Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 799/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2593/2024 promossa con ricorso congiunto in data 7 febbraio
2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Cornate Parte_1 C.F._1 d'Adda (MB) in Via Cascina Brughee' n. 13/A, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Alessio Passoni che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Cornate d'Adda (MB) in Via Cascina Brughee' n. 13/A, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alessio Passoni che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2) assegnarsi la casa coniugale, di esclusiva proprietà del signor , a quest'ultimo Parte_1
3) disporsi l'affido congiunto dei figli in favore di entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi con la madre, presso la nuova abitazione, con le seguente regolamentazione: - un fine settimana con il padre, ogni quindici giorni, a partire dalle ore 18 del venerdì e sino alle ore 21 della domenica;
- un giorno a scelta con il padre durante la settimana, preferibilmente il mercoledì, dalle ore 18 e sino alle ore 22;
- alle festività natalizie e capodanno, (dal 25.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01) a quelle pasquali nonché ai ponti verrà applicato il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra le parti;
in proposito i ricorrenti si impegnano a comunicare all'altro, entro il 30 aprile di ciascun anno, il periodo di vacanza e destinazione prescelto;
4) a titolo di mantenimento nei confronti dei figli, il padre corrisponderà la somma mensile di euro 200,00 ciascuno, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT a decorrere dal gennaio 2025; tutte le spese straordinarie verranno suddivise al 50% fra i coniugi secondo le linee guida del Tribunale di Monza che i coniugi dichiarano di conoscere;
4) quale assegno di mantenimento nei confronti della moglie, il signor corrisponderà alla signora Pt_1 l'assegno una tantum dell'importo di euro 80.000,00 destinato all'acquisto di una nuova abitazione Parte_2 in capo esclusivamente alla signora;
tale importo coprirà l'acquisto dell'immobile, le Parte_2 relative spese notarili e tasse;
5) la signora si impegna a trasferire gratuitamente al signor Parte_2
, all'intervenuto provvedimento di separazione, la proprietà dell'autorimessa sita in Cornate Parte_1
d'Adda (MB), via Cascina Brughè n. 13/A, posta al piano terra e censita al N.C.E.U. del Comune di Cornate d'Adda al fg. 3, mapp. 645, sub. 27, piano T. cat. C/6 cl. 5 consistenza mq. 15 rend. Euro 39,51; spese e tasse integralmente a carico del signor . Parte_1
6) spese e competenze del giudizio a carico esclusivo del signor Parte_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza del
Tribunale di Monza in data 21 marzo 2024, passata in giudicato.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
III. La somma corrisposta da a ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge 1/12/1970 n. Parte_1 Parte_2
898, appare equa.
IV. Le spese, considerata la natura del procedimento, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
n Bernareggio il 15.4.2005 (trascritto all'Atto n. 3, P. II, S. A, Nel Registro atti di matrimonio Parte_2 del predetto Comune, anno 2005) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del
Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bernareggio affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. compensa le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 12.12.2024
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi