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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3102/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Ciccone e Giovanni Russo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella e dall'avv. Paolo Sedda
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.04.2023, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver lavorato, nell'anno 2021 per 152 giorni, in qualità di bracciante agricolo, iscritto negli elenchi nominativi degli operai agricoli del comune di Cerignola e per 11
CP_ settimane nel settore non agricolo;
di aver inoltrato, in data 12.02.2022, domanda all' volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021; che l' ha negato la prestazione CP_1 richiesta, adducendo la seguente motivazione “Reiezione Ds: non risultano giornate da indennizzare”.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “- accertare e dichiarare che il sig. ha diritto alla disoccupazione Parte_1 agricola relativa all'anno 2021 nella misura indicata in premessa seguendo il calcolo delle giornate lavorate (152 in agricoltura e 11 settimane come dipendente) detratte dalle 366 giornate relative all'intero anno;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a riliquidare CP_1
e corrispondere la disoccupazione agricola relativa all'anno 2021 con i relativi interessi;
Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
pagina 1 di 3 In particolare, l' ha dedotto che “La prestazione richiesta da controparte (indennità di CP_1
Disoccupazione Agricola anno 2021 per 152 gg di iscrizione) non spetta per le ragioni di fatto e di diritto di seguito riportate. 1) l'odierno ricorrente risulta:
1.a) iscritto per n 152 gg negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato (all 1);
1.b) aver lavorato anche nel settore non agricolo, dal
01/01/2021 al 30/06/2021 e dal 01/11/2021 al 31/12/2021 (presso REBECCA'S GREEN GOLD -
SOCIETA' con qualifica Operaio - Tempo Pieno - Tempo determinato o Controparte_2
Contratto a termine all 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g e 2h), per 219 gg (5 gg lavorate e 214 gg non lavorate) …. 4) Nel caso di specie, stante la prevalenza del lavoro dipendente non agricolo nonché il superamento del limite massimo di giornate indennizzabili, l' correttamente non ha CP_1 riconosciuto la richiesta provvidenza con la seguente motivazione: “NON RIMANGONO GIORNATE
DA INDENNIZZARE” (nello specifico infatti considerando 219 giornate di lavoro non agricolo più
152 giornate di lavoro agricolo per un totale di 371 giornate non indennizzabili, viene superato di gran lunga il limite massimo delle giornate – non occupate – ed in conseguenza indennizzabili pari a
365) (all 5, 5a e 5b)”.
Con note di trattazione scritta dell'8.09.2023 parte ricorrente ha chiesto il ricalcolo della disoccupazione agricola, a seguito della rettifica del contratto nel settore non agricolo e dei relativi
Unimes da parte della ditta, a seguito della quale le giornate non lavorate non risultano più coperte da contratto a tempo determinato.
Con successive note di trattazione scritta del 5.01.2024 parte ricorrente ha esposto che, successivamente alla notifica del ricorso, l' ha provveduto a liquidare la disoccupazione agricola, CP_1 tuttavia insistendo nell'accoglimento della domanda, non essendo stata la prestazione ancora corrisposta.
A seguito di tale variazione l' , con note di trattazione scritta del 5.01.2024, ha precisato che: CP_1
“controparte a buon diritto osserva nelle proprie note di trattazione scritta che l' ha riconosciuto CP_1 quanto richiesto dal Sig. a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2021. Tuttavia, la Pt_1
stessa controparte ommette che il detto riconoscimento della prestazione è stato possibile solo a seguito della quanto mai tardiva rettifica del contratto nel settore non agricolo intercorso tra il
e la a mezzo del flusso Uniemens. Non appena i Pt_1 Controparte_3
competenti reparti amministrativi hanno preso atto di tale rettifica, hanno provveduto alla liquidazione della disoccupazione agricola 2021 in favore del ricorrente (doc. 1). Risulta palese che la reiezione operata dall' sia stata del tutto legittima alla luce delle evidenze degli archivi, solo in CP_1 virtù della detta rettifica, infatti, mutato il quadro fattuale, l' ha potuto rinvenire giornate CP_1 indennizzabili, assenti stante le precedenti dichiarazioni della . Controparte_3
pagina 2 di 3 L' ha dunque chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere con integrale CP_1 compensazione delle spese di giudizio, in quanto “la reiezione della richiesta di disoccupazione agricola, infatti, è stata determinata da soggetto estraneo al giudizio - CP_3 CP_3
– che ha comunicato dati errati e solo nel corso dell'odierno giudizio ha rettificato tali
[...] comunicazioni, permettendo la liquidazione della prestazione per cui è causa”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata
CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, la circostanza che l' abbia riconosciuto la prestazione CP_1
oggetto di giudizio successivamente alla notifica del ricorso, ma a seguito della rettifica degli
Uniemens da parte della (datrice di lavoro di parte ricorrente nel settore Controparte_3 non agricolo) e, dunque, il mancato pagamento non sia imputabile all' suggeriscono l'integrale CP_1
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3102/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Ciccone e Giovanni Russo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella e dall'avv. Paolo Sedda
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.04.2023, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver lavorato, nell'anno 2021 per 152 giorni, in qualità di bracciante agricolo, iscritto negli elenchi nominativi degli operai agricoli del comune di Cerignola e per 11
CP_ settimane nel settore non agricolo;
di aver inoltrato, in data 12.02.2022, domanda all' volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021; che l' ha negato la prestazione CP_1 richiesta, adducendo la seguente motivazione “Reiezione Ds: non risultano giornate da indennizzare”.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “- accertare e dichiarare che il sig. ha diritto alla disoccupazione Parte_1 agricola relativa all'anno 2021 nella misura indicata in premessa seguendo il calcolo delle giornate lavorate (152 in agricoltura e 11 settimane come dipendente) detratte dalle 366 giornate relative all'intero anno;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a riliquidare CP_1
e corrispondere la disoccupazione agricola relativa all'anno 2021 con i relativi interessi;
Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
pagina 1 di 3 In particolare, l' ha dedotto che “La prestazione richiesta da controparte (indennità di CP_1
Disoccupazione Agricola anno 2021 per 152 gg di iscrizione) non spetta per le ragioni di fatto e di diritto di seguito riportate. 1) l'odierno ricorrente risulta:
1.a) iscritto per n 152 gg negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato (all 1);
1.b) aver lavorato anche nel settore non agricolo, dal
01/01/2021 al 30/06/2021 e dal 01/11/2021 al 31/12/2021 (presso REBECCA'S GREEN GOLD -
SOCIETA' con qualifica Operaio - Tempo Pieno - Tempo determinato o Controparte_2
Contratto a termine all 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g e 2h), per 219 gg (5 gg lavorate e 214 gg non lavorate) …. 4) Nel caso di specie, stante la prevalenza del lavoro dipendente non agricolo nonché il superamento del limite massimo di giornate indennizzabili, l' correttamente non ha CP_1 riconosciuto la richiesta provvidenza con la seguente motivazione: “NON RIMANGONO GIORNATE
DA INDENNIZZARE” (nello specifico infatti considerando 219 giornate di lavoro non agricolo più
152 giornate di lavoro agricolo per un totale di 371 giornate non indennizzabili, viene superato di gran lunga il limite massimo delle giornate – non occupate – ed in conseguenza indennizzabili pari a
365) (all 5, 5a e 5b)”.
Con note di trattazione scritta dell'8.09.2023 parte ricorrente ha chiesto il ricalcolo della disoccupazione agricola, a seguito della rettifica del contratto nel settore non agricolo e dei relativi
Unimes da parte della ditta, a seguito della quale le giornate non lavorate non risultano più coperte da contratto a tempo determinato.
Con successive note di trattazione scritta del 5.01.2024 parte ricorrente ha esposto che, successivamente alla notifica del ricorso, l' ha provveduto a liquidare la disoccupazione agricola, CP_1 tuttavia insistendo nell'accoglimento della domanda, non essendo stata la prestazione ancora corrisposta.
A seguito di tale variazione l' , con note di trattazione scritta del 5.01.2024, ha precisato che: CP_1
“controparte a buon diritto osserva nelle proprie note di trattazione scritta che l' ha riconosciuto CP_1 quanto richiesto dal Sig. a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2021. Tuttavia, la Pt_1
stessa controparte ommette che il detto riconoscimento della prestazione è stato possibile solo a seguito della quanto mai tardiva rettifica del contratto nel settore non agricolo intercorso tra il
e la a mezzo del flusso Uniemens. Non appena i Pt_1 Controparte_3
competenti reparti amministrativi hanno preso atto di tale rettifica, hanno provveduto alla liquidazione della disoccupazione agricola 2021 in favore del ricorrente (doc. 1). Risulta palese che la reiezione operata dall' sia stata del tutto legittima alla luce delle evidenze degli archivi, solo in CP_1 virtù della detta rettifica, infatti, mutato il quadro fattuale, l' ha potuto rinvenire giornate CP_1 indennizzabili, assenti stante le precedenti dichiarazioni della . Controparte_3
pagina 2 di 3 L' ha dunque chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere con integrale CP_1 compensazione delle spese di giudizio, in quanto “la reiezione della richiesta di disoccupazione agricola, infatti, è stata determinata da soggetto estraneo al giudizio - CP_3 CP_3
– che ha comunicato dati errati e solo nel corso dell'odierno giudizio ha rettificato tali
[...] comunicazioni, permettendo la liquidazione della prestazione per cui è causa”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata
CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, la circostanza che l' abbia riconosciuto la prestazione CP_1
oggetto di giudizio successivamente alla notifica del ricorso, ma a seguito della rettifica degli
Uniemens da parte della (datrice di lavoro di parte ricorrente nel settore Controparte_3 non agricolo) e, dunque, il mancato pagamento non sia imputabile all' suggeriscono l'integrale CP_1
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3