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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1471/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'accertamento della responsabilità professionale e vertente
TRA
(P.I.: ), rappresentata e difesa in Parte_1 P.IVA_1
giudizio dall'avvocato Franco Tassoni
Parte appellante e
(C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
in giudizio dall'avvocato Vincenzo Ruberto
Parte appellata
Controparte_2
Parte appellata non costituita
1
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro accogliere l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 783 del
25 giugno 2018, pubblicata in data 25 giugno 2018, dichiarando l'inoperatività della polizza n. 160/60/170913 in relazione ai fatti oggetto di giudizio;
Voglia quindi l'Ecc.ma Corte rigettare la domanda di manleva spiegata dall'avv. e condannare lo stesso alla CP_1
restituzione in favore della appellante di tutte le somme da questa eventualmente pagate nelle more del giudizio di appello e in esecuzione della sentenza di prime cure. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre al 12,5% di rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P., per entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “[…] la Corte di Appello di Catanzaro Voglia dichiarare l'appello proposto da improcedibile per Parte_1
mancata produzione della Sentenza notificata o, comunque, rigettarlo nel merito per le ragioni sopra esposte, sia per quelle addotte dal Tribunale di
Lamezia Terme con la Sentenza 783/18, sia per mancanza di approvazione, generica e specifica, della clausola ex adverso invocata, per come eccepito fin dal giudizio di primo grado, eccezione non accolta e che viene espressamente riproposta con appello incidentale. Con condanna dell'appellante alla rifusione di spese e competenze del secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07/08.01.13, il sig. , Controparte_2
conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale l'avv. CP_1
2 e la compagnia assicurativa per la responsabilità professionale di CP_1
quest'ultimo , in p.l.r.p.t., al fine di ottenere la condanna Controparte_3
dei convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'asserita negligente condotta professionale dell'avvocato, quantificabile nella somma di € 15.185,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Esponeva, a sostegno della domanda, che al fine di recuperare il suo credito insoluto, avendo lavorato come consulente tecnico presso la società IES Sistemi Sicurezza e
Telecomunicazioni srl dal 01.04.05 al 31.12.05, si era rivolto all'avv.
che intraprendeva per suo conto la procedura monitoria, CP_1 conclusasi con l'emissione del decreto ingiuntivo n.109/2007 per la somma di € 15.185,00, oltre interessi, regolarmente notificato l'11.04.07.
Sopraggiunto il fallimento della predetta società, dichiarato con sentenza n. 443/07 del 13.12.07, l'istante, a mezzo del ministero del medesimo difensore, inoltrava in data 16.06.08 domanda di ammissione tardiva allo stato passivo del fallimento;
tuttavia, deduceva l'attore, che l'avv. CP_1
erroneamente chiedeva l'insinuazione del sig. in via chirografaria _2
e non privilegiata, trattandosi di crediti riconducibili, a detta dell'istante, al n.2 dell'art. 2751 bis, in quanto retribuzioni di prestatore d'opera; che,
a seguito di ciò, il sig. non otteneva la somma dovuta, _2
diversamente dal suo collega sig. sottoposto al medesimo Persona_1
regime contrattuale, che chiedeva ed otteneva di essere ammesso alla procedura fallimentare in via privilegiata, vedendo soddisfatto per intero il proprio credito da lavoro. Seguiva uno scambio di comunicazioni via mail tra l'avv. ed il curatore del fallimento della CP_1 [...]
nelle quali il primo in data 31.03.11 evidenziava che Parte_2
il sig. all'epoca suo cliente doveva essere inserito nello stato _2
passivo della Società come creditore privilegiato ex art. 2751 bis n.1, in quanto creditore di somme di danaro derivanti - a suo dire - dal rapporto
3 di lavoro subordinato, mentre l'altro in data 01.04.11 ribadiva l'ammissione definitiva del sig. in via chirografaria, come da sua _2
richiesta ed in difetto di opposizione allo stato passivo nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione ricevuta il 17.12.08. Sicchè
l'attore inoltrava richiesta risarcitoria con fax del 25.05.11 nei confronti dell'avv. che, in pari data, a sua volta comunicava denuncia di CP_1
sinistro alla propria assicurazione in forza della polizza n. CP_4
160/60/170913. Si costituiva tempestivamente l'avv. per CP_1
resistere alla domanda di cui chiedeva il rigetto, siccome infondata nell'an e nel quantum debeatur;
proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento degli onorari spettanti per l'attività espletata (relativa alla fase monitoria ed a quella della richiesta di insinuazione al passivo) quantificabile nella misura di € 2.500,00 oltre accessori ed, al contempo, chiedeva, nella denegata ipotesi di soccombenza, di essere manlevato a termini di polizza (detratto lo scoperto del 10% dell'importo del sinistro) per la responsabilità professionale dalla compagnia assicurativa che chiamava in causa quale terzo (ma invero già convenuta nel presente giudizio dall'attore). Costituitasi nel giudizio la , Controparte_5
eccepiva, in via preliminare, il difetto della legittimazione attiva, stante l'autonomia dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato e, dunque, l'inesistenza dell'azione diretta di quest'ultimo contro l'assicuratore, nel merito chiedeva il rigetto della domanda principale;
deduceva, poi, in relazione alla causa accessoria di garanzia, che la polizza assicurativa non era idonea a garantire i fatti oggetto del giudizio, operando in regime temporale della clausola claims made, atteso che la prima richiesta di risarcimento era pervenuta all'assicurato con fax del 25.05.11, in data successiva a quella di cessazione della polizza del 15.12.09. Più precisamente le condizioni generali sulle norme che regolano l'assicurazione della responsabilità
4 civile professionale all'art. 14 rubricato “inizio e termine della garanzia” prevedono testualmente che “L'assicurazione vale per la richiesta di risarcimento presentata dall' per la prima volta durante il Parte_3
periodo di efficacia del contratto assicurativo stesso”. All'udienza del
12.03.14, il giudice concedeva, su richiesta della compagnia assicurativa, un termine per consentire alla stessa di espletare le difese sulla richiesta di garanzia, ai sensi dell'art.269 c.p.c. L'attore, vista l'eccezione dedotta dalla compagnia assicurativa convenuta di difetto di legittimazione attiva, modificava le proprie conclusioni ed in sede di memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. I termine dichiarava di rinunciare all'azione proposta nei confronti della medesima società convenuta, con compensazione delle spese. All'esito della concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 VI co. c.p.c., la causa, ritenuta di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva, infine, introitata per la decisione all'odierna udienza, previa concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive ed all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.”.
Con la sentenza n. 783/2018, resa ex art. 281-sexies c.p.c. il
25.6.2018 a definizione del giudizio n. 63/2013 r.g.a.c., il Tribunale di
Lamezia Terme aveva: 1) in accoglimento della domanda attorea, condannato al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
di € 7.568,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfacimento, in quanto era stata dimostrata la condotta colposa del professionista, che aveva avanzato per conto dell'attore richiesta di insinuazione al passivo per ottenere il soddisfacimento di un credito chirografario, sebbene fosse privilegiato;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, condannato a corrispondere a € Controparte_2 CP_1
972,00 a titolo di compensi spettanti limitatamente al procedimento
5 monitorio, oltre accessori, come per legge, essendo pacifica la mancata corresponsione degli stessi;
3) condannato a manlevare Controparte_3
l'assicurato del pagamento della somma di € 7.568,00, CP_1
detratto lo scoperto del 10% previsto a termini di polizza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfacimento, sul presupposto che l'esclusione della garanzia per eventuali richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto di assicurazione non era meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., siccome tale da generare uno squilibrio tra le parti;
4) compensato le spese di lite.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, la clausola claims made di cui all'art. 14 della polizza n.160/60/170913, in quanto pura, non sarebbe nulla, conformemente alla normativa vigente in materia, giacché, quantunque volta a limitare l'operatività del contratto di assicurazione alle domande di risarcimento del danno avanzate nei confronti dell'assicurato durante la sua vigenza, gli effetti della garanzia si estenderebbero anche ai sinistri verificatisi prima della stipulazione del contratto. si è costituito in giudizio, eccependo CP_1
l'improcedibilità dell'appello, siccome l'appellante non avrebbe dimostrato la data in cui sarebbe avvenuta la notifica della sentenza e, quindi, avrebbe precluso la verifica della tempestività della proposizione dell'appello, eccependo, ancora, l'invalidità della clausola di cui all'art. 14 della polizza assicurativa, in quanto da lui non approvata né genericamente né specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.,
e argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza del 28.5.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di
6 cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 29.5.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
Anzitutto dev'essere dichiarata la contumacia di _2
, che non si è costituito in giudizio, nonostante l'atto di citazione
[...]
in appello gli sia stato ritualmente notificato.
Deve, inoltre, darsi atto che la sentenza di primo grado è divenuta cosa giudicata avuto riguardo alla condanna di a risarcire CP_1
a il danno arrecatogli nonché alla condanna di Controparte_2
quest'ultimo a pagare al primo il compenso professionale di € 972,00, siccome non impugnata in parte qua.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
La parte appellante asserisce che, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, l'art. 14 della polizza assicurativa configurerebbe una clausola sottratta al giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma,
c.c., avendo il legislatore ormai tipizzato la clausola “on claims made basis”, fermo restando che, a ogni modo, anche a volerla sottoporre a un simile sindacato, essa sarebbe meritevole di tutela, poiché, pur limitando l'operatività della copertura assicurativa alle sole richieste di risarcimento pervenute durante la vigenza del contratto, essa si estende a qualsiasi condotta pregiudizievole, a prescindere dal momento della sua verificazione.
Com'è stato di recente chiarito dalla Corte di cassazione, in effetti,
“[…] in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola
"claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore
7 concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio
"genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe (Cass. n.
12908 del 2022). Come affermato dalle sezioni unite di questa Corte, il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1,
c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 12462/2024).
Con la stessa pronuncia la Corte di cassazione ha precisato che il giudice di merito è tenuto a compiere un'indagine della causa del contratto sotto il profilo della liceità e della adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, verificando, a tale scopo, tra l'altro, se nella fase precontrattuale l'impresa assicurativa abbia adempiuto gli obblighi di informazione sul contenuto delle clausole in parola.
All'udienza di prima comparizione del 15.5.2013 e nei successivi scritti difensivi l'assicurato aveva eccepito la mancata sottoscrizione della clausola de qua.
A fronte di tale difesa, la compagnia assicurativa non ha rilevato alcunché in proposito e, in particolare, non ha dimostrato di avere
8 adeguatamente reso edotto l'assicurato del contenuto della clausola e, quindi, dei limiti di efficacia della polizza assicurativa.
Di talché, tenuto conto dell'interesse del professionista assicurato di essere manlevato a fronte di eventuali richieste di risarcimento dei danni cagionati da condotte professionali colpose tenute durante la vigenza della polizza, il mancato adempimento dell'obbligo di informazione da parte della compagnia assicurativa dei limiti di operatività del contratto di assicurazione, discendente dal principio di buona fede e dal dovere di solidarietà posto dalla Carta costituzionale, determina l'inefficacia della clausola di cui all'art. 14 del regolamento contrattuale nella parte in cui prevede la necessità che la richiesta risarcitoria pervenga durante la vigenza del negozio.
Alla luce delle considerazioni svolte, considerato che la richiesta risarcitoria è riferita a danni derivanti da una condotta professionale posta in essere dall'assicurato nel periodo compreso tra il 15.12.1999 e il
15.12.2009, sebbene sulla scorta di una diversa motivazione, la sentenza di primo grado dev'essere confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
9 - condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese nei rapporti tra la parte appellante e la parte appellata contumace.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 novembre
2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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