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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/03/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 865/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 25 ottobre 2024, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Simona Arcuri ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Rende, alla via Brunelleschi, n. 71 E (c.f.: , rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Monica Allevato ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Cosenza, al viale della Repubblica n. 110 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 25/10/2024 PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 27/2/2023 ha premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio in data 9/6/1996 con e che Controparte_1 dall'unione sono nati i figli il 26/5/2000, il 5/6/2002 e Per_1 Persona_2
il 14/4/2006. Per_3 ente ha riferito di avere constatato, a seguito della conclusione del procedimento di separazione, l'impossibilità definitiva di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale. Ha pertanto chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento condiviso del figlio ancora minorenne e collocamento prevalente Per_3 presso la madre nella casa coniugale sita in Rende, da assegnarsi a lei, diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le modalità stabilite in sede di separazione ed obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento del solo figlio minore con un assegno mensile di € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, stante l'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica dei due figli più grandi. Si è costituita per aderire alla domanda di divorzio, ma Controparte_1 rilevando che il non ha mai esercitato il diritto di visita Pt_1 riconosciutogli dal giudice della separazione. Ha inoltre eccepito che il si è reso inadempiente agli impegni economici su di lui gravanti in Pt_1 virtù dei provvedimenti emessi nel corso della separazione, omettendo il versamento degli assegni a suo carico. Ha pure dichiarato che, diversamente da quanto affermato in ricorso, solo ha raggiunto l'indipendenza Per_1 economica, non anche che lavora con un contratto part-time Persona_2 percependo una retribuzione mensile di appena € 500,00 e ha dovuto rinunciare agli studi universitari a causa del rifiuto del padre di contribuire al pagamento dei relativi costi. Ha aggiunto di non avere a disposizione redditi sufficienti a provvedere da sola al mantenimento dei due figli maschi con lei conviventi. Per tali ragioni ha chiesto al tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento condiviso del figlio minore e collocamento presso di lei, ma con obbligo per il di Per_3 Pt_1 provvedere al mantenimento dei due figli con un assegno mensile pari ad € 500,00 (di cui € 300,00 per ed € 200,00 per , oltre al al Per_3 Persona_2
50% delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza del 14/6/2023 il presidente del tribunale ha emesso i provvedimenti provvisori, stabilendo l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale dove abita anche il figlio maggiorenne e ponendo a carico del Persona_2 Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli maschi mediante un assegno mensile di € 300,00 da versarsi alla madre per il mantenimento di e di un ulteriore assegno mensile di € 150,00 da versarsi direttamente Per_3 in favore del figlio maggiorenne Con lo stesso provvedimento il Persona_2 presidente ha fissato l'udienza davanti al giudice istruttore per il giorno 27/10/2023. Alla suddetta udienza, il ha chiesto la modifica dell'ordinanza Pt_1 presidenziale nella parte rel antenimento di , essendo emerso Per_3 che l'assegno unico familiare effettivamente percepito dalla resistente ammonta ad € 220,00 mensili e non ad € 64,00, per come dalla medesima dichiarato dinanzi al presidente del tribunale. La ha dichiarato che CP_1
l'aumento ad € 180,00 mensili si è verificato successivamente all'udienza presidenziale. Entrambi i difensori hanno chiesto al tribunale di emettere sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con concessione, all'esito, dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Pagina 2 di 4 Il giudice istruttore, preso atto della impossibilità di raggiungere un accordo in ordine alle questioni controverse, ha mandato la causa al collegio per la decisione sullo status. Con sentenza non definitiva n. 2028/2023 depositata in data 7/12/2023, il tribunale ha, quindi, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con separato provvedimento, il giudice istruttore ha concesso i termini per le memorie istruttorie e ha rigettato l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale, sul presupposto che la differenza fra l'importo effettivamente percepito dalla a titolo di assegno unico universale e quello dalla CP_1 medesima dichiarato all'udienza presidenziale non fosse idonea a giustificare la chiesta riduzione della contribuzione paterna, trattandosi di somma da considerare aggiuntiva al mantenimento e difettando, tra l'altro, la prova che il presidente del tribunale avesse tenuto conto della dichiarazione della resistente nella quantificazione del mantenimento di . Per_3
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/10/2024, in esito alla quale, precisate le conclusioni, è stata mandata al collegio per la decisione, avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO 1. Richiamata la sentenza non definitiva n. 2028/2023 con cui questo tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e tenuto conto che nelle more del presente giudizio anche l'ultimo figlio della coppia ha raggiunto la maggiore età, sicché non v'è più ragione di provvedere sulle domande di affidamento, collocamento e modalità di frequentazione del genitore non collpocatario, rimane da esaminare la questione relativa all'assegno reclamato da per il mantenimento dei figli Controparte_1
e fermo restando il diritto della convenuta Per_3 Persona_2 all'assegnazione della casa coniugale non contrastato dal ricorrente.
2. Con riferimento al contributo per il mantenimento dei due figli, dalla compiuta istruttoria è emerso che solo l'ultimo dei figli della coppia, , Per_3 non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, visto che è pacifico – perché ammesso dalla stessa convenuta – che il primogenito Persona_2 presta attività lavorativa part-time presso il McDonald di percependo una retribuzione di circa € 500,00 mensili, per come si evince dalle buste paga depositate dalla circostanza questa che induce il CP_1 collegio a ritenere che il ragazzo abbia raggiunto la propria indipendenza economica pur continuando a vivere nell'abitazione della madre. Di conseguenza nulla può riconoscersi alla per il mantenimento del CP_1 figlio Persona_2
Pagina 3 di 4 Va invece confermato l'obbligo a carico del di contribuire al Pt_1 mantenimento del figlio più piccolo che non ha ancora raggiunto Per_3
l'indipendenza economica, essendo st niversitario. L'assegno dovuto dal alla può essere confermato nella misura di € 300,00, Pt_1 CP_1 che appare corrispondente alle attuali esigenze del ragazzo e proporzionata rispetto ai redditi del , dipendente dell'Agenzia delle Entrate, con Pt_1 reddito mensile pari a circa € 1.800,00 per come ammesso dallo stesso all'udienza presidenziale e tenuto conto che la non presta Pt_1 CP_1 attività lavorativa in via continuativa, ma solo saltuaria percependo redditi annuali mediamente pari ad € 15.000,00 e provvede da sola al pagamento delle utenze della casa in cui abita anche col figlio maggiorenne . Persona_2
3. Le spese del giudizio devono essere compensate in considerazione del ridimensionamento delle domande proposte da ambo le parti.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. conferma l'assegnazione della casa coniugale a per Controparte_1 abitarci col figlio minore , m non Per_3 economicamente autosufficiente;
2. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € Controparte_1
300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle Per_3 spese straordinarie, da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi esclusivamente i casi di urgenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 865/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 25 ottobre 2024, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Simona Arcuri ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Rende, alla via Brunelleschi, n. 71 E (c.f.: , rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Monica Allevato ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Cosenza, al viale della Repubblica n. 110 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 25/10/2024 PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 27/2/2023 ha premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio in data 9/6/1996 con e che Controparte_1 dall'unione sono nati i figli il 26/5/2000, il 5/6/2002 e Per_1 Persona_2
il 14/4/2006. Per_3 ente ha riferito di avere constatato, a seguito della conclusione del procedimento di separazione, l'impossibilità definitiva di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale. Ha pertanto chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento condiviso del figlio ancora minorenne e collocamento prevalente Per_3 presso la madre nella casa coniugale sita in Rende, da assegnarsi a lei, diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le modalità stabilite in sede di separazione ed obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento del solo figlio minore con un assegno mensile di € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, stante l'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica dei due figli più grandi. Si è costituita per aderire alla domanda di divorzio, ma Controparte_1 rilevando che il non ha mai esercitato il diritto di visita Pt_1 riconosciutogli dal giudice della separazione. Ha inoltre eccepito che il si è reso inadempiente agli impegni economici su di lui gravanti in Pt_1 virtù dei provvedimenti emessi nel corso della separazione, omettendo il versamento degli assegni a suo carico. Ha pure dichiarato che, diversamente da quanto affermato in ricorso, solo ha raggiunto l'indipendenza Per_1 economica, non anche che lavora con un contratto part-time Persona_2 percependo una retribuzione mensile di appena € 500,00 e ha dovuto rinunciare agli studi universitari a causa del rifiuto del padre di contribuire al pagamento dei relativi costi. Ha aggiunto di non avere a disposizione redditi sufficienti a provvedere da sola al mantenimento dei due figli maschi con lei conviventi. Per tali ragioni ha chiesto al tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento condiviso del figlio minore e collocamento presso di lei, ma con obbligo per il di Per_3 Pt_1 provvedere al mantenimento dei due figli con un assegno mensile pari ad € 500,00 (di cui € 300,00 per ed € 200,00 per , oltre al al Per_3 Persona_2
50% delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza del 14/6/2023 il presidente del tribunale ha emesso i provvedimenti provvisori, stabilendo l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale dove abita anche il figlio maggiorenne e ponendo a carico del Persona_2 Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli maschi mediante un assegno mensile di € 300,00 da versarsi alla madre per il mantenimento di e di un ulteriore assegno mensile di € 150,00 da versarsi direttamente Per_3 in favore del figlio maggiorenne Con lo stesso provvedimento il Persona_2 presidente ha fissato l'udienza davanti al giudice istruttore per il giorno 27/10/2023. Alla suddetta udienza, il ha chiesto la modifica dell'ordinanza Pt_1 presidenziale nella parte rel antenimento di , essendo emerso Per_3 che l'assegno unico familiare effettivamente percepito dalla resistente ammonta ad € 220,00 mensili e non ad € 64,00, per come dalla medesima dichiarato dinanzi al presidente del tribunale. La ha dichiarato che CP_1
l'aumento ad € 180,00 mensili si è verificato successivamente all'udienza presidenziale. Entrambi i difensori hanno chiesto al tribunale di emettere sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con concessione, all'esito, dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Pagina 2 di 4 Il giudice istruttore, preso atto della impossibilità di raggiungere un accordo in ordine alle questioni controverse, ha mandato la causa al collegio per la decisione sullo status. Con sentenza non definitiva n. 2028/2023 depositata in data 7/12/2023, il tribunale ha, quindi, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con separato provvedimento, il giudice istruttore ha concesso i termini per le memorie istruttorie e ha rigettato l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale, sul presupposto che la differenza fra l'importo effettivamente percepito dalla a titolo di assegno unico universale e quello dalla CP_1 medesima dichiarato all'udienza presidenziale non fosse idonea a giustificare la chiesta riduzione della contribuzione paterna, trattandosi di somma da considerare aggiuntiva al mantenimento e difettando, tra l'altro, la prova che il presidente del tribunale avesse tenuto conto della dichiarazione della resistente nella quantificazione del mantenimento di . Per_3
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/10/2024, in esito alla quale, precisate le conclusioni, è stata mandata al collegio per la decisione, avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO 1. Richiamata la sentenza non definitiva n. 2028/2023 con cui questo tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e tenuto conto che nelle more del presente giudizio anche l'ultimo figlio della coppia ha raggiunto la maggiore età, sicché non v'è più ragione di provvedere sulle domande di affidamento, collocamento e modalità di frequentazione del genitore non collpocatario, rimane da esaminare la questione relativa all'assegno reclamato da per il mantenimento dei figli Controparte_1
e fermo restando il diritto della convenuta Per_3 Persona_2 all'assegnazione della casa coniugale non contrastato dal ricorrente.
2. Con riferimento al contributo per il mantenimento dei due figli, dalla compiuta istruttoria è emerso che solo l'ultimo dei figli della coppia, , Per_3 non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, visto che è pacifico – perché ammesso dalla stessa convenuta – che il primogenito Persona_2 presta attività lavorativa part-time presso il McDonald di percependo una retribuzione di circa € 500,00 mensili, per come si evince dalle buste paga depositate dalla circostanza questa che induce il CP_1 collegio a ritenere che il ragazzo abbia raggiunto la propria indipendenza economica pur continuando a vivere nell'abitazione della madre. Di conseguenza nulla può riconoscersi alla per il mantenimento del CP_1 figlio Persona_2
Pagina 3 di 4 Va invece confermato l'obbligo a carico del di contribuire al Pt_1 mantenimento del figlio più piccolo che non ha ancora raggiunto Per_3
l'indipendenza economica, essendo st niversitario. L'assegno dovuto dal alla può essere confermato nella misura di € 300,00, Pt_1 CP_1 che appare corrispondente alle attuali esigenze del ragazzo e proporzionata rispetto ai redditi del , dipendente dell'Agenzia delle Entrate, con Pt_1 reddito mensile pari a circa € 1.800,00 per come ammesso dallo stesso all'udienza presidenziale e tenuto conto che la non presta Pt_1 CP_1 attività lavorativa in via continuativa, ma solo saltuaria percependo redditi annuali mediamente pari ad € 15.000,00 e provvede da sola al pagamento delle utenze della casa in cui abita anche col figlio maggiorenne . Persona_2
3. Le spese del giudizio devono essere compensate in considerazione del ridimensionamento delle domande proposte da ambo le parti.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. conferma l'assegnazione della casa coniugale a per Controparte_1 abitarci col figlio minore , m non Per_3 economicamente autosufficiente;
2. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € Controparte_1
300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle Per_3 spese straordinarie, da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi esclusivamente i casi di urgenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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