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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/12/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2335/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
25.06.2025, vertente
TRA
già ( P. IVA Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per P.IVA_1
separata procura speciale allegata alla compara costitutiva di nuovo difensore, dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mariangela Guarany, in Catanzaro, Piazza Giacomo Matteotti, 2.
-APPELLANTE-
E
(C.F. ) in proprio e in qualità di esercente Parte_3 C.F._1
la responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F. Persona_1
) e (C.F. - C.F._2 Persona_2 C.F._3
(C.F. (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
[...] (C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Rondanini in virtù della procura alle liti a margine dell'atto di citazione di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Stefania Comberiati sito in Petilia Policastro (KR) alla Via del
Municipio Romano n. 21.
-APPELLATI con appello incidentale-
- , in persona del l.r.p.t., Controparte_1
(P.I. ), elett.te dom.ta presso l'Ufficio Legale Aziendale, con sede in P.IVA_2
alla Via Mario Nicoletta, Centro direzionale “Il Granaio”, rappresentata e CP_1
difesa in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione in grado d'appello notificato,, dall'Avv. Giulia Ferrante dell' Avvocatura Aziendale.
Parte_10
, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in
[...] C.F._10
alla Via XXV Aprile n. 74, presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico CP_1
Oliverio che lo rappresenta e difende, giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
[...]
, (c.f.: ), rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._11
dall'Avv. Romualdo Truncè come da procura rilasciata in calce allla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Acri n. 67 presso lo studio dell'avv. Edoardo Ferragina.
-APPELLATO CON APPELLO INCIDENTALE-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte Adita,1. Preliminarmente e nel rito dichiarare l'appellante incidentale Dott. decaduto Controparte_2
dall'impugnazione, per essere divenuti i capi 4 e 8 del dispositivo della sentenza impugnata, definitivi, per le ragioni meglio esposte in atti.
2. Preliminarmente e nel rito, accertare e dichiarare l'inesistenza della domanda di rivalsa in primo grado, in
2 quanto mai proposta da nei riguardi dei Dott.ri e Parte_11 Parte_10
, con ogni conseguente caducazione dei capi 2 e 6 del dispositivo Controparte_2
della sentenza impugnata. Preliminarmente e nel rito, ammesso che si consideri esistente la domanda di rivalsa dell dichiarare il difetto di Parte_11
giurisdizione del giudice ordinario, a favore della Corte dei Conti.
4. Preliminarmente nel merito, accertare e dichiarare la non operatività della garanzia assicurativa attivata dal Dott. , per le ragioni meglio esposte nei paragrafi Controparte_2
dedicati all'aspetto contrattuale, infra al presente atto.
5. In caso non temuto di accertamento delle responsabilità a carico dei medici convenuti, accertare e dichiarare la solidale responsabilità degli stessi con l' 6. Sempre nel Parte_11
merito e senza recesso dalle assorbenti eccezioni e difese, accertare e dichiarare la mancanza assoluta di responsabilità delle parti convenute in primo grado ed appellate nel presente grado.
7. Nel merito, in sede di accertamento, rinnovare la consulenza tecnica e conferire mandato ad un Collegio di CTU di distinguere cause e responsabilità dei danni a carico dei soggetti coinvolti nel presente procedimento. 8.
Accertare e dichiarare inopponibili ad tutti gli atti ed i documenti Parte_1
versati in atti dalla difesa del Dott. .
9. In caso, non creduto, Controparte_2
assurdo e solo virtuale, di accertamento delle responsabilità, e di accertamento dell'obbligo di manleva di in favore del Dott. , Parte_1 Controparte_2
accertarlo nei limiti del massimale di polizza, dichiarato dalla stessa difesa del Dott.
. 10. Con vittoria di spese di lite. CP_2
Per gli appellati (attori in primo grado): chiedono All'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via preliminare, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità e/o l'improc edibilità dell'appello in quanto privo di ragionevole probabilità di accoglimento per tutti i motivi specificati in atti;
nel merito, rigettare l'appello spiegato dalla
(già ), nonché le conclusioni ivi Parte_12 Controparte_3
rassegnate in quanto infondate, illegittime, pretestuose ed inammissibili per tutte le
3 ragioni evidenziate in atti;
in accoglimento delle richieste spiegate dagli odierni appellati, previa corretta personalizzazione del danno subito, riformare la sentenza nella parte relativa alla liquidazione del danno da perdita parentale riconoscendo agli stessi, la liquidazione massima prevista dalla tabella di Milano del 2018 applicabile al caso di specie e/o secondo giustizia e grado di parentela;
con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da liquidare in distrazione in favore del procuratore antistatario.
Per l'appellata : Voglia il l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, così provvedere: Nel Merito, -Rigettare
l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza n.1170 / 2019 del Tribunale di Crotone;
condannare parte appellante alle spese del doppio grado del giudizio.
Per l'appellato : conclude Affinché questa ECC.MA Corte di Appello Parte_10
Adita, in adesione a quanto richiesto da preliminarmente disposta la Parte_1
chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata ex articolo 283 C.P.C., in ragione dei gravi motivi dedotti da parte appellante e del pregiudizio provocato a questo appellato dall'intrapresa azione esecutiva a suo danno, voglia accogliere tutti i motivi di appello da quest'ultima proposti con l'atto introduttivo del presente giudizio, con vittoria di spese e di competenze del primo e del secondo grado di giudizio e con l'accoglimento dei mezzi istruttori di cui parte appellante richiede il rinnovo e la proposizione.
Per l'appellato : ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO Controparte_2 CP_4
ADITA contrariis reiectis, in ragione dei gravi motivi dedotti, disporre, in via preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata;
nel merito: in accoglimento del primo motivo di gravame, ed in riforma dell'impugnata pronuncia, escludere la imputabilità del decesso di al dott. e, per l'effetto, rigettare la Persona_3 Controparte_2
domanda spiegata in primo grado dagli attori nei suoi confronti;
in accoglimento del secondo motivo di impugnazione proposto, ed in riforma dell'impugnata pronuncia,
4 esclusa la gravità e straordinarietà della malpractice dei sanitari convenuti, dichiararsi la esclusiva responsabilità dell' CP_1 Controparte_1
ex art. 1228 c.c., condannando, per l'effetto, solo e soltanto quest'ultima al risarcimento del danno nei confronti degli originari attori ovvero a manlevare i propri dipendenti e, segnatamente, il dott. da ogni conseguenza Controparte_2
pregiudizievole del giudizio;
in accoglimento del terzo motivo di impugnazione proposto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1218 c.c. dell
[...]
, con conseguente accoglimento della domanda Controparte_1
attorea nei confronti dei medici convenuti e della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. in misura pari alla restante quota di responsabilità ad essi ascrivibile;
in accoglimento del quarto motivo di impugnazione proposto, ed in riforma dell'impugnata pronuncia, dichiarare non proposta, e, comunque, inammissibile, l'azione di rivalsa dell Pt_11
nei confronti del dott. , con conseguente caducazione della
[...] Controparte_2
correlata statuizione di condanna, anche in punto di spese di lite, resa nei suoi confronti dal Primo Giudice;
in accoglimento del quinto motivo di impugnazione proposto, ed in riforma dell'impugnata pronuncia, accogliere la domanda di rivalsa spiegata dall nei confronti del dott. Controparte_1 [...]
e nei limiti evidenziati in narrativa, con conseguente Pt_10 Controparte_2
condanna degli stessi, in solido tra loro, a tenere indenne la detta struttura sanitaria delle somme che questa verserà a parte attrice in misura pari al 50% della quota di responsabilità ad essi ascrivibile;
in accoglimento del sesto motivo di impugnazione proposto in via autonoma, ed in riforma dell'impugnata pronuncia, accogliere la domanda di manleva spiegata dal dott. nei confronti di Controparte_2 [...]
(già , condannando la compagnia a Parte_1 Parte_2
manlevarlo sino alla concorrenza della complessiva somma di € 1.500.000,00 di Parte quanto sarà costretto a versare nei confronti sia delle parti attrici sia dell' , nonché
a manlevarlo per quanto concerne la rifusione delle spese processuali nei confronti Parte della parte vittoriosa e dell . Con vittoria di spese e di compensi del primo e del
5 secondo grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. che se ne dichiara antistatario.
-APPELLATO-
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio ed in qualità Parte_3
di esercente la potestà genitoriale sui figli e nonché Persona_4 Per_2
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
e hanno chiesto che fosse accertata la responsabilità Parte_8 Parte_9
dell' , in solido con i medici Controparte_1 Controparte_2
e , per la morte della loro congiunta , con conseguente Controparte_5 Persona_3
condanna dei convenuti in solido, al risarcimento del danno da morte iure proprio con applicazione delle tabelle di Milano e iure hereditatis per le sofferenze subite, oltre ad interessi dalla data del decesso alla pubblicazione della sentenza, nonché il risarcimento del danno patrimoniale iure proprio in favore di , in Parte_3
proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori e sempre in favore di quest'ultimo il risarcimento del danno esistenziale, oltre ad interessi e rivalutazione dall'evento alla pubblicazione della sentenza.
A fondamento della domanda hanno dedotto:
-che in data 2.01.2011 , al settimo mese di gravidanza, veniva Persona_3
ricoverata presso il reparto di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale “San Giovanni di
Dio di Crotone” con diagnosi di iperpiressia in gravida alla 34° settimana;
-che nei giorni successivi le sue condizioni peggioravano nonostante la somministrazione di ossigeno e terapia antibiotica;
-che in data 5.01.2011 in considerazione dell'aggravamento delle sue condizioni veniva sottoposta a taglio cesareo in anestesia generale e poi la veniva Parte_4
trasferita in terapia intensiva;
-che le condizioni della paziente non miglioravano e la stessa veniva sottoposta a trasfusione con tre unità di globuli rossi;
6 -che in data 12.01.2011 veniva eseguita tracheotomia d'urgenza ed i familiari venivano informati della gravità della situazione e della necessità di sottoporre la congiunta a procedura ECMO;
-che solo su intervento dei familiari che chiedevano supporto al prof. Per_5
dell'università di Pisa la paziente veniva trasferita con volo militare
[...]
all'ospedale “ San Raffaele di Milano”;
-che però il quadro clinico era gravemente compromesso e la congiunta decedeva in data 2.02.2011 dopo 20 giorni di ricovero al San Raffaele;
-che per come evidenziato dal CTP nella gestione del caso vi sono state gravi carenze sotto il profilo diagnostico e gestionale da parte dell in relazione alla Parte_11
grave patologia (sindrome da distress respiratorio acuto) da cui era affetta la;
Parte_4
-che non è mai stata presa in considerazione la possibilità di un'infezione virale e che la paziente non è mai stata sottoposta a vaccinazione per il virus H1N1;
-che la paziente non è mai stata sottoposta ad esame del torace, benché richiesto seppur tardivamente dall'infettivologo, in data 8.01.2011;
-che la tracheotomia avrebbe dovuto essere posticipata ed eseguita da personale più esperto, mentre a seguito della sottovalutazione del quadro clinico il trasferimento in altra struttura ritenuta più idonea è avvenuto quando il quadro clinico era ormai compromesso;
-che pertanto i medici che hanno avuto in cura la paziente hanno commesso tutta una serie di errori di diagnosi e terapia, oltre al tardivo trasferimento della predetta.
Si è costituito in giudizio il dr. chiedendo in via preliminare Parte_10
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di Ha eccepito il Parte_2
proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo alcuna responsabilità in relazione ai fatti di causa, nella sua qualità di direttore dell'unità operativa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva presso l'ospedale civile di CP_1
Ha evidenziato di aver utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione, sia dal punto di vista scientifico che tecnico per intervenire nel miglior modo possibile di fronte ad una situazione apparsa sin da subito come disperata. Ha dedotto che l'impossibilità di
7 effettuare il controllo Ega per guasto tecnico del macchinario era del tutto ininfluente rispetto al quadro clinico della paziente, poiché una tale necessità è emersa solo in data
12.01.2011, quando si era già deciso il trasferimento della paziente al San Raffaele di
Milano e che essendo un medico e non un addetto alla manutenzione degli strumenti, non avrebbe potuto ripristinare il macchinario, peraltro nel giro di poche ore.
Pertanto ha chiesto il rigetto della domanda attorea ed in caso di condanna di essere manlevato dalla Parte_2
Si è costituita in giudizio l evidenziando che Controparte_1
la era giunta in ospedale in condizioni di salute gravissime e che i medici si Parte_4
sono attivati con interventi appropriati e tempestivi;
- che nessuna colpa può essere loro ascritta in relazione ai fatti di causa.
Pertanto ha chiesto il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata l'accertamento di una responsabilità esclusiva dei medici in relazione ai fatti di causa.
Si è costituito in giudizio evidenziando l'assenza di una Controparte_2
responsabilità dei medici intervenuti diretti e coordinati, poiché la diagnosi sulla paziente era stata effettuata pochissimi giorni dopo il ricovero e trattandosi di infezione rarissima la sua diagnosi ed il suo accertamento hanno seguito il normale protocollo.
Ha dedotto che non sussiste alcuna sua responsabilità nella veste di primario del reparto di ginecologia, né degli altri medici intervenuti nella vicenda.
In merito al quantum debeatur ha contestato la duplicazione delle voci richieste e ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della per Parte_2
essere da questa tenuta indenne in caso di condanna.
Si è costituita in giudizio ora evidenziando in Parte_2 Pt_1
via preliminare che la garanzia assicurativa è subordinata al deposito del certificato di assicurazione e che si tratta di assicurazione a secondo rischio operante entro il limite di massimale di € 1.500.000,00.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda avanzata nei confronti di
, per avere lo stesso agito con diligenza e seguendo scrupolosamente Controparte_2
i protocolli.
8 Ha dedotto che dopo l'rx torace sulla paziente è stato eseguito il taglio cesareo e che non può imputarsi ritardo nella diagnosi del virus H1N1, patologia rara e non diagnosticabile presso la struttura per carenza dei mezzi strumentali, non certamente imputabile al dr. . CP_2
Né può imputarsi al predetto l'omessa informazione sull'opportunità di effettuare il vaccino contro questo raro virus, essendo egli venuto in contatto con la paziente solo al momento del ricovero.
Ha evidenziato, con specifico riferimento alla responsabilità del primario, che la stessa può insorgere quando non vengano predisposte le condizioni affinché i medici possano operare secondo correttezza, ma in tal caso non sono emerse né carenze strutturali, né omessa vigilanza, essendosi deciso di praticare il taglio cesareo per stabilizzare le gravi condizioni della signora e per evitare conseguenze dannose al bambino.
Ha contestato la domanda anche in ordine al quantum per la duplicazione delle poste risarcitorie e quanto al danno patrimoniale, per mancanza di prova.
La si è costituita anche in relazione alla chiamata in Parte_2
garanzia del dottor. eccependo in via preliminare la carenza di Parte_10
legittimazione attiva degli attori per non aver provato la loro qualità di eredi.
Sempre in via preliminare ha dedotto che il dr. ha fornito la prova di essere Pt_10
un dipendente dell'azienda sanitaria convenuta, con conseguente operatività dell'art. 2049 c.c. nel caso di specie ed obbligo dell'azienda di risarcire tutti i danni commessi dai propri dipendenti.
Ha evidenziato quanto all'operatività della polizza la necessità che il chiamato dimostri l'operatività della garanzia nel periodo in cui ha ricevuto la prima richiesta di risarcimento. Ha dedotto che la garanzia opera a secondo rischio, per cui ove sussista polizza stipulata dall'azienda sanitaria provinciale di la garanzia prestata nei CP_1
confronti del dr. opererà solo in eccesso rispetto alla polizza dell'azienda Pt_10
sanitaria. Ha dedotto in ogni caso di essere tenuta solo nei limiti del massimale pari ad
€ 750.000,00 e che in base all'articolo 16 delle condizioni di polizza non gli spettano
9 le spese legali, non avendo concordato con la compagnia la scelta dei legali che lo difendessero nel procedimento.
Per il caso della sussistenza di più assicurazioni ha chiesto che venga accertato il proprio diritto di agire in via di regresso contro gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale del danno liquidato.
In punto di responsabilità ha dedotto l'infondatezza della domanda avanzata nei confronti del poiché all'atto di ingresso della nel nosocomio la Pt_10 Parte_4
situazione era irrimediabilmente compromessa.
Ha dedotto che solo a causa di un guasto del macchinario non ha potuto effettuare un controllo Ega in data 12.01.2011, ovvero poco prima del trasferimento della paziente ad altra struttura. Per l'ipotesi di accertamento di un'eventuale responsabilità a carico dell'assicurato, ha comunque chiesto che venga accertata la quota di responsabilità ascrivibile a ciascuno dei soggetti coinvolti.
In merito al quantum debeatur ha evidenziato la genericità della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, nonché la duplicazione della voce del danno esistenziale richiesta dal coniuge e dai figli.
Quanto al danno patrimoniale da spese funebri le stesse sono risarcibili solo in caso di prova dell'effettivo esborso, gravante su chi le richiede. Ha dedotto la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria.
La causa è stata istruita con l'assunzione di prova testimoniale e con la disposta CTU ed all'esito rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 1170/2019 dell'8.10.2019 il giudice di primo grado ha accolto la domanda attorea, riconoscendo a titolo di danno patrimoniale in favore del coniuge della defunta la somma di € 130.018,00, del figlio l'importo di € 49.841,00 Per_1
e del figlio la somma di € 55.053,00 oltre ad interessi ed ha rigettato la Per_2
richiesta di risarcimento delle spese funebri. Ha anche riconosciuto il danno non patrimoniale in favore di tutti gli attori iure proprio e rigettato la domanda di danno non patrimoniale iure hereditatis.
10 Ha accolto la domanda di rivalsa avanzata dall' Controparte_1
nei confronti dei medici;
ha accolto la domanda di manleva avanzata dal nei Pt_10
confronti della , condannando questa a tenerlo indenne da quanto verserà Pt_2
all' , mentre ha rigettato la domanda di manleva Controparte_1
spiegata dal nei confronti della compagnia assicurativa. CP_2
In sintesi il giudice di primo grado dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da e l'eccezione di difetto di Parte_2
legittimazione passiva sollevata da ha proceduto all'inquadramento Parte_10
giuridico dei fatti di causa. Ha qualificato la responsabilità dell'ente come responsabilità contrattuale e quella dei medici come responsabilità contrattuale da contatto sociale, escludendo l'applicabilità sia del decreto Balduzzi che della legge
. Parte_13
Nel merito ha evidenziato la sussistenza di responsabilità dei convenuti in relazione ai fatti di causa alla luce delle conclusioni contenute nell'elaborato peritale.
In particolare il CTU ha evidenziato le gravi omissioni e i ritardi posti in essere da tutti i sanitari che, ove avessero eseguito tempestivamente gli esami diagnostici e gli accertamenti clinici prescritti dalle leges artis, avrebbero potuto evitare l'exitus.
Tali omissioni e condotte negligenti sono state dettagliatamente descritte dal CTU come consistenti nel ritardo diagnostico di polmonite H1N1, nell'inadeguato trattamento della patologia e nel ritardo del trasferimento presso un centro specializzato in ECMO, recepite dal giudice di prime cure e poste a fondamento della decisione.
Pertanto ha riconosciuto la responsabilità dei medici ai sensi dell'art. 1218 c.c. e la responsabilità dell ai sensi dell'art. 1228 c.c. Parte_11
Per ciò che attiene alle poste risarcitorie il danno patrimoniale emergente(risarcimento spese funebri) non è stato riconosciuto perché sfornito di prova. E' stato risarcito il lucro cessante, sul presupposto che in mancanza dell'illecito i superstiti avrebbero continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante, avendo gli attori provato che era assunta con contratto a tempo indeterminato Persona_3
presso la società e che percepiva una retribuzione Controparte_6
11 mensile di € 780,00. Nel determinarlo ha applicato i coefficienti di capitalizzazione previsti per le rendite previdenziali ed assistenziali di cui al DM del 22.11.2016.
Ha rigettato la domanda attorea di risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale ed ha accolto la domanda di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, con applicazione delle tabelle di Milano
e riconoscimento di interessi legali e compensativi.
Ha riconosciuto la fondatezza della domanda di rivalsa azionata dall'azienda sanitaria provinciale di nei confronti dei medici operanti all'ospedale di CP_1 CP_1
Quanto alle domande di manleva azionate dai medici ha accolto la sola domanda del dottor. per avere lo stesso assolto al proprio onere della prova circa Parte_10
l'esistenza, la portata e l'operatività della polizza. La garanzia è stata riconosciuta nel limite del massimale di € 750.000,00. Ha riconosciuto l'operatività della polizza per le spese legali dovute dall'assicurato nei confronti della parte vittoriosa, mentre ha escluso la manleva per le spese sostenute dall'assicurato per resistere in giudizio, che sono regolate dalle condizioni generali di Polizza.
Ha invece rigettato la domanda di manleva avanzata dal dott. , Controparte_2
perché lo stesso non ha prodotto un valido certificato di assicurazione, ma solo un modulo di adesione ad una convenzione assicurativa datato 2006.
Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza sono state compensate per la misura di ¼ con diritto del ad essere manlevato dalla compagnia assicurativa, Pt_10
mentre il è stato condannato a pagarle nei confronti dell'assicurazione e le CP_2
Parte spese sostenute dall sono state poste a carico dei medici, con diritto alla manleva del Pt_10
2. Il giudizio di secondo grado
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l già Parte_1
concludendo come in epigrafe. Parte_2
Quale primo motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità del dottor senza tener Parte_10
conto dei rilievi operati dai CTPP alla consulenza tecnica d'ufficio in parte qua.
12 All'uopo ha richiamato quelle linee guida che raccomandano la vaccinazione delle gravide e la somministrazione precoce degli antivirali entro i primi giorni dall'esordio della sintomatologia e idealmente nelle prime 48 ore, poiché la somministrazione oltre tale data viene considerata tardiva e, anche se effettuata, non modifica la mortalità.
Ha dedotto che anche il tempestivo trattamento con ECMO non avrebbe modificato il tragico esito della vicenda per cui è causa, in considerazione dell'inesorabile persistenza della flogosi polmonare da infezione virale H1N1, dipendente dall'omessa terapia con antivirali nella fase pre-ospedaliera.
Sul punto ha evidenziato che il CTU ha errato nel considerare come tempo zero dell'insorgenza dei sintomi, e, quindi, della malattia H1N1, il momento del ricovero della presso il nosocomio di e non i 10 giorni precedenti, trascorsi al Parte_4 CP_1
domicilio.
Ha dedotto che a causa dei trattamenti terapeutici inadeguati somministrati dal proprio medico di famiglia, la è giunta all'Ospedale di Crotone affetta da Parte_4
broncopolmonite da H1N1 in stadio assai avanzato, per cui, malgrado l'impegno profuso dal dott. per accertare tempestivamente da quale patologia fosse Pt_10
affetta la gestante e curarla, non è stato possibile evitare l'evoluzione/involuzione della malattia, cui è seguito l'exitus.
Ha ulteriormente evidenziato che il decesso della paziente è da ascrivere ad Parte_4
una tromboembolia polmonare massiva come complicanza dell'ECMO, dopo un periodo in cui il polmone nativo non era ancora guarito dalla sua malattia, dopo 19 giorni di ECMO e 8 giorni di trattamento.
Quindi nessun profilo di responsabilità è ascrivibile in capo agli originari convenuti, essendo il decesso da imputare, in parte al ritardo con il quale la de cuius è giunta all'osservazioni dei sanitari ospedalieri rispetto alla prima comparsa dei sintomi respiratori e, in parte ad una complicanza prevedibile ma non prevenibile dell'EMCO.
In merito alla mancata esecuzione della radiografia al torace che non è stata eseguita fino al giorno 4 gennaio, è stata effettuata una precisa scelta di preservare il feto, ancora immaturo, da un'indebita dose di radiazioni ionizzanti.
13 La comparsa di dispnea e il risultato della Rx del giorno 4 gennaio hanno portato alla decisione finale di praticare il taglio cesareo per preservare il feto da possibili danni ipossici.
Ha contestato le conclusioni a cui è pervenuto il CTU sia per quanto riguarda la modalità ventilatoria SIMV, sia le considerazioni sul modello BIPAP.
Ha da ultimo rilevato che anche ipotizzando un diverso approccio diagnostico- terapeutico alla patologia polmonare virale, stante il quadro clinico presentato dalla paziente e le tempistiche sopra ricostruite, la somministrazione terapeutica di antivirali, che sarebbe risultata comunque tardiva in paziente con sintomatologia presente al domicilio da 10 giorni, anche se effettuata il giorno stesso di accesso al nosocomio crotonese, non avrebbe modificato né il decorso della malattia, né la mortalità correlata alla stessa. Ne discende, in altri termini, l'impossibilità di affermare che la condotta alternativa ritenuta corretta (tempestiva diagnosi e cura, al momento del ricovero della presso l'Ospedale di della sindrome influenzale H1N1; tempestivo Parte_4 CP_1
trasferimento della stessa presso idonea struttura ospedaliera, dotata di attrezzatura
ECMO) avrebbe impedito l'avverarsi dell'exitus con una probabilità superiore al 50% secondo la regola del "più probabile che non”.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale non ha condannato, in via esclusiva, l Parte_11
imputando, erroneamente, l'evento alla colpa grave dei sanitari convenuti e quindi la violazione e falsa applicazione dell'art. 1228 c.c.., nonché l'erronea valutazione delle prove.
In merito ha specificato che dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria discende direttamente la necessaria applicazione dell'art. 1218 c.c., per l'ipotesi di inadempimento delle prestazioni che ricadono direttamente sulla struttura,
e dell'art. 1228 c.c., per i casi di inadempimento imputabile a fatti od atti di ausiliari e dipendenti dell'Ente, pur sempre fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario.
Per cui ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, cheove fosse accertata l'esistenza di un nesso causale tra la condotta dei sanitari convenuti (e, in specie, del
14 dott. ed i danni ex adverso lamentati, dell'occorso dovrà dirsi tenuta a Pt_10
rispondere solo ed esclusivamente l Parte_11
Quale ulteriore motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza di specifici profili di responsabilità ex art. 1218 c.c. in capo all , sul presupposto Controparte_1
che la responsabilità della struttura sanitaria sia stata invocata da parte attrice ex art. 1228 c.c.
Sul punto ha chiarito che il dottor non poteva essere chiamato a rispondere di Pt_10
Parte atti e/o fatti esclusivamente imputabili all convenuta, secondo le risultanze dell'indagine peritale ed in particolare della non funzionalità degli emogasanalizzatori, ai fini della conferma del tipo di insufficienza respiratoria, e, pertanto, della tempestiva diagnosi di infezione da H1N1,nonché del mancato utilizzo dell'attrezzatura ECMO, pur essendone in possesso, per non avere personale idoneo e formato.
Quale altro motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata per avere Parte il Primo Giudice accolto la domanda, mai formulata dall di essere rivalsata dai sanitari convenuti degli esborsi da sostenersi in favore degli attori, in forza della statuizione di condanna ex art. 1228 c.c.. Parte In parte qua nel riportare le conclusioni dell non solo ha evidenziato che quest'ultima non ha formulato alcuna domanda di rivalsa nei confronti dei medici, ma che su tale specifica domanda, ove proposta, avrebbe dovuto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Ed invero pacifico è l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto che ritiene che la relativa controversia spetti alla cognizione della Corte dei conti, atteso che la giurisdizione contabile di tale corte, secondo la previsione dell'art. 52 del r.d. 12 luglio
1934 n. 1214 e dell'art. 103 cost., non si riferisce ai soli fatti inerenti al maneggio di denaro, ma si estende ad ogni ipotesi di responsabilità per pregiudizi economici arrecati allo Stato o ad enti pubblici da persone legate da vincoli di impiego o di servizio ed in conseguenza di violazione degli obblighi inerenti a detti rapporti» (Cass.,
Sezioni Unite, 15 luglio 1988, n. 4634).
15 Ha ancora dedotto l'erroneità della sentenza appellata e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1228, 1298 e 2055 c.c.. per avere il giudice di primo grado dichiarato il diritto di rivalsa integrale dell' nei confronti dei sanitari Parte_11
convenuti, sull'erroneo presupposto della gravità della colpa di quest'ultimi nella produzione dell'evento di danno, invece da escludersi, con conseguente ripartizione paritaria tra struttura sanitaria e medici della quota di responsabilità ascrivile a colpa esclusiva degli stessi.
Sul punto ha specificato che la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa “in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione realizzandosi l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che ne derivino al creditore.
Si sono costituiti in giudizio nella presente fase gli attori, odierni appellati, evidenziando che la sentenza di primo grado ha correttamente recepito le risultanze della CTU redatta dal dr. e dall'ausiliario dr. specialista in anestesia e Per_6 Per_7
rianimazione.
In particolare hanno dedotto che i rilievi dei CTP di controparte confermano le conclusioni della CTU, poiché la accusava sintomi influenzali da 10 giorni e Parte_4
quindi la sintomatologia era evidente fin dall'inizio del ricovero.
Ciò conferma la grave negligenza dei sanitari che non hanno effettuato alcun prelievo delle secrezioni nasali e faringee per l'accertamento immediato del virus H1N1.
Quanto al rilievo di controparte secondo il quale la paziente sarebbe morta per le conseguenze dell'ECMO hanno rilevato come trattasi di affermazione inverosimile, posto che l'ospedale di ha tenuto la paziente ricoverata per 13 giorni senza che CP_1
mai intervenisse uno specialista in pneumologia.
In merito alle doglianze relative alla mancata risposta alle osservazioni, hanno dedotto come anche questo rilievo sia privo di pregio, ove si consideri che il CTU ha depositato
16 le controdeduzioni alle osservazioni dei CTP allegandole telematicamente all'elaborato finale.
Hanno dedotto di aver allegato le direttive del ministero della salute e della Regione
Calabria per il trattamento dei casi di virus H1N1, ovvero il prelievo delle secrezioni nasali, l'esecuzione dell'esame EGA, l'esecuzione di un'ecografia al torace e la consulenza di uno specialista in pneumologia, ma niente di tutto ciò è stato osservato dai medici dell'Unità dove è stata degente ed in osservazione la paziente. Parte In merito al motivo di appello afferente alla mancata condanna dell' in via esclusiva ed alla non corretta applicazione dell'art. 1228 c.c., hanno dedotto che pur Parte sussistendo una responsabilità dell che non ha vigilato sull'operato dei sanitari, sussiste in aggiunta anche quella dei medici per le gravi e reiterate omissioni perpetrate ai danni della . Parte_4
Hanno poi chiesto una modifica della sentenza nella parte relativa alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, per avere il giudice di primo grado ritenuto erroneamente non provato il grado di intensità del legame con la vittima e liquidato il danno in misura minima.
Si è costituito nella presente fase il dr. associandosi alle difese Parte_10
formulate dall'assicurazione appellante, in ordine all'erroneo riconoscimento della sua responsabilità professionale.
All'uopo ha richiamato l'art. 63 del D.P.R. n. 761/1979 che nel delineare i confini delle funzioni e dei doveri del primario ospedaliero precisa che tali compiti devono essere svolti dallo stesso nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli. In particolare ha dedotto che lavorando egli con altri professionisti, questi rispondono personalmente e direttamente per l'operato che è stato loro delegato.
Ha comunque evidenziato che non è stato possibile eseguire il controllo EGA per un guasto tecnico al macchinario, ma che era del tutto ininfluente rispetto al successivo decorso clinico della paziente e che per tutto il tempo del ricovero della paziente
17 l'impegno espresso da tutto il personale di rianimazione è stato qualificante, professionale ed altamente diligente, senza alcun ritardo od omissione.
Ha lamentato che le osservazioni alla CTU operate dal proprio CTP non sono state affatto considerate, né confutate dal CTU designato che non ha tenuto conto che l'insorgere del quadro clinico interveniva presso il domicilio della paziente, ben 10 giorni prima dal ricovero.
Ha evidenziato che la paziente veniva presa in carico dai rianimatori in data 5.01. e che già il giorno 7.01 si provvedeva all'invio del tampone nasale e faringeo e quindi l'approccio dei rianimatori è stato tempestivo e corretto, per come rilevato anche dal
CTP.
Quanto al mancato utilizzo di ECMO portatile ha dedotto che l'ospedale di CP_1
diversamente da quanto sostenuto dal CTU, non ha mai posseduto tali apparecchiature.
Si è associato a quanto confutato dall'appellante in Parte_1
merito alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1228 c.c., con conseguente erronea valutazione delle prove in atti e sull'ingiustificata esclusione di ogni pronuncia sulla Parte responsabilità dell ex art. 1218 c.c.
Parimenti si è associato all' assicurazione appellante in ordine al motivo di appello relativo al vizio di ultrapetizione del giudice di prime cure ed al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'inspiegato accoglimento di una domanda di rivalsa Parte mai formulata dall
Ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha riconosciuto il dolo o la colpa grave nella sua condotta, senza tener conto che il caso sottoposto alla sua attenzione fosse di estrema gravità e difficoltà.
Si è costituito in giudizio proponendo anche appello incidentale. Controparte_2
Innanzitutto ha contestato le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU per non aver tenuto conto dei rilievi dei CTP che hanno messo in evidenza come anche il tempestivo trattamento con ECMO non avrebbe modificato il tragico esito della vicenda per cui è causa, in considerazione dell'inesorabile persistenza della flogosi polmonare da
18 infezione virale H1N1, dipendente dall'omessa terapia con antivirali nella fase pre- ospedaliera.
Ha dedotto che le altre complicanze come PNX iatrogeno da incannulazione di vena succlavia sinistra hanno minimamente influito sullo stato generale in quanto è stato prontamente predisposto ed effettuato drenaggio toracico.
Ha contestato la CTU nella parte in cui ha affermato che la paziente avrebbe dovuto essere ricoverata in un reparto idoneo a trattare la patologia polmonare, posto che al momento dell'accesso in pronto soccorso i sanitari hanno correttamente optato per il ricovero della paziente in ginecologia, poiché le decisioni più urgenti da prendere riguardavano lo stato di gravidanza.
Ha dedotto come il CTU non abbia tenuto conto che nei due giorni di ricovero in ginecologia la paziente ha avuto una curva termica remittente con una temperatura mai scesa sotto i 37 ° C nonostante la terapia antibiotica ed antipiretica.
Ha evidenziato che diversamente dalle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU la morte di è ascrivibile ad un effetto non colposo del trattamento con Persona_3
Ecmo.
In ogni caso ha ribadito che la somministrazione di antivirali sarebbe stata comunque tardiva in paziente con sintomatologia presente al domicilio da 10 giorni.
Ha aderito al motivo di appello afferente al mancato riconoscimento dell'esclusiva responsabilità dell ex art. 1228 c.c. Controparte_1
Ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha escluso la sussistenza di specifici profili di responsabilità in capo all Controparte_1
ex art. 1218 c.c.
[...]
Si è associato al motivo di appello relativo al vizio di ultrapetizione ed al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'accoglimento della domanda di Parte rivalsa mai proposta dall convenuta.
Ha proposto appello incidentale in merito al mancato riconoscimento della sua domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicurativa, per non aver ritenuto sufficiente la documentazione allegata.
19 Sul punto ha chiarito che la compagnia assicurativa nel costituirsi in giudizio non ha mai parlato di mancanza di copertura assicurativa, limitandosi a contestarne in maniera generica la sua operatività.
Per cui ha chiesto la riforma della sentenza in parte qua con condanna dell'assicurazione a manlevarlo fino a concorrenza della complessiva somma di €
1.500.000,00.
Si è costituita nella presente fase l' Controparte_1
evidenziando la correttezza della sentenza di primo grado, poiché in caso di condanna dei sanitari per responsabilità da accertata colpa grave, l'onere del risarcimento dei danni provocati, grava loro in via esclusiva.
Sull'appello incidentale proposto da si è difesa l Controparte_2 [...]
eccependo l'inammissibilità dello stesso e la definitività del capo Parte_1
di sentenza che ha rigettato la domanda di garanzia proposta in primo grado dal predetto.
Sul punto ha evidenziato che la domanda proposta dall'appellante principale non contiene alcun riferimento alla domanda di garanzia, proposta in primo grado dal Dott.
. Controparte_2
Ha specificato che la parte che propone appello incidentale, può fare riferimento esclusivamente alle domande proposte dall'appellante principale e non a tutte le domande che sono state oggetto della statuizione di primo grado.
Ne deriva che le domande che non sono parte dell'appello principale non possono essere trattate a seguito dell'appello incidentale, ma solo con un autonomo atto di appello che deve essere tempestivamente proposto.
Nel merito ha comunque dedotto la correttezza della decisione resa dal giudice di prime cure che ha rigettato la domanda di garanzia per mancanza di prova.
In particolare ha evidenziato di essersi difesa in primo grado in relazione al periodo di validità della garanzia, da intendersi come uno degli elementi determinanti della garanzia assicurativa, delimitando il periodo dell'attività professionale del medico, durante la quale gli eventuali sinistri siano coperti.
20 In altre parole a fronte della tempestiva contestazione era onere del fornire CP_2
la prova del fatto che il sinistro fosse avvenuto durante il periodo di validità della presunta ed indimostrata garanzia.
Ha dedotto di aver contestato la carenza del certificato assicurativo, quale elemento di prova della regolarità amministrativa del contratto, per chiarire non solo la durata del contratto, in rapporto al tempo del sinistro, ma anche al tipo di attività prestata, potendo ad esempio la garanzia operare solo per le attività svolte in strutture private.
Da ultimo ha rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del CP_2
secondo la quale la difesa dell'assicuratore ha chiesto solo dichiararsi la non operatività della garanzia e nell'avere chiesto la non operatività della garanzia, si sarebbe accollata l'onere della prova, in realtà nel giudizio avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'assicurato provare che il rischio entra fra i rischi inclusi, oggetto di copertura assicurativa.
L'intestata Corte dall'Appello, in diversa composizione, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 25.06.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.Le valutazioni della Corte.
3.1. Il primo motivo di appello afferisce agli asseriti errori della consulenza tecnica d'ufficio posta a fondamento della decisione, in sintesi poiché il CTU non avrebbe tenuto conto della fase pre- ospedaliera della malattia da cui era affetta la e Parte_4
per non aver tenuto conto dei rilievi dei CTP.
Trattasi di motivo di appello assolutamente privo di pregio ove si consideri che nella risposta alle osservazioni formulate dai CTP il CTU ha testualmente affermato : “si risponde precisando che la responsabilità dei sanitari dell'ospedale di in CP_1
tutte le fasi, dal ricovero, alle fasi decisionali terapeutiche, va ritrovata nel non aver
21 eseguito diagnosi in tempi brevi dal momento del ricovero, indipendentemente dallo stato di salute al ricovero della paziente stessa;
anzi, tale affermazione aggraverebbe la posizione degli stessi, poiché la paziente giungeva in ospedale con manifestazioni sintomatiche e cliniche evidenti, che avrebbero dovuto far sospettare l'infezione”.
Il CTU allo specifico rilievo secondo il quale la paziente si sarebbe rivolta al presidio ospedaliero in una fase tardiva della malattia, già troppo compromessa, ha risposto evidenziando, in base alla documentazione agli atti, che la possibilità che la stessa paziente potesse essere affetta da virus H1N1 non veniva per nulla presa in considerazione, e quindi seguiva una fase omissiva di valutazioni specialistiche che dovevano includere il prelievo delle secrezioni nasali e faringee e non consentivano di somministrare la terapia più idonea.
Il CTU ha anche risposto in merito all'omessa tempestiva effettuazione di rx torace per preservare il feto da possibili radiazioni, evidenziando che la gestante era già di 33 settimane e quindi l'approfondimento diagnostico radiografico poteva essere effettuato senza importanti rischi fetali.
IL CTU ha poi contestato le conclusioni dei CTP sul fatto che l'infarto emorragico sia stata diretta conseguenza dell'ECMO, avendo chiarito in parte qua che la situazione respiratoria è stata compromessa non dall'ECMO ma dall'insorgenza di un pneumotorace massivo sinistro durante un tentativo di incannulazione della vena succlavia;
successivamente fu applicato un tubo di drenaggio chirurgico all'emitorace sinistro, mal posizionato e spesso non funzionante, con ripetute e prolungate perdite aeree ed aggravamento della funzione respiratoria.
Hanno lamentato ulteriormente i convenuti che risulta erronea l'affermazione secondo la quale l'ospedale aveva ricevuto l'attrezzatura ECMO, e non l'avrebbe mai utilizzata per mancanza di personale non idoneo né formato, poiché la struttura ospedaliera non avrebbe mai avuto l'ECMO portatile.
Il collegio non può non rilevare che se tale assunto corrisponde al vero, ne risulta aggravata la posizione dei sanitari che avrebbero dovuto subito disporre l'immediato
22 trasferimento della paziente in struttura adeguata allo stato di salute della predetta, in assenza dei macchinari necessari a fornirle cure adeguate.
Si aggiunga che gli errori e le omissioni descritte dalla CTU sono di tale rilevanza e gravità, a fronte di uno stato di salute riconosciuto dagli stessi convenuti come grave e quindi degno di maggiore attenzione, che la sentenza di primo grado non poteva condurre ad esiti diversi in ordine all'accertamento della responsabilità dei sanitari, con conseguente rigetto del presente motivo di appello.
Da ultimo, sempre in punto di responsabilità, appare privo di pregio il rilievo del dr. sulla sua assenza di responsabilità nella sua veste di primario, avendo la Pt_10
giurisprudenza di legittimità chiarito che Il primario ospedaliero risponde del danno derivato da una inadeguatezza della struttura sanitaria da lui diretta ove non dimostri di aver adempiuto a tutti gli obblighi che gli impone l'art. 7 del d.P.R. 27 marzo 1969,
n. 128 (applicabile "ratione temporis"), tra i quali rientra quello di informazione sulle condizioni dei malati e di predisposizione di adeguate istruzioni al personale per le emergenze (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 22338/2014).
L'applicazione dei su esposti principi al caso di specie, tenuto conto delle risultanze istruttorie, portano ad escludere che il primario abbia fornito adeguate istruzioni per la gestione di una tale emergenza.
3.2. Deve essere esaminato il motivo di appello afferente al mancato riconoscimento di una responsabilità della struttura ospedaliera ai sensi dell'art. 1218 c.c., da esaminare congiuntamente al motivo di appello relativo all'erroneo riconoscimento di una responsabilità della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Il motivo non merita accoglimento non perché il giudice di prime cure non abbia riconosciuto una responsabilità dell' anche a titolo di responsabilità Controparte_1
contrattuale, quanto piuttosto perché ha errato in radice nella qualificazione giuridica dei fatti.
Ed invero il giudice di prime cure nel risarcire il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ha risarcito un danno iure proprio degli attori, con conseguente responsabilità di tipo extracontrattuale e non contrattuale a
23 carico dei convenuti secondo i principi più volte espressi in tal senso dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n. 3267/2024 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è dunque qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti di quest'ultimo non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale).
Tanto premesso il collegio può procedere alla diversa e corretta qualificazione giuridica del fatto, come riconducibile nel novero della predetta responsabilità extracontrattuale, in linea con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in parte qua (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n. 32932/2024 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione;
in senso conforme a Cass. Civ. ordinanza n. 33057/2022 nella cui parte motiva i giudici di legittimità hanno affermato che Questa Corte ha affermato con orientamento consolidato ed in via generale, che il giudice d'appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione
e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle
24 questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto).
Senonché alla luce di tutte le precisazioni operate al punto 3.1. è indubbio che gli attori abbiano provato la condotta causativa del danno, il nesso causale e le conseguenze che ne sono derivate, così come hanno provato tutta una serie di carenze organizzative, nonché l'inadeguatezza di macchinari non funzionanti e la totale assenza di altri, oltre alla non adeguata vigilanza sulle unità operative della struttura ospedaliera e sul loro corretto funzionamento, con conseguente responsabilità concorsuale extracontrattuale dei convenuti nella causazione dell'evento.
3.3. Deve a questo punto essere esaminato l'ulteriore motivo di appello afferente al vizio di ultrapetizione ed al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione Parte all'accoglimento della domanda di manleva in favore dell avverso i medici convenuti.
In relazione al dedotto motivo di appello giova premettere che qualora una tale domanda fosse stata proposta rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario, non paventandosi alcun difetto di giurisdizione del giudice adito.
Sul punto si rammentano i principi affermati di recente dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con l'ordinanza n. 27404 del 14.10.2025, applicabili al caso di specie, in forza dei quali in caso di condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente - in fattispecie cui è inapplicabile, ratione temporis, l'art. 9 della l. n. 24 del 2017 -, l'azione con la quale la prima, avendo adempiuto al pagamento integrale del debito solidale, invoca la condanna del secondo al versamento della parte di sua spettanza dev'essere qualificata come azione di regresso e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, fondandosi sulla responsabilità solidale civilistica, cui sono del tutto estranei profili di responsabilità amministrativa contabile.
Si deve ulteriormente precisare che i due concetti di rivalsa e regresso non sono dei sinonimi, come si potrebbe ipotizzare dalla lettura della sentenza di primo grado che al
25 Parte punto 11 parla di rivalsa dell ma in realtà richiama la disciplina del regresso di cui agli artt. 1298 c.c. e 1299 c.c.
Ed invero il diritto di regresso è il diritto del debitore in solido che ha pagato l'intero debito di chiedere il pagamento agli altri condebitori, a ciascuno per la propria quota, mentre l'azione di rivalsa come ha specificato la Suprema Corte con la sentenza n.
4756 del 22 febbraio 2024, è un'azione contrattuale che trova il suo fondamento nel patto contrattuale, ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda.
Tanto chiarito il collegio deve rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dal Parte giudice di prime cure, l' non ha chiesto in via subordinata, per il caso di accoglimento della domandata attorea, di essere tenuta indenne dai sanitari, atteso che dalla disamina della comparsa costitutiva relativa al giudizio di primo grado emerge che l'ente convenuto si sia limitato a chiedere il rigetto della domanda attorea ed in subordine l'esclusiva condanna dei medici convenuti, da ritenere unici responsabili, con conseguente esclusione di una sua responsabilità in relazione ai fatti di causa. Parte In altre parole nessuna azione di regresso è stata esperita dall' nei confronti dei medici convenuti con la conseguenza che l'accoglimento del presente motivo di Parte appello comporta la condanna dell e dei medici convenuti in solido tra loro ai sensi dell'art. 1218 c.c. al pagamento delle somme riconosciute con la sentenza di primo grado.
4.L'appello incidentale degli attori
Rileva preliminarmente la Corte che, sebbene gli appellati attori in primo grado, abbiano depositato un atto da essi qualificato semplicemente come comparsa di costituzione, l'esistenza all'interno di essa di una precisa critica ad alcune parti della sentenza e la richiesta di una parziale modifica della stessa in senso a loro più favore, impone di considerare quella comparsa quale appello incidentale, peraltro ammissibile perché tempestivamente depositato.
La critica degli appellanti incidentali si è appuntata alla quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, prospettando essi che
26 erroneamente il Tribunale ha liquidato sulla base di parametri minimi, ritenendo non provato il grado di intensità del legame intercorrente con la vittima.
Il motivo è parzialmente fondato, posto che, almeno per alcuni degli appellanti incidentali la doverosa considerazione di tutte le circostanza del caso concreto, che sulla base del sistema tabellare adottato dal giudice di primo grado concorrono a determinare l'importo dovuto, conduce a ritenere inadeguata la liquidazione nel minimo.
Con specifico riferimento al neonato deve farsi applicazione al caso di specie dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nella parte motiva dell'ordinanza n. 4571/2023 in cui i giudici della Suprema Corte nel cassare una pronuncia della Corte
d'appello di Trieste che non ha riconosciuto la lesione del rapporto parentale in favore di due minori per il fatto che uno avesse 4 anni al momento del sinistro e l'altro fosse nel grembo materno al momento dello stesso, hanno affermato testualmente che
“deve ribadirsi, infatti, che il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass. 28/09/2018, n.
23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, come ammesso dalla Corte d'appello, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 30/08/2022, n.25541; Cass. 21/03/2022,
n.9010; Cass. 24/04/2019, n.11212, ex multis)”.
Sotto il profilo probatorio assume particolare rilievo quanto riferito dalla sorella della vittima;
la teste ha infatti chiarito di essersi trasferita con la propria Parte_6
27 famiglia, nello stesso stabile in cui vivono la madre ed il cognato per aiutare questi nella crescita dei nipoti.
Preclusa allo stato ogni valutazione sull'incapacità a testimoniare della ex art. Parte_4
246 c.p.c., mai rilevata da nessuno dei convenuti (ex plurimis Cass. Civ. SS. UU sentenza n. 9456/2023 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che
Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 che Qualora la parte abbia formulato
l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità), le dichiarazioni si presentano intrinsecamente attendibili, rispondendo esse ad un criterio di normalità sociale che depone nel senso dell'attivazione di forme di solidarietà familiare rispetto ad eventi particolarmente drammatici che coinvolgono la cura di minori e, peraltro, non sono contestate né risultano vinte da argomenti di segno contrario.
Si impone quindi, rispetto al marito, ai figli, alla sorella e alla madre della vittima una rideterminazione del quantum.
Nella rideterminazione del quantum il collegio deve fare applicazione del sistema a punti recepito anche dalle tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024 che si sono adeguate agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità( ex plumiris
Cass. Civ. ordinanza n. 37009/2023 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che
Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria
e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la
28 possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione).
In applicazione delle summenzionate tabelle aggiornate all'anno 2024, considerato che la vittima al momento del decesso aveva 33 anni ed il coniuge ne Parte_3
aveva 35, dovranno essere riconosciuti i seguenti punti: 22 per l'età della vittima, 22 per l'età del congiunto, 16 per la convivenza tra congiunto e vittima, 15 per l'intensità della relazione al valore medio per un totale di 75 punti.
Senonché considerato il valore del punto base pari ad € 3.911,00 in favore del coniuge dovrà essere riconosciuta la somma di € 293.325,00.
In favore del figlio nato il [...] che al momento dell'evento aveva Per_1
compiuto 3 anni, dovranno essere riconosciuti i seguenti punti: 22 per l'età della vittima, 28 per l'età del congiunto, 15 per la convivenza tra congiunto e vittima, 15 per l'intensità della relazione al valore medio punti per un totale di 81 punti, per un importo complessivo di € 361.791,00.
In favore del figlio nato il [...], dovranno essere riconosciuti i seguenti Per_2
punti: 22 per l'età della vittima, 28 per l'età del congiunto, con esclusione di punti per la convivenza e per l'intensità della relazione che non si sono mai potute concretizzare a causa dell'evento, per un totale di punti 50 ed un importo complessivo di €
195.550,00.
In favore della madre che al momento dell'evento aveva compiuto Parte_5
60 anni, dovranno essere riconosciuti i seguenti punti: 18 per l'età del congiunto, 22 per l'età della vittima, 15 per l'intensità della relazione per un totale di 55 punti, per un importo complessivo di € 215.105,00.
In favore della sorella che al momento del decesso aveva compiuto 35 Parte_6
anni, considerato il valore del punto base pari ad € 1.698,00, dovranno essere riconosciuti i seguenti punti: 16 per l'età del congiunto, 16 per l'età della vittima, 15 per l'intensità della relazione per un totale di 47 punti, per un importo complessivo di
€ 79.806,00.
29 Sulle predette somme andranno riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria, per come riconosciuti dalla sentenza di primo grado.
4.1.L'appello incidentale dell'appellato CP_2
A questo punto deve essere esaminato l'appello incidentale del dr. che ha CP_2
chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la domanda di manleva dallo steso formulata nei confronti della Parte_2
ora
[...] Parte_1
Innanzitutto rispetto al dedotto appello incidentale deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività formulata dall'appellante compagnia assicurativa.
Pur essendo conforme al vero che il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di manleva del non è stato oggetto dell'appello principale proposto dalla CP_2
compagnia assicurativa, l'appello spiegato in parte qua dal , seppure con la CP_2
comparsa costitutiva, non è tardivo, poiché la sentenza è stata pubblicata in data
8.10.2019 e non notificata, per come dichiarato dalla stessa compagnia assicurativa a pag. tre dell'atto di appello, quindi al momento del deposito della comparsa di risposta del in data 6.01.2020, non erano ancora decorsi i termini per proporre CP_2
l'impugnazione e quindi su detto capo autonomo della sentenza di primo grado, afferente al rigetto della domanda di garanzia non può dirsi formato alcun giudicato interno.
Per cui del tutto inconferente è il richiamo fatto dall'appellante a quella giurisprudenza di legittimità che ha precisato: “che la parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini” (Cass.Civ. n. 24902/2008), posto che nel caso di specie l'appello incidentale è tempestivo.
30 Trattasi di motivo di appello che deve essere rigettato, poiché dalla disamina della documentazione agli atti emerge un modello di adesione ad una polizza assicurativa datato 29.12.2006, senza però alcuna allegazione del certificato di assicurazione.
Una tale produzione documentale era necessaria al fine di verificare la durata della garanzia, posto che l'adesione alla convenzione di assicurazione è avvenuta in data
29.12.2006, mentre i fatti di causa risalgono al gennaio 2011.
Una tale inidoneità della documentazione prodotta a fornire la prova della copertura emerge anche dal semplice confronto con il certificato di assicurazione prodotto dal dr. in cui si evince testualmente il rinnovo della copertura assicurativa con Pt_10
decorrenza dal 30.12.2011 al 30.12.2012.
Del tutto privo di pregio è il rilievo dell'appellante incidentale secondo il quale la contestazione in parte qua della compagnia assicurativa sarebbe generica, in relazione alle stesse difese contenute nella memoria 183 VI comma primo termine c.p.c. del in cui si legge testualmente che “ l'eccepita circostanza secondo cui il dott. CP_2
, al fine di essere manlevato dalla società assicuratrice, debba fornire prova CP_2
dell'esistenza e dell'operatività della polizza, è palesemente superata dalle produzioni documentali in atti, ovvero da certificato di assicurazione attestante il periodo di copertura già allegato al fascicolo di parte”.
Senonché, giova ribadirlo, di un tale certificato che dovrebbe contenere l'indicazione del periodo di copertura, non vi è traccia agli atti, per come confermato anche dal fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado, allegato con la comparsa costitutiva della presente fase.
In esso si rinviene un fax in cui nell'inviare il modulo di adesione alla predetta convenzione si indica la decorrenza della polizza a far data dal 23.01.2007, ma non essendo stata specificata la durata, il medico invocante l'operatività della polizza avrebbe dovuto provarne la durata o l'eventuale rinnovo.
Si richiamano all'uopo le disposizioni contenute nell'art. 1899 c.c. il quale testualmente stabilisce che “l'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno
31 della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
In mancanza del certificato di assicurazione il non ha provato l'eventuale CP_2
durata poliennale della polizza, pur prevista dall'art. 1899 c.c. summenzionato, per cui correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto non operate la garanzia in suo favore.
4. Le spese di lite
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche una riforma della statuizione sulle spese di lite relative al giudizio di primo grado, limitatamente alle parti riformate, che vanno poste a carico di tutti i convenuti in solido , incluse le spese di CTU per come già liquidate in primo grado.
Nel determinare lo scaglione di riferimento per il giudizio di primo e secondo grado la giurisprudenza di legittimità nella parte motiva della recente ordinanza n.13145 /2025 ha avuto modo di ribadire che Come riconosciuto da disposizione di ordine generale del D.M. n. 55/2014 e come questa Corte ha di recente precisato (Cass, n. 35195/2022, che richiama anche Cass. n. 27871/2017), quando la domanda sia accolta, il valore della causa, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, deve essere pari alla somma attribuita dal giudice (c.d. principio del decisum). In estrema sintesi, in applicazione del suddetto principio, il valore della causa è pari: a) per il giudizio di primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata;
e, alla somma accordata dal giudice, se la domanda viene accolta;
b) per il giudizio di appello, alla sola somma che ha formato oggetto di
32 impugnazione, se l'appello è rigettato;
e, alla maggior somma accordata dal giudice
d'appello rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se l'impugnazione
è accolta.
Deve però ulteriormente rilevarsi che ci troviamo di fronte ad una pluralità di domande proposte da più attori con un unico atto per cui nel caso di specie devono trovare applicazione i principi espressi dalla Suprema Corte con la parte motiva dell'ordinanza n. 10367/2024 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del
2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato.
Pertanto in applicazione dei su esposti principi le spese relative al primo grado di giudizio devono essere liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, con operatività della manleva in favore del per come già Pt_10
riconosciuta dal giudice di prime cure, tabelle giudizi di cognizione dinnanzi al tribunale con applicazione dello scaglione compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 nei valori medi, con applicazione della maggiorazione prevista per il numero di parti di cui all'art. 4 commi 2 e 4 D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
Le spese seguono la soccombenza anche per la presente fase e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M.
10.03.2014, n. 55, aggiornati con D.M. 147/2022, con la precisazione che in base ai principi summenzionati è stato applicato lo scaglione compreso tra € 52.001,00 ed €
33 260.000,00 nei valori medi per tutte le fasi ad eccezione della fase di trattazione da liquidarsi ai valori minimi e con maggiorazione ex art. 4 commi 2 e 4 D.M. 55/2014 .
In relazione all'appello incidentale proposto dal il rigetto dello stesso CP_2
determina la conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
Il deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del presente grado CP_2
in favore della tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 nei valori Parte_1
medi per tutte le fasi ad eccezione della fase di trattazione da liquidarsi ai valori minimi.
Sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicata così decide:
1)in parziale accoglimento dell'appello principale revoca la condanna dei medici a rivalere l' per le ragioni chiarite in parte Controparte_1
motiva;
2) accoglie l'appello incidentale proposto dagli attori con i limiti indicati in parte motiva e per l'effetto in riforma della sentenza appellata condanna l'azienda sanitaria provinciale di in persona del legale rappresentante p.t. , e CP_1 Parte_10
in solido fra loro, di € 293.325,00 in favore di , € Controparte_2 Parte_3
361.791,00 in favore di , € 195.550,00 in favore di Persona_1 [...]
, € 215.105,00 in favore di ed € 79.806,00 in favore di Per_2 Parte_5
, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, per come chiarito in parte Parte_6
motiva;
3) conferma il quantum riconosciuto a titolo di risarcitorio dal giudice di primo grado in favore dei restanti attori, condannando al pagamento delle somme dovute l'azienda
34 sanitaria provinciale di in persona del legale rappresentante p.t. , CP_1 [...]
e in solido fra loro, per come chiarito in parte motiva;
Pt_10 Controparte_2
4) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., Parte_11 [...]
e in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite della Pt_10 Controparte_2
prima fase del giudizio in favore degli attori, in solido fra loro, che vengono liquidate in € 337,50 per esborsi ed € 39.488,40 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, fatta salva la manleva già riconosciuta in primo grado in favore di Parte_10
5) pone a carico di tutti i convenuti in solido le spese di CTU per come già liquidate dal giudice di primo grado;
6) conferma per il resto la sentenza appellata;
7) rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2
8) condanna l in persona del legale rappresentante p.t., Parte_11 [...]
, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del Pt_10 Controparte_2
presente grado di giudizio in favore degli attori in solido fra loro che vengono liquidate in complessivi € 34.031,20 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
9) condanna l in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_11 [...]
al pagamento delle spese di lite della presente fase, in favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. che liquida in Parte_1
€ € 2.556,00 per esborsi ed € 34.031,20 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
10) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso da remoto in data 16.12.2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
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