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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/07/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 703/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 703-2022 del ruolo generale passata in decisione, il 05.03.2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...], [Cod. Parte_1
Fisc. ], elettivamente domiciliato in Termoli, alla Traversa Via Madonna delle C.F._1
Grazie n. 58 presso lo Studio dell'Avv. Nicola Bonaduce [Cod. Fisc. ], che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura al numero di fax 0875.67707 ovvero all'indirizzo PEC, – Email_1
attore opponente
CONTRO
(C.F. - P.IVA , e per essa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. e Partita IVA ), con l'Avv. Christian Antonio Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
Faggella Pellegrino PEC con domicilio eletto presso l'avv. Email_2
Mauro Luciani (CF: , PEC: nello studio C.F._3 Email_3 dell'avv. Antonio Urbano, (CF: ) in Via Iovine n.11, IN (CB) (PEC: C.F._4
Email_4
convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione alla udienza del 05.03.2025 .
FATTO
con decreto ingiuntivo n. 158/2022 (R.G. n. 295/2022) pubblicato il 14/05/2022 e notificato il
26/05/2022, il Tribunale di LARINO ha ingiunto al sig. di pagare, alla parte Parte_1 ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto: 1) la somma di
€ 13.235,71; 2) gli ulteriori interessi moratori al tasso legale;
3) le spese della procedura di ingiunzione, oltre Spese Generali, I.V.A. e Cassa Avvocati come per legge. - Il sig. , con Parte_1 atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 15/06/2022, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio, avanti codesto Ill.mo Tribunale, Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo tribunale adito, ogni contraria
[...] istanza ed eccezione disattesa, - In Via Preliminare e pregiudiziale: accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;
- nel merito accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 158/2022 è illegittimo ed inammissibile per difetto di legittimazione attiva della titolarità del credito dell' opposta per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente revocarlo, o annullarlo, o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto;
- nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 158/2022 è illegittimo ed inammissibile per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e segg. c.p.c. per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente revocarlo, annullarlo, o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto;
sempre nel merito, previa declaratoria di vessatorietà, per le motivazioni svolte e quindi nullità delle clausole di determinazione degli interessi e delle penali, perché posta in violazione degli artt. 1346 -1418 -1419 Cod. Civ. nonché perché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali, e/o per violazione degli artt. 1283 - 1284 Cod.
Civ. e/o per violazione dell'art. 1322, e/o per violazione dell'art. 9 co.3 della Legge 192/98 (divieto di abuso di dipendenza economica); Gradatamente nel merito: individuare il saggio di interesse applicabile nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annullamento degli effetti anatocistici;
In subordine nel merito, dichiarare comunque che l'opposta con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e per l'effetto, individuare il saggio di interesse applicabile, nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annullamento di effetti anatocistici;
In
Via Istruttoria Chiede, DISPORRE perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto il seguente quesito: “...
pagina 2 di 7 con riferimento al contratto di finanziamento e alla successiva cessione del credito confermare che il piano di ammortamento adottato dal contratto di finanziamento sia quello alla francese e, CALCOLARE il tasso di interesse effettivo applicato secondo i criteri dettati esclusivamente dalla Legge 108/1996 ed art 644 c.p. Sempre In Via Istruttoria si depositano i documenti come da affoliato indice. Con riserva espressa di articolare ulteriori mezzi di prova, formulare capitoli, indicare testi e, in ogni caso, meglio articolare ulteriori deduzioni e/o difese ove tale esigenza sorga dalle difese e precisazioni di controparte e all'esito di precisare e modificare le eccezioni e le conclusioni ex art 183 c.p.c.”.
La pretesa attorea veniva contestata da parte convenuta a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, che concludeva come segue :
CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs.
28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di € 13.235,71 Controparte_1 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma. In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. - la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alla richiesta avversaria di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio in quanto meramente esplorativa e suppletiva. Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Giudice adito voglia porre i relativi costi ad esclusivo carico di parte opponente. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014. Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria, la quale si è svolta nelle forme del 'processo civile telematico'.
Si è svolto l'incontro per la procedura di mediazione promosso su istanza della società opposta, il quale si concludeva con esito negativo.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione di prove documentali e trattenuta per la decisione all'udienza del 05.03.2025.
pagina 3 di 7 MOTIVAZIONE
Preliminarmente, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, solo qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. (Cass, civ., sez. II, 17 novembre 1994, n.9708, Cass. Civ., sez. III, 13 novembre 2003, n. 17133). Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629).
Ciò posto e passando al più specifico esame delle doglianze precise sollevate in corso di causa l'opponente con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha dedotto quanto segue.
Sulla questione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo alla opposta, sollevata dall'odierna opponente, si osserva quanto segue.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 3943/2022), “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Nel caso sottoposto allo scrivente giudice, il difetto di legittimazione in capo alla opposta, sollevato dall'opponente risulta infondato.
Si osserva, infatti, che la società creditrice ha prodotto: i) il contratto di cessione del 06/10/2021, con cui ha ceduto pro soluto il proprio credito ad ii) la CP_3 Controparte_4 comunicazione, a mezzo raccomandata A/R n. 68586167136-2, del 09/11/2021, con cui la cessionaria ha comunicato all'odierno opponente che “in data 06/10/2021 ha ceduto a Controparte_3 [...] il credito nei Suoi confronti, per un ammontare complessivo pari ad € 13.235,71.” (cfr. Controparte_1 doc. 05 fascicolo monitorio), ritualmente ricevuta dal destinatario, che ha sottoscritto la ricevuta di avvenuta consegna (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio) iii) la comunicazione dell'intervenuta cessione da pagina 4 di 7 parte della cedente che risulta ritualmente trasmessa al debitore a mezzo Controparte_3 raccomandata A/R e dallo stesso ricevuta (cfr. doc. ti 05 e 06 fascicolo monitorio); iv) copia dell'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex) - debitamente omissato per rispetto della normativa sulla privacy, nelle parti riguardanti gli ulteriori crediti e, dunque, gli altri debitori - che comprova come il credito oggetto di causa fosse ricompreso nell'ambito della cessione sopra richiamata (DOC. 11).
Inoltre, parte debitrice ha dichiarato che: “Il Sig. , in data 30/09/2016, aveva Parte_1 sottoscritto un contratto di finanziamento n. 0010393035151980 con la Banca Fiditalia, per un importo di Euro 10.000,00, spese istruttoria Euro 100,00, oltre all'assicurazione facoltativa del credito pari ad
Euro 848,80 per un totale di Euro 10.948,80.” (cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione). Sempre nella ricostruzione fattuale della vicenda de qua operata da parte opponente, si legge, inoltre, che “il contratto veniva firmato” e ancora che “successivamente, il , nell'anno 2018, per problemi economici Parte_1 era stato costretto a sospendere il pagamento delle rate” (cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione).
Pacifiche ed incontestate risultano, dunque, l'avvenuta stipulazione del contratto di finanziamento personale n. 10393035151980, da parte del sig. , nonché l'erogazione da parte Parte_1 della società finanziaria, in favore della parte debitrice, della somma da quest'ultimo richiesta e l'inadempimento dell'odierno opponente.
Per tali motivi, la documentazione prodotta in giudizio consente di attribuire con certezza la titolarità dei crediti ingiunti alla odierna opposta, dunque, l'opposizione promossa dall'odierna opponente deve essere rigettata.
Nel contratto di prestito personale sottoscritto l'accettazione delle clausole indicate all'art. 1341, comma
2, relative alla modalità di rimborso, all'inizio della decorrenza e prenotifica del piano rimborso, alla penale per il ritardato pagamento, alla decadenza del la manifesta sproporzione degli oneri di mora e la clausola sulla decadenza del beneficio del CP_5 termine, oltre a non essere corroborate da alcuna allegazione probatoria, sono state oggetto di specifica sottoscrizione da parte della ricorrente.
Infine, le clausole relative alla modalità di rimborso, all'inizio della decorrenza del piano di rimborso, alla penale per ritardato pagamento e alla decadenza del beneficio del termine sono valide ed efficaci nei confronti dell'odierna ricorrente in quanto aventi forma scritta e approvate in forma specifica a seguito di trattativa individuale, nel rispetto degli artt. 1341 c.c., 117 T.U.B. e 33, 34 e 35 Codice del Consumo.
In conclusione, si esclude la vessatorietà delle clausole presenti nel contratto di prestito personale sottoscritto .
pagina 5 di 7 Per quanto alla eccepita “l'illegittimità del piano di ammortamento” (cfr. pag. 9 atto di citazione). Anche tale eccezione è assolutamente infondata. Invero, come stabilito dalla Giurisprudenza sia di merito che di legittimità, costante ed uniforme sul punto, il piano di ammortamento “alla francese” è assolutamente valido in quanto non determina in alcun modo la violazione delle disposizioni dettate in punto di anatocismo né di trasparenza bancaria. Ex multis: “La questione della legittimità dell'ammortamento cosiddetto alla francese, sospettato di determinare la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, ex articolo 1346 e 1418 comma 2 c.c., e per difetto di trasparenza, ex articolo 117 tub, è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite, seppure riferimento a un contratto di mutuo fondiario. (Sez.
U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024). L'identità delle questioni giuridiche relative alla validità del piano di ammortamento rende applicabili i principi di diritto affermati dal giudice di legittimità anche all'ipotesi di cui è causa, in cui si controverte di un contratto di credito al consumo. La Suprema Corte ha sgombrato il campo da ogni dubbio circa il fatto che il regime di ammortamento alla francese, con capitalizzazione composta degli interessi, non produce alcun anatocismo. Il suddetto piano finanziario è strutturato in modo tale che le rate di rimborso siano costanti nel tempo;
in particolare “il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.” Ciò comporta che la quota di interessi viene calcolata da subito sull'intero capitale, analogamente a quanto avviene nel piano di ammortamento cosiddetto all'italiana, mentre il maggior carico di interessi “non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi…. Ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.” Pertanto, deve escludersi che il piano di ammortamento applicato al contratto tra le parti sia incorso nel divieto di anatocismo, mentre il maggior costo del denaro va correlato alla previsione del pagamento di rate costanti nel tempo, che comporta una restituzione del capitale ritardata;
infatti, la rata costante (calmierata nei primi anni) e il meccanismo di applicazione degli interessi consente di mantenere il contratto in equilibrio finanziario, “il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” (cfr.
Tribunale di Viterbo sentenza n. 128 del 24/02/2025 (DOC. 22)).
Pertanto, gli elementi forniti nel contratto consentono la verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, essendo stato il piano di ammortamento delineato sia nelle “Condizioni generali di contratto”, pagina 6 di 7 sia nelle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori – prestito personale”, come documentalmente provato.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di IN, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
contro , rigetta ogni diversa istanza, difesa, Parte_1 Controparte_1 eccezione e deduzione così dispone:
-rigetta, per le ragioni esposte in narrativa, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 158/2022 (R.G. n.
295/2022) pubblicato il 14/05/2022 e notificato il 26/05/2022 emesso dal Tribunale di IN, promossa dal;
Parte_1
-per l'effetto, conferma, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 158/2022 (R.G. n. 295/2022) pubblicato il 14/05/2022 e notificato il 26/05/2022 emesso dal Tribunale di IN;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano nel presente CP_1 giudizio in euro 3.000,00 , oltre rimborso forfettario 15% cap e iva come per legge, se dovuta.
IN, 02.07.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 703-2022 del ruolo generale passata in decisione, il 05.03.2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...], [Cod. Parte_1
Fisc. ], elettivamente domiciliato in Termoli, alla Traversa Via Madonna delle C.F._1
Grazie n. 58 presso lo Studio dell'Avv. Nicola Bonaduce [Cod. Fisc. ], che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura al numero di fax 0875.67707 ovvero all'indirizzo PEC, – Email_1
attore opponente
CONTRO
(C.F. - P.IVA , e per essa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. e Partita IVA ), con l'Avv. Christian Antonio Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
Faggella Pellegrino PEC con domicilio eletto presso l'avv. Email_2
Mauro Luciani (CF: , PEC: nello studio C.F._3 Email_3 dell'avv. Antonio Urbano, (CF: ) in Via Iovine n.11, IN (CB) (PEC: C.F._4
Email_4
convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione alla udienza del 05.03.2025 .
FATTO
con decreto ingiuntivo n. 158/2022 (R.G. n. 295/2022) pubblicato il 14/05/2022 e notificato il
26/05/2022, il Tribunale di LARINO ha ingiunto al sig. di pagare, alla parte Parte_1 ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto: 1) la somma di
€ 13.235,71; 2) gli ulteriori interessi moratori al tasso legale;
3) le spese della procedura di ingiunzione, oltre Spese Generali, I.V.A. e Cassa Avvocati come per legge. - Il sig. , con Parte_1 atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 15/06/2022, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio, avanti codesto Ill.mo Tribunale, Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo tribunale adito, ogni contraria
[...] istanza ed eccezione disattesa, - In Via Preliminare e pregiudiziale: accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;
- nel merito accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 158/2022 è illegittimo ed inammissibile per difetto di legittimazione attiva della titolarità del credito dell' opposta per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente revocarlo, o annullarlo, o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto;
- nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 158/2022 è illegittimo ed inammissibile per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e segg. c.p.c. per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente revocarlo, annullarlo, o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto;
sempre nel merito, previa declaratoria di vessatorietà, per le motivazioni svolte e quindi nullità delle clausole di determinazione degli interessi e delle penali, perché posta in violazione degli artt. 1346 -1418 -1419 Cod. Civ. nonché perché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali, e/o per violazione degli artt. 1283 - 1284 Cod.
Civ. e/o per violazione dell'art. 1322, e/o per violazione dell'art. 9 co.3 della Legge 192/98 (divieto di abuso di dipendenza economica); Gradatamente nel merito: individuare il saggio di interesse applicabile nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annullamento degli effetti anatocistici;
In subordine nel merito, dichiarare comunque che l'opposta con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e per l'effetto, individuare il saggio di interesse applicabile, nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annullamento di effetti anatocistici;
In
Via Istruttoria Chiede, DISPORRE perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto il seguente quesito: “...
pagina 2 di 7 con riferimento al contratto di finanziamento e alla successiva cessione del credito confermare che il piano di ammortamento adottato dal contratto di finanziamento sia quello alla francese e, CALCOLARE il tasso di interesse effettivo applicato secondo i criteri dettati esclusivamente dalla Legge 108/1996 ed art 644 c.p. Sempre In Via Istruttoria si depositano i documenti come da affoliato indice. Con riserva espressa di articolare ulteriori mezzi di prova, formulare capitoli, indicare testi e, in ogni caso, meglio articolare ulteriori deduzioni e/o difese ove tale esigenza sorga dalle difese e precisazioni di controparte e all'esito di precisare e modificare le eccezioni e le conclusioni ex art 183 c.p.c.”.
La pretesa attorea veniva contestata da parte convenuta a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, che concludeva come segue :
CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs.
28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di € 13.235,71 Controparte_1 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma. In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. - la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alla richiesta avversaria di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio in quanto meramente esplorativa e suppletiva. Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Giudice adito voglia porre i relativi costi ad esclusivo carico di parte opponente. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014. Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria, la quale si è svolta nelle forme del 'processo civile telematico'.
Si è svolto l'incontro per la procedura di mediazione promosso su istanza della società opposta, il quale si concludeva con esito negativo.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione di prove documentali e trattenuta per la decisione all'udienza del 05.03.2025.
pagina 3 di 7 MOTIVAZIONE
Preliminarmente, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, solo qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. (Cass, civ., sez. II, 17 novembre 1994, n.9708, Cass. Civ., sez. III, 13 novembre 2003, n. 17133). Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629).
Ciò posto e passando al più specifico esame delle doglianze precise sollevate in corso di causa l'opponente con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha dedotto quanto segue.
Sulla questione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo alla opposta, sollevata dall'odierna opponente, si osserva quanto segue.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 3943/2022), “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Nel caso sottoposto allo scrivente giudice, il difetto di legittimazione in capo alla opposta, sollevato dall'opponente risulta infondato.
Si osserva, infatti, che la società creditrice ha prodotto: i) il contratto di cessione del 06/10/2021, con cui ha ceduto pro soluto il proprio credito ad ii) la CP_3 Controparte_4 comunicazione, a mezzo raccomandata A/R n. 68586167136-2, del 09/11/2021, con cui la cessionaria ha comunicato all'odierno opponente che “in data 06/10/2021 ha ceduto a Controparte_3 [...] il credito nei Suoi confronti, per un ammontare complessivo pari ad € 13.235,71.” (cfr. Controparte_1 doc. 05 fascicolo monitorio), ritualmente ricevuta dal destinatario, che ha sottoscritto la ricevuta di avvenuta consegna (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio) iii) la comunicazione dell'intervenuta cessione da pagina 4 di 7 parte della cedente che risulta ritualmente trasmessa al debitore a mezzo Controparte_3 raccomandata A/R e dallo stesso ricevuta (cfr. doc. ti 05 e 06 fascicolo monitorio); iv) copia dell'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex) - debitamente omissato per rispetto della normativa sulla privacy, nelle parti riguardanti gli ulteriori crediti e, dunque, gli altri debitori - che comprova come il credito oggetto di causa fosse ricompreso nell'ambito della cessione sopra richiamata (DOC. 11).
Inoltre, parte debitrice ha dichiarato che: “Il Sig. , in data 30/09/2016, aveva Parte_1 sottoscritto un contratto di finanziamento n. 0010393035151980 con la Banca Fiditalia, per un importo di Euro 10.000,00, spese istruttoria Euro 100,00, oltre all'assicurazione facoltativa del credito pari ad
Euro 848,80 per un totale di Euro 10.948,80.” (cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione). Sempre nella ricostruzione fattuale della vicenda de qua operata da parte opponente, si legge, inoltre, che “il contratto veniva firmato” e ancora che “successivamente, il , nell'anno 2018, per problemi economici Parte_1 era stato costretto a sospendere il pagamento delle rate” (cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione).
Pacifiche ed incontestate risultano, dunque, l'avvenuta stipulazione del contratto di finanziamento personale n. 10393035151980, da parte del sig. , nonché l'erogazione da parte Parte_1 della società finanziaria, in favore della parte debitrice, della somma da quest'ultimo richiesta e l'inadempimento dell'odierno opponente.
Per tali motivi, la documentazione prodotta in giudizio consente di attribuire con certezza la titolarità dei crediti ingiunti alla odierna opposta, dunque, l'opposizione promossa dall'odierna opponente deve essere rigettata.
Nel contratto di prestito personale sottoscritto l'accettazione delle clausole indicate all'art. 1341, comma
2, relative alla modalità di rimborso, all'inizio della decorrenza e prenotifica del piano rimborso, alla penale per il ritardato pagamento, alla decadenza del la manifesta sproporzione degli oneri di mora e la clausola sulla decadenza del beneficio del CP_5 termine, oltre a non essere corroborate da alcuna allegazione probatoria, sono state oggetto di specifica sottoscrizione da parte della ricorrente.
Infine, le clausole relative alla modalità di rimborso, all'inizio della decorrenza del piano di rimborso, alla penale per ritardato pagamento e alla decadenza del beneficio del termine sono valide ed efficaci nei confronti dell'odierna ricorrente in quanto aventi forma scritta e approvate in forma specifica a seguito di trattativa individuale, nel rispetto degli artt. 1341 c.c., 117 T.U.B. e 33, 34 e 35 Codice del Consumo.
In conclusione, si esclude la vessatorietà delle clausole presenti nel contratto di prestito personale sottoscritto .
pagina 5 di 7 Per quanto alla eccepita “l'illegittimità del piano di ammortamento” (cfr. pag. 9 atto di citazione). Anche tale eccezione è assolutamente infondata. Invero, come stabilito dalla Giurisprudenza sia di merito che di legittimità, costante ed uniforme sul punto, il piano di ammortamento “alla francese” è assolutamente valido in quanto non determina in alcun modo la violazione delle disposizioni dettate in punto di anatocismo né di trasparenza bancaria. Ex multis: “La questione della legittimità dell'ammortamento cosiddetto alla francese, sospettato di determinare la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, ex articolo 1346 e 1418 comma 2 c.c., e per difetto di trasparenza, ex articolo 117 tub, è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite, seppure riferimento a un contratto di mutuo fondiario. (Sez.
U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024). L'identità delle questioni giuridiche relative alla validità del piano di ammortamento rende applicabili i principi di diritto affermati dal giudice di legittimità anche all'ipotesi di cui è causa, in cui si controverte di un contratto di credito al consumo. La Suprema Corte ha sgombrato il campo da ogni dubbio circa il fatto che il regime di ammortamento alla francese, con capitalizzazione composta degli interessi, non produce alcun anatocismo. Il suddetto piano finanziario è strutturato in modo tale che le rate di rimborso siano costanti nel tempo;
in particolare “il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.” Ciò comporta che la quota di interessi viene calcolata da subito sull'intero capitale, analogamente a quanto avviene nel piano di ammortamento cosiddetto all'italiana, mentre il maggior carico di interessi “non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi…. Ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.” Pertanto, deve escludersi che il piano di ammortamento applicato al contratto tra le parti sia incorso nel divieto di anatocismo, mentre il maggior costo del denaro va correlato alla previsione del pagamento di rate costanti nel tempo, che comporta una restituzione del capitale ritardata;
infatti, la rata costante (calmierata nei primi anni) e il meccanismo di applicazione degli interessi consente di mantenere il contratto in equilibrio finanziario, “il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” (cfr.
Tribunale di Viterbo sentenza n. 128 del 24/02/2025 (DOC. 22)).
Pertanto, gli elementi forniti nel contratto consentono la verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, essendo stato il piano di ammortamento delineato sia nelle “Condizioni generali di contratto”, pagina 6 di 7 sia nelle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori – prestito personale”, come documentalmente provato.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di IN, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
contro , rigetta ogni diversa istanza, difesa, Parte_1 Controparte_1 eccezione e deduzione così dispone:
-rigetta, per le ragioni esposte in narrativa, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 158/2022 (R.G. n.
295/2022) pubblicato il 14/05/2022 e notificato il 26/05/2022 emesso dal Tribunale di IN, promossa dal;
Parte_1
-per l'effetto, conferma, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 158/2022 (R.G. n. 295/2022) pubblicato il 14/05/2022 e notificato il 26/05/2022 emesso dal Tribunale di IN;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano nel presente CP_1 giudizio in euro 3.000,00 , oltre rimborso forfettario 15% cap e iva come per legge, se dovuta.
IN, 02.07.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
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