Art. 3.
I programmi dei lavori da effettuare con il mutuo di cui all'art. 1 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici e da quello dei trasporti, secondo la rispettiva competenza.
I programmi dei lavori da effettuare con il mutuo di cui all'art. 1 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici e da quello dei trasporti, secondo la rispettiva competenza.