Articolo 1 della Legge 30 luglio 1985, n. 387
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1 agosto 1985
Art. 1. "Art. 1-bis. - Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all' articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e' incrementato di lire 75 miliardi per le finalita' di cui all' articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193 .
All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I), lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675 . Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le necessarie variazioni di bilancio".

Entrata in vigore il 1 agosto 1985