Ordinanza cautelare 3 aprile 2019
Sentenza 20 marzo 2023
Commentario • 1
- 1. I BIODIGESTORI TRA LACUNE ORDINAMENTALI E ASSERITE VIOLAZIONI DELLA VAS.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
I RECENTI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI SULLA VICENDA DEI BIODIGESTORI TRA LACUNE ORDINAMENTALI E ASSERITE VIOLAZIONI DELLA VAS. Damiano Carmelo Paternò Abstract: la vicenda dei biodigestori è al centro di un animato dibattito. Ad un certo ineliminabile scetticismo manifestato da comunità ed Enti locali circa i potenziali benefici socio-ambientali connessi ai processi di digestione anaerobica dei rifiuti, si contrappone l'importanza strategica di tali infrastutture, per la cui realizzazione sono anche stati stanziati cospicui finanziamenti del PNRR. La giurisprudenza amministrativa è stata chiamata, tra l'altro, a sopperire al vulnus normativo in tema di localizzazione degli impianti in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 4830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4830 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/03/2023
N. 04830/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03308/2019 REG.RIC.
N. 02282/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3308 del 2019, proposto da
Comune di Borgorose, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenza Di Cristofano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CE Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2282 del 2020, proposto da
CE Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, alla Via Marcantonio Colonna n.27;
nei confronti
Provincia di Rieti, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Annalisa Fucili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Borgorose, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenza Di Cristofano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Amministrazione Beni Separati di Uso Civico di Santa Anatolia, con sede in Borgorose, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Manuela Paris, e presso lo studio della stessa elettivamente domiciliata in Avezzano, alla via Tunisia n. 5, per mandato in calce all’atto di costituzione in giudizio, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
Ato 3 Rieti, Consorzio Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, Arpa Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 3308 del 2019:
- della determinazione dirigenziale n. GI7467 del 21 dicembre 2018, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio (n. 4 - Supplemento n. 1) in data 10 gennaio 2019, trasmessa al Comune a mezzo PEC dapprima in data 28 dicembre 2018 e successivamente in data 10 gennaio 2019, con la quale, all'esito di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, si è deciso “[…] di esprimere giudizio di compatibilità ambientale sul progetto “Realizzazione di un impianto di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante processo integrato di digestione anaerobica e compostaggio con valorizzazione energetica del biogas”, Comune di Borgorose (RI), Località Zona Industriale di Borgorose, proponente ACEA AMBIENTE srl […] ”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;
B) quanto al ricorso n. 2282 del 2020:
della determinazione dirigenziale n. G00223 del 14 gennaio 2020 con la quale la Regione Lazio – Direzione politiche Ambientali e Ciclo del Rifiuti ha rigettato l’istanza di AIA presentata da ACEA Ambiente s.r.l. per la realizzazione e gestione di un “Impianto di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante processo integrato di digestione anaerobica e compostaggio con valorizzazione energetica del biogas” nella zona Industriale di Borgorose; dei verbali della conferenza di servizi del 22 luglio 2019 e del 10 gennaio 2020; nonché di tutti i pareri negativi espressi e delle osservazioni pervenute nel corso del procedimento.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di CE Ambiente S.r.l., della Provincia di Rieti, del Comune di Borgorose e infine dell’amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Santa Anatolia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al numero di ruolo generale n. 3308/2019, c.d. “portante”, il Comune di Borgorose adiva l’intestato TAR Lazio al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di IA emesso dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. GI7467 del 21 dicembre 2018 sul progetto presentato da ACEA Ambiente avente ad oggetto la “ Realizzazione di un impianto di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante processo integrato di digestione anaerobica e compostaggio con valorizzazione energetica del biogas ”.
Allegava a tal fine, in punto di fatto, quanto segue:
- che nell’ambito del territorio comunale insistevano le Montagne della Duchessa, la cui area era stata dapprima tutelata dalla l.r. n. 70/1990 istitutiva della Riserva Naturale Regionale delle Montagne della Duchessa (“Riserva”), di oltre 3.450 ettari, e successivamente inclusa quale Zona di Protezione Speciale nella rete ecologica Natura 2000 (che è una trama di garanzie ecologiche istituita dall’Unione Europea con la Direttiva 92/43/CEE c.d. "Habitat", recepita singolarmente dagli Stati membri e dalle Regioni, attraverso misure di conservazione specifiche o integrate per la conservazione a lungo termine della biodiversità, di habitat naturali e di specie di flora e di fauna, volta alla tutela e alla salvaguardia del territorio e del mare);
- che il territorio in questione era stato interessato da una Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (IA), avviata (ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006) in data 15 maggio 2017 da CE Ambiente S.r.l. (“CE”) presso la competente Area della Regione Lazio (“Area IA”), avente ad oggetto un progetto di “ Realizzazione di un impianto di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante processo integrato di digestione anaerobica e compostaggio con valorizzazione energetica del biogas ”;
- che il suddetto progetto impiantistico prevedeva il trattamento di frazioni organiche di rifiuti (FORSU, ligno-cellulosici, fanghi da depurazione, scarti agro-alimentari e vegetali), ai fini del recupero energetico e di materia, mediante processo integrato di digestione anaerobica e compostaggio, con un impianto avente la potenzialità di 70.000 t/anno di rifiuti in ingresso, con una stima di un totale di 42 mezzi/giorno, fra mezzi conferitori di rifiuti e mezzi adibiti al ritiro del prodotto finito; senza tacere che dal progetto risultava peraltro che i suddetti rifiuti sarebbero provenuti non solo dalle limitrofe province di Rieti e Roma bensì anche da territori extraregionali;
- che all’esito del procedimento amministrativo, l’Area IA - limitandosi a ripercorrere i vari passaggi procedurali - aderiva aprioristicamente e pedissequamente a tutte le asserzioni di CE sicché, senza una vera istruttoria e senza un’adeguata motivazione, decideva “ di esprimere giudizio di compatibilità ambientale sul progetto ”, imponendo una lunga lista di prescrizioni;
- che tuttavia la realizzazione dell’impianto in questione avrebbe avuto effetti fortemente negativi e pregiudizievoli per il territorio interessato.
In ragione di quanto sinteticamente esposto parte ricorrente deduceva, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) “ Violazione e/o falsa applicazione art. 24 co. 1 e 2 d.lgs. 152/06, art. 7 l. 241/90. violazione art. 97 Cost.. eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, travisamento fatti e difetto di istruttoria ”, atteso che, rientrando il progetto nella competenza regionale, CE avrebbe dovuto, da un lato, effettuare le relative pubblicazioni su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, anziché su un quotidiano nazionale (Corriere della Sera del 15 maggio 2017); dall’altro, darne adeguata informazione sul proprio sito web non essendo equiparabile la mera iscrizione del progetto di CE nell’elenco dei progetti che risulta essere un documento (seppur elettronico) interno, non facilmente conoscibile dai soggetti interessati;
2) “ Violazione art. 22 d.lgs. 152/06. eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti nonché omessa valutazione con riguardo alla presenza di diversi insediamenti produttivi nella località piana di spedino. violazione art. 3 l. 241/90. eccesso di potere per carenza di istruttoria nonché omessa valutazione con riguardo alle interferenze con la A24 e con la SR578. Sviamento di potere ”, in ragione della mancata effettuazione da parte della Regione di una compiuta istruttoria e disamina, così anche di una completa valutazione degli elementi oggetto del SIA ex art. 22 d.lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento alla presenza in loco di diversi insediamenti produttivi anche di tipo agroalimentare non considerati per errore nella IA;
3) “ Violazione art. 32 Cost., eccesso di potere sotto diversi profili ”, sintomatici del difetto di motivazione, del difetto di istruttoria nonché della possibile disparità di trattamento (con riferimento alla salute) dei residenti nel territorio del Comune; posto che la IA deve in via generale assicurare che, per ciascun progetto, siano valutati gli effetti diretti e indiretti della sua realizzazione sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione tra tali fattori, tali valutazioni, con specifico riferimento alla salute umana, non risultavano effettuate;
4) “V iolazione e/o falsa applicazione art. 3 l. 241/90 e artt. 191, par. 2 TFUE e art. 301 d.lgs. 152/06. eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria con riferimento all’inadeguata valutazione del rischio sismico, del rischio idrogeologico e della non conformità urbanistica ”, per non avere adeguatamente esaminato e motivato l’impatto con il rischio sismico della zona interessata (decisamente elevato atteso che trattasi di zona sismica I a maggiore pericolosità, sensibilmente coinvolta anche dall’ultimo tragico terremoto dell’Aquila del 2009), con il rischio idrogeologico connesso alla possibile interferenza con le sottostanti sorgenti e con il giacimento di acqua minerale nonché alla non conformità agli indici urbanistici;
5) “ Violazione del piano di gestione rifiuti regionale e provinciale e conseguente violazione o falsa applicazione artt. 181, 182, 182-bis d.lgs. 152/06. violazione o falsa applicazione art. 3 l. 241/90. eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria ”, atteso che veniva consentito l’ingresso anche di rifiuti esterni al territorio dell’a.t.o. di Rieti, addirittura extraregionali;
6) “ sulla valutazione d’incidenza (vinca): violazione artt. 4 e 6 della dir. 92/43 Cee; degli artt. 5 e 6 d.P.R. n. 357/1997. eccesso di potere per violazione d.G.R. n 64 del 29.01.2010 e all. a concernente “linee guida per la valutazione di incidenza”. eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria, carenza e/o difetto di motivazione e travisamento dei fatti ”, poiché la Regione aveva illegittimamente ritenuto che l’intervento de quo non dovesse essere sottoposto alla procedura di valutazione d’incidenza (VINCA) ex d.P.R. n. 357/1997 trattandosi di sito della rete Natura 2000;
7) “ Violazione e/o falsa applicazione art. 26 d.lgs. 152/06. violazione art. 97 Cost., eccesso di potere per sviamento, per lesione del legittimo affidamento del comune, per violazione del principio del giusto procedimento ” atteso che nello studio non erano state indicate le possibili alternative;
8) “ violazione e/o falsa applicazione art. 26 d.lgs. 152/06. violazione art. 97 Cost., eccesso di potere per sviamento, per lesione del legittimo affidamento del comune, per violazione del principio del giusto procedimento”, non essendo stato rispettato il termine perentorio di conclusione pari a giorni centocinquanta, atteso che dall’istanza del proponente CE (15 maggio 2017) all’emissione del provvedimento conclusivo del procedimento di IA (21.12.2018) erano trascorsi ben 585 giorni, ossia il quadruplo del termine di durata massima del procedimento di IA.
Si costituiva in giudizio in primo luogo la Regione Lazio deducendo, di contro, l’infondatezza del ricorso evidenziando, quanto al primo motivo di ricorso, che la pubblicazione su un giornate nazionale soddisfaceva l’esigenza di pubblicità in modo più ampio rispetto ai quotidiani locali che, secondo la ratio della norma, rappresentano invece la base minima di pubblicità richiesta per i minori costi che comporta; mentre per quanto riguardava le censure di tipo tecnico rinviava alla relazione prot. 244278 del 28 marzo 2019 del Direttore della Direzione Politiche ambientali e Ciclo dei rifiuti.
Si costituiva altresì in giudizio CE Ambiente s.r.l. deducendo quanto segue:
1) che la pubblicità del progetto oggetto di IA - eccezione rispetto alla quale, peraltro, il Comune ricorrente era privo di legittimazione attiva - era avvenuta nel rispetto della normativa vigente;
2) che l’area interessata dal progetto era un “polo industriale” distante da centri abitati e paventate e, in ogni caso, indimostrate realtà commerciali;
3) il progetto ha ottenuto il parere favorevole dell’ASL di Rieti anche a seguito della richiesta Relazione di valutazione sanitaria presentata da ACEA Ambiente s.r.l.
4) che i paventati rischi sismici, idrogeologici e gli indici urbanistici erano stati tutti esaminati ed istruiti in sede di IA;
5) che la eventuale ricezione di rifiuti extraregionali non pregiudicava l’utenza locale e, in ogni caso, non violava alcun principio di prossimità e di autosufficienza non trovando applicazione con riferimento ad impianti di recupero quale era quello di specie;
6) che la necessità di sottoporre il progetto al VINCA era stata negativamente valutata dalla Regione Lazio;
7) che l’opzione zero avrebbe imposto solo la non realizzazione dell’intervento che tuttavia rispondeva all’interesse pubblico del territorio;
8) che la durata eccesiva durata del procedimento di IA non rispondeva ad alcun interesse qualificato del Comune.
Con memoria depositata in data 28 ottobre 2022 CE Ambiente S.r.l. rappresentava di aver medio tempore presentato, relativamente all’impianto interessato, un’istanza di AIA che tuttavia veniva negata dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. G00223 del 14 gennaio 2020 - avverso il quale aveva proposto separato giudizio dinanzi all’intestato T.A.R., iscritto al n. R.G. 2282/2020 - con conseguente improcedibilità del ricorso, non avendo il Comune di Borgorose un interesse attuale e concreto alla definizione del giudizio avverso la IA posto che, in forza del successivo diniego del titolo autorizzativo (AIA), aveva ottenuto il proprio bene della vita.
Al giudizio portante veniva quindi riunito quello iscritto al n. R.G. 2282/2020 promosso dalla CE S.r.l. per ottenere l’annullamento della determinazione dirigenziale n. G00223 del 14 gennaio 2020, con la quale la Regione Lazio – Direzione politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, aveva rigettato l’istanza di AIA presentata per la realizzazione e gestione di un impianto di gestione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi nella zona industriale di Borgorose, nonché dei pareri negativi espressi dalle Amministrazioni partecipanti e, in particolare, del parere espresso dalla Provincia di Rieti, prot. n. 619170 del 26/07/2019.
A sostegno della domanda parte ricorrente articola i tre seguenti motivi di impugnazione:
1) “ Violazione degli articoli 3, 14-ter, comma 7, 14-quater della Legge n. 241/1990, nonché dell’art. 29 quater del d.lgs. n. 152/2006 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto assoluto di istruttoria – Travisamento dei fatti – Irragionevolezza ”, atteso che la determinazione dirigenziale n. si esaurisce nella presa d’atto delle posizioni negative espresse dalle amministrazioni partecipanti alla presupposta conferenza di servizi, in assenza di un’autonoma e motivata valutazione delle risultanze;
2) “ Violazione degli articoli 3, 14-ter, comma 7, 14-quater della Legge n. 241/1990, nonché dell’art. 29 quater del d.lgs. n. 152/2006 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto assoluto di istruttoria – Travisamento dei fatti – Irragionevolezza ”, perché la Regione Lazio nel richiamare, in sede di verbale della conferenza di servizi del 10 gennaio 2020, i pareri espressi da Arpa Lazio e dalla Provincia d Rieti, illegittimamente ha dichiarato la chiusura del procedimento con esito negativo per carenza documentale;
3) “ Violazione degli articoli 3, 14-ter, comma 7, 14-quater della Legge n. 241/1990, nonché dell’art. 29 quater del d.lgs. n. 152/2006 – Violazione del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 – Violazione del D.P.R. n. 616/1977 – Violazione del PTAR - Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto assoluto di istruttoria – Travisamento dei fatti – Irragionevolezza ”, posto che la determinazione impugnata si fonda su pareri illegittimi, con particolare riferimento al parere espresso dal Sindaco del Comune di Borgorose, al parere reso dall’Amministrazione dei Beni Separati di Uso Civico di Santa Anatolia e a quello reso dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti.
Si costituiva in giudizio la Regione Lazio chiedendo il rigetto del ricorso.; a tal fine premetteva, in via generale, che ai sensi dell’art.14-ter, comma 7, l. n.241/1990 “ l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza … sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti ”; per “ posizioni prevalenti ” devono considerarsi quelle “ che hanno un peso specifico superiore alle altre per l’importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame ” (cfr. Presidenza Consiglio dei ministri, “ linee guida operative ” 10 gennaio 2013), non essendo invece prevista una votazione a maggioranza.
Ciò premesso, allegava in punto di fatto che diversi erano stati i pareri negativi espressi dalle amministrazioni che avevano partecipato alla Conferenza di servizi, quali il parere del Comune di Borgorose, del Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Rieti, della Provincia di Rieti, dell’Ato3 Rieti, rispetto a quali la Regione Lazio, da un lato, nel verbale del 10 gennaio 2020, prendeva atto che la documentazione presentata ad integrazione dalla società non era stata ritenuta esaustiva dalle amministrazioni che ne hanno fatto richiesta (in tal senso Comune di Borgorose, Provincia di Rieti); dall’altro, conseguentemente si determinava in senso negativo al rilascio dell’AIA nonostante la precedente Valutazione di impatto ambientale favorevole, di cui alla Determinazione regionale n. G17457 del 21 dicembre /2018.
In sede istruttoria, infatti, erano emerse criticità – che invero avrebbero dovuto emergere già in sede di IA – in ordine, in primis , agli usi civici sulla base di perizie demaniali dell’ASBUC (Amministrazione Beni Separati di uso Civico): l’ASBUC e il Comune avevano rappresentato la sussistenza di un ricorso dinnanzi al Commissario per gli Usi Civici per Lazio, Umbria e Toscana (causa R.G. n.51/2020) avente ad oggetto i terreni interessati. Nella CTU del 26 luglio 2021 (deposito dall’ASBUC) il CTU concludeva affermando che le proprietà descritte “ appartengono al dominio civico collettivo del Comune di Borgorose ”, pertanto, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 4374/2014, la valutazione discrezionale operata dall’amministrazione regionale “ non significa che deve attuare la volontà della maggioranza delle amministrazioni, quanto piuttosto che deve esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. ” Ed inoltre: “ il giudice amministrativo deve limitare la propria indagine ad un controllo di legittimità delle scelte operate dall’amministrazione, onde evitare di sostituirsi alla stessa ”.
Si costituivano altresì in giudizio la Provincia di Rieti, il Comune di Borgorose, l’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Santa Anatolia, tutti chiedendo mediante approfondite memorie il rigetto del ricorso.
In particolare con atto del 12 giugno 2020 l’Amministrazione Separata dei Beni Uso Civico di Sant’Anatolia, nel dedurre la natura civica dei fondi interessati, da un lato, eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Commissario Regionale per gli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana; dall’altro, chiedeva la sospensione del processo ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del proc. n. 51/2020 R.G. Commissario Usi Civici avente ad oggetto proprio l’accertamento della qualitas soli dell’area interessata dall’intervento proposto da CE Ambiente S.r.l..
All’udienza del 22 febbraio 2023 entrambi i giudizi venivano chiamati, riuniti e trattenuti quindi in decisione.
DIRITTO
Attesa la priorità logica, già esposta in precedenza, deve in primo luogo essere deciso il giudizio riunito recante R.G. n. 2282/2020.
Possono infatti essere messe in disparte le richieste sollevata con la memoria del 12 giugno 2020 dall’Amministrazione Separata dei Beni Uso Civico di Sant’Anatolia, atteso che il giudizio riunito può essere deciso nel merito, nel senso del rigetto perché infondato, a prescindere dall’accertamento della natura del terreno, attesa la natura procedimentale dei motivi di gravame sollevati dalla parte ricorrente, i quali certamente rientrano nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.
Per le medesime ragioni non si ritiene che ricorrano i presupposti per la sospensione del giudizio, né vi è l’opportunità in tal senso.
Nel senso della priorità ricorso avverso il diniego dell’A.I.A. depone il rapporto procedimentale tra V.I.A e A.I.A., come precisato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 8 giugno 2017, n. 1339) secondo cui “ la procedura di IA investe, in via preventiva, i profili localizzativi e strutturali (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 06/07/2016, n. 3000), mentre l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è invece il provvedimento complessivo con cui si valutano specificamente gli aspetti gestionali e dell’attività e dell’esercizio dell’impianto. L’ambito specifico della IA è, quindi, l’inquadramento generale della localizzazione dell’opera e dell’impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell’AIA. La IA precede quindi il rilascio dell’AIA e ne condiziona il contenuto. L’AIA è caratterizzata dall’esame, ad un maggior livello di definizione, di tutti i profili ambientali ed abbraccia, rispettivamente, le emissioni nell’aria, convogliate e no, gli scarichi nell’acqua e nel mare, le emissioni sonore, le vibrazioni, gli odori, l’impatto sul suolo e sul sottosuolo; ed in definitiva l’impatto complessivo del progetto in base agli aspetti gestionali. L’esame in sede di AIA richiede, dunque, l’esercizio di un’amplissima discrezionalità tecnica; comporta la valutazione concreta delle modalità e di funzionamento dell’impianto ed altresì, di norma, comporta l’adozione di tutta una serie di prescrizioni e raccomandazioni dirette a minimizzare l’impatto ambientale. Il maggior livello di approfondimento implica, quindi, una retroazione dell’AIA sulla procedura di IA, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, conferma, precisa e condiziona l’oggetto della seconda. …. Pertanto, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva (cfr. Consiglio di Stato sez. V 26 gennaio 2015 n. 313), poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto .
Sempre sul piano generale deve altresì premettersi che sempre secondo la giurisprudenza amministrativa - il cui orientamento deve essere confermato in tale sede perché pienamente condivisibile - “ il diniego impugnato risulta adeguatamente motivato per relationem, con riferimento alla totalità dei pareri negativi espressi dalle amministrazioni ed uffici che si sono espressi nel corso del procedimento, non essendo richiesto direttamente dalla legge, né essendo altrimenti ragionevole pretendere un'autonoma valutazione di quei pareri da parte dell'amministrazione procedente per denegare la richiesta autorizzazione. Invero un'autonoma valutazione dei pareri sfavorevoli e dunque un particolare onere di motivazione del diniego, diversa ed ulteriore da quella per relationem, sarebbe stata necessaria solo se l'amministrazione procedente si fosse voluta discostare da quei pareri sfavorevoli, il che non avvenuto. Inoltre, non è sindacabile (e non risulta del resto neppure effettivamente contestata) la scelta dell'amministrazione procedente di condividere e fare propri i pareri sfavorevoli espressi dagli uffici che hanno partecipato alla conferenza dei servizi, poiché tale determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità tecnico-amministrativa, sottratta al sindacato di legittimità, salvo le macroscopiche ipotesi di arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che non ricorrono nel caso di specie (Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000)
Così ricostruito il perimetro del vaglio giurisdizionale, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato risulta invero immune dai vizi denunciati avendo la Regione correttamente operato statuendo di “[…] adottare, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della L. 241/1990, e ss.mm.ii., la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, che, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, è negativa […] ”.
Invero il ricorso proposto dalla parte ricorrente, infatti, si appunta solo genericamente rispetto ai pareri tecnici resi dalle Amministrazioni convocate, omettendo di dedurre specifici rilievi tecnici, considerato che invece questi ultimi risultano molto dettagliati dal punto di vista tecnico, individuando puntualmente le ragioni ordine ambientale ostative all'approvazione del progetto ed al rilascio della richiesta autorizzazione.
Ad esempio:
1) il Comune di Borgorose evidenzia nel proprio parere quanto segue “ 1. Non sono rispettate le distanze minime da strade pubbliche, aziende agroalimentari esistenti, abitazioni private, come si evince dalla planimetria allegata; 2. Non può essere autorizzato lo scarico in fogna in quanto il depuratore comunale già tratta un quantitativo superiore alla portata massima; 3. Il sito in oggetto non è servito da fognatura comunale”;
2) l’ARPA, nel proprio dettagliato parere di cui alla nota Prot n. 71740, del 13 novembre 2019, ha formulato osservazioni inerenti gli aspetti ambientali, evidenziando una serie di criticità correlate agli elaborati presentati, rispetto: a) alla gestione acque reflue industriali: “ In relazione alla gestione dei vari flussi di reflui sopra richiamati si forniscono le successive considerazioni. In relazione a quanto riportato circa i reflui collettati dalla “Linea D” occorre evidenziare che dalla planimetria “T06 – Planimetria reti fognarie” non si ricavano specifici sistemi di captazione dei percolati ed eventuali acque di lavaggio, in corrispondenza delle fosse di stoccaggio della Forsu. Dalla stessa planimetria peraltro non si ricavano sistemi di captazione di percolati ed eventuali acque di lavaggio dell’area di accumulo dei rifiuti ligneo-cellulosici triturati, dell’area di accumulo delle miscele destinate a compostaggio, dell’area di accumulo del sottovaglio destinato a maturazione finale, dell’area per l’accumulo dei sovvalli destinati a ricircolo, nonché le aree di stoccaggio del prodotto finale. In relazione a quanto sopra si precisa che, in relazione a quanto previsto nelle MTD di settore, tali aree devono essere dotate di sistemi di captazione di percolati e reflui da lavaggio. Con riferimento ai sistemi di collettamento sopradescritti, in particolare le “Linee A, C e D”, che collettano in maniera promiscua i differenti flussi di reflui prodotti, si evidenzia che non risultano in linea con quanto stabilito dalla Decisione della Commissione UE n. 2018/1147 recante le Conclusioni sulle BAT. In particolare la BAT 19, al punto f, prevede che ogni flusso di acque sia raccolto e trattato separatamente sulla base del tenore in sostanze inquinanti e della combinazione di tecniche di trattamento utilizzate. In particolare si evidenzia invece che nel caso di specie sono previsti sistemi di collettamento che non consentono la gestione separata di reflui con caratteristiche diverse Si evidenzia inoltre che nella documentazione in atti non risultano informazioni circa il collegamento tra il sistema di trattamento interno (impianto di concentrazione acque di processo) ed i serbatoi di accumulo dei reflui collettati ”; b) riguardo al profilo delle emissioni: “ Si ritiene necessario, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, che tutte le attività di monitoraggio e controllo sopra richiamate ” (alle quali si rinvia) “ siano univocamente riportate nel PMeC da approvare ” [..]. Relativamente alle emissioni sonore, che “ Nella tabella presente nella scheda manca l’esatta localizzazione con coordinate geografiche e sistema di riferimento delle sorgenti indicate ”;
3) la Provincia di Rieti afferma, nel proprio parere, che “ Tra la documentazione allegata al progetto non si rinviene il piano di Emergenza interno che deve essere obbligatoriamente redatto per tutti gli impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti ”;
4) l’Ato 3 Rieti, a sua volta, esprimeva parere contrario atteso che i carotaggi eseguiti sul terreno si erano fermati a soli 25 metri di profondità e non invece a 80 metri.
Quelli appena esposti sono solo alcuni dei numerosi profili tecnici emersi nei pareri cui rinvia il provvedimento impugnato, rispetto ai quali viceversa parte ricorrente nulla allega e deduce in sede di ricorso, essendosi viceversa limitata a censurare in modo generico l’illegittimità degli stessi nonché l’insussistenza del vizio di carenza di documentazione - che costituisce altro profilo motivazione su cui si appunta il provvedimento di rigetto impugnato – perché non imputabile alla stessa in ragione di omesse comunicazioni procedimentali.
In definitiva, in ragione di quanto esposto, il ricorso introduttivo del giudizio riunito recante R.G. n. 2282/2020, proposto da CE, deve essere rigettato perché infondato.
Il rigetto di quest’ultimo giudizio comporta a sua volta l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del giudizio portante recante R.G. 3308/2019, proposto dal Comune di Borgorose avverso il provvedimento di V.I.A presupposto.
Attese le complessive e concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame, si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dispone come segue:
1) dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il giudizio portante recante R.G. 3308/2019;
2) rigetta perché infondato il giudizio recante R.G. n. 2282/2020.
3) compensa le spese di lite di entrambi i giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO