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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/07/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice Roberta Marra, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal Giudice Onorario Lavinia Gala, ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento civile iscritto al n. 1114/ 2016 R. G.
tra
(cf: ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Parte_1 C.F._1 Manelli del Foro di Lecce presso il cui Studio in Lecce via L. Ariosto 43 è elettivamente domiciliato,
attore e
(p.iva: ), in persona del suo l.r., impresa designata da IVASS Puglia alla CP_1 P.IVA_1 gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bellanova del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Mesagne (BR) via P. Nenni 15 è elettivamente domiciliato, convenuta nonché
(cf: ,rappresentato e difeso dall'avv. Davide De Giuseppe del CP_2 C.F._2 Foro di Brindisi presso il cui Studio in Mesagne (BR) via Roma 27 è elettivamente domiciliato,
convenuto
Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice ha chiesto che fosse accertata l'esclusiva responsabilità nel verificarsi di un sinistro avvenuto il 21 giugno 2014 alle CP_2 ore 18:00 circa sul percorso lungo la ex SS 605 San Donaci -Mesagne, allorchè, mentre egli, ciclista ex agonista, era a bordo della sua bicicletta, è stata urtato dalla parte latero-anteriore destra della vettura del , cadendo rovinosamente al suolo e riportando svariate lesioni, con implicazioni CP_2 chirurgiche, certificate dai documenti sanitari versati in atti.
1 Egli ha quindi articolato la sua domanda di risarcimento, estesa alla compagnia designata alla gestione del Fondo Vittime della Strada per via della mancanza di copertura assicurativa del convenuto, per complessivi 624.905,08 euro, di cui 150.000 euro per danno morale, 201.929,08 euro per quello biologico, 4.980 euro, quale danno emergente e 267.996 euro per lucro cessante), salvo diversa quantificazione effettuata all'esito del giudizio.
Costituiti in giudizio il convenuto ed , essi hanno contestato in radice l'addebito CP_1 sulla dinamica, al più imputabile in termini di pari concorso ex art. 2054 co. 2 cc, oltre che l'ingente quantificazione della pretesa, segnalando l'esclusione del cumulo delle voci di interesse legale e svalutazione monetaria. Hanno quindi concluso per il rigetto dell'avversa domanda;
, in CP_1 via subordinata ed in ipotesi di accoglimento, eventualmente anche parziale, ha chiesto il contenimento della misura risarcitoria, previa detrazione dell'indennizzo eventualmente già percepito dall'attore dalla sua compagnia . Controparte_3
Comparse le parti e concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc, con ordinanza del 24.02.2017 è stata preliminarmente ammessa c.t.u. tecnico ricostruttiva del sinistro stradale, successivamente accogliendo alla udienza del 26.01.2018 le richieste di prova testimoniale, di acquisizione del rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Mesagne, di esibizione della intera documentazione in possesso di relativamente alla polizza n. 1/372/025/0000902644 (sinistro Controparte_3
1/372/14/00485) nonché di consulenza medico legale. Esaminati i testi , è stata poi ammessa c.t.u. contabile per Tes_1 Testimone_2 la verifica del danno da lucro cessante..
Esaurito tale ultimo adempimento, la causa è stata assegnata nella sua fase decisoria con decreto Presidente Sezione Civile del 29.11.2021. Fissata la udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione alla udienza del 13.09.2024 assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
SULL'AN DELLA DOMANDA RISARCITORIA
La ricostruzione del sinistro soffre, in primo approccio, della indeterminatezza del rapporto dei VV.UU. (: “dallo stato dei luoghi, dalle dichiarazioni delle parti coinvolte dai danni subiti non si è potuto risalire alla esatta dinamica”), che non elevarono alcuna contestazione, ad eccezione di quelle per mancata revisione e copertura assicurativa del veicolo del Profilo, ed, inoltre, esaminati in istruttoria non hanno fornito circostanze maggiormente utili. Si è resa indispensabile all'uopo consulenza tecnica che, sulla base dei rilievi degli operanti intervenuti, ha raggiunto un esito pienamente soddisfacente fornendo risultanze logiche intrinsecamente nell'apparato argomentativo tecnico ed estrinsecamente rispetto al coordinamento dello stesso con le emergenze. Esse riscontrano coerentemente, infatti, gli apporti documentali ed orali resi dai protagonisti nell'immediatezza e dal teste , esaminato alla udienza del 13.04.2018, che ha Testimone_3 dichiarato che, procedendo quel giorno ad una distanza di circa 50 metri sulla stessa corsia del Profilo, notò notato “qualcosa che volava dalle orecchie del conducente del velocipede ..ciò che ho visto volare dall'orecchio del ciclista è successo prima che lo stesso effettuasse la manovra di repentina inversione di marcia ..il ciclista effettuava una inversione di marcia sulla stessa semicorsia…”. Va osservato, comunque, che, anche prescindendo dalla deposizione suddetta, gli accertamenti sui mezzi e sui luoghi chiariscano la posizione di entrambi sulla carreggiata al momento dell'impatto. E' emerso, in particolare, che il tratto di strada teatro dell'incidente è rettilineo, pianeggiante, privo di segnaletica verticale: tanto induce a ritenere applicabile il limite massimo di 90Km/h lungo
2 la strada ex statale caratterizzata da carreggiata larga mt. 5,70, a doppio senso di senso di marcia, con una linea continua di mezzeria ed ampi tratti di banchine laterali non transitabili;
l'automobilista ha iniziato il sorpasso della bicicletta occupando una minima parte della corsia opposta;
diversamente, afferma il perito, il mantenimento di una maggiore distanza laterale avrebbe comportato la invasione di una porzione più ampia;
il punto d'urto iniziale fra i due mezzi deve essere collocato tra il paraurti dell'auto IA BR, in corrispondenza del fanalino fendinebbia anteriore destro, e la parte inferiore sinistra del telaio del velocipede denominato movimento centrale: ciò fa ritenere che al momento dell'impatto la bicicletta era in posizione obliqua, in angolazione non superiore ai 35/40° rispetto alla traiettoria della BR: tale ricostruzione della dinamica collima sia con lo sbalzo del ciclista sul parabrezza della vettura immediatamente dopo l'urto, sia con la ubicazione di quiete finale del corpo su terreno alla sinistra della direzione di percorrenza, sia con la deposizione resa dallo sia con gli studi dei crash tests. Questi Tes_3 ultimi documentano che, in ipotesi di traiettorie parallele dei mezzi, il danno attingerebbe la parte posteriore della bicicletta comportando lo sbalzo in volata in avanti del ciclista;
invece, in ipotesi d' urto iniziale contro il pedale sinistro, il sobbalzo della bicicletta e del ciclista avverrebbero sul lato destro della carreggiata. Si deve ritenere che la deviazione di sterzata dell'auto sulla sinistra sia approssimabile in un arco temporale di circa 1,4 secondi dopo l'urto (di cui 0,8 sec. per la reazione umana e 0,6 sec. per l'attuazione dell'impulso meccanico) sulla base di una velocità tra i 50 ed i 60 km/h e di una risposta all'evento in condizioni normali.
Gli elementi esposti evidenziano l'interazione delle condotte nella causazione dell'evento. Gli artt. 40 CdS e 139 co. 1 lett. a) Reg.Att. dettano il limite invalicabile della linea continua sulla corsia di percorrenza e, letti in combinato disposto con gli artt.. 143 co. 11 e 12, 148 e 182 CdS, fermo l'obbligo di circolazione ai veicoli, incluse le biciclette, sul lato destro della carreggiata, il più vicino possibile al margine, escludono quindi il sorpasso degli autoveicoli in presenza di unica corsia e linea continua di mezzeria, fatta quindi eccezione per i ciclisti alla condizione di adeguata distanza di sicurezza e visibilità stante la ridotta dimensione. Va rilevato, peraltro, in linea con tale interpretazione, che recentemente la l. 177 del 25.11.2024 ha introdotto una integrazione all'art. 148 CdS con il comma 9bis prevedendo il distanziamento laterale minimo dal velocipede pari ad 1,50 metri e così indicizzando, ai fini della sicurezza, il precedente criterio di distanza adeguata. Ne consegue che, rispetto alla traiettoria longitudinale dell'auto sopraggiungente da tergo alla bicicletta in fase di sorpasso, l'inaspettato posizionamento obliquo di 35/40° gradi del velocipede si frappose quale concreto, improvviso ostacolo e fattore causale concorrente, un elemento fattuale di cui occorre evidentemente tenere conto nell'attribuzione della percentuale delle rispettive responsabilità.
Per quanto concerne l'automobilista, va affermato che il manto asciutto, la morfologia pianeggiante e rettilinea della strada, le buone condizioni meteo della giornata (21.06.2014), la piena visibilità in luce naturale (h. 18,00 circa), la velocità conforme alla tipologia della strada, la larghezza della carreggiata (per mt. 5,70 dunque dotata di singole opposte corsie pari a 2,85 mt. ciascuna), il dato notorio sulla larghezza della auto IA BR (per mt. 1,70 circa), la assenza di altri veicoli sopraggiungenti in senso opposto, consentissero il sorpasso con distanza minima laterale risicata e non appropriata dalla bicicletta, tant'è che il perito congruamente ha segnalato la invasione di una “minima” porzione della corsia opposta, perciò oltre la linea continua di mezzeria. Quanto al ciclista, la inopinata manovra, che di fatto si è frapposta sulla strada con angolazione obliqua ed eccessiva, è stata imprevedibile rispetto al tipico ed attendibile andamento oscillatorio della pedalata nonchè incompatibile rispetto al mantenimento della marcia sulla destra ed alla direzione rettilinea della strada, ancor più andando richiesto un più alto onere di prudenza poichè extraurbana e rammentato, sia pure in termini di opportunità della condotta, il divieto introdotto dall'art.173 co. 2 del Nuovo C.dS (“E' vietato al conducente di far uso durante la marcia
3 di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore”). Sulla base della dichiarazione testimoniale supra riportata, si deve infatti ritenere che il ciclista le indossaste nell'occasione.
Tanto esposto, si deve assegnare all'automobilista una quota di responsabilità del 75%, restando a carico dell'automobilista la restante quota del 25%.
SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Il danno fisico riportato dall'attore è documentato dalle certificazioni sanitarie con diagnosi di “trauma cranico, escoriazioni multiple, frattura scomposta caviglia sx”, “frattura scomposta pluriframmentaria del terzo medio diafisario di tibia e perone” cui seguirono interventi di natura ortopedica e di plastica ricostruttiva: “rimozione cruenta di frattura di tibia e fibula, con fissazione interna, rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, osteoclasia della tibia e fibula, rimozione asportativa di ferita, infezione, o ustione, innesto di derma degenerativo, applicazione di altra medicazione su ferita”, “infusione di altre sostanze terapeutiche o profilattiche, innesto… rimozione dispositivo di impianto”. La guarigione, assestata dopo lungo periodo tra degenze e recupero, rivela a carico dell'apparato osteo-articolare: rachide cervicale contratto in particolare a livello C3- C4 e C5 con limitazione per blocco antalgico, una sfumata claudicatio e dismetria delle dimensioni dell'arto compromesso per circa 2 cm con limitazione pari ad 1/3 dei movimenti flesso-estensori della caviglia sx, di pronosupinazione ed accovacciamento sulle ginocchia per retrazione muscolare ed aderenze, esito estetico di vistose cicatrici di circa 24 cm e 15 x7 cm derivate dagli innesti. Le risultanze medico-legali del perito nominato, che ha dato contezza della compatibilità delle lesioni rispetto alla dinamica, del danno anatomico/funzionale, con accuratezza sulla incidenza e durata delle singole voci, sono ritenute attendibili e coerenti. Esse si pongono in sostanziale continuità con la relazione stragiudiziale del consulente di parte attrice e le osservazioni alla perizia pervenute, pur avendo il consulente d'ufficio quantificato il danno biologico riportato, previa anamnesi positiva su soggetto in buone condizioni generali di salute, in misura leggermente più contenuta, tanto in ragione della permanenza della funzionalità dell'arto danneggiato.
Viene, pertanto, accolta la determinazione di invalidità temporanea totale per gg. 185, parziale al 50% per gg. 60 ed al 25% per gg. 50 con postumi permanenti invalidanti pari al 23%, ritenendosi congrue le spese mediche documentate per l'importo di euro 1.968,79.
Criterio di riferimento ai fini della quantificazione del danno è la tabella del Tribunale di Milano, riconosciuta quale documento para-normativo (Cass. n. 12408/ 2011, n.3802/ 2015, ord. n. 19229 del 15.06.2022) idoneo a garantire uniformità di valutazione di base in rapporto al valore punto del danno biologico secondo il parametro previsto prima dell'entrata in vigore della Tabella Unica. Quest'ultima, introdotta con Dpr n.12 del 13.01.2025 per la determinazione dei danni da macrolesioni derivati da sinistri stradali e responsabilità sanitaria, nova il sistema risarcitorio a partire dalla sua entrata in vigore il 05.03.2025, sulla base di punto variabile correlato all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori in progressivo aumento in base alla gravità delle lesioni e diminuzione rispetto al crescere degli anni. Tenuti in conto gli indici economici della richiamata tabella Tribunale di Milano sulla base dell'età (61) del danneggiato al momento del sinistro, posta in relazione al singolo valore punto per il danno biologico permanente di euro 4.169,39 ed al valore punto base itt di euro 115,00, viene stabilito il risarcimento in euro 93.289,50 di cui euro 67.127,00 per la riconosciuta percentuale di invalidità permanente pari al 23% , euro 21.275,00 per itt di gg. 185, euro 3.450,00 per itp al 50% per gg. 60 ed euro 1.437,50 per itp al 25% per gg. 50. Gli importi predetti devono essere incrementati seguendo il metodo di calcolo unitario moltiplicatore di cui alla Tabella (+ 39% per
4 valore punto euro 1.626,06 e punto danno non patrimoniale per euro 5.795,45 sulla invalidità permanente riconosciuta) per la somma di euro 26.180,00: tanto in ragione delle conseguenze riportate dal danneggiato nel caso di specie, relativamente al patimento subito a causa dei diversi interventi chirurgici, dei lunghi tempi di degenza, dell'impatto dinamico-relazionale personale sul danneggiato anche dedito abitualmente allo hobby del ciclismo: tali conseguenze devono ritenersi intrinsecamente sussistenti e perciò efficienti ai fini del riconoscimento del danno morale.
Viene, infatti, considerata l'incidenza duratura delle menomazioni (sfumata claudicatio, cicatrice ed aderenze muscolari), sebbene la stesse non sono tali da aver compromesso la funzionalità dell'arto: tanto consente di operare una modesta diminuzione del valore di Tabella entro euro 20.000 per esigenza di equità circostanziata, anche legata all'età della vittima, dando altresì atto che siano assenti e non provati peculiari indici di personalizzazione. Le conseguenze dannose, infatti, da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano ex sé la personalizzazione in aumento del risarcimento che “non si basa su di un automatismo legato al punto di invalidità, ma postula l'individuazione di circostanze di danno ulteriori rispetto a quelle ordinarie, che sono già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare”. Essa consegue esclusivamente “a fronte di un maggior pregiudizio, che il danneggiato deve dimostrare, rispetto alla generalità dei casi analoghi” (Cass. 27/05/2019, n. 14364 del 31/10/2023).
Pertanto, quantificata in favore di la somma di 93.289,50 euro per il danno Pt_2 biologico subito e di 20.000,00 euro per il pregiudizio morale per un totale di euro 113.289,50, quest'ultimo importo andrà percentualizzato in diminuzione in base al suo concorso causale accertato (- 25%). Tramutato il debito di valore in debito di valuta a questo andranno applicati gli interessi compensativi dalla data dell'evento al giorno del soddisfo : “ Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente al fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” oltre agli interessi legali sulle spese riconosciute.
Il danno patrimoniale allegato, alla bicicletta ed al vestiario, è evincibile in via diretta dai rilievi fotografici prodotti: il suo ammontare risulta provato attraverso il preventivo di spesa inconfutato ed altresì acclarato dalla stessa Compagnia nella somma di euro 3.100,00 a mezzo della relazione di stima effettuata in sede stragiudiziale. La quantificazione, pertanto, viene ammessa in tale entità.
Quanto al danno patrimoniale da lucro cessante, risulta dimostrato che il esercitasse al Pt_1 tempo del sinistro attività autonoma di autocarrozzeria, quale piccola ditta individuale: è plausibile che a causa del sinistro in oggetto, egli abbia sofferto una riduzione dei suoi guadagni. A tale scopo, l'attore ha prodotto in giudizio i Modelli Unico Persone Fisiche 2012, 2013, 2014 risultando altresì esposto in citazione (pag. 16) che “dal confronto dei redditi percepiti in data antecedente al sinistro con quelli in epoca successiva non emergessero significative differenze”. La circostanza è riscontrata dal c.t.u. nominato, il quale ha concluso di non aver potuto “appurare se l'attore, nonostante la gravità dell'accaduto ed i danni riportati…abbia subito cessazione e/o sospensione anche solo temporanea e/o riduzione della sua capacità di produrre redito d'impresa, intendibile come minori ricavi o maggiori costi. Infatti, ai fascicoli di causa non vi è alcun documento contabile successivo all'incidente per poter operare un confronto”.
5 Ebbene, dall'esame della documentazione in atti emerge un reddito d'impresa al netto delle perdite pressappoco costante assestato attorno ai 15/17mila annui, eccezion fatta per l'anno 2011 (Unico 2012: euro 30.051, Unico 2013: euro 15.235, Unico 2014: euro 17.106), senza che quindi sia tracciabile concretamente un calo sostanziale attraverso i documenti fiscali, non potendosi pertanto condividere la valutazione equitativa del consulente secondo cui il avrebbe subito Pt_1 un danno da riduzione della capacità lavorativa specifica pari a 66.115,83 euro.
Va osservato che nel caso di lesioni macro-permanenti la gravità delle stesse rappresenta ex sé un fatto noto da cui ricavare il pregiudizio alla salute, atto ad incidere negativamente sui futuri guadagni. Al lume di ciò, giurisprudenza consolidata ammette che il decremento del reddito dovuto alla lesione possa essere dimostrato con presunzioni semplici tramite l'allegazione di elementi da cui trarre elementi di convincimento, eccezion fatta per i casi in cui la legge chieda una prova privilegiata o esclusiva (cfr. Cass. n. 2644/ 2013, n. 15674/ 2011, ord. n. 5616 del 08.03.2018). Ai fini del danno da capacità lavorativa specifica, tuttavia, l'onere del danneggiato, posta la gravità della lesione, consiste nella prova dell'incidenza della stessa rispetto al reddito pregresso e della differenza dei guadagni prima e dopo l'evento di danno, potendo la presunzione essere vinta solo dalla prova contraria (ovvero, verificando che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico, non si siano registrate riduzioni;
sul punto, Cass. n. 11361/2014). Di per sé, infatti, il grado di invalidità permanente determinato dalla lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica poiché la presunzione copre solo l'esistenza del danno (an debeatur), ma non la sua quantificazione, che va allegata, provando la contrazione del reddito in seguito al sinistro (si cfr. Cass. n. 21988 del 03.09.2019). Nell'analisi della fattispecie emerge, in definitiva, l'esistenza di conseguenze lesive in limitazione di movimenti in piegamento e/o accovacciamento dell'artigiano lavoratore, come pure la capacità del danneggiato, al momento del sinistro (ovvero all'età di 61 anni), di continuare a produrre reddito tanto in rapporto all'età ed alla prospettiva lavorativa residua fino al raggiungimento dell'età pensionabile;
dall'istruttoria sono emerse però anche la uniformità del reddito prodotto prima e dopo l'evento, nonché l'insufficienza di elementi concreti concernenti i volumi d'affari su lungo periodo e la perdita economica e/o flessione del guadagno quale conseguenza dell'evento; come pure l'assenza di circostanze intervenute e necessarie, costituenti voci di spesa o costi, al fine della prosecuzione dell'attività (quale, ad esempio, l'assunzione di un collaboratore).
Si può ragionevolmente immaginare che le conseguenze del sinistro abbiano reso più gravoso il suo compito, o che abbiano rallentato lo svolgimento delle varie incombenze che, tuttavia, tenuto conto della prova fornita sulla modesta precedente fluttuazione dei redditi dichiarati e pressocchè conformi, peraltro fisiologica e compatibile con lo svolgimento di attività autonoma, nonchè del difetto di dimostrazione su un concreto calo successivo, osta al riconoscimento e capitalizzazione della voce di danno richiesta.
Già dalla sua costituzione in giudizio, la compagnia ha allegato la missiva del 22.09.2015, indirizzata all'attore, con cui la ha notiziato il destinatario della impossibilità di Controparte_3 cumulare il risarcimento preteso per il sinistro del 21.06.2014 con l'indennizzo richiesto dal Pt_1 per medesima causa in forza della polizza infortuni n. 1/372/025/0000902644. A questa comunicazione è poi seguita quella del 15.03.2016 di diretta a ai fini CP_1 Controparte_3 della esibizione della polizza intercorsa, infine ordinata in sede di giudizio ex art 210 c.p.c.. All'udienza del 13.04.2018, quindi, la compagnia convenuta ha depositato la documentazione ricevuta, che ha attestato l'avvenuto indennizzo in favore dell'attore per la complessiva somma di 48.350,00 euro.
6 Tanto esposto sul fatto, va accolta la richiesta formalizzata dalla responsabile civile. La ratio normativa impedisce la ingiusta locupletazione sul danno ostando perciò, una volta monetizzato quest'ultimo, alla possibilità di addizione tra l'indennizzo assicurativo e il risarcimento da parte del responsabile civile per la medesima perdita (Cass. Sez. Un. n. 12564, 12565, 12566, 12567 del 2018, Trib Milano 11.04.2023). Non si procede al suddetto defalco, invece, solo nel caso in cui il beneficio assolva finalità diversa, quale può essere quella previdenziale tipica dell'assicurazione sulla vita o della pensione di reversibilità.
Sulla base delle argomentazioni che precedono, il risarcimento riconosciuto all'attore è quantificato, a monte, in 93.289,50 euro per danno biologico e morale, euro 3.100,00 per danno patrimoniale a cose ed euro 1.968,79 per spese mediche Gli importi predetti, a loro volta, stante l'accertato concorso imputato alla condotta del nella misura del 25% e di cui si è esposto al Pt_1 punto 1., vengono ridotti come segue: il danno biologico e morale a 69.967,12 euro, a cui andrà sottratto l'importo ricevuto dal a titolo di indennizzo per l'importo di 48.350,00 euro, per un Pt_1 netto di 21.617,12 euro;
il danno patrimoniale a 2.325,00 euro (3.100,00 euro - 25%), le spese mediche da rimborsare a 1476,59 euro (1968,79 euro - 25%). La domanda di risarcimento del danno da lucro cessante deve essere rigettata.
L'esito del giudizio comporta la condanna del convenuto, e per esso della responsabile civile alla rifusione delle competenze di lite in favore dell'attore, liquidate, previa CP_1 decurtazione del 25%, in 5.289,00 euro, sulla base dei parametri aggiornati Dm 55/2014 per scaglione di valore della domanda e per fasi su base minima (importo a monte di euro 7.052,00) oltre spese forf. ed accessori di legge. A loro volta, le spese e competenze di c.t.u., liquidate in euro 2.475,98 con decreto del 07.02.2018 per Ing. in euro 5.920,89 con decreto del 08.02.2022 per Dott. Parte_3 Per_1
, in euro per Dott. con decreto del 10.07.2025, vengono poste in via definitiva in
[...] Persona_2 solido a carico di per la loro percentuale del 25% e per la restante parte a carico di Pt_2 CP_4
[... e per esso di , andando decurtato quanto già eventualmente anticipato a titolo di CP_1 acconto.
p.q.m.
il Giudice, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, con la collaborazione del giudice onorario, dott.ssa Lavinia Gala, componete dell'Ufficio per il Processo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1114/2017 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
in accoglimento parziale della domanda avanzata da , previamente Parte_1 accertato il concorso causale di responsabilità nella verificazione del sinistro tra
[...]
e determinato nella misura percentuale del 25% a carico dell'attore e Parte_1 CP_2 del restante 75% a carico del convenuto, per l'effetto, condanna e , CP_2 CP_1 nella qualità di responsabile civile, al risarcimento del danno biologico e morale, in solido, al pagamento in favore di , della somma complessiva di 25.418,00 euro, quale Parte_1 risarcimento di una quota-parte dei panni patrimoniali e non patrimoniali da questi subiti, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
7 condanna e nella qualità di responsabile civile, in solido, alla CP_2 CP_1 rifusione delle competenze di giudizio in favore di per euro 5.289,00 oltre Parte_1 spese forf., iva e cap e spese vive di iscrizione della causa a ruolo decurtate del 25%;
dispone in via definitiva la condanna al pagamento, in solido, dei compensi di cc.tt.uu. posti nella misura del 25% in capo a e per la percentuale del 75% in capo a Parte_1 CP_2
e nella qualità di responsabile civile, in solido.
[...] CP_1
Brindisi, 10.07.2025 Il Giudice Roberta Marra
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