Art. 1. "Art. 1-bis. - Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all' articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e' incrementato di lire 75 miliardi per le finalita' di cui all' articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193 .
All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I), lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675 . Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le necessarie variazioni di bilancio".
All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I), lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675 . Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le necessarie variazioni di bilancio".