositata in data 13 maggio 2025, ma le argomentazioni ivi dedotte non sono condivisibili;
Ritenuto doveroso precisare che:
- ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 9, l’interessato ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le condizioni e i presupposti indicati alle lettere da a) ad f). con la finalità di agevolare e accelerare la definizione del procedimento, ma tale dichiarazione, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, non è idonea a modificare o anticipare il termine legale di conclusione previsto dal comma 1, pur avendo la finalità di “agevolare” lo smaltimento delle pratiche pendenti;
- tale effetto anticipatorio non può desumersi neanche in via interpretativa, in considerazione della funzione sistemica che il termine di conclusione del procedimento riveste per l’amministrazione, in quanto segna il momento a partire dal quale può prodursi l’effetto del silenzio inadempimento dell’amministrazione medesima ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
-pertanto, in assenza di un’espressa previsione normativa che leghi la presentazione della dichiarazione sostitutiva a una riduzione del termine procedimentale, quest’ultimo resta invariato e ancorato alla precisa data del 31 dicembre 2025;
Osservato, quanto alla dedotta discrasia tra la disposizione di cui all’art. 7 e quella appena esaminata dell’art. 9, dedotta con la medesima memoria di parte ricorrente, che si tratta di una antinomia solo apparente, poiché la prima disposizione disciplina, in generale, le “ domande di sanatoria ” e per “ sanatoria ”, secondo quanto previsto dall’art. 1 lett. a), si intende “ la sanatoria straordinaria degli illeciti amministrativi derivanti dalla realizzazione di abusi edilizi introdotta dal decreto-legge n. 269/2003, articolo 32 ”; mentre l’art. 9 in controversia riguarda, più specificatamente, “ le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985, capo IV ed alla legge n. 724/1994, articolo 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ”, trattandosi pertanto di una norma speciale;
Ritenuto, in conclusione, che mancando nel caso concreto la condizione dello spirare del termine procedimentale e del conseguente omesso esercizio del potere, a fronte del quale l’istituto del “silenzio” ex art. 31 e 117 c.p.a. mira a fornire tutela al privato, e non essendo emerso, sulla base degli atti versati in giudizio, che insista sull’area un vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta, ex art. 33 della l. n. 47 del 1985 (che, ai sensi del comma 5 del suddetto art. 9 della L.R. Campania n. 10 del 2004, avrebbe effetti preclusivi all'applicabilità "delle disposizioni del presente articolo"), il ricorso in oggetto deve dichiararsi inammissibile;
Ritenuto, tuttavia, opportuno sottolineare che, ferma restando la disciplina regionale sopra richiamata e la conseguente individuazione del termine legale per la conclusione del procedimento, la particolare risalenza temporale della vicenda oggetto del presente giudizio, nonché la natura delle opere abusive di cui si tratta, dovrebbe indurre l’amministrazione comunale, quale titolare del potere/dovere di provvedere, a valutare l’opportunità di fornire un riscontro anche anticipato rispetto alla scadenza legale del termine, in un’ottica di buona amministrazione e di collaborazione con il cittadino, ai sensi dei principi generali sanciti dalla legge n. 241 del 1990;
Ritenuto opportuno compensare le spese, sia in considerazione della peculiare vicenda che del rilievo d’ufficio della questione di inammissibilità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | PA Severini |
IL SEGRETARIO