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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3722/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3722/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 10 aprile 2025, alle ore 12,50, innanzi al dott. Beatrice Prisco, sono comparsi:
Per 'avv. ALBONI FEDERICO Parte_1
Per essuno, già dichiarato contumace. Controparte_1 L'avv. Alboni precisa in tal modo le proprie conclusioni: dichiarare la risoluzione del contratto di locazione n° TG222T01439700RI stipulato da Parte_1
e , avente ad oggetto l'immobile sito in Arceto di Scandiano (RE), Via Caselette n. 4, CP_1 previo accertamento del grave inadempimento del conduttore nella gestione della cosa locata, ai sensi degli art. 1453 c.c, 1455 c.c., 1576 c.c. e 1587 c.cc; ordinare la liberazione immediata dei locali di Via Caselette n. 4 condotti da CP_1 disponendo che gli stessi debbano essere riconsegnati puliti, in buono stato locativo, sgombri da presone, oggetti e rifiuti;
accertare la responsabilità dell'incendio scaturito nel balcone dell'appartamento in data 4/6/2024 in capo al conduttore sig. ai sensi degli art. 1588 c.c - 1218 c.c. e/o in subordine ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c e conseguentemente, previa quantificazione del danno, condannare il responsabile al risarcimento in favore del ricorrente;
condannare il sig. al pagamento mensile di un indennizzo avente valore pari al canone CP_1 di locazione attualmente pagato (ovvero € 460,00 mensili), da versarsi dal momento della pronuncia della risoluzione del contratto di locazione, sino al giorno dell'effettivo rilascio, a titolo di occupazione senza titolo. L'avv. Alboni precisa che le spese sostenute ammontano ad € 292,28. Il Giudice invita parte ricorrente a discutere la causa.
Dopo breve discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
pagina 1 di 4 Al rientro dalla camera di Consiglio, il Giudice, dando atto che nessuno è presente, dà lettura della sentenza depositandola telematicamente. Verbale chiuso alle ore 14,00
Il Giudice
dott. Beatrice Prisco
pagina 2 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Prisco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3722/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBONI Parte_1 C.F._1
FEDERICO
ATTORE contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per inadempimento
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009, ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Parte ricorrente ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna, in questa sede da intendersi richiamato per relationem.
MOTIVI DELLA DECISONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione per immobile ad uso abitazione, stipulato in data 15.12.2022 tra , , e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
; contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio CP_1
Emilia in data 27.12.2022 al n.014397-serie 3T; contratto avente ad oggetto l'immobile sito in Scandiano (RE), via Casalette 4, identificato al NCEU di detto Comune al fg. 15, particella 192, sub. 6,
Cat. A/3.
Parte ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione per grave violazione del conduttore all'obbligo sullo stesso gravante di osservanza della diligenza del buon padre di famiglia nel detenere e custodire l'immobile locato. L'istruttoria ha visto il deposito di documentazione raffigurante i luoghi ed il lamentato inadempimento del conduttore.
La domanda attorea merita accoglimento.
pagina 3 di 4 L'art. 1587 n.1 c.c. che impone al conduttore di osservare, nell'usare la cosa per l'uso determinato, la diligenza del buon padre di famiglia, è sempre operante nel corso del rapporto, indipendentemente dall'obbligo di restituire la cosa, al termine del rapporto, nello stesso stato in cui l'ha ricevuta.
La violazione dell'obbligo di servirsi della cosa locata per l'uso determinato nel contratto, consumata nel corso del rapporto, costituisce certamente un grave inadempimento valutabile, senza dover attendere la scadenza del contratto.
Legittima è la conseguente pronuncia di risoluzione del contratto ove sia accertata una violazione ravvisabile nel caso di alterazione unilaterale dello stato dell'immobile.
Dalla documentazione in atti emerge pacificamente un uso anomalo dell'immobile locato da parte del conduttore.
La documentazione fotografica prodotta, comprova un uso distorto del bene locato e l'incuria nel detenerlo;
incuria che è sfociata anche in un incendio in prossimità della spazzatura accumulata sul balcone.
Nel comportamento del conduttore del tutto inopportuno ed offensivo per il decoro dello stabile in cui si trova l'immobile locato e per la salute delle persone che vi abitano, in spregio alle più elementari regole di civile convivenza, possono senza alcun dubbio ravvisarsi elementi giustificanti una pronuncia di risoluzione del contratto. La domanda di accertamento della responsabilità dell'incendio scaturito sul balcone dell'appartamento in data 4/6/2024 in capo al conduttore sig. con conseguentemente sua condanna al CP_1 risarcimento del danno, non può essere accolta atteso che dal verbale reso dai Vigili del Fuoco intervenuti ad incendio estinto, non risultano accertate le cause del sinistro, e parte ricorrente non fornisce prova del lamentato danno subito attraverso spese sostenute per il rispristino dei luoghi atteso che ha prodotto meri preventivi.
Con l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, segue la condanna del convenuto a corrispondere la somma di € 460,00 mensile, pari al canone di locazione, sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, a titolo di indennità di occupazione. Con l'accoglimento della domanda di parte ricorrente, segue, altresì, la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3722/2024 ogni diversa difesa, istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita:
a) dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 15.12.2022 tra , Parte_1
, e;
contratto di locazione regolarmente registrato presso Parte_2 Controparte_2 CP_1 l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 27.12.2022 al n.014397-serie 3T, per inadempimento del conduttore;
CP_1
b) dichiara tenuto e condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Scandiano CP_1
(RE), via Casalette 4, identificato al NCEU di detto Comune al fg. 15, particella 192, sub. 6, Cat. A/3, libero da persone e cose;
c) condanna al pagamento della somma mensile di € 460,00, a titolo di indennità di CP_1 occupazione, dalla pronuncia sino all'effettiva liberazione dell'immobile;
d) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si CP_1 liquidano in € 292,28 per esborsi ed in € 1689,00 per compensi difensivi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario al 15 %.
Così deciso.
Reggio Emilia 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Beatrice Prisco
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3722/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 10 aprile 2025, alle ore 12,50, innanzi al dott. Beatrice Prisco, sono comparsi:
Per 'avv. ALBONI FEDERICO Parte_1
Per essuno, già dichiarato contumace. Controparte_1 L'avv. Alboni precisa in tal modo le proprie conclusioni: dichiarare la risoluzione del contratto di locazione n° TG222T01439700RI stipulato da Parte_1
e , avente ad oggetto l'immobile sito in Arceto di Scandiano (RE), Via Caselette n. 4, CP_1 previo accertamento del grave inadempimento del conduttore nella gestione della cosa locata, ai sensi degli art. 1453 c.c, 1455 c.c., 1576 c.c. e 1587 c.cc; ordinare la liberazione immediata dei locali di Via Caselette n. 4 condotti da CP_1 disponendo che gli stessi debbano essere riconsegnati puliti, in buono stato locativo, sgombri da presone, oggetti e rifiuti;
accertare la responsabilità dell'incendio scaturito nel balcone dell'appartamento in data 4/6/2024 in capo al conduttore sig. ai sensi degli art. 1588 c.c - 1218 c.c. e/o in subordine ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c e conseguentemente, previa quantificazione del danno, condannare il responsabile al risarcimento in favore del ricorrente;
condannare il sig. al pagamento mensile di un indennizzo avente valore pari al canone CP_1 di locazione attualmente pagato (ovvero € 460,00 mensili), da versarsi dal momento della pronuncia della risoluzione del contratto di locazione, sino al giorno dell'effettivo rilascio, a titolo di occupazione senza titolo. L'avv. Alboni precisa che le spese sostenute ammontano ad € 292,28. Il Giudice invita parte ricorrente a discutere la causa.
Dopo breve discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
pagina 1 di 4 Al rientro dalla camera di Consiglio, il Giudice, dando atto che nessuno è presente, dà lettura della sentenza depositandola telematicamente. Verbale chiuso alle ore 14,00
Il Giudice
dott. Beatrice Prisco
pagina 2 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Prisco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3722/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBONI Parte_1 C.F._1
FEDERICO
ATTORE contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per inadempimento
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009, ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Parte ricorrente ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna, in questa sede da intendersi richiamato per relationem.
MOTIVI DELLA DECISONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione per immobile ad uso abitazione, stipulato in data 15.12.2022 tra , , e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
; contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio CP_1
Emilia in data 27.12.2022 al n.014397-serie 3T; contratto avente ad oggetto l'immobile sito in Scandiano (RE), via Casalette 4, identificato al NCEU di detto Comune al fg. 15, particella 192, sub. 6,
Cat. A/3.
Parte ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione per grave violazione del conduttore all'obbligo sullo stesso gravante di osservanza della diligenza del buon padre di famiglia nel detenere e custodire l'immobile locato. L'istruttoria ha visto il deposito di documentazione raffigurante i luoghi ed il lamentato inadempimento del conduttore.
La domanda attorea merita accoglimento.
pagina 3 di 4 L'art. 1587 n.1 c.c. che impone al conduttore di osservare, nell'usare la cosa per l'uso determinato, la diligenza del buon padre di famiglia, è sempre operante nel corso del rapporto, indipendentemente dall'obbligo di restituire la cosa, al termine del rapporto, nello stesso stato in cui l'ha ricevuta.
La violazione dell'obbligo di servirsi della cosa locata per l'uso determinato nel contratto, consumata nel corso del rapporto, costituisce certamente un grave inadempimento valutabile, senza dover attendere la scadenza del contratto.
Legittima è la conseguente pronuncia di risoluzione del contratto ove sia accertata una violazione ravvisabile nel caso di alterazione unilaterale dello stato dell'immobile.
Dalla documentazione in atti emerge pacificamente un uso anomalo dell'immobile locato da parte del conduttore.
La documentazione fotografica prodotta, comprova un uso distorto del bene locato e l'incuria nel detenerlo;
incuria che è sfociata anche in un incendio in prossimità della spazzatura accumulata sul balcone.
Nel comportamento del conduttore del tutto inopportuno ed offensivo per il decoro dello stabile in cui si trova l'immobile locato e per la salute delle persone che vi abitano, in spregio alle più elementari regole di civile convivenza, possono senza alcun dubbio ravvisarsi elementi giustificanti una pronuncia di risoluzione del contratto. La domanda di accertamento della responsabilità dell'incendio scaturito sul balcone dell'appartamento in data 4/6/2024 in capo al conduttore sig. con conseguentemente sua condanna al CP_1 risarcimento del danno, non può essere accolta atteso che dal verbale reso dai Vigili del Fuoco intervenuti ad incendio estinto, non risultano accertate le cause del sinistro, e parte ricorrente non fornisce prova del lamentato danno subito attraverso spese sostenute per il rispristino dei luoghi atteso che ha prodotto meri preventivi.
Con l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, segue la condanna del convenuto a corrispondere la somma di € 460,00 mensile, pari al canone di locazione, sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, a titolo di indennità di occupazione. Con l'accoglimento della domanda di parte ricorrente, segue, altresì, la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3722/2024 ogni diversa difesa, istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita:
a) dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 15.12.2022 tra , Parte_1
, e;
contratto di locazione regolarmente registrato presso Parte_2 Controparte_2 CP_1 l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 27.12.2022 al n.014397-serie 3T, per inadempimento del conduttore;
CP_1
b) dichiara tenuto e condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Scandiano CP_1
(RE), via Casalette 4, identificato al NCEU di detto Comune al fg. 15, particella 192, sub. 6, Cat. A/3, libero da persone e cose;
c) condanna al pagamento della somma mensile di € 460,00, a titolo di indennità di CP_1 occupazione, dalla pronuncia sino all'effettiva liberazione dell'immobile;
d) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si CP_1 liquidano in € 292,28 per esborsi ed in € 1689,00 per compensi difensivi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario al 15 %.
Così deciso.
Reggio Emilia 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Beatrice Prisco
pagina 4 di 4