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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 453/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona del G.O.P. dottor Salvatore Barmina, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 453 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa, con lettura del dispositivo, all'udienza del 25/02/2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Sassari, viale Adua n. 4, presso e nello Parte_1 studio dell'avv. Vittorio Perria, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Silvia Mesina, giusta procura in atti.
PARTE RICORENTE
CONTRO
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in alla via Pirastu n. 2, in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2
[...]
PARTE RESISTENTE
E
Controparte_3
PARTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25/02/2025 la causa è stata discussa e decisa, con lettura del dispositivo, sulle conclusioni precisate a verbale.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/02/2022, la società in persona Parte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, e , personalmente, proponevano Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 364 del 13/12/2021, con la l' Controparte_4
, sede territoriale di Sassari aveva ingiunto loro il pagamento, a titolo di sanzione
[...] amministrativa, della somma di euro 555,00, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art. 39, commi 1 e 2 e 7, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, conv. con modif. in L. 6 agosto 6 2008, n. 133, ulteriormente modificato dall'art. 22, comma 5, Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n 151, per avere il datore di lavoro registrato infedelmente sul libro unico del lavoro i dati relativi alla prestazione lavorativa svolta dalla lavoratrice , per il periodo intercorrente dal 01/04/2019 al Controparte_5
31/07/2019, avendo la stessa lavoratrice osservato un orario di lavoro giornaliero pari ad 8 ore per 6 giorni lavorativi (48 ore settimanali), contrariamente alle 40 ore settimanali registrate sul libro unico del lavoro.
I ricorrenti nelle difese svolte:
1. contestavano che la lavoratrice avesse lavorato osservando un orario di 48 ore CP_5 settimanali per il periodo dal 01/04/2019 al 31/07/2019;
2. evidenziavano che, nel periodo in contestazione, la fosse addetta al punto vendita di via CP_5
Pasella in Sassari, con funzioni di referente, e, tra le altre cose, si occupasse della predisposizione dei turni giornalieri del personale;
3. allegavano che, dalle tabelle degli orari tutte manoscritte dalla risultasse che la CP_5 medesima non avesse orari eccedenti le 40 ore settimanali e svolgesse un orario molto spesso inferiore.
Parte ricorrente, quindi, concludeva:
“Si chiede che il Tribunale di Sassari, previo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, voglia assolvere in persona del suo legale rappresentante Parte_2 pro-tempore e il sig. da ogni avversa pretesa e dichiarare illegittimi e/o annullare l'ordinanza Pt_1 ingiunzione n. 364 del 13 dicembre 2021 (prot. n. 21950), notificata il successivo 13 gennaio 2022
(doc. 2), nonché ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza medesima per le ragioni esposte in narrativa. In via subordinata, ridurre la sanzione ai minimi di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , il quale resisteva Controparte_1 all'opposizione, invocandone il rigetto.
In corso di causa, stante il fallimento della società si interrompeva Parte_2 il giudizio, che veniva riassunto con ricorso depositato, in data 8 febbraio 2023, nell'interesse di
[...]
. Parte_1
Rifiutata da parte del Carta la proposta conciliativa formulata dal Giudice, la causa, istruita mediante la produzione di documenti e l'assunzione di prova orale, veniva discussa e decisa, con lettura del dispositivo, all'udienza del 25/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente osservarsi che l'ordinanza ingiunzione opposta è inefficace nei confronti della Parte_3
pagina 2 di 6 È, difatti, consolidato principio di diritto che in materia di sanzioni amministrative per violazioni commesse dall'imprenditore, poi dichiarato fallito, se resta fermo il potere dell'ente impositore di determinare la misura della sanzione pecuniaria, il relativo credito è però soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza ingiunzione, a norma dell'art. 18 L. 24/11/1981 n. 689, la quale, se emessa, è priva di efficacia ai fini del concorso collettivo (Cass. 3838/2001; Cass. 19371/2023).
Quanto precede non esclude, per altro verso, che il giudizio prosegua nei confronti della persona fisica del trasgressore, conformemente al condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui
“L'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dal fallimento del secondo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori "in bonis" nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla "vis attractiva" del tribunale fallimentare” (Cass. n. 2411/2010).
Statuito ciò, nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
L'ordinanza ingiunzione si basa su un accertamento iniziato in data 15/10/2020, mediante accesso ispettivo presso la sede della società in Sassari alla via Michele Parte_2 Coppino n. 22, allo scopo di verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme a tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale (All. n. 3 ITL). All'esito dell'istruttoria veniva adottato il verbale unico di accertamento e notificazione n. SS00000/2021-159-01 del 10/02/2021, con il quale gli ispettori procedevano, istruito il procedimento, a contestare alla parte opponente una discrepanza tra le ore di lavoro svolto della dipendente
[...]
e quelle indicate nel LUL (All.9 ITL). CP_5
In particolare, gli ispettori accertavano che la lavoratrice per il periodo intercorrente dal CP_5
01/04/2019 al 31/07/2019, aveva osservato un orario di lavoro giornaliero pari ad 8 ore per 6 giorni lavorativi (48 ore settimanali), contrariamente alle 40 ore settimanali registrate sul libro unico del lavoro.
Ciò premesso, va considerato, che in tema di sanzioni amministrative l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato riveste la qualità di attore in senso sostanziale. L'amministrazione opposta, pertanto, ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi di fatto integranti le violazioni contestate e la loro riferibilità all'ingiunto, mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass., n. 5277/2007).
Ora, venendo alla disamina del quadro probatorio in atti, deve ritenersi, che gli esiti della prova orale
(la testimonianza delle lavoratrici e e le dichiarazioni acquisite Tes_1 Testimone_2 nella fase amministrativa consentano di ritenere sussistente l'infrazione contestata dall'ITL ed il loro valore probatorio non può ritenersi inficiato dalla dalle difese avverse.
Nel caso che ci occupa, difatti, la lavoratrice nella fase amministrativa, ha Testimone_2 dichiarato agli ispettori: “Ho lavorato con nel punto vendita di via Pasella nell'anno Controparte_5 Cont 2019. Preciso che dal 1 aprile 2019, da quando siamo passati in forza alla e fino a luglio 2019, tutto luglio, ho visto lavorare per 48 h settimanali anziché 40, così come previsto dal contratto CP_5 collettivo. Infatti, la vedevo rimanere oltre l'orario in cui sarebbe dovuta uscire e rientrare molto prima dell'orario previsto, questo il pomeriggio solitamente. Per esempio quando lavoravo all'ora di pranzo lei usciva sempre almeno 1 ora dopo rispetto al suo orario normale e rientrava al lavoro anche 1 ora prima” (All. 5 ITL).
pagina 3 di 6 La stessa sentita poi in sede di escussione testimoniale, confermata la dichiarazione resa nella fase amministrativa, tra l'altro, ha dichiarato: “anche se io e la non avevamo lo stesso turno, so che CP_5 faceva delle ore in più, perché quando dovevamo entrare allo stesso orario lei era già in negozio da un'ora prima e questo lo sapevo dai miei colleghi, lo ha sempre fatto. Io la sgridavo perché faceva troppe ore rispetto al suo orario, quando avevamo lo stesso turno andavo via prima io. Preciso che la arrivasse un'ora prima di me o andasse via un'ora dopo io, oltre a vedere che quando CP_5 arrivavo la era già lì e quando andavo via lei rimaneva ancora lì, lo apprendevo dai miei CP_5 colleghi. Preciso anche che se facevo l'ora di pranzo e dovevo ad esempio andare via alle 18:30 lei che doveva entrare alle 18:30 entrava alle 17:00 o alle 17:30 al massimo, questo lo può confermare chiunque. Sono certa che facesse ore in più è la verità”.
Parimenti la lavoratrice , nella fase ispettiva, ha riferito ai funzionari dell' “Ho Tes_1 CP_1 lavorato a stretto contatto con la e posso attestare che nel periodo dal mese di aprile 2019, CP_5 fino al mese di luglio 2019 oltre all'orario normale di lavoro, e cioè 6 h e 40 ha svolto, tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato almeno 2 ore al giorno di lavoro straordinario”. (All. 4 ITL). Quest'ultima sentita poi in sede di escussione testimoniale, confermata la dichiarazione resa agli ispettori, tra l'altro, ha dichiarato: “è vero quanto mi si chiede, la ha svolto anche più di due CP_5 ore di straordinario, rimaneva anche tutto il giorno… so dell'orario della e che a volte CP_5 lavorava tutto il giorno, perché io avevo l'orario spezzato, lavoravo la mattina, dalle 08:00 alle 12:40, e la sera dalle 18:30 alle 20:30, oppure facevo qualche turno continuato, adesso non ricordo l'orario, però se capitava di rimanere a pranzo pranzavo con lei, soprattutto quando c'era molto lavoro. Quando facevo l'orario spezzato la mattina c'era la poi quanto tornavo la sera c'era sempre CP_5 la So che a volte lavorava tutto il giorno perché ne parlavamo anche tra colleghi, poi lei CP_5 diceva che era sempre stanca, so che faceva gli straordinari perché l'orario di uscita non lo rispettavamo mai, cioè se dovevamo uscire alle 12:40 andavamo via anche alle 13:00 e lei era sempre lì e andava via dopo. La sera ugualmente se dovevamo iniziare alle 18:30 la la trovavo già lì”. CP_5 Quanto al fatto che in sede di escussione la ha dichiarato “non posso dire con certezza di aver Pt_1 lavorato nel supermercato di via Pasella da aprile 2019 a luglio 2019”, si osserva sia che la Carta è stata escussa all'udienza del 6 maggio 2024, quindi, cinque anni dopo i fatti, sia che la difficoltà per il teste di ricordare esattamente i fatti per la loro lontananza nel tempo e per le modalità della loro verificazione, non è motivo per non ritenere attendibili le dichiarazioni rese dal teste nella fase amministrativa. Al contrario queste ultime ben possono essere privilegiate, in considerazione del fatto che hanno il pregio di essere state rese a minor distanza dai fatti e di sorpresa, pertanto, non essendo state meditate, sono da considerarsi intrinsecamente genuine.
La stessa infine, ha dichiarato agli ispettori che “Dal 1/4/2019 fino alla fine del contratto ho CP_5 Cont lavorato per la ( . Dal 1/4/2019 al 31 luglio 2019 ho svolto dal Parte_2 lunedì al sabato, 48 ore settimanali. In pratica anziché lavorare 6,40 ore al giorno ne lavoravo 8 ore” (All. 6 ITL).
Non è stato, tuttavia, possibile sentire la lavoratrice nel contraddittorio tra le parti, stante il CP_5 decesso della medesima in data 02/06/2023. Al riguardo va rilevato, comunque, che il principio per il quale le dichiarazioni rese agli ispettori devono essere sottoposte al vaglio del contraddittorio nel processo non implica semplicisticamente che, ove esse non siano confermate, il giudice debba ritenerle tamquam non essent e non possa assumerle a fondamento della decisione.
Nella specie, al contrario, le dichiarazioni rese dalla nella fase amministrativa, coincidono con CP_5 quelle rese dalle lavoratrici e sia agli ispettori sia in udienza, pertanto, ben possono Pt_1 Tes_2 essere utilizzate ai fini della decisione.
pagina 4 di 6 Le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla parte ricorrente sono risultate, invece, irrilevanti ai fini della opposizione, in quanto questi nulla hanno saputo riferire in ordine alla prestazione lavorativa svolta dalla lavoratrice per il periodo intercorrente dal 01/04/2019 al 31/07/2019, al riguardo CP_5 appare sufficiente osservare che:
• il teste ha dichiarato: “ho avuto modo di conoscere la signora Tes_3 Controparte_5
io non la ho mai vista fare straordinari, lei la lavorava nel punto vendita,
[...] CP_5 mentre io lavoravo negli uffici di Corte Santa Maria, io ricordo la signora lavorare nel CP_5 punto vendita di via Pasella, io non so se la ha fatto degli straordinari. Non ho mai CP_5 visto le buste paga che mi vengono mostrate sul computer”;
• il teste ha dichiarato: “Conosco , ma io non ho Testimone_4 Controparte_5 conoscenza degli straordinari di questa signora… io sono stato assunto per occuparmi principalmente di macellerie e pescherie e mi è capitato di andare nei punti vendita. In questo punto vendita di via Pasella trovavo la sig.ra come referente. So che era il referente in CP_5 quanto io, quando mi recavo nei punti vendita, mi presentavo al referente e, in questo caso, il referente era la Nel periodo di cui mi si chiede non ricordo se mi sono recato nel punto CP_5 vendita”;
• il teste ha dichiarato: “Non ricordo chi sia la sig.ra Testimone_5 Controparte_5
Non conoscendo la signora, nulla so degli straordinari”.
[...]
Deve ritenersi, inoltre, trascurabile la circostanza, allegata dal ricorrente, secondo cui la non CP_5 avesse mai comunicato all'azienda di avere prestato attività lavorativa straordinaria, al riguardo, difatti, si osserva che il predetto D.L. 112/2008, al suo art. 39, dispone che sia il datore di lavoro a dover istituire e tenere il libro unico del lavoro.
Va infine, disattesa la domanda svolta in via subordinata, relativa alla riduzione della sanzione ai minimo edittale, dovendosi rilevare che la stessa è stata determinata in modo corretto e congruo, avuto riguardo ai limiti previsti dall'art. 39, comma 7°, D.L. 112/2008, e tenuto conto dell'entità della violazione commessa.
In definitiva l'infrazione contestata deve ritenersi sussistente, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in aderenza ai valori medi, ai sensi del
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del procedimento, dell'attività difensiva in concreto espletata dalle parti e della riduzione prevista ai sensi dell'art. 9, secondo comma, d.lgs. n. 149/2015, come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione;
pagina 5 di 6 2. condanna al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del Parte_1 presente giudizio, che, in assenza di notula, si liquidano d'ufficio in euro 520,20, oltre accessori come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Sassari il 25 febbraio 2025
Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2025
Il G.O.P. Salvatore Barmina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona del G.O.P. dottor Salvatore Barmina, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 453 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa, con lettura del dispositivo, all'udienza del 25/02/2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Sassari, viale Adua n. 4, presso e nello Parte_1 studio dell'avv. Vittorio Perria, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Silvia Mesina, giusta procura in atti.
PARTE RICORENTE
CONTRO
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in alla via Pirastu n. 2, in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2
[...]
PARTE RESISTENTE
E
Controparte_3
PARTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25/02/2025 la causa è stata discussa e decisa, con lettura del dispositivo, sulle conclusioni precisate a verbale.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/02/2022, la società in persona Parte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, e , personalmente, proponevano Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 364 del 13/12/2021, con la l' Controparte_4
, sede territoriale di Sassari aveva ingiunto loro il pagamento, a titolo di sanzione
[...] amministrativa, della somma di euro 555,00, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art. 39, commi 1 e 2 e 7, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, conv. con modif. in L. 6 agosto 6 2008, n. 133, ulteriormente modificato dall'art. 22, comma 5, Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n 151, per avere il datore di lavoro registrato infedelmente sul libro unico del lavoro i dati relativi alla prestazione lavorativa svolta dalla lavoratrice , per il periodo intercorrente dal 01/04/2019 al Controparte_5
31/07/2019, avendo la stessa lavoratrice osservato un orario di lavoro giornaliero pari ad 8 ore per 6 giorni lavorativi (48 ore settimanali), contrariamente alle 40 ore settimanali registrate sul libro unico del lavoro.
I ricorrenti nelle difese svolte:
1. contestavano che la lavoratrice avesse lavorato osservando un orario di 48 ore CP_5 settimanali per il periodo dal 01/04/2019 al 31/07/2019;
2. evidenziavano che, nel periodo in contestazione, la fosse addetta al punto vendita di via CP_5
Pasella in Sassari, con funzioni di referente, e, tra le altre cose, si occupasse della predisposizione dei turni giornalieri del personale;
3. allegavano che, dalle tabelle degli orari tutte manoscritte dalla risultasse che la CP_5 medesima non avesse orari eccedenti le 40 ore settimanali e svolgesse un orario molto spesso inferiore.
Parte ricorrente, quindi, concludeva:
“Si chiede che il Tribunale di Sassari, previo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, voglia assolvere in persona del suo legale rappresentante Parte_2 pro-tempore e il sig. da ogni avversa pretesa e dichiarare illegittimi e/o annullare l'ordinanza Pt_1 ingiunzione n. 364 del 13 dicembre 2021 (prot. n. 21950), notificata il successivo 13 gennaio 2022
(doc. 2), nonché ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza medesima per le ragioni esposte in narrativa. In via subordinata, ridurre la sanzione ai minimi di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , il quale resisteva Controparte_1 all'opposizione, invocandone il rigetto.
In corso di causa, stante il fallimento della società si interrompeva Parte_2 il giudizio, che veniva riassunto con ricorso depositato, in data 8 febbraio 2023, nell'interesse di
[...]
. Parte_1
Rifiutata da parte del Carta la proposta conciliativa formulata dal Giudice, la causa, istruita mediante la produzione di documenti e l'assunzione di prova orale, veniva discussa e decisa, con lettura del dispositivo, all'udienza del 25/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente osservarsi che l'ordinanza ingiunzione opposta è inefficace nei confronti della Parte_3
pagina 2 di 6 È, difatti, consolidato principio di diritto che in materia di sanzioni amministrative per violazioni commesse dall'imprenditore, poi dichiarato fallito, se resta fermo il potere dell'ente impositore di determinare la misura della sanzione pecuniaria, il relativo credito è però soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza ingiunzione, a norma dell'art. 18 L. 24/11/1981 n. 689, la quale, se emessa, è priva di efficacia ai fini del concorso collettivo (Cass. 3838/2001; Cass. 19371/2023).
Quanto precede non esclude, per altro verso, che il giudizio prosegua nei confronti della persona fisica del trasgressore, conformemente al condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui
“L'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dal fallimento del secondo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori "in bonis" nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla "vis attractiva" del tribunale fallimentare” (Cass. n. 2411/2010).
Statuito ciò, nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
L'ordinanza ingiunzione si basa su un accertamento iniziato in data 15/10/2020, mediante accesso ispettivo presso la sede della società in Sassari alla via Michele Parte_2 Coppino n. 22, allo scopo di verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme a tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale (All. n. 3 ITL). All'esito dell'istruttoria veniva adottato il verbale unico di accertamento e notificazione n. SS00000/2021-159-01 del 10/02/2021, con il quale gli ispettori procedevano, istruito il procedimento, a contestare alla parte opponente una discrepanza tra le ore di lavoro svolto della dipendente
[...]
e quelle indicate nel LUL (All.9 ITL). CP_5
In particolare, gli ispettori accertavano che la lavoratrice per il periodo intercorrente dal CP_5
01/04/2019 al 31/07/2019, aveva osservato un orario di lavoro giornaliero pari ad 8 ore per 6 giorni lavorativi (48 ore settimanali), contrariamente alle 40 ore settimanali registrate sul libro unico del lavoro.
Ciò premesso, va considerato, che in tema di sanzioni amministrative l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato riveste la qualità di attore in senso sostanziale. L'amministrazione opposta, pertanto, ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi di fatto integranti le violazioni contestate e la loro riferibilità all'ingiunto, mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass., n. 5277/2007).
Ora, venendo alla disamina del quadro probatorio in atti, deve ritenersi, che gli esiti della prova orale
(la testimonianza delle lavoratrici e e le dichiarazioni acquisite Tes_1 Testimone_2 nella fase amministrativa consentano di ritenere sussistente l'infrazione contestata dall'ITL ed il loro valore probatorio non può ritenersi inficiato dalla dalle difese avverse.
Nel caso che ci occupa, difatti, la lavoratrice nella fase amministrativa, ha Testimone_2 dichiarato agli ispettori: “Ho lavorato con nel punto vendita di via Pasella nell'anno Controparte_5 Cont 2019. Preciso che dal 1 aprile 2019, da quando siamo passati in forza alla e fino a luglio 2019, tutto luglio, ho visto lavorare per 48 h settimanali anziché 40, così come previsto dal contratto CP_5 collettivo. Infatti, la vedevo rimanere oltre l'orario in cui sarebbe dovuta uscire e rientrare molto prima dell'orario previsto, questo il pomeriggio solitamente. Per esempio quando lavoravo all'ora di pranzo lei usciva sempre almeno 1 ora dopo rispetto al suo orario normale e rientrava al lavoro anche 1 ora prima” (All. 5 ITL).
pagina 3 di 6 La stessa sentita poi in sede di escussione testimoniale, confermata la dichiarazione resa nella fase amministrativa, tra l'altro, ha dichiarato: “anche se io e la non avevamo lo stesso turno, so che CP_5 faceva delle ore in più, perché quando dovevamo entrare allo stesso orario lei era già in negozio da un'ora prima e questo lo sapevo dai miei colleghi, lo ha sempre fatto. Io la sgridavo perché faceva troppe ore rispetto al suo orario, quando avevamo lo stesso turno andavo via prima io. Preciso che la arrivasse un'ora prima di me o andasse via un'ora dopo io, oltre a vedere che quando CP_5 arrivavo la era già lì e quando andavo via lei rimaneva ancora lì, lo apprendevo dai miei CP_5 colleghi. Preciso anche che se facevo l'ora di pranzo e dovevo ad esempio andare via alle 18:30 lei che doveva entrare alle 18:30 entrava alle 17:00 o alle 17:30 al massimo, questo lo può confermare chiunque. Sono certa che facesse ore in più è la verità”.
Parimenti la lavoratrice , nella fase ispettiva, ha riferito ai funzionari dell' “Ho Tes_1 CP_1 lavorato a stretto contatto con la e posso attestare che nel periodo dal mese di aprile 2019, CP_5 fino al mese di luglio 2019 oltre all'orario normale di lavoro, e cioè 6 h e 40 ha svolto, tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato almeno 2 ore al giorno di lavoro straordinario”. (All. 4 ITL). Quest'ultima sentita poi in sede di escussione testimoniale, confermata la dichiarazione resa agli ispettori, tra l'altro, ha dichiarato: “è vero quanto mi si chiede, la ha svolto anche più di due CP_5 ore di straordinario, rimaneva anche tutto il giorno… so dell'orario della e che a volte CP_5 lavorava tutto il giorno, perché io avevo l'orario spezzato, lavoravo la mattina, dalle 08:00 alle 12:40, e la sera dalle 18:30 alle 20:30, oppure facevo qualche turno continuato, adesso non ricordo l'orario, però se capitava di rimanere a pranzo pranzavo con lei, soprattutto quando c'era molto lavoro. Quando facevo l'orario spezzato la mattina c'era la poi quanto tornavo la sera c'era sempre CP_5 la So che a volte lavorava tutto il giorno perché ne parlavamo anche tra colleghi, poi lei CP_5 diceva che era sempre stanca, so che faceva gli straordinari perché l'orario di uscita non lo rispettavamo mai, cioè se dovevamo uscire alle 12:40 andavamo via anche alle 13:00 e lei era sempre lì e andava via dopo. La sera ugualmente se dovevamo iniziare alle 18:30 la la trovavo già lì”. CP_5 Quanto al fatto che in sede di escussione la ha dichiarato “non posso dire con certezza di aver Pt_1 lavorato nel supermercato di via Pasella da aprile 2019 a luglio 2019”, si osserva sia che la Carta è stata escussa all'udienza del 6 maggio 2024, quindi, cinque anni dopo i fatti, sia che la difficoltà per il teste di ricordare esattamente i fatti per la loro lontananza nel tempo e per le modalità della loro verificazione, non è motivo per non ritenere attendibili le dichiarazioni rese dal teste nella fase amministrativa. Al contrario queste ultime ben possono essere privilegiate, in considerazione del fatto che hanno il pregio di essere state rese a minor distanza dai fatti e di sorpresa, pertanto, non essendo state meditate, sono da considerarsi intrinsecamente genuine.
La stessa infine, ha dichiarato agli ispettori che “Dal 1/4/2019 fino alla fine del contratto ho CP_5 Cont lavorato per la ( . Dal 1/4/2019 al 31 luglio 2019 ho svolto dal Parte_2 lunedì al sabato, 48 ore settimanali. In pratica anziché lavorare 6,40 ore al giorno ne lavoravo 8 ore” (All. 6 ITL).
Non è stato, tuttavia, possibile sentire la lavoratrice nel contraddittorio tra le parti, stante il CP_5 decesso della medesima in data 02/06/2023. Al riguardo va rilevato, comunque, che il principio per il quale le dichiarazioni rese agli ispettori devono essere sottoposte al vaglio del contraddittorio nel processo non implica semplicisticamente che, ove esse non siano confermate, il giudice debba ritenerle tamquam non essent e non possa assumerle a fondamento della decisione.
Nella specie, al contrario, le dichiarazioni rese dalla nella fase amministrativa, coincidono con CP_5 quelle rese dalle lavoratrici e sia agli ispettori sia in udienza, pertanto, ben possono Pt_1 Tes_2 essere utilizzate ai fini della decisione.
pagina 4 di 6 Le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla parte ricorrente sono risultate, invece, irrilevanti ai fini della opposizione, in quanto questi nulla hanno saputo riferire in ordine alla prestazione lavorativa svolta dalla lavoratrice per il periodo intercorrente dal 01/04/2019 al 31/07/2019, al riguardo CP_5 appare sufficiente osservare che:
• il teste ha dichiarato: “ho avuto modo di conoscere la signora Tes_3 Controparte_5
io non la ho mai vista fare straordinari, lei la lavorava nel punto vendita,
[...] CP_5 mentre io lavoravo negli uffici di Corte Santa Maria, io ricordo la signora lavorare nel CP_5 punto vendita di via Pasella, io non so se la ha fatto degli straordinari. Non ho mai CP_5 visto le buste paga che mi vengono mostrate sul computer”;
• il teste ha dichiarato: “Conosco , ma io non ho Testimone_4 Controparte_5 conoscenza degli straordinari di questa signora… io sono stato assunto per occuparmi principalmente di macellerie e pescherie e mi è capitato di andare nei punti vendita. In questo punto vendita di via Pasella trovavo la sig.ra come referente. So che era il referente in CP_5 quanto io, quando mi recavo nei punti vendita, mi presentavo al referente e, in questo caso, il referente era la Nel periodo di cui mi si chiede non ricordo se mi sono recato nel punto CP_5 vendita”;
• il teste ha dichiarato: “Non ricordo chi sia la sig.ra Testimone_5 Controparte_5
Non conoscendo la signora, nulla so degli straordinari”.
[...]
Deve ritenersi, inoltre, trascurabile la circostanza, allegata dal ricorrente, secondo cui la non CP_5 avesse mai comunicato all'azienda di avere prestato attività lavorativa straordinaria, al riguardo, difatti, si osserva che il predetto D.L. 112/2008, al suo art. 39, dispone che sia il datore di lavoro a dover istituire e tenere il libro unico del lavoro.
Va infine, disattesa la domanda svolta in via subordinata, relativa alla riduzione della sanzione ai minimo edittale, dovendosi rilevare che la stessa è stata determinata in modo corretto e congruo, avuto riguardo ai limiti previsti dall'art. 39, comma 7°, D.L. 112/2008, e tenuto conto dell'entità della violazione commessa.
In definitiva l'infrazione contestata deve ritenersi sussistente, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in aderenza ai valori medi, ai sensi del
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del procedimento, dell'attività difensiva in concreto espletata dalle parti e della riduzione prevista ai sensi dell'art. 9, secondo comma, d.lgs. n. 149/2015, come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione;
pagina 5 di 6 2. condanna al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del Parte_1 presente giudizio, che, in assenza di notula, si liquidano d'ufficio in euro 520,20, oltre accessori come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Sassari il 25 febbraio 2025
Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2025
Il G.O.P. Salvatore Barmina
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