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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/09/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
dott. Alessandro Carra
- Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
cessazione degli Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3345/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto - effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maria De Giorgi, come da mandato in Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Sergi, come da mandato in atti atti e Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.07.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 01.04.1991;
di aver generato tre figli, tutti divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-
di essere stati destinatari della sentenza n. 3807/2019 resa dal Tribunale di Lecce in data
-
05.12.2019 R.G. N. 7806/2017; di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.09.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla 1. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione personale delle parti era stata dichiarata con sentenza ed erano già decorsi dodici mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno raggiunto un accordo senza alcuna condizione, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 01.04.1991 in Lecce
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel comune al n. 58 parte II Serie A anno 1991, senza alcuna condizione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00; nulla sulle spese di lite.
Lecce, 19.9.25
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
dott. Alessandro Carra
- Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
cessazione degli Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3345/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto - effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maria De Giorgi, come da mandato in Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Sergi, come da mandato in atti atti e Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.07.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 01.04.1991;
di aver generato tre figli, tutti divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-
di essere stati destinatari della sentenza n. 3807/2019 resa dal Tribunale di Lecce in data
-
05.12.2019 R.G. N. 7806/2017; di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.09.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla 1. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione personale delle parti era stata dichiarata con sentenza ed erano già decorsi dodici mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno raggiunto un accordo senza alcuna condizione, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 01.04.1991 in Lecce
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel comune al n. 58 parte II Serie A anno 1991, senza alcuna condizione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00; nulla sulle spese di lite.
Lecce, 19.9.25
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo