Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3540/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/11/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. MASE' LAURA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]12 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. MASE' LAURA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il 01/06/2013 (atto n. 40, P. 2, S.
A, anno 2013).
Con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi sono autorizzati a continuare a vivere separati;
2. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 paritario tra gli stessi e continuerà a mantenere la propria residenza presso l'immobile di proprietà esclusiva della signora in Trieste, Via Limitanea n. 12; Parte_2
3. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per , quali, a titolo Per_1 esemplificativo, quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto delle sue aspirazioni e delle sue inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio con sé;
4. Il tempo dedicato al figlio sarà paritario totalmente e segnatamente, i coniugi confermano le modalità previste in sede di separazione personale per quel che concerne le modalità di permanenza del figlio presso ciascuno. In particolare, starà, la prima settimana, con la mamma il lunedì ed il martedì e relativi Per_1 pernotti, con il papà il mercoledì e giovedì e relativi pernotti ed il venerdì, sabato e domenica e relativi pernotti con la mamma. Nella seconda settimana, i coniugi invertiranno le giornate di spettanza e, dunque,
starà con il papà il lunedì e martedì e relativi pernotti, con la mamma il mercoledì e giovedì e Per_1 relativi pernotti ed il venerdì, sabato e domenica e relativi pernotti con il papà. Ad inizio settimana, il cambio avverrà sempre il lunedì dopo scuola durante l'anno scolastico, mentre durante il periodo estivo e/o festivo il lunedì alle ore 18.00. I coniugi si impegnano, in ogni caso, a garantire a l'alternanza Per_1 tra loro ed una permanenza pressochè paritetica tra loro, con weekend alternati e a collaborare anche nelle gestione delle attività pomeridiane del figlio;
5. Le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse, sempre alternandole tra i genitori, previo accordo tra gli stessi;
durante l'estate, il figlio potrà trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi congiuntamente entro il 31 maggio di ogni anno, con possibilità di concordare anche una terza settimana cadauno. Le altre festività verranno concordate di volta in volta tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza. In caso di malattia di , i genitori potranno sempre far Per_1 visita al proprio figlio;
6. , durante il periodo estivo, potrà trascorrere qualche giorno di vacanza anche con i nonni paterni Per_1
e/o con la zia paterna ed, in ogni caso, i coniugi si impegnano a garantire al figlio rapporti significativi anche con i parenti materni.
7. Al mantenimento ordinario del figlio provvederà direttamente ciascun genitore, in considerazione del collocamento paritario del minore e della permanenza paritetica presso ciascun genitore, mentre le spese per il mantenimento straordinario verranno ripartite al 50% tra i coniugi, come da protocollo del
Tribunale di Trieste, che si allega in copia al presente atto.
8. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non prevedere nulla a titolo di mantenimento reciproco, avendo sempre potuto coltivare autonomamente le proprie inclinazioni e la propria attività professionale. I coniugi si danno dunque reciprocamente atto di nulla dovere o pretendere a titolo alimentare e/ di mantenimento e di aver integralmente regolato ogni loro rapporto credito/debito, confermando di aver definito tutte le questioni economiche e patrimoniali legate al matrimonio, senza che più nulla possa reciprocamente pretendersi a qualunque titolo;
9. I coniugi si danno son d'ora il consenso al rilascio /rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il minore”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trieste il 01/06/2013 tra
; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 14 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli