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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/05/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG. 1676/2022
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 06.05.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza,
che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1676 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Raffaele Esposito, del Foro di Parte_1
Trapani
Attrice
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Achille Piritore e Gaspare Controparte_1
Piritore c.f. , entrambi del Foro di Trapani C.F._1
Convenuto
Conclusioni come da verbale
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Con atto di citazione regolarmente notificato, la evocava in giudizio il Pt_2 CP_1
premettendo di aver vissuto con questi una relazione sentimentale per circa un decennio dal 2011 sino alla fine del 2022; dalla relazione sentimentale avevano avuto un figlio,
, che oggi conta nove anni;
che nel corso del rapporto more uxorio avevano vissuto Per_1
sempre in appartamenti di sua proprietà, dapprima in quello sito in Alcamo Marina e successivamente in quello di Alcamo;
lamentava che aveva sempre supportato economicamente la propria famiglia di fatto, facendo fronte alle spese, sia ordinarie che straordinarie e che nel corso degli anni, precisamente in data 31 maggio 2013 e in data
03.04.2018, aveva donato all'odierno convenuto una ingente somma di denaro;
affermava infatti che in data 31.05.2013 aveva fatto una prima donazione a favore del CP_1
pari a €.28.002,50 e successivamente a distanza di cinque anni – 03.04.2018 – una donazione pari a €.38.000,00; tali donazioni, per un totale di €.66.002,50, erano state eseguite, la prima,
per tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al e con la specifica CP_1
causale “ atto di donazione”, la seconda per tramite un vaglia postale a favore del medesimo beneficiario ed anche in questo caso specificava nella causale “donazione”.
Chiedeva quindi la restituzione dell'intera somma donata affermando le donazioni così
eseguite, erano affette da nullità in quanto prive della forma richiesta dalla legge, non avendo mai redatto, innanzi ad un notaio, l'atto pubblico ,così come richiesto dall'art.782
cc.
Si costituiva il il quale confermava, di fatto, di aver avuto una relazione more CP_1
uxorio con l'attrice dalla quale aveva avuto un figlio e che tale relazione era durata una decina d'anni; evidenziava come, nel corso degli anni di convivenza con la , Pt_1
entrambi contribuivano economicamente alla famiglia, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa professionale e /o casalinga, soprattutto per tutelare, in primis, gli interessi del figlio;
rappresentava che le somme che nel corso degli anni, Per_1
la gli aveva versato costituivano, che mere attribuzioni patrimoniali a favore del Pt_1
convivente more uxorio, qualificate quali obbligazioni naturali ex art 2034 c.c..
Affermava che le somme di cui la ne chiedeva la restituzione, quindi Pt_1
rappresentavano non altro che contributi che, in quanto proporzionati alle sostanze e al
Tribunale di Trapani Sezione Civile
patrimonio dell'attrice, si inquadrano perfettamente nel novero di quelle che erano le possibili forme di collaborazione e di assistenza che si instaurano di norma tra i componenti di una famiglia;
in buona sostanza evidenziava che la aveva una Pt_1
capacità reddituale maggiore della sua e pertanto partecipava in maniera più incisiva ai bisogni economici della famiglia. Infatti, faceva presente che parte attrice aveva un cospicuo patrimonio immobiliare e spesso lo aiutava economicamente in momenti di difficoltà economica anche nella propria attività commerciale.
Le somme corrisposte pertanto dovevano essere considerate quali adempimento di obbligazioni naturali ex art.2034 cc, per le quali non era possibile una richiesta di ripetizione, essendo somme prestate in esecuzione di doveri morali e/o sociali, tipiche nei rapporti more uxorio;
ricorrevano infatti i presupposti richiesti dalla norma citata, in quanto, tali dazioni di denaro, erano caratterizzate sia dalla spontaneità che dalla proporzionalità della capacità contributiva della parte attrice, elementi necessari ai fini del configurarsi di un'obbligazione naturale che nel caso di specie, altri non sono che quelli di assistenza morale e materiale.
Del resto, affermava, che giuridicamente, con la riforma del 2016 (legge Cirinnà), tra i requisiti della convivenza giuridicamente rilevante vi era quello della reciproca assistenza morale e materiale ex art. 1, comma 3; tali versamenti, effettuati tra l'altro a distanza di cinque anni l'uno dall'altro, erano stati appunto eseguiti al fine di consentire all'odierno convenuto di far fronte ad una situazione di crisi economica relativa alla sua attività
lavorativa; attività mediante la quale il contribuiva ai bisogni della famiglia CP_1
stessa e del figlio nato dalla loro unione. Tali somme comunque potevano essere Per_1
considerate quali donazioni rimuneratorie ex art.770 cc, svincolate dalla rigidità della forma scritta prevista per le donazioni, avendo partecipato attivamente alla manutenzione di immobili dei proprietà dell'attrice. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
Il giudizio veniva istruito con una copiosa documentazione prodotta dalle parti e con l'assunzione di prove orali ammesse. Quindi veniva posta in decisione ex art.281 sexies con termini per il deposito delle rispettive comparse conclusionali.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Ciò posto nel caso di specie, ricorrono circostanze che non sono state negate da entrambe le parti, ovvero un rapporto di convivenza di fatto, durato per circa dieci anni – 2011 / 2021-,
la nascita del figlio e la dazione del denaro oggetto di causa. Per_1
Dall'istruzione probatoria, in riferimento sia alla documentazione prodotta che alle prove testimonianze assunte, è emerso inoltre che durante il rapporto more uxorio, parte attrice ha contribuito alle necessità economiche della famiglia di fatto, avendo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione – Ministero della Giustizia-
e di aver ricevuto in successione un patrimonio immobiliare;
anche il convenuto ha partecipato alle necessità economiche e non, della famiglia sia collaborando CP_1
nella gestione del minore, nato dalla loro unione, che nella gestione ordinaria degli immobili della , contribuendo materialmente alla loro manutenzione. Pt_1
Così, infatti, risulta dalla dichiarazione dei testi resa all'udienza del marzo 2024; tutti i testi escussi hanno riferito sostanzialmente di aver visto l'attore, sia nella casa al mare di Alcamo
marina che nell'altra sita in Alcamo, svolgere lavori certamente di ordinaria manutenzione ovvero sostituzione di una striscia di mattonelle nel piazzale della casa a mare ovvero pulitura delle pareti di un appartamento della , da poco restituito dal precedente Pt_1
conduttore.
In tale ambito, quindi, bisogna collocare la dazione di denaro che parte attrice ha versato a favore del convenuto in due momenti storici diversi, il primo nel 2013 e un altro nel 2018.
Parte convenuta ha sostenuto che queste dazioni di denaro, erano state eseguite per l'adempimento dell'obbligazione naturale nascente dal rapporto di convivenza dell'assistenza materiale a suo favore, stante le difficoltà economiche che aveva in relazione alla sua attività commerciale.
Sul punto però non ha offerto alcuna prova né documentale né orale. Pertanto, tale circostanza rimane una mera affermazione, priva di riscontro probatorio.
Di contro si osserva che parte attrice ha dimostrato che i due versamenti di denaro sono stati effettivamente eseguiti per spirito di liberalità tipico della donazione, sia perché nella causale del bonifico – maggio 2013 – che nel vaglia postale – aprile 2018 – è stata utilizzata la dizione “atto di donazione” ovvero “donazione”, sia perché la somma donata non è di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
modico valore, in proporzione alle dichiarazioni di reddito allegate dall'attrice e relative agli anni di convivenza con il , non contestate specificatamente, da cui risulta CP_1
un reddito medio di circa venticinquemila euro.
Il giudice di legittimità ha fissato il seguente principio di diritto: “Il trasferimento per spirito
di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del
beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal
disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione
indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto
pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di
modico valore”. (Cassazione civile, Sezioni Unite, 27 luglio 2017, n.18725).
In ossequio al principio di diritto sopra riportato e alla luce delle risultanze probatorie, si può affermare che le somme per le quali parte attrice ha chiesto la ripetizione, non possono essere annoverate tra le obbligazioni naturali, che traggono la propria genesi dal rapporto more uxorio intrattenuto tra le parti nel corso della convivenza decennale, in quanto non riconducibili a quelle spese relative alla casa, per il suo arredo e la mobilia etc. .
Né, il convenuto ha provato che detta somma gli è stata corrisposta per far fronte a difficoltà economiche relative alla propria attività commerciale.
Nulla in tal senso è stato dedotto e provato dal;
questi ha cercato di provare, CP_1
solamente, l'esistenza di una donazione remunerativa, riconducendola all'attività di collaborazione familiare legata alle opere di manutenzione ordinaria che lui stesso aveva posto in essere sugli immobili di proprietà dell'attrice, così come riferito dai testi escussi.
In realtà il negozio che si evidenzia tra le parti è quello finalizzato ad una cospicua cessione di denaro dal patrimonio della , a favore di quello del beneficiario, a mezzo di Pt_1
bonifico bancario o vaglia postale, il cui importo complessivo ammonta a €.66.002,50,
importo che, in relazione al reddito della non può essere definito di “modico valore”. Pt_2
Conseguentemente il negozio che si individua è la donazione, ricorrendone i presupposti quali animus donandi del donante e l'arricchimento del donatario, per la quale l'art.782 cc richiede la forma dell'atto pubblico, a pena di nullità.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
La domanda attoria merita accoglimento, essendo la donazione di €.66.002,50 nulla per mancanza del requisito dell'atto pubblico, pertanto si dispone la ripetizione a favore della stessa, della somma di €. 66.002,50.
Stante l'accoglimento della domanda, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della parte attrice, ai sensi del D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi in riferimento al valore del giudizio e riconoscendo tutte le quattro fasi del giudizio in complessivi euro € 7.052,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge, e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di parte attrice dichiarando che le donazioni del 31.05.2013 pari a
€.28.002,50 e quella del 03.04.2018 pari a €.38.000,00 al favore del per Controparte_1
un totale di €.66.002,50, sono nulle;
- condanna il alla restituzione della somma €.66.002,50 oltre Controparte_1
interessi legali dalla data della domanda;
- condanna a rifondere nei confronti della sig.ra le Controparte_1 Parte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa
se dovuti come per legge e rimborso per spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, in data 13/05/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
RG. 1676/2022
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 06.05.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza,
che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1676 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Raffaele Esposito, del Foro di Parte_1
Trapani
Attrice
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Achille Piritore e Gaspare Controparte_1
Piritore c.f. , entrambi del Foro di Trapani C.F._1
Convenuto
Conclusioni come da verbale
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Con atto di citazione regolarmente notificato, la evocava in giudizio il Pt_2 CP_1
premettendo di aver vissuto con questi una relazione sentimentale per circa un decennio dal 2011 sino alla fine del 2022; dalla relazione sentimentale avevano avuto un figlio,
, che oggi conta nove anni;
che nel corso del rapporto more uxorio avevano vissuto Per_1
sempre in appartamenti di sua proprietà, dapprima in quello sito in Alcamo Marina e successivamente in quello di Alcamo;
lamentava che aveva sempre supportato economicamente la propria famiglia di fatto, facendo fronte alle spese, sia ordinarie che straordinarie e che nel corso degli anni, precisamente in data 31 maggio 2013 e in data
03.04.2018, aveva donato all'odierno convenuto una ingente somma di denaro;
affermava infatti che in data 31.05.2013 aveva fatto una prima donazione a favore del CP_1
pari a €.28.002,50 e successivamente a distanza di cinque anni – 03.04.2018 – una donazione pari a €.38.000,00; tali donazioni, per un totale di €.66.002,50, erano state eseguite, la prima,
per tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al e con la specifica CP_1
causale “ atto di donazione”, la seconda per tramite un vaglia postale a favore del medesimo beneficiario ed anche in questo caso specificava nella causale “donazione”.
Chiedeva quindi la restituzione dell'intera somma donata affermando le donazioni così
eseguite, erano affette da nullità in quanto prive della forma richiesta dalla legge, non avendo mai redatto, innanzi ad un notaio, l'atto pubblico ,così come richiesto dall'art.782
cc.
Si costituiva il il quale confermava, di fatto, di aver avuto una relazione more CP_1
uxorio con l'attrice dalla quale aveva avuto un figlio e che tale relazione era durata una decina d'anni; evidenziava come, nel corso degli anni di convivenza con la , Pt_1
entrambi contribuivano economicamente alla famiglia, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa professionale e /o casalinga, soprattutto per tutelare, in primis, gli interessi del figlio;
rappresentava che le somme che nel corso degli anni, Per_1
la gli aveva versato costituivano, che mere attribuzioni patrimoniali a favore del Pt_1
convivente more uxorio, qualificate quali obbligazioni naturali ex art 2034 c.c..
Affermava che le somme di cui la ne chiedeva la restituzione, quindi Pt_1
rappresentavano non altro che contributi che, in quanto proporzionati alle sostanze e al
Tribunale di Trapani Sezione Civile
patrimonio dell'attrice, si inquadrano perfettamente nel novero di quelle che erano le possibili forme di collaborazione e di assistenza che si instaurano di norma tra i componenti di una famiglia;
in buona sostanza evidenziava che la aveva una Pt_1
capacità reddituale maggiore della sua e pertanto partecipava in maniera più incisiva ai bisogni economici della famiglia. Infatti, faceva presente che parte attrice aveva un cospicuo patrimonio immobiliare e spesso lo aiutava economicamente in momenti di difficoltà economica anche nella propria attività commerciale.
Le somme corrisposte pertanto dovevano essere considerate quali adempimento di obbligazioni naturali ex art.2034 cc, per le quali non era possibile una richiesta di ripetizione, essendo somme prestate in esecuzione di doveri morali e/o sociali, tipiche nei rapporti more uxorio;
ricorrevano infatti i presupposti richiesti dalla norma citata, in quanto, tali dazioni di denaro, erano caratterizzate sia dalla spontaneità che dalla proporzionalità della capacità contributiva della parte attrice, elementi necessari ai fini del configurarsi di un'obbligazione naturale che nel caso di specie, altri non sono che quelli di assistenza morale e materiale.
Del resto, affermava, che giuridicamente, con la riforma del 2016 (legge Cirinnà), tra i requisiti della convivenza giuridicamente rilevante vi era quello della reciproca assistenza morale e materiale ex art. 1, comma 3; tali versamenti, effettuati tra l'altro a distanza di cinque anni l'uno dall'altro, erano stati appunto eseguiti al fine di consentire all'odierno convenuto di far fronte ad una situazione di crisi economica relativa alla sua attività
lavorativa; attività mediante la quale il contribuiva ai bisogni della famiglia CP_1
stessa e del figlio nato dalla loro unione. Tali somme comunque potevano essere Per_1
considerate quali donazioni rimuneratorie ex art.770 cc, svincolate dalla rigidità della forma scritta prevista per le donazioni, avendo partecipato attivamente alla manutenzione di immobili dei proprietà dell'attrice. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
Il giudizio veniva istruito con una copiosa documentazione prodotta dalle parti e con l'assunzione di prove orali ammesse. Quindi veniva posta in decisione ex art.281 sexies con termini per il deposito delle rispettive comparse conclusionali.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Ciò posto nel caso di specie, ricorrono circostanze che non sono state negate da entrambe le parti, ovvero un rapporto di convivenza di fatto, durato per circa dieci anni – 2011 / 2021-,
la nascita del figlio e la dazione del denaro oggetto di causa. Per_1
Dall'istruzione probatoria, in riferimento sia alla documentazione prodotta che alle prove testimonianze assunte, è emerso inoltre che durante il rapporto more uxorio, parte attrice ha contribuito alle necessità economiche della famiglia di fatto, avendo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione – Ministero della Giustizia-
e di aver ricevuto in successione un patrimonio immobiliare;
anche il convenuto ha partecipato alle necessità economiche e non, della famiglia sia collaborando CP_1
nella gestione del minore, nato dalla loro unione, che nella gestione ordinaria degli immobili della , contribuendo materialmente alla loro manutenzione. Pt_1
Così, infatti, risulta dalla dichiarazione dei testi resa all'udienza del marzo 2024; tutti i testi escussi hanno riferito sostanzialmente di aver visto l'attore, sia nella casa al mare di Alcamo
marina che nell'altra sita in Alcamo, svolgere lavori certamente di ordinaria manutenzione ovvero sostituzione di una striscia di mattonelle nel piazzale della casa a mare ovvero pulitura delle pareti di un appartamento della , da poco restituito dal precedente Pt_1
conduttore.
In tale ambito, quindi, bisogna collocare la dazione di denaro che parte attrice ha versato a favore del convenuto in due momenti storici diversi, il primo nel 2013 e un altro nel 2018.
Parte convenuta ha sostenuto che queste dazioni di denaro, erano state eseguite per l'adempimento dell'obbligazione naturale nascente dal rapporto di convivenza dell'assistenza materiale a suo favore, stante le difficoltà economiche che aveva in relazione alla sua attività commerciale.
Sul punto però non ha offerto alcuna prova né documentale né orale. Pertanto, tale circostanza rimane una mera affermazione, priva di riscontro probatorio.
Di contro si osserva che parte attrice ha dimostrato che i due versamenti di denaro sono stati effettivamente eseguiti per spirito di liberalità tipico della donazione, sia perché nella causale del bonifico – maggio 2013 – che nel vaglia postale – aprile 2018 – è stata utilizzata la dizione “atto di donazione” ovvero “donazione”, sia perché la somma donata non è di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
modico valore, in proporzione alle dichiarazioni di reddito allegate dall'attrice e relative agli anni di convivenza con il , non contestate specificatamente, da cui risulta CP_1
un reddito medio di circa venticinquemila euro.
Il giudice di legittimità ha fissato il seguente principio di diritto: “Il trasferimento per spirito
di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del
beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal
disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione
indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto
pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di
modico valore”. (Cassazione civile, Sezioni Unite, 27 luglio 2017, n.18725).
In ossequio al principio di diritto sopra riportato e alla luce delle risultanze probatorie, si può affermare che le somme per le quali parte attrice ha chiesto la ripetizione, non possono essere annoverate tra le obbligazioni naturali, che traggono la propria genesi dal rapporto more uxorio intrattenuto tra le parti nel corso della convivenza decennale, in quanto non riconducibili a quelle spese relative alla casa, per il suo arredo e la mobilia etc. .
Né, il convenuto ha provato che detta somma gli è stata corrisposta per far fronte a difficoltà economiche relative alla propria attività commerciale.
Nulla in tal senso è stato dedotto e provato dal;
questi ha cercato di provare, CP_1
solamente, l'esistenza di una donazione remunerativa, riconducendola all'attività di collaborazione familiare legata alle opere di manutenzione ordinaria che lui stesso aveva posto in essere sugli immobili di proprietà dell'attrice, così come riferito dai testi escussi.
In realtà il negozio che si evidenzia tra le parti è quello finalizzato ad una cospicua cessione di denaro dal patrimonio della , a favore di quello del beneficiario, a mezzo di Pt_1
bonifico bancario o vaglia postale, il cui importo complessivo ammonta a €.66.002,50,
importo che, in relazione al reddito della non può essere definito di “modico valore”. Pt_2
Conseguentemente il negozio che si individua è la donazione, ricorrendone i presupposti quali animus donandi del donante e l'arricchimento del donatario, per la quale l'art.782 cc richiede la forma dell'atto pubblico, a pena di nullità.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
La domanda attoria merita accoglimento, essendo la donazione di €.66.002,50 nulla per mancanza del requisito dell'atto pubblico, pertanto si dispone la ripetizione a favore della stessa, della somma di €. 66.002,50.
Stante l'accoglimento della domanda, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della parte attrice, ai sensi del D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi in riferimento al valore del giudizio e riconoscendo tutte le quattro fasi del giudizio in complessivi euro € 7.052,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge, e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di parte attrice dichiarando che le donazioni del 31.05.2013 pari a
€.28.002,50 e quella del 03.04.2018 pari a €.38.000,00 al favore del per Controparte_1
un totale di €.66.002,50, sono nulle;
- condanna il alla restituzione della somma €.66.002,50 oltre Controparte_1
interessi legali dalla data della domanda;
- condanna a rifondere nei confronti della sig.ra le Controparte_1 Parte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa
se dovuti come per legge e rimborso per spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, in data 13/05/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile