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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11698 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12124 /2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 12124 2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Monte di Dio n. 66, presso lo studio dell'Avv. DE DIVITIIS PAOLO (c.f.: dal quale è rappresentato e C.F._1
difeso in virtù di procura in atti.
- Ricorrente
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta pres- Controparte_1 P.IVA_2
so la sede dell'ente in Napoli alla via S. Lucia n. 81 unitamente all'Avv. ACIERNO
AN (c.f.: dell'Avvocatura Regionale, dal quale è rappr.ta e C.F._2
difesa in virtù di procura in atti.
- Resistente
OGGETTO: revoca finanziamenti pubblici.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. ritualmente depositato in data 30.05.2024, la società ha convenuto in giudizio la al fine di Parte_1 Controparte_1
accertare il proprio diritto al pagamento dell'integrazione del contributo POR
[...
[...] [...]
, relativo ad ulteriori spese sostenute e ritenute (dalla Controparte_2
ricorrente) ammissibili a contributo, nella misura di complessivi € 77.339,60, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002, nell'ambito del Programma Operativo
[...]
. Controparte_2
La società ammessa al finanziamento nell'ambito del POR Parte_1
Campania FESR 2014/2020 per il progetto “RA Taxi App”, espone di aver rispettato integralmente gli obblighi derivanti dall'Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 349/2017 e dalla convenzione sottoscritta il 27 ottobre 2018.
Dopo aver ottenuto un'anticipazione di € 97.449,00, la società ha rendicontato spese complessive per € 338.442,00, tutte – a suo dire – strettamente funzionali all'investimento approvato.
Tuttavia, la ha riconosciuto come ammissibili solo € 185.240,00, CP_1
liquidando un contributo complessivo di € 120.406,00, di cui € 22.957,21 a saldo, senza alcuna preventiva interlocuzione e senza motivare le ragioni della riduzione.
Secondo la ricorrente, tale condotta è illegittima e contraria ai principi di buona fede e trasparenza, nonché alle previsioni dell'Avviso e della convenzione, che imponevano alla obblighi di informazione e di contraddittorio. CP_1
La società lamenta l'assenza di motivazione nel decreto dirigenziale n.
586/2020, comunicato solo nove mesi dopo la sua adozione, e sottolinea di aver più volte chiesto chiarimenti e fornito integrazioni documentali, anche riducendo progressivamente le proprie pretese (da € 153.202,00 a € 118.984,00), senza ottenere riscontro sostanziale.
RA evidenzia che le spese escluse – relative a retribuzioni di personale, canoni di locazione, consulenze, forniture informatiche e servizi di marketing – erano pienamente conformi alle tipologie ammissibili previste dall'art. 6 dell'Avviso e che eventuali carenze documentali erano state sanate.
Richiama, inoltre, la relazione del consulente , che ha confermato la Persona_1
legittimità delle spese per € 122.416,00, corrispondenti a un contributo aggiuntivo di €
79.570,00.
In conclusione, la ricorrente chiede che il Tribunale accerti l'illegittimità della
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condotta regionale e condanni la al pagamento di € 77.339,60 (pari Controparte_1
al 65% delle spese non riconosciute), oltre interessi,
La costituitasi in giudizio, contesta integralmente la Controparte_1
domanda, ritenendola improponibile, inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
Dopo aver ricostruito dettagliatamente l'iter amministrativo – dalla pubblicazione dell'Avviso “ ” nel 2017, all'ammissione a Parte_2
finanziamento con DD n. 576/2018, alla stipula della convenzione, all'erogazione dell'anticipo e alla rendicontazione finale – l'Ente evidenzia di aver operato nel pieno rispetto delle norme e delle clausole contrattuali, applicando i criteri di ammissibilità previsti dall'Avviso e dal Manuale di Attuazione.
Secondo la , la ricorrente confonde l'ammissione a finanziamento con il CP_1
diritto all'erogazione integrale del contributo, che è subordinato alla corretta realizzazione del progetto e alla rendicontazione conforme.
L'istruttoria ha, invece, evidenziato gravi irregolarità e inadempimenti: mancata indicazione del CUP sui documenti di spesa, assenza di requisiti per il personale
(incompatibilità tra carica di amministratore unico e rapporto di lavoro dipendente, carenza di iscrizione , incongruenze nei pagamenti), irregolarità nei contratti di Pt_3
locazione (sublocazione non autorizzata, CRO duplicati), fatture emesse oltre la data di chiusura progetto, mancanza di preventivi firmati e liberatorie, utilizzo di modalità di pagamento non consentite, nonché difetti formali e sostanziali nelle ricevute di consulenza.
L'Ente richiama anche la possibilità di revoca totale del contributo per violazione dei requisiti di ammissione (iscrizione tardiva alla sezione “Startup innovative” e capitale sociale non interamente versato).
La Regione ribadisce che le spese non ammesse sono state motivate e che, nonostante ripetute richieste di integrazione, la società non ha fornito riscontri idonei.
Pertanto, a parere della convenuta, la pretesa di è priva di fondamento, Pt_1
poiché i contributi spettanti sono quelli rideterminati in sede di verifica.
Conclude chiedendo il rigetto integrale del ricorso e la condanna alle spese di lite.
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All'esito del deposito di memorie ex art.281 duodecies 4° comma c.p.c., volte a precisare le difese, la causa è stata inizialmente riservata in decisione a norma dell'art.281 sexies III comma c.p.c. con ordinanza del 21 gennaio 2025, salvo, poi, essere rimessa sul ruolo e rinviata alla data dell'11 dicembre 2025 per la decisione a norma dell'art.281 sexies c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
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La presente controversia ha ad oggetto la richiesta della società ricorrente volta a vedere riconosciuto il proprio diritto all'ottenimento di un maggior importo a titolo di contributo POR Campania FESR 2014/2020 con conseguente condanna della al pagamento dell'integrazione del contributo sulle ulteriori spese Controparte_1
ammissibili, nella misura di complessivi € 77.339,60 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà ritenuta dovuta in funzione del ricalcolo delle spese ammissibili, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002.
La valutazione di fondatezza delle pretese della ricorrente deve passare inevitabilmente per una analisi delle diverse spese ritenute non ammissibili dalla e rispetto alle quali non ha inteso riconoscere l'invocato contributo. Controparte_1
Invero, a seguito della verifica e integrazioni documentali propedeutiche (visure, dichiarazioni antimafia e regolarità contributiva) si è provveduto con Decreto
Dirigenziale n. 586 del 01/12/2020 a liquidare il contributo spettante di € 22.957,21 a titolo di saldo alla “ conseguente all'istruttoria del rendiconto, per un Parte_1
totale contributo erogato di € 120.406,00 a fronte di spese ritenute ammissibili pari
a € 185.240,00.
Il contributo riconosciuto è, invero, pari al 65% delle spese ritenute ammissibili.
A fronte di ciò, la ricorrente ha lamentato l'ingiustificata esclusione di alcune spese, ritenute, a suo parere, sicuramente ammissibili a contributo.
Le richieste della ricorrente appaiono esplicitate nel ricorso introduttivo, ove assume l'esistenza di ulteriori spese “ammissibili” nella misura di complessivi €
118.984,00, da ciò derivando il diritto ad un'integrazione del contributo nella misura di di € 77.339,60 (pari al 65% di € 118.984,00, secondo quanto previsto dall'art. 7
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dell'Avviso Pubblico).
L'elencazione di tali spese si rinviene alle pagine 21 e ss. del ricorso introduttivo.
Va preliminarmente sottolineato che, investendo la cognizione di questo
Giudice la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto azionato, non paiono ravvisarsi limitazioni al potere della di integrare ed Controparte_1
individuare, nella presente sede giudiziale e nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie operanti solo in sede processuale, le motivazioni poste a fondamento del diniego;
invero non paiono sussistere in materia preclusioni maturate nel corso dell'istruttoria amministrativa, come pare sostenere la ricorrente.
Si impone, pertanto, un distinto esame di tali spese.
1§ Sull'importo di € 45.138,00 per retribuzioni corrisposte ai sigg.ri
[...]
e Persona_2 Persona_3
Parte ricorrente chiede l'ammissione a contributo dell'importo di euro
45.138,00 per retribuzioni corrisposte ai sigg.ri e Persona_2 Per_3
, importo non ammesso a contributo per presunta mancata iscrizione ,
[...] Pt_3
che invece, a dire della ricorrente, era regolarmente avvenuta rispettivamente il
4/2/2019 e l'8/4/2019.
La , nel costituirsi in giudizio, ha in primo luogo analizzato le retribuzioni CP_1
corrisposte alla signora , assunta con contratto personale Persona_2
dipendente a tempo determinato parziale (durata 04/02/2019 – 31/10/2019).
L'importo rendicontato è di complessivi euro 21.538,71.
Il mancato riconoscimento della spesa nasce da una verifica operata dall'ufficio regionale competente, da cui emergeva che la sig.ra veniva nominata Per_2
amministratore unico della “ in data 24/03/2019 (come da Visura Parte_1
Camerale allegata).
La ha sostenuto che l'amministratore unico della società è detentore CP_1
del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina.
Secondo l'ente “in questo caso, l'assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo
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direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo), porta a sancire un principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente e la carica sociale. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione, sent. n. 36362/2021, affermando che sussiste l'assoluta incompatibilità tra la qualifica di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidente del Consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa. Tale principio era già stato ribadito nella Circ. 3359/2019 laddove si stabiliva che “per l'amministratore unico Pt_4
della società, che, come ricordato in copiose pronunce, è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. In questo caso, l'assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile – almeno astrattamente – di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo), ha portato i giudici a sancire un principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 24188/2006)”.
Parte ricorrente ha replicato a tali difese con la memoria integrativa depositata il 25 novembre 2024 (cfr. pagg. 6 e ss.; punto III) richiamando la stessa informativa fornita dalla Regione in sede di FAQ in ordine alla compatibilità di socio/amministratore e quella di lavoratore dipendente.
L'assunto di parte ricorrente non appare condivisibile.
Avuto riguardo alla negata compatibilità del ruolo di amministratore unico di una società di capitali e quella di lavoratore dipendente è sufficiente richiamare le argomentazioni già adottate da questo Giudice con la sentenza del Tribunale di Napoli
X sezione n.6006/2024 depositata l'11 giugno 2024, richiamata dalla difesa della nei propri scritti difensivi. Controparte_1
Si riporta, pertanto, il passaggio motivazionale, attesa la piena sovrapponibilità della fattispecie esaminata a quella oggetto del presente contenzioso, ivi compreso il richiamo della difesa del ricorrente alle risposte fornite dalla in sede di FAQ: “ CP_1
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la Suprema Corte di Cassazione con la richiamata pronunzia n.32699 del 2021 ha espressamente sancito il principio della obiettiva incompatibilità della instaurazione di un rapporto di lavoro con l'amministratore unico della società; si legge, in particolare, che il cumulo nella stessa persona della posizione di amministratore unico
e di lavoratore dipendente della medesima società “non è configurabile, stante la difficoltà di provare in modo certo il requisito della sua subordinazione, elemento quest'ultimo indispensabile e qualificante del rapporto di lavoro subordinato, che implica l'effettivo assoggettamento del lavoratore dipendente al potere direttivo e di controllo dell'organo di amministrazione della società, presso la quale svolge la sua attività lavorativa;
è invero altamente arduo sul piano logico giuridico ipotizzare che in un unico soggetto possa concentrarsi la doppia qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e di organo competente ad esprimere detta volontà (cfr. Cass. n. 6819 del 2000; Cass. n. 10909 del 201.9).
Parte attrice, al fine di contrastare tale ricostruzione, ha in primo luogo richiamato la risposta alla FAQ n. 19 redatta dalla secondo cui “è Controparte_1
possibile che un socio di una start up innovativa assuma la figura di personale della stessa e contestualmente una carica amministrativa nella società. Ai fini dell'ammissibilità con rifermento alla spesa nuovo personale altamente qualificato, è necessario che siano rispettati i requisiti stabiliti dalla lettera d) punto 1 art. 6 dell'Avviso”.
È evidente come la risposta in questione non appaia in alcun modo risolutiva del tema sopra adombrato e che investe, invece, la coincidenza nella stessa persona del ruolo di amministratore unico/socio unico e di lavoratore subordinato, ben potendo trovare applicazione l'affermazione di compatibilità per diverse fattispecie (socio di società che presenti una pluralità di soci, membro del consiglio di amministrazione, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato con limitazione dei poteri gestori).
Invero, avuto riguardo alla figura dell'amministratore unico, l'affermata incompatibilità deriva dalla valutazione che lo stesso è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale, come anche i poteri di controllo,
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di comando e di disciplina. In questo caso, l'assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo), porta a sancire un principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente e la carica sociale. Avuto riguardo alla ipotesi di socio unico, la valutazione della incompatibilità della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato deriva dalla concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona, che esclude, nonostante l'esistenza della società come distinto soggetto giuridico, l'effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario. Parimenti, il socio che abbia assunto di fatto nell'ambito della società l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da risultare “sovrano” della società stessa, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato, essendo esclusa la possibilità di ricollegare a una volontà “sociale” distinta la costituzione e gestione del rapporto di lavoro”.
Le considerazioni di cui sopra conducono a confermare la valutazione operata dalla secondo cui le retribuzioni corrisposte alla signora CP_1 Persona_2
non possono accedere al contributo.
[...]
Occorre a tal punto passare ad analizzare le retribuzioni e/o compensi corrisposti al signor (precedentemente consulente esterno, poi Persona_3
assunto con contratto personale dipendente a tempo determinato parziale, durata
08/04/2019 – 31/03/2020; somme rendicontate pari ad euro 24.582,54).
ha così motivato, in comparsa di costituzione, il diniego di CP_3
ammissione a contributo: “A seguito di verifica, l'Amministrazione regionale ha constatato l'inammissibilità dell'intero importo rendicontato di € 24.582,54 poiché, per quanto concerne la parte di incarico affidata mediante prestazione occasionale
(Lettera di incarico del 03/01/2019 – ALL. 33), il sig. presentava un CV Persona_3
non adeguato (ALL. 34), avendo meno di 1 anno di esperienza professionale specifica.
Il manuale di Attuazione al par. 7.3 (ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI), pag. 62, stabilisce che per incarichi occasionali il compenso lordo giornaliero massimo è da
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parametrarsi all'esperienza specifica del personale esterno/consulente, che deve avere almeno 3 anni di esperienza professionale specifica. Inoltre, l'importo ammissibile è pari a € 0,00 poiché, per i compensi relativi al contratto di assunzione, manca evidenza
o è stata verificata l'incoerenza dei pagamenti delle buste paga e degli oneri/ritenute di acconto, in luogo dei quali sono stati presentati solo dei report del LUL (Si fa
l'esempio di un F24 presentato per il rendiconto su un totale di due, i cui importi fanno riferimento a codici per compensi di professionisti esterni nel periodo in cui il soggetto risultava dipendente della )”. Pt_1
Parte ricorrente ha replicato a tali difese con la memoria integrativa depositata il 25 novembre 2024 (cfr. pagg. 7 e ss.; punto 5.2); ha, in primo luogo, evidenziato che
“per il sig. , “ ” ha documentato sia un costo di € 21.457,54 a fronte del Per_3 Pt_1
rapporto lavorativo, integralmente non ammesso, sia un costo di € 3.125,00 a fronte di un rapporto di collaborazione, invece ammesso”.
All'esito di tale precisazione (che fa dubitare della correttezza dell'importo totale di € 45.138,00 indicato a pagina 21 del ricorso quali retribuzioni complessive non ammesse riconosciute ai signori e ), parte ricorrente assume che Per_3 Per_2
“per la prima volta, nella comparsa di risposta la ha sostenuto che il diniego CP_1
sarebbe giustificato da una presunta incoerenza tra i pagamenti risultanti dalle buste paghe ed i pagamenti degli oneri/ritenute, a tal fine richiamando come origine di tale incongruenza un modello F24 di pagamento ritenuta (da essa depositato come documento n. 35): ebbene, anche questa deduzione è del tutto nuova e, quindi, illegittima ed inammissibile, per cui anche il costo retributivo sostenuto da “ ” Pt_1
per il sig. – oltre a quello già ammesso per il rapporto di collaborazione - deve Per_3
essere ammesso al finanziamento, per l'infondatezza dell'unica contestazione tempestivamente sollevata (mancata iscrizione “ ”).. Peraltro, per mero scrupolo Pt_3
di completezza difensiva, si eccepisce che il nuovo motivo richiamato dalla CP_1
rappresenta un mero espediente, perché è evidente che l'errata allegazione di un solo modello F24, relativo al versamento di una sola ritenuta, non potrebbe inficiare quanto invece emerge da tutta la complessa rendicontazione retributiva inviata alla Regione e prodotta anche in questa sede (contratto di lavoro, buste paghe, bonifici di pagamento,
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time sheets mensili firmati e controfirmati, prospetto delle ore lavorate secondo costo medio previsto dal manuale Por: v. docc. 257-302)”.
Sul punto le obiezioni mosse dalla ricorrente appaiono accoglibili.
Le difese della risultano, sul punto, disarticolate, fumose e CP_1
contraddittorie; invero, mediante il richiamo ad un unico modello F24 contenente il richiamo ad elementi contraddittori, l'ente sembra adombrare (in termini neppure espliciti) dubbi sull'effettività del rapporto di lavoro subordinato intercorso con il signor , senza, peraltro, sobbarcarsi l'onere di specificamente analizzare e Per_3
contrastare le univoche evidenze documentali emergenti dagli allegati prodotti da parte ricorrente in sede di costituzione in giudizio (cfr. allegati da 257 a 302), attestanti la corresponsione delle retribuzioni e l'esecuzione delle prestazioni;
obiettivamente tardivo e finanche contrastante con le precedenti difese (volte a segnalare solo dati documentali contrastanti) appare l'argomento adombrato per la prima volta dalla con la memoria di replica ex art.281 duodecies 4° comma c.p.c. depositata il 5 CP_1
dicembre 2024 ove sembra assumere una presunta omessa documentazione dell'effettivo esborso sostenuto per trattenute operate in busta paga a titolo di imposta e contributi, contestazione che avrebbe, in ogni caso, dovuto prendere atto dell'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente in sede di costituzione in giudizio (cfr. documenti da 303 a 3017 “contributi ). Pt_4 CP_4
Di nessun rilievo appaiono, infine, le considerazioni relative all'inadeguatezza del CV del signor in quanto la stessa correla tale doglianza (cfr. pag. Per_3 CP_1
11 della comparsa di costituzione) al solo incarico di prestazione occasionale (incarico del 3 gennaio 2019), rispetto al quale, come evidenziato dalla ricorrente, è in realtà intervenuta l'ammissione a contributo.
Conclusivamente il ricorso va, sul punto, accolto sicchè le spese sostenute per le retribuzioni corrisposte al signor sono ammissibili al contributo richiesto Per_3
(euro 13.947,40 ovvero rimborso del 65% dell'importo di euro € 21.457,54).
2§ Sull'importo di € € 23.132,00 per canoni di locazione della sede operativa di
Napoli, Via Vittoria Colonna n. 14.
In ordine alla suddetta spesa, la (cfr. comparsa di costituzione) assume CP_1
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quanto segue: “in riferimento alla locazione della sede rendicontata, ubicata in Napoli alla Via Vittoria Colonna n.14, si precisa che la variazione sede è stata comunicata dalla “ (tra l'altro non ottemperando all'obbligo stabilito all'art.13 Parte_1
comma 4 dell'Avviso ..“ Il richiedente ha l'obbligo di comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda”) con PEC del
02/10/2019. Inoltre, trattandosi di contratto di sublocazione, non è stato presentato il contratto originario per verificare la possibilità ai locatori e di Pt_5 Parte_6
sublocare l'immobile alla “ e la data di scadenza della locazione. Sempre Parte_1
in riferimento al rendiconto delle spese afferenti alla sublocazione, il CRO delle quietanze di pagamento (bonifici) registrato sul sistema di monitoraggio SURF delle fatture 16/2019, 19/2019 e 6/2020 – quest'ultima non registrata sul sistema SURF correttamente per l'istruttoria – risulta identico, a fronte, peraltro di un'unica transazione individuata sull'estratto conto bancario relativo a detti pagamenti (si ricorda che il CRO è il codice numerico di undici cifre, con il quale ogni istituto bancario identifica in maniera univoca ciascuna transazione bancaria)”.
Parte ricorrente ha replicato a tali difese con la memoria integrativa depositata il 25 novembre 2024, limitandosi ad evidenziare che “la avrebbe potuto CP_1
chiedere subito – e subito avrebbe ottenuto - sia l'acquisizione del contratto di locazione, sia chiarimenti sui bonifici, elementi che purtroppo ora “ ” non è più Pt_1
in grado di recuperare, non avendo più rapporti con il proprio locatore fin dal 2021 e non essendo più reperibili presso l'istituto bancario le contabili dei bonifici, a causa del lungo tempo ormai trascorso”.
Le argomentazioni del ricorrente non appaiono accoglibili.
A fronte della puntuale eccezione di inadempimento agli obblighi di documentazione e rendicontazione evidenziati dalla nella presente sede CP_1
giudiziale (quand'anche non precedentemente adombrati nella pregressa fase istruttoria) ed afferenti al puntuale pagamento dei canoni di sublocazione nonché al potere del locatore di concedere l'immobile in sublocazione (ciò anche al fine di valutare l'eventuale fittizietà e/o simulazione dell'operazione), costituiva onere della ricorrente fornire evidenza documentale di quanto richiesto, apparendo
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obiettivamente implausibili ed indimostrate le presunte difficoltà nell'acquisizione di documentazione presso l'istituto bancario nonché presso il locatore.
Il ricorso va, sul punto, rigettato, confermandosi il diniego dell'ammissione della spesa in esame al contributo richiesto.
3§ Sull'importo di € 19.032,00 per servizi di consulenza in materia di innovazione forniti dall'avv. Paolo de Divitiis.
Con riferimento alla suddetta spesa, l'ufficio regionale ha rilevato il mancato rispetto della data di chiusura progetto, poiché le fatture sono state emesse in data
03/02/2020 (FATT. 21) e in data 02/04/2020 (FATT. 34), ossia oltre la data di chiusura progetto (23/01/2020). Con la PEC del 19/03/2020, la Regione ha chiarito che il termine oggetto di proroga per emergenza ID di cui la società “ ha Parte_1
chiesto di voler usufruire, non è applicabile alla data di chiusura del progetto.
Parte ricorrente ha replicato a tali difese con la memoria integrativa depositata il 25 novembre 2024 con i seguenti argomenti: ““ ” ha chiarito che il rapporto Pt_1
di professionale era iniziato il 18/5/2019 e si era concluso l'11/12/2019 (come documentato dalla lettera di incarico al professionista e dalla sua relazione conclusiva:
v. docc. 53 e 54) e che le prestazioni erano state pagate il 7/4/2020, usufruendo della sospensione/proroga dei termini prevista dalle norme emanate durante l'emergenza sanitaria, che avevano fatto slittare il termine finale al 15/4/2020 e poi al
10/5/2020…Per la prima volta, nella comparsa di risposta ha affermato che CP_3
il diniego sarebbe giustificato dall'emissione delle due fatture (del 3/2/2020 e del
2/4/2020) in data successiva a quella di chiusura del progetto (23/1/2020): ovviamente, anche tale allegazione è del tutto nuova…si evidenzia che ai nostri fini rileva solo il periodo in cui la prestazione è stata effettuata, che nel nostro caso è compreso tra la firma della lettera d'incarico (18/5/2019) e la redazione del parere
/relazione del professionista (11/12/2019), come confermato dall'art. 7 della convenzione, secondo cui “le spese ammissibili a contributo … ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo … devono … essere effettuate entro i termini stabiliti dalla presente Convenzione” (2° cpv., lett. “b”) e “derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti
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chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso l'aiuto” (2° cpv., lett. “e”): si ribadisce che le prestazioni professionali cui si riferisce il costo sono state eseguite ben prima della scadenza del termine di chiusura del progetto, mentre non sono rilevanti le date (successive) di esecuzione dei pagamenti (3/2/2020 e 2/4/2020), comunque antecedenti alla data di scadenza della proroga dei termini disposta dai noti provvedimenti sull'emergenza sanitaria, anche considerando che il vademecum sulla rendicontazione elaborato dalla
(che si produce e deposita come documento n. 319) prevedeva che erano CP_1
ammissibili le spese effettuate entro i 12 mesi (estesi a 15 mesi) dall'accettazione del decreto di concessione”.
Anche tali argomenti non appaiono accoglibili, dovendosi prestare adesione alle difese svolte sul punto dalla e ciò sia avuto riguardo alla Controparte_1
insussistenza dei presupposti di qualsivoglia proroga del termine derivante dall'emergenza ID (palesatasi in epoca successiva alla sua scadenza), sia, ancora, in ragione della condivisibilità dell'argomento secondo cui, ai fini del rispetto di detto termine, occorre, anche alla luce degli atti che regolano il rapporto, avere riguardo alla data in cui le spese sono state sostenute (e non già a quelle in cui la prestazione è stata resa) ovvero, inequivocabilmente, alle date in cui sono state emesse e pagate le fatture per prestazioni professionali.
Il ricorso va, sotto tale profilo, rigettato.
4§ Sull'importo di € € 4.070,00 per corrispettivi versati al fornitore “Apple”, e sull'importo di € 5.182,00 per corrispettivi al fornitore “Mediamarket S.p.A.”.
Orbene, avuto riguardo ai corrispettivi versati al fornitore “Apple”, “a seguito di verifica, l'ufficio regionale ha ritenuto la suddetta spesa non ammissibile, poiché le fatture rendicontate non riportano il CUP di progetto (come previsto dal Manuale di
Attuazione), e il preventivo presentato non risulta accettato. Inoltre, sul sistema di monitoraggio SURF sono state caricati due titoli di spesa, uno dei quali dell'importo di
€ 4.070,00 emesso il 17/04/2020, ben oltre la data del 23/01/2020 di conclusione delle attività di progetto, a fronte dei quali risulta un unico preventivo n. 901-sr-24059, e tre pagamenti caricati sul sistema di monitoraggio SURF, due dei quali facenti riferimento
13
a diversi numeri d'ordine (uno dei due addirittura del 17/07/2017) (ALL. 37). Ed ancora, uno dei tre pagamenti rendicontati è stato effettuato con carta di credito, modalità non prevista dal Manuale di Attuazione. Non c'è evidenza di quanto riportato nel ricorso introduttivo del giudizio laddove si fa riferimento alle integrazioni:
“successivamente trasmesse da “ ””. Pt_1
Parte ricorrente ha replicato a tali difese con la memoria integrativa depositata il 25 novembre 2024 con i seguenti argomenti: “come già segnalato al precedente capo
“5.4”…ai fini che qui interessano rileva solo la data di esecuzione dell'operazione, laddove dalla fattura “Apple” del 17/4/2020 si rileva che l'ordine di acquisto era stato inviato da “ ” fin dal 5/11/2019, quindi ampiamente prima della chiusura del Pt_1
progetto; inoltre, la fattura rilasciata da “Apple” riporta il timbro “POR”, come previsto dal manuale “POR”, mentre all'epoca non era richiesta l'indicazione del CUP”.
La ha puntualmente replicato con la memoria del 5 dicembre Controparte_1
2024 (cfr. pagg. 7 e 8).
Questo Giudice ritiene non accoglibile il ricorso per tale spesa ritenendo di dover aderire ai convincenti e non superati rilievi evidenziati nella suddetta memoria e che si riportano integralmente:
1. la transazione con carta di credito per il pagamento rendicontato di euro 81,15
(in riferimento alla fattura n. AA82175201 del 25/12/2019), modalità non prevista dal Manuale di Attuazione;
2. l'emissione oltre i termini di conclusione del progetto e di ammissibilità delle spese della fattura n. AA2155203 del 17/04/2020 per l'importo di euro 4.070,00;
3. il riferimento a preventivo del 17/07/2017 per uno dei tre pagamenti rendicontati, data assolutamente incoerente coi tempi dell'Avviso;
4. l'assenza di elementi probatori essenziali, quali la liberatoria e l'indicazione del
CUP sui titoli di spesa, elemento oggettivo e sostanziale al momento della presentazione del rendiconto delle spese. Si evidenzia che l'allegato “doc. 190 liberatoria Apple 18.2.2020” all'atto di citazione non è mai stato trasmesso al competente Ufficio regionale, e parte ricorrente non ne ha fornito prova.
La necessità di indicazione del CUP è, infine, chiaramente indicato dal richiamato
14
Manuale.
Anche avuto riguardo alle fatture Mediamarket, non appaiono superati i rilievi mossi dalla , ovvero le fatture rendicontate non riportano il CUP di Controparte_1
progetto, come previsto dal Manuale di Attuazione; si rinvengono carenze documentali in ordine alle liberatorie ed al preventivo firmato per accettazione, mancanti nella documentazione allegata al rendiconto delle spese;
infine le FATT.
66863407 del 28/02/2020 e la FATT. 059012 del 17/04/2020 (caricata con data
06/04/2020) sono state emesse oltre la data di conclusione del progetto del
23/01/2020, e riportano il riferimento ad altri numeri d'ordine del 2020
(rispettivamente n.68863407 del 18/02/2020 e n. 71067733 del 06/04/2020), mentre la fattura registrata sul sistema di monitoraggio SURF con ID 7726005 non riporta alcun riferimento all'ordine di acquisto spesa.
Tali ragioni ostano all'ammissibilità delle predette spese, apparendo inaccoglibili gli argomenti, reiterati dalla ricorrente, in ordine alla (non condivisa) operatività di proroga dei termini per l'emergenza sanitaria.
Conclusivamente il ricorso non può trovare accoglimento, avuto riguardo alle predette spese.
5§ Sugli importi di € 18.125,00 versati al sig. per lo sviluppo Parte_7
della piattaforma software, di € 2.680,00 per corrispettivi versati alla sig.ra
[...]
per servizi di sostegno alla penetrazione sul mercato, di € 1.625,00 per ulteriori Pt_8
corrispettivi versati alla sig.ra per servizi di sostegno alla Parte_9
penetrazione sul mercato.
Anche avuto riguardo a tali compensi non appaiono superati i plurimi rilievi formali sollevati dalla e volti a giustificare la mancata ammissione a Controparte_1
contributo delle relative spese.
Invero, avuto riguardo ai compensi corrisposti al signor , la Parte_7
ha formulato i seguenti rilievi, che non appaiono superati dalle difese di parte CP_1
ricorrente:
1. la lettera di incarico del 03/01/2019 (durata incarico 03/01/2019 – 25/03/2019) riporta i dati della sede legale di Via Vittoria Colonna 14 iscritta in CCIAA tre
15
mesi dopo - in data 28/03/2019 (data atto 04/01/2019) - e della sig.ra
[...]
, nella qualità di legale rappresentante, la quale, però, è stata Persona_2
nominata Amministrazione unico ben tre mesi dopo, in data 24/03/2019, e riporta invece in calce la sigla dell'Ing. , Amministratore unico Controparte_5
alla data del 03/01/2019. Tali profili di contraddittorietà minano significativamente la credibilità del rapporto contrattuale quale si è inteso documentare;
2. le ricevute prodotte non costituiscono titolo valido di pagamento, non riportano i requisiti fiscali minimi per il pagamento, non costituiscono né ricevuta per prestazione occasionale, né fattura, mancando dei dati fiscali necessari e mancando di CUP di progetto. Inoltre, i bonifici vengono effettuati per l'intero ammontare descritto come “IMPORTO” nelle ricevute, non sono coerenti con gli importi rendicontati, e sono stati effettuati su conti bancari diversi da quelli indicati nelle lettere di incarico sottoscritte e le causali dei bonifici non riportano alcun riferimento alle ricevute presentate (cfr. all. 39);
3. rispetto alla ricevuta del 04/02/2019 di € 625,00 (l'unica con indicazione della
Ritenuta di Acconto), riferita alla lettera incarico del 03/01/2019, il bonifico è del
31/02/2019, la quietanza F24 è del 14/02/2019, l'estratto conto allegato per la quietanza riporta la data del 17/06/2019, dimostrando assoluta incongruenza e confusione (cfr. ALL. 39).
Tali rilievi appaiono ulteriormente ribaditi e meglio esplicitati dalla nelle CP_1
memorie del 05 dicembre 2024, cui è sufficiente fare rinvio.
Anche per gli ulteriori compensi corrisposti in favore delle signore Pt_9
e oltre ai plurimi rilievi ed incongruenze rilevati dalla nella
[...] Parte_8 CP_1
memoria di costituzione e nella memoria del 5 dicembre 2024, va ribadita la decisività dell'omessa indicazione del CUP sui relativi titoli di pagamento.
Invero, in base al Manuale di attuazione del Por Campania 2014-2020 (cfr. CP_2
pagg. 19 e ss.), il Beneficiario, nell'avviare e attuare le operazioni cofinanziate dal POR
FESR e dal POC è obbligato a garantire…la generazione di un Codice Unico di Progetto
(CUP) in relazione a ciascuna operazione attuata…l'indicazione su tutti i documenti di
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spesa riferiti al progetto, che l'intervento è cofinanziato dal POR Campania FESR 2014-
2020, dell'Obiettivo specifico e dell'azione pertinenti (Linee di Azione nel caso del POC) del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP), del Codice Identificativo
Gare (CIG).
Tale adempimento formale, lungi dal rappresentare un mero appesantimento formale nella compilazione della documentazione finalizzata alla rendicontazione, assume la fondamentale funzione di evitare che medesimi titoli di spesa vengano utilizzate per plurime vicende di finanziamento e/o sostegno dell'intervento posto in essere.
Conclusivamente anche in ordine a tali profili, il ricorso non può trovare accoglimento.
5§ Conclusioni e governo delle spese.
Conclusivamente, il ricorso proposto può trovare accoglimento unicamente avuto riguardo al contributo maturato in relazione alla spesa sostenuta per la retribuzione del signor;
conseguentemente va accertamento il Persona_3
credito residuo di euro 13.947,40 con condanna della al pagamento Controparte_1
del relativo importo in favore della ricorrente, oltre interessi legali ex art.1284 1° comma c.c. dalla data della diffida ad adempiere del 10 maggio 2022 (cfr. allegato 29 della produzione di parte ricorrente) e sino al soddisfo.
La minima misura (euro 13.947,40) entro cui la domanda ha trovato accoglimento, a fronte delle richieste formulate, vale ad integrare una soccombenza parziale reciproca e giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie nei limiti di cui in parte motiva le domande proposte da Parte_1
nei confronti della e, per l'effetto, accerta l'esistenza di un credito Controparte_1
della prima, a titolo di contributo pubblico, nella misura di euro 13.947,40; conseguentemente condanna la al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente dell'importo di euro 13.947,40, oltre interessi al tasso legale Parte_1
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ex art.1284 1° comma c.c. dalla data del 10 maggio 2022 e sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 12 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 12124 2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Monte di Dio n. 66, presso lo studio dell'Avv. DE DIVITIIS PAOLO (c.f.: dal quale è rappresentato e C.F._1
difeso in virtù di procura in atti.
- Ricorrente
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta pres- Controparte_1 P.IVA_2
so la sede dell'ente in Napoli alla via S. Lucia n. 81 unitamente all'Avv. ACIERNO
AN (c.f.: dell'Avvocatura Regionale, dal quale è rappr.ta e C.F._2
difesa in virtù di procura in atti.
- Resistente
OGGETTO: revoca finanziamenti pubblici.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. ritualmente depositato in data 30.05.2024, la società ha convenuto in giudizio la al fine di Parte_1 Controparte_1
accertare il proprio diritto al pagamento dell'integrazione del contributo POR
[...
[...] [...]
, relativo ad ulteriori spese sostenute e ritenute (dalla Controparte_2
ricorrente) ammissibili a contributo, nella misura di complessivi € 77.339,60, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002, nell'ambito del Programma Operativo
[...]
. Controparte_2
La società ammessa al finanziamento nell'ambito del POR Parte_1
Campania FESR 2014/2020 per il progetto “RA Taxi App”, espone di aver rispettato integralmente gli obblighi derivanti dall'Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 349/2017 e dalla convenzione sottoscritta il 27 ottobre 2018.
Dopo aver ottenuto un'anticipazione di € 97.449,00, la società ha rendicontato spese complessive per € 338.442,00, tutte – a suo dire – strettamente funzionali all'investimento approvato.
Tuttavia, la ha riconosciuto come ammissibili solo € 185.240,00, CP_1
liquidando un contributo complessivo di € 120.406,00, di cui € 22.957,21 a saldo, senza alcuna preventiva interlocuzione e senza motivare le ragioni della riduzione.
Secondo la ricorrente, tale condotta è illegittima e contraria ai principi di buona fede e trasparenza, nonché alle previsioni dell'Avviso e della convenzione, che imponevano alla obblighi di informazione e di contraddittorio. CP_1
La società lamenta l'assenza di motivazione nel decreto dirigenziale n.
586/2020, comunicato solo nove mesi dopo la sua adozione, e sottolinea di aver più volte chiesto chiarimenti e fornito integrazioni documentali, anche riducendo progressivamente le proprie pretese (da € 153.202,00 a € 118.984,00), senza ottenere riscontro sostanziale.
RA evidenzia che le spese escluse – relative a retribuzioni di personale, canoni di locazione, consulenze, forniture informatiche e servizi di marketing – erano pienamente conformi alle tipologie ammissibili previste dall'art. 6 dell'Avviso e che eventuali carenze documentali erano state sanate.
Richiama, inoltre, la relazione del consulente , che ha confermato la Persona_1
legittimità delle spese per € 122.416,00, corrispondenti a un contributo aggiuntivo di €
79.570,00.
In conclusione, la ricorrente chiede che il Tribunale accerti l'illegittimità della
2
condotta regionale e condanni la al pagamento di € 77.339,60 (pari Controparte_1
al 65% delle spese non riconosciute), oltre interessi,
La costituitasi in giudizio, contesta integralmente la Controparte_1
domanda, ritenendola improponibile, inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
Dopo aver ricostruito dettagliatamente l'iter amministrativo – dalla pubblicazione dell'Avviso “ ” nel 2017, all'ammissione a Parte_2
finanziamento con DD n. 576/2018, alla stipula della convenzione, all'erogazione dell'anticipo e alla rendicontazione finale – l'Ente evidenzia di aver operato nel pieno rispetto delle norme e delle clausole contrattuali, applicando i criteri di ammissibilità previsti dall'Avviso e dal Manuale di Attuazione.
Secondo la , la ricorrente confonde l'ammissione a finanziamento con il CP_1
diritto all'erogazione integrale del contributo, che è subordinato alla corretta realizzazione del progetto e alla rendicontazione conforme.
L'istruttoria ha, invece, evidenziato gravi irregolarità e inadempimenti: mancata indicazione del CUP sui documenti di spesa, assenza di requisiti per il personale
(incompatibilità tra carica di amministratore unico e rapporto di lavoro dipendente, carenza di iscrizione , incongruenze nei pagamenti), irregolarità nei contratti di Pt_3
locazione (sublocazione non autorizzata, CRO duplicati), fatture emesse oltre la data di chiusura progetto, mancanza di preventivi firmati e liberatorie, utilizzo di modalità di pagamento non consentite, nonché difetti formali e sostanziali nelle ricevute di consulenza.
L'Ente richiama anche la possibilità di revoca totale del contributo per violazione dei requisiti di ammissione (iscrizione tardiva alla sezione “Startup innovative” e capitale sociale non interamente versato).
La Regione ribadisce che le spese non ammesse sono state motivate e che, nonostante ripetute richieste di integrazione, la società non ha fornito riscontri idonei.
Pertanto, a parere della convenuta, la pretesa di è priva di fondamento, Pt_1
poiché i contributi spettanti sono quelli rideterminati in sede di verifica.
Conclude chiedendo il rigetto integrale del ricorso e la condanna alle spese di lite.
3
All'esito del deposito di memorie ex art.281 duodecies 4° comma c.p.c., volte a precisare le difese, la causa è stata inizialmente riservata in decisione a norma dell'art.281 sexies III comma c.p.c. con ordinanza del 21 gennaio 2025, salvo, poi, essere rimessa sul ruolo e rinviata alla data dell'11 dicembre 2025 per la decisione a norma dell'art.281 sexies c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
****
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta della società ricorrente volta a vedere riconosciuto il proprio diritto all'ottenimento di un maggior importo a titolo di contributo POR Campania FESR 2014/2020 con conseguente condanna della al pagamento dell'integrazione del contributo sulle ulteriori spese Controparte_1
ammissibili, nella misura di complessivi € 77.339,60 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà ritenuta dovuta in funzione del ricalcolo delle spese ammissibili, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002.
La valutazione di fondatezza delle pretese della ricorrente deve passare inevitabilmente per una analisi delle diverse spese ritenute non ammissibili dalla e rispetto alle quali non ha inteso riconoscere l'invocato contributo. Controparte_1
Invero, a seguito della verifica e integrazioni documentali propedeutiche (visure, dichiarazioni antimafia e regolarità contributiva) si è provveduto con Decreto
Dirigenziale n. 586 del 01/12/2020 a liquidare il contributo spettante di € 22.957,21 a titolo di saldo alla “ conseguente all'istruttoria del rendiconto, per un Parte_1
totale contributo erogato di € 120.406,00 a fronte di spese ritenute ammissibili pari
a € 185.240,00.
Il contributo riconosciuto è, invero, pari al 65% delle spese ritenute ammissibili.
A fronte di ciò, la ricorrente ha lamentato l'ingiustificata esclusione di alcune spese, ritenute, a suo parere, sicuramente ammissibili a contributo.
Le richieste della ricorrente appaiono esplicitate nel ricorso introduttivo, ove assume l'esistenza di ulteriori spese “ammissibili” nella misura di complessivi €
118.984,00, da ciò derivando il diritto ad un'integrazione del contributo nella misura di di € 77.339,60 (pari al 65% di € 118.984,00, secondo quanto previsto dall'art. 7
4
dell'Avviso Pubblico).
L'elencazione di tali spese si rinviene alle pagine 21 e ss. del ricorso introduttivo.
Va preliminarmente sottolineato che, investendo la cognizione di questo
Giudice la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto azionato, non paiono ravvisarsi limitazioni al potere della di integrare ed Controparte_1
individuare, nella presente sede giudiziale e nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie operanti solo in sede processuale, le motivazioni poste a fondamento del diniego;
invero non paiono sussistere in materia preclusioni maturate nel corso dell'istruttoria amministrativa, come pare sostenere la ricorrente.
Si impone, pertanto, un distinto esame di tali spese.
1§ Sull'importo di € 45.138,00 per retribuzioni corrisposte ai sigg.ri
[...]
e Persona_2 Persona_3
Parte ricorrente chiede l'ammissione a contributo dell'importo di euro
45.138,00 per retribuzioni corrisposte ai sigg.ri e Persona_2 Per_3
, importo non ammesso a contributo per presunta mancata iscrizione ,
[...] Pt_3
che invece, a dire della ricorrente, era regolarmente avvenuta rispettivamente il
4/2/2019 e l'8/4/2019.
La , nel costituirsi in giudizio, ha in primo luogo analizzato le retribuzioni CP_1
corrisposte alla signora , assunta con contratto personale Persona_2
dipendente a tempo determinato parziale (durata 04/02/2019 – 31/10/2019).
L'importo rendicontato è di complessivi euro 21.538,71.
Il mancato riconoscimento della spesa nasce da una verifica operata dall'ufficio regionale competente, da cui emergeva che la sig.ra veniva nominata Per_2
amministratore unico della “ in data 24/03/2019 (come da Visura Parte_1
Camerale allegata).
La ha sostenuto che l'amministratore unico della società è detentore CP_1
del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina.
Secondo l'ente “in questo caso, l'assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo
5
direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo), porta a sancire un principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente e la carica sociale. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione, sent. n. 36362/2021, affermando che sussiste l'assoluta incompatibilità tra la qualifica di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidente del Consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa. Tale principio era già stato ribadito nella Circ. 3359/2019 laddove si stabiliva che “per l'amministratore unico Pt_4
della società, che, come ricordato in copiose pronunce, è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. In questo caso, l'assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile – almeno astrattamente – di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo), ha portato i giudici a sancire un principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 24188/2006)”.
Parte ricorrente ha replicato a tali difese con la memoria integrativa depositata il 25 novembre 2024 (cfr. pagg. 6 e ss.; punto III) richiamando la stessa informativa fornita dalla Regione in sede di FAQ in ordine alla compatibilità di socio/amministratore e quella di lavoratore dipendente.
L'assunto di parte ricorrente non appare condivisibile.
Avuto riguardo alla negata compatibilità del ruolo di amministratore unico di una società di capitali e quella di lavoratore dipendente è sufficiente richiamare le argomentazioni già adottate da questo Giudice con la sentenza del Tribunale di Napoli
X sezione n.6006/2024 depositata l'11 giugno 2024, richiamata dalla difesa della nei propri scritti difensivi. Controparte_1
Si riporta, pertanto, il passaggio motivazionale, attesa la piena sovrapponibilità della fattispecie esaminata a quella oggetto del presente contenzioso, ivi compreso il richiamo della difesa del ricorrente alle risposte fornite dalla in sede di FAQ: “ CP_1
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la Suprema Corte di Cassazione con la richiamata pronunzia n.32699 del 2021 ha espressamente sancito il principio della obiettiva incompatibilità della instaurazione di un rapporto di lavoro con l'amministratore unico della società; si legge, in particolare, che il cumulo nella stessa persona della posizione di amministratore unico
e di lavoratore dipendente della medesima società “non è configurabile, stante la difficoltà di provare in modo certo il requisito della sua subordinazione, elemento quest'ultimo indispensabile e qualificante del rapporto di lavoro subordinato, che implica l'effettivo assoggettamento del lavoratore dipendente al potere direttivo e di controllo dell'organo di amministrazione della società, presso la quale svolge la sua attività lavorativa;
è invero altamente arduo sul piano logico giuridico ipotizzare che in un unico soggetto possa concentrarsi la doppia qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e di organo competente ad esprimere detta volontà (cfr. Cass. n. 6819 del 2000; Cass. n. 10909 del 201.9).
Parte attrice, al fine di contrastare tale ricostruzione, ha in primo luogo richiamato la risposta alla FAQ n. 19 redatta dalla secondo cui “è Controparte_1
possibile che un socio di una start up innovativa assuma la figura di personale della stessa e contestualmente una carica amministrativa nella società. Ai fini dell'ammissibilità con rifermento alla spesa nuovo personale altamente qualificato, è necessario che siano rispettati i requisiti stabiliti dalla lettera d) punto 1 art. 6 dell'Avviso”.
È evidente come la risposta in questione non appaia in alcun modo risolutiva del tema sopra adombrato e che investe, invece, la coincidenza nella stessa persona del ruolo di amministratore unico/socio unico e di lavoratore subordinato, ben potendo trovare applicazione l'affermazione di compatibilità per diverse fattispecie (socio di società che presenti una pluralità di soci, membro del consiglio di amministrazione, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato con limitazione dei poteri gestori).
Invero, avuto riguardo alla figura dell'amministratore unico, l'affermata incompatibilità deriva dalla valutazione che lo stesso è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale, come anche i poteri di controllo,
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di comando e di disciplina. In questo caso, l'assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo), porta a sancire un principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente e la carica sociale. Avuto riguardo alla ipotesi di socio unico, la valutazione della incompatibilità della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato deriva dalla concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona, che esclude, nonostante l'esistenza della società come distinto soggetto giuridico, l'effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario. Parimenti, il socio che abbia assunto di fatto nell'ambito della società l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da risultare “sovrano” della società stessa, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato, essendo esclusa la possibilità di ricollegare a una volontà “sociale” distinta la costituzione e gestione del rapporto di lavoro”.
Le considerazioni di cui sopra conducono a confermare la valutazione operata dalla secondo cui le retribuzioni corrisposte alla signora CP_1 Persona_2
non possono accedere al contributo.
[...]
Occorre a tal punto passare ad analizzare le retribuzioni e/o compensi corrisposti al signor (precedentemente consulente esterno, poi Persona_3
assunto con contratto personale dipendente a tempo determinato parziale, durata
08/04/2019 – 31/03/2020; somme rendicontate pari ad euro 24.582,54).
ha così motivato, in comparsa di costituzione, il diniego di CP_3
ammissione a contributo: “A seguito di verifica, l'Amministrazione regionale ha constatato l'inammissibilità dell'intero importo rendicontato di € 24.582,54 poiché, per quanto concerne la parte di incarico affidata mediante prestazione occasionale
(Lettera di incarico del 03/01/2019 – ALL. 33), il sig. presentava un CV Persona_3
non adeguato (ALL. 34), avendo meno di 1 anno di esperienza professionale specifica.
Il manuale di Attuazione al par. 7.3 (ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI), pag. 62, stabilisce che per incarichi occasionali il compenso lordo giornaliero massimo è da
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parametrarsi all'esperienza specifica del personale esterno/consulente, che deve avere almeno 3 anni di esperienza professionale specifica. Inoltre, l'importo ammissibile è pari a € 0,00 poiché, per i compensi relativi al contratto di assunzione, manca evidenza
o è stata verificata l'incoerenza dei pagamenti delle buste paga e degli oneri/ritenute di acconto, in luogo dei quali sono stati presentati solo dei report del LUL (Si fa
l'esempio di un F24 presentato per il rendiconto su un totale di due, i cui importi fanno riferimento a codici per compensi di professionisti esterni nel periodo in cui il soggetto risultava dipendente della )”. Pt_1
Parte ricorrente ha replicato a tali difese con la memoria integrativa depositata il 25 novembre 2024 (cfr. pagg. 7 e ss.; punto 5.2); ha, in primo luogo, evidenziato che
“per il sig. , “ ” ha documentato sia un costo di € 21.457,54 a fronte del Per_3 Pt_1
rapporto lavorativo, integralmente non ammesso, sia un costo di € 3.125,00 a fronte di un rapporto di collaborazione, invece ammesso”.
All'esito di tale precisazione (che fa dubitare della correttezza dell'importo totale di € 45.138,00 indicato a pagina 21 del ricorso quali retribuzioni complessive non ammesse riconosciute ai signori e ), parte ricorrente assume che Per_3 Per_2
“per la prima volta, nella comparsa di risposta la ha sostenuto che il diniego CP_1
sarebbe giustificato da una presunta incoerenza tra i pagamenti risultanti dalle buste paghe ed i pagamenti degli oneri/ritenute, a tal fine richiamando come origine di tale incongruenza un modello F24 di pagamento ritenuta (da essa depositato come documento n. 35): ebbene, anche questa deduzione è del tutto nuova e, quindi, illegittima ed inammissibile, per cui anche il costo retributivo sostenuto da “ ” Pt_1
per il sig. – oltre a quello già ammesso per il rapporto di collaborazione - deve Per_3
essere ammesso al finanziamento, per l'infondatezza dell'unica contestazione tempestivamente sollevata (mancata iscrizione “ ”).. Peraltro, per mero scrupolo Pt_3
di completezza difensiva, si eccepisce che il nuovo motivo richiamato dalla CP_1
rappresenta un mero espediente, perché è evidente che l'errata allegazione di un solo modello F24, relativo al versamento di una sola ritenuta, non potrebbe inficiare quanto invece emerge da tutta la complessa rendicontazione retributiva inviata alla Regione e prodotta anche in questa sede (contratto di lavoro, buste paghe, bonifici di pagamento,
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time sheets mensili firmati e controfirmati, prospetto delle ore lavorate secondo costo medio previsto dal manuale Por: v. docc. 257-302)”.
Sul punto le obiezioni mosse dalla ricorrente appaiono accoglibili.
Le difese della risultano, sul punto, disarticolate, fumose e CP_1
contraddittorie; invero, mediante il richiamo ad un unico modello F24 contenente il richiamo ad elementi contraddittori, l'ente sembra adombrare (in termini neppure espliciti) dubbi sull'effettività del rapporto di lavoro subordinato intercorso con il signor , senza, peraltro, sobbarcarsi l'onere di specificamente analizzare e Per_3
contrastare le univoche evidenze documentali emergenti dagli allegati prodotti da parte ricorrente in sede di costituzione in giudizio (cfr. allegati da 257 a 302), attestanti la corresponsione delle retribuzioni e l'esecuzione delle prestazioni;
obiettivamente tardivo e finanche contrastante con le precedenti difese (volte a segnalare solo dati documentali contrastanti) appare l'argomento adombrato per la prima volta dalla con la memoria di replica ex art.281 duodecies 4° comma c.p.c. depositata il 5 CP_1
dicembre 2024 ove sembra assumere una presunta omessa documentazione dell'effettivo esborso sostenuto per trattenute operate in busta paga a titolo di imposta e contributi, contestazione che avrebbe, in ogni caso, dovuto prendere atto dell'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente in sede di costituzione in giudizio (cfr. documenti da 303 a 3017 “contributi ). Pt_4 CP_4
Di nessun rilievo appaiono, infine, le considerazioni relative all'inadeguatezza del CV del signor in quanto la stessa correla tale doglianza (cfr. pag. Per_3 CP_1
11 della comparsa di costituzione) al solo incarico di prestazione occasionale (incarico del 3 gennaio 2019), rispetto al quale, come evidenziato dalla ricorrente, è in realtà intervenuta l'ammissione a contributo.
Conclusivamente il ricorso va, sul punto, accolto sicchè le spese sostenute per le retribuzioni corrisposte al signor sono ammissibili al contributo richiesto Per_3
(euro 13.947,40 ovvero rimborso del 65% dell'importo di euro € 21.457,54).
2§ Sull'importo di € € 23.132,00 per canoni di locazione della sede operativa di
Napoli, Via Vittoria Colonna n. 14.
In ordine alla suddetta spesa, la (cfr. comparsa di costituzione) assume CP_1
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quanto segue: “in riferimento alla locazione della sede rendicontata, ubicata in Napoli alla Via Vittoria Colonna n.14, si precisa che la variazione sede è stata comunicata dalla “ (tra l'altro non ottemperando all'obbligo stabilito all'art.13 Parte_1
comma 4 dell'Avviso ..“ Il richiedente ha l'obbligo di comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda”) con PEC del
02/10/2019. Inoltre, trattandosi di contratto di sublocazione, non è stato presentato il contratto originario per verificare la possibilità ai locatori e di Pt_5 Parte_6
sublocare l'immobile alla “ e la data di scadenza della locazione. Sempre Parte_1
in riferimento al rendiconto delle spese afferenti alla sublocazione, il CRO delle quietanze di pagamento (bonifici) registrato sul sistema di monitoraggio SURF delle fatture 16/2019, 19/2019 e 6/2020 – quest'ultima non registrata sul sistema SURF correttamente per l'istruttoria – risulta identico, a fronte, peraltro di un'unica transazione individuata sull'estratto conto bancario relativo a detti pagamenti (si ricorda che il CRO è il codice numerico di undici cifre, con il quale ogni istituto bancario identifica in maniera univoca ciascuna transazione bancaria)”.
Parte ricorrente ha replicato a tali difese con la memoria integrativa depositata il 25 novembre 2024, limitandosi ad evidenziare che “la avrebbe potuto CP_1
chiedere subito – e subito avrebbe ottenuto - sia l'acquisizione del contratto di locazione, sia chiarimenti sui bonifici, elementi che purtroppo ora “ ” non è più Pt_1
in grado di recuperare, non avendo più rapporti con il proprio locatore fin dal 2021 e non essendo più reperibili presso l'istituto bancario le contabili dei bonifici, a causa del lungo tempo ormai trascorso”.
Le argomentazioni del ricorrente non appaiono accoglibili.
A fronte della puntuale eccezione di inadempimento agli obblighi di documentazione e rendicontazione evidenziati dalla nella presente sede CP_1
giudiziale (quand'anche non precedentemente adombrati nella pregressa fase istruttoria) ed afferenti al puntuale pagamento dei canoni di sublocazione nonché al potere del locatore di concedere l'immobile in sublocazione (ciò anche al fine di valutare l'eventuale fittizietà e/o simulazione dell'operazione), costituiva onere della ricorrente fornire evidenza documentale di quanto richiesto, apparendo
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obiettivamente implausibili ed indimostrate le presunte difficoltà nell'acquisizione di documentazione presso l'istituto bancario nonché presso il locatore.
Il ricorso va, sul punto, rigettato, confermandosi il diniego dell'ammissione della spesa in esame al contributo richiesto.
3§ Sull'importo di € 19.032,00 per servizi di consulenza in materia di innovazione forniti dall'avv. Paolo de Divitiis.
Con riferimento alla suddetta spesa, l'ufficio regionale ha rilevato il mancato rispetto della data di chiusura progetto, poiché le fatture sono state emesse in data
03/02/2020 (FATT. 21) e in data 02/04/2020 (FATT. 34), ossia oltre la data di chiusura progetto (23/01/2020). Con la PEC del 19/03/2020, la Regione ha chiarito che il termine oggetto di proroga per emergenza ID di cui la società “ ha Parte_1
chiesto di voler usufruire, non è applicabile alla data di chiusura del progetto.
Parte ricorrente ha replicato a tali difese con la memoria integrativa depositata il 25 novembre 2024 con i seguenti argomenti: ““ ” ha chiarito che il rapporto Pt_1
di professionale era iniziato il 18/5/2019 e si era concluso l'11/12/2019 (come documentato dalla lettera di incarico al professionista e dalla sua relazione conclusiva:
v. docc. 53 e 54) e che le prestazioni erano state pagate il 7/4/2020, usufruendo della sospensione/proroga dei termini prevista dalle norme emanate durante l'emergenza sanitaria, che avevano fatto slittare il termine finale al 15/4/2020 e poi al
10/5/2020…Per la prima volta, nella comparsa di risposta ha affermato che CP_3
il diniego sarebbe giustificato dall'emissione delle due fatture (del 3/2/2020 e del
2/4/2020) in data successiva a quella di chiusura del progetto (23/1/2020): ovviamente, anche tale allegazione è del tutto nuova…si evidenzia che ai nostri fini rileva solo il periodo in cui la prestazione è stata effettuata, che nel nostro caso è compreso tra la firma della lettera d'incarico (18/5/2019) e la redazione del parere
/relazione del professionista (11/12/2019), come confermato dall'art. 7 della convenzione, secondo cui “le spese ammissibili a contributo … ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo … devono … essere effettuate entro i termini stabiliti dalla presente Convenzione” (2° cpv., lett. “b”) e “derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti
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chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso l'aiuto” (2° cpv., lett. “e”): si ribadisce che le prestazioni professionali cui si riferisce il costo sono state eseguite ben prima della scadenza del termine di chiusura del progetto, mentre non sono rilevanti le date (successive) di esecuzione dei pagamenti (3/2/2020 e 2/4/2020), comunque antecedenti alla data di scadenza della proroga dei termini disposta dai noti provvedimenti sull'emergenza sanitaria, anche considerando che il vademecum sulla rendicontazione elaborato dalla
(che si produce e deposita come documento n. 319) prevedeva che erano CP_1
ammissibili le spese effettuate entro i 12 mesi (estesi a 15 mesi) dall'accettazione del decreto di concessione”.
Anche tali argomenti non appaiono accoglibili, dovendosi prestare adesione alle difese svolte sul punto dalla e ciò sia avuto riguardo alla Controparte_1
insussistenza dei presupposti di qualsivoglia proroga del termine derivante dall'emergenza ID (palesatasi in epoca successiva alla sua scadenza), sia, ancora, in ragione della condivisibilità dell'argomento secondo cui, ai fini del rispetto di detto termine, occorre, anche alla luce degli atti che regolano il rapporto, avere riguardo alla data in cui le spese sono state sostenute (e non già a quelle in cui la prestazione è stata resa) ovvero, inequivocabilmente, alle date in cui sono state emesse e pagate le fatture per prestazioni professionali.
Il ricorso va, sotto tale profilo, rigettato.
4§ Sull'importo di € € 4.070,00 per corrispettivi versati al fornitore “Apple”, e sull'importo di € 5.182,00 per corrispettivi al fornitore “Mediamarket S.p.A.”.
Orbene, avuto riguardo ai corrispettivi versati al fornitore “Apple”, “a seguito di verifica, l'ufficio regionale ha ritenuto la suddetta spesa non ammissibile, poiché le fatture rendicontate non riportano il CUP di progetto (come previsto dal Manuale di
Attuazione), e il preventivo presentato non risulta accettato. Inoltre, sul sistema di monitoraggio SURF sono state caricati due titoli di spesa, uno dei quali dell'importo di
€ 4.070,00 emesso il 17/04/2020, ben oltre la data del 23/01/2020 di conclusione delle attività di progetto, a fronte dei quali risulta un unico preventivo n. 901-sr-24059, e tre pagamenti caricati sul sistema di monitoraggio SURF, due dei quali facenti riferimento
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a diversi numeri d'ordine (uno dei due addirittura del 17/07/2017) (ALL. 37). Ed ancora, uno dei tre pagamenti rendicontati è stato effettuato con carta di credito, modalità non prevista dal Manuale di Attuazione. Non c'è evidenza di quanto riportato nel ricorso introduttivo del giudizio laddove si fa riferimento alle integrazioni:
“successivamente trasmesse da “ ””. Pt_1
Parte ricorrente ha replicato a tali difese con la memoria integrativa depositata il 25 novembre 2024 con i seguenti argomenti: “come già segnalato al precedente capo
“5.4”…ai fini che qui interessano rileva solo la data di esecuzione dell'operazione, laddove dalla fattura “Apple” del 17/4/2020 si rileva che l'ordine di acquisto era stato inviato da “ ” fin dal 5/11/2019, quindi ampiamente prima della chiusura del Pt_1
progetto; inoltre, la fattura rilasciata da “Apple” riporta il timbro “POR”, come previsto dal manuale “POR”, mentre all'epoca non era richiesta l'indicazione del CUP”.
La ha puntualmente replicato con la memoria del 5 dicembre Controparte_1
2024 (cfr. pagg. 7 e 8).
Questo Giudice ritiene non accoglibile il ricorso per tale spesa ritenendo di dover aderire ai convincenti e non superati rilievi evidenziati nella suddetta memoria e che si riportano integralmente:
1. la transazione con carta di credito per il pagamento rendicontato di euro 81,15
(in riferimento alla fattura n. AA82175201 del 25/12/2019), modalità non prevista dal Manuale di Attuazione;
2. l'emissione oltre i termini di conclusione del progetto e di ammissibilità delle spese della fattura n. AA2155203 del 17/04/2020 per l'importo di euro 4.070,00;
3. il riferimento a preventivo del 17/07/2017 per uno dei tre pagamenti rendicontati, data assolutamente incoerente coi tempi dell'Avviso;
4. l'assenza di elementi probatori essenziali, quali la liberatoria e l'indicazione del
CUP sui titoli di spesa, elemento oggettivo e sostanziale al momento della presentazione del rendiconto delle spese. Si evidenzia che l'allegato “doc. 190 liberatoria Apple 18.2.2020” all'atto di citazione non è mai stato trasmesso al competente Ufficio regionale, e parte ricorrente non ne ha fornito prova.
La necessità di indicazione del CUP è, infine, chiaramente indicato dal richiamato
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Manuale.
Anche avuto riguardo alle fatture Mediamarket, non appaiono superati i rilievi mossi dalla , ovvero le fatture rendicontate non riportano il CUP di Controparte_1
progetto, come previsto dal Manuale di Attuazione; si rinvengono carenze documentali in ordine alle liberatorie ed al preventivo firmato per accettazione, mancanti nella documentazione allegata al rendiconto delle spese;
infine le FATT.
66863407 del 28/02/2020 e la FATT. 059012 del 17/04/2020 (caricata con data
06/04/2020) sono state emesse oltre la data di conclusione del progetto del
23/01/2020, e riportano il riferimento ad altri numeri d'ordine del 2020
(rispettivamente n.68863407 del 18/02/2020 e n. 71067733 del 06/04/2020), mentre la fattura registrata sul sistema di monitoraggio SURF con ID 7726005 non riporta alcun riferimento all'ordine di acquisto spesa.
Tali ragioni ostano all'ammissibilità delle predette spese, apparendo inaccoglibili gli argomenti, reiterati dalla ricorrente, in ordine alla (non condivisa) operatività di proroga dei termini per l'emergenza sanitaria.
Conclusivamente il ricorso non può trovare accoglimento, avuto riguardo alle predette spese.
5§ Sugli importi di € 18.125,00 versati al sig. per lo sviluppo Parte_7
della piattaforma software, di € 2.680,00 per corrispettivi versati alla sig.ra
[...]
per servizi di sostegno alla penetrazione sul mercato, di € 1.625,00 per ulteriori Pt_8
corrispettivi versati alla sig.ra per servizi di sostegno alla Parte_9
penetrazione sul mercato.
Anche avuto riguardo a tali compensi non appaiono superati i plurimi rilievi formali sollevati dalla e volti a giustificare la mancata ammissione a Controparte_1
contributo delle relative spese.
Invero, avuto riguardo ai compensi corrisposti al signor , la Parte_7
ha formulato i seguenti rilievi, che non appaiono superati dalle difese di parte CP_1
ricorrente:
1. la lettera di incarico del 03/01/2019 (durata incarico 03/01/2019 – 25/03/2019) riporta i dati della sede legale di Via Vittoria Colonna 14 iscritta in CCIAA tre
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mesi dopo - in data 28/03/2019 (data atto 04/01/2019) - e della sig.ra
[...]
, nella qualità di legale rappresentante, la quale, però, è stata Persona_2
nominata Amministrazione unico ben tre mesi dopo, in data 24/03/2019, e riporta invece in calce la sigla dell'Ing. , Amministratore unico Controparte_5
alla data del 03/01/2019. Tali profili di contraddittorietà minano significativamente la credibilità del rapporto contrattuale quale si è inteso documentare;
2. le ricevute prodotte non costituiscono titolo valido di pagamento, non riportano i requisiti fiscali minimi per il pagamento, non costituiscono né ricevuta per prestazione occasionale, né fattura, mancando dei dati fiscali necessari e mancando di CUP di progetto. Inoltre, i bonifici vengono effettuati per l'intero ammontare descritto come “IMPORTO” nelle ricevute, non sono coerenti con gli importi rendicontati, e sono stati effettuati su conti bancari diversi da quelli indicati nelle lettere di incarico sottoscritte e le causali dei bonifici non riportano alcun riferimento alle ricevute presentate (cfr. all. 39);
3. rispetto alla ricevuta del 04/02/2019 di € 625,00 (l'unica con indicazione della
Ritenuta di Acconto), riferita alla lettera incarico del 03/01/2019, il bonifico è del
31/02/2019, la quietanza F24 è del 14/02/2019, l'estratto conto allegato per la quietanza riporta la data del 17/06/2019, dimostrando assoluta incongruenza e confusione (cfr. ALL. 39).
Tali rilievi appaiono ulteriormente ribaditi e meglio esplicitati dalla nelle CP_1
memorie del 05 dicembre 2024, cui è sufficiente fare rinvio.
Anche per gli ulteriori compensi corrisposti in favore delle signore Pt_9
e oltre ai plurimi rilievi ed incongruenze rilevati dalla nella
[...] Parte_8 CP_1
memoria di costituzione e nella memoria del 5 dicembre 2024, va ribadita la decisività dell'omessa indicazione del CUP sui relativi titoli di pagamento.
Invero, in base al Manuale di attuazione del Por Campania 2014-2020 (cfr. CP_2
pagg. 19 e ss.), il Beneficiario, nell'avviare e attuare le operazioni cofinanziate dal POR
FESR e dal POC è obbligato a garantire…la generazione di un Codice Unico di Progetto
(CUP) in relazione a ciascuna operazione attuata…l'indicazione su tutti i documenti di
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spesa riferiti al progetto, che l'intervento è cofinanziato dal POR Campania FESR 2014-
2020, dell'Obiettivo specifico e dell'azione pertinenti (Linee di Azione nel caso del POC) del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP), del Codice Identificativo
Gare (CIG).
Tale adempimento formale, lungi dal rappresentare un mero appesantimento formale nella compilazione della documentazione finalizzata alla rendicontazione, assume la fondamentale funzione di evitare che medesimi titoli di spesa vengano utilizzate per plurime vicende di finanziamento e/o sostegno dell'intervento posto in essere.
Conclusivamente anche in ordine a tali profili, il ricorso non può trovare accoglimento.
5§ Conclusioni e governo delle spese.
Conclusivamente, il ricorso proposto può trovare accoglimento unicamente avuto riguardo al contributo maturato in relazione alla spesa sostenuta per la retribuzione del signor;
conseguentemente va accertamento il Persona_3
credito residuo di euro 13.947,40 con condanna della al pagamento Controparte_1
del relativo importo in favore della ricorrente, oltre interessi legali ex art.1284 1° comma c.c. dalla data della diffida ad adempiere del 10 maggio 2022 (cfr. allegato 29 della produzione di parte ricorrente) e sino al soddisfo.
La minima misura (euro 13.947,40) entro cui la domanda ha trovato accoglimento, a fronte delle richieste formulate, vale ad integrare una soccombenza parziale reciproca e giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie nei limiti di cui in parte motiva le domande proposte da Parte_1
nei confronti della e, per l'effetto, accerta l'esistenza di un credito Controparte_1
della prima, a titolo di contributo pubblico, nella misura di euro 13.947,40; conseguentemente condanna la al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente dell'importo di euro 13.947,40, oltre interessi al tasso legale Parte_1
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ex art.1284 1° comma c.c. dalla data del 10 maggio 2022 e sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 12 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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