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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 368/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 368/2023
PROMOSSA DA
(codice fiscale ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Catania, Corso Italia n. 85, presso lo studio dell'avv. Gaetano Abate che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(codice fiscale ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania, via Gabriele D'Annunzio n. 27, presso lo studio dell'avv. Carmelo Asero che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 524/2023, emessa nell'ambito Parte_1
del procedimento n. 3217/2020 R.G. dal Tribunale di Catania in data 30.1.2023, con la quale è stato così disposto: a) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna di alla restituzione dell'immobile sito al piano terra di via Parte_1
Vittorio Emanuele 121 in Paternò (già catasto al foglio 60, particella 4395, subalterno 8), meglio descritto in parte motiva;
b) rigetta la domanda proposta da di Parte_1
simulazione e di revocazione delle donazioni meglio descritte in parte motiva;
c) rigetta la domanda di declaratoria d'indegnità di a succedere Controparte_1
ad (nato a [...] in data [...] ed ivi deceduto in data 4.3.2010); d) Persona_1
rigetta la domanda di declaratoria della qualità, in capo ad (nato a [...] Persona_1
il 2 settembre 1920 ed ivi deceduto in data 4.3.2010) di erede universale di Persona_2
(nata a [...] in data [...] e deceduta in Paternò in data 10 novembre 2003); e) dichiara la nullità della donazione di € 21.000,00 disposta da
(nato a [...] in data [...] ed ivi deceduto in data 4 marzo Persona_1
2010) in favore di in data 11 febbraio 2010; f) Controparte_2
condanna a rimborsare a la metà Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite inerenti le domande ed eccezioni definite con la presente sentenza, le quali sono liquidate, per l'intero in € 518,00 per anticipazioni, e € 10.343,00 per compenso, oltre rimborso forfetario. I.V.A. e C.P.A., con compensazione della residua metà; non definitivamente pronunciando, dispone la rimessione in istruttoria del processo per l'ulteriore istruzione delle residue domande ed eccezioni delle parti, come da separata ordinanza che si deposita contestualmente alla presente sentenza.
Si è costituito nel giudizio di appello contestando le Controparte_1
difese azionate dall'appellante ed instando per il rigetto del gravame.
pagina 2 di 3 Alle due successive udienze del 24 marzo 2025 e del 31 marzo 2025 nessuno è comparso: in tale ultima udienza pertanto la causa è stata posta in decisione.
Questi i fatti di causa, la Corte, in ottemperanza al disposto degli artt. 309, 359 e 181
c.p.c., dispone che sia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e che sia dichiarata l'estinzione del giudizio: nulla deve statuirsi sulle spese di lite atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 368/2023 R.G., visti gli artt. 309, 359 e 181 c.p.c. così provvede;
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 31 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 368/2023
PROMOSSA DA
(codice fiscale ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Catania, Corso Italia n. 85, presso lo studio dell'avv. Gaetano Abate che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(codice fiscale ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania, via Gabriele D'Annunzio n. 27, presso lo studio dell'avv. Carmelo Asero che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 524/2023, emessa nell'ambito Parte_1
del procedimento n. 3217/2020 R.G. dal Tribunale di Catania in data 30.1.2023, con la quale è stato così disposto: a) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna di alla restituzione dell'immobile sito al piano terra di via Parte_1
Vittorio Emanuele 121 in Paternò (già catasto al foglio 60, particella 4395, subalterno 8), meglio descritto in parte motiva;
b) rigetta la domanda proposta da di Parte_1
simulazione e di revocazione delle donazioni meglio descritte in parte motiva;
c) rigetta la domanda di declaratoria d'indegnità di a succedere Controparte_1
ad (nato a [...] in data [...] ed ivi deceduto in data 4.3.2010); d) Persona_1
rigetta la domanda di declaratoria della qualità, in capo ad (nato a [...] Persona_1
il 2 settembre 1920 ed ivi deceduto in data 4.3.2010) di erede universale di Persona_2
(nata a [...] in data [...] e deceduta in Paternò in data 10 novembre 2003); e) dichiara la nullità della donazione di € 21.000,00 disposta da
(nato a [...] in data [...] ed ivi deceduto in data 4 marzo Persona_1
2010) in favore di in data 11 febbraio 2010; f) Controparte_2
condanna a rimborsare a la metà Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite inerenti le domande ed eccezioni definite con la presente sentenza, le quali sono liquidate, per l'intero in € 518,00 per anticipazioni, e € 10.343,00 per compenso, oltre rimborso forfetario. I.V.A. e C.P.A., con compensazione della residua metà; non definitivamente pronunciando, dispone la rimessione in istruttoria del processo per l'ulteriore istruzione delle residue domande ed eccezioni delle parti, come da separata ordinanza che si deposita contestualmente alla presente sentenza.
Si è costituito nel giudizio di appello contestando le Controparte_1
difese azionate dall'appellante ed instando per il rigetto del gravame.
pagina 2 di 3 Alle due successive udienze del 24 marzo 2025 e del 31 marzo 2025 nessuno è comparso: in tale ultima udienza pertanto la causa è stata posta in decisione.
Questi i fatti di causa, la Corte, in ottemperanza al disposto degli artt. 309, 359 e 181
c.p.c., dispone che sia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e che sia dichiarata l'estinzione del giudizio: nulla deve statuirsi sulle spese di lite atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 368/2023 R.G., visti gli artt. 309, 359 e 181 c.p.c. così provvede;
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 31 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3