Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza dell'11/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 4803/2021 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da S.A. Sciortino n° 78, cf: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Brolo, Via C. Colombo, 5 presso e nello studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
OGGETTO: reiscrizione elenchi anagrafici braccianti agricoli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30/12/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponeva:
- Che il ricorrente, bracciante agricolo, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta CI NC Giuseppe, per l'anno 2012 per 101 giornate lavorative, per gli anni 2013/2014/2015/2016/2017/2018 e 2020 per 102 giornate annue, come si rileva dalla documentazione che si produce;
- Che per tali anni è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che con provvedimenti del luglio 2021 gli veniva comunicata la cancellazione delle giornate
2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018 e parzialmente delle giornate 2020 ove gli vengono riconosciute soltanto 61 giornate, disconoscendo 41 giornate lavorative;
- Che infruttuosi sono risultati i ricorsi amministrativi proposti.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha regolarmente lavorato alle dipendenze della ditta CI
NC Giuseppe, per l'anno 2012 per 101 giornate lavorative e per gli anni 2013/2014/2015/2016/2017/2018 e 2020 per 102 giornate annue e che pertanto illegittimamente e/o erroneamente è stata disposta dall' la cancellazione dagli elenchi anagrafici per tali anni. CP_1
2) Conseguentemente, condannare l' , in persona del legale rapp.te, al riconoscimento in favore del CP_1 ricorrente delle predette giornate di lavoro e alla iscrizione e/o reiscrizione dello stesso negli elenchi anagrafici di residenza per gli anni 2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018 e 2020 per le giornate sopra indicate;
3) Condannare l' , in persona del legale rapp.te, al pagamento delle spese e dei compensi del CP_1 giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
CP_ L' si costituiva contestando le pretese avverse chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio, con le dichiarazioni rese nei verbali di udienza, la parte ricorrente evidenziava che la parte ricorrente era stato reiscritto negli elenchi anagrafici oggetto di causa, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente, ed all'odierna udienza veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente con le dichiarazioni rese nei verbali di udienza, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese e compensi, per essere la reiscrizione avvenuta in data successiva al ricorso.
Orbene, quando sia accertata, come nel caso in esame, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, facendo venire meno la necessità di una pronuncia del Giudice, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d'ufficio. (Cass. Civ. sez. unite 21/04/1982, n.2463). CP_ In virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese del giudizio vanno poste a carico dell' atteso che la prestazione risulta essere riconosciuta in corso di causa, e si liquidano come da dispositivo e con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 deduzione, così provvede:
1)Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 500,00, oltre accessori di CP_1 legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 11/04/2025.
Il Giudice on.
Antonio Casdia