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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 23/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N.236/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 236/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 08/07/2024
DA
(P.I.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'A.U. sig. , proc. dom. avv. RUSSO Parte_2
RAFFAELE ORLANDO e ANNA ORLANDO per mandato allegato all'atto di citazione depositato in grado di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
1 (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
Con rappresentante, proc. dom. avv. MASCHERIN CLARA e SIMONE
MARIA ROSARIA per procura generale alle liti in autentica dr. , Per_1
Notaio in Bologna del 29/10/2010, Rep. n. 115840 Racc. n. 33105
- APPELLATA -
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura
di credito bancario). Appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine
n.626/2024 emessa il 27/05/2024 e depositata il 27-28/05/2024
Causa iscritta a ruolo il 10/07/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 16/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In via principale e preliminare:
Accogliersi il presente appello, e per lo effetto annullare, modificare,
revocare la sentenza del Tribunale di Udine n. 626/2024 (RG n. 2498/2022)
emessa in data 27/05/2024, depositata in data 27-28/05/2024, notificata all'appellante dalla difesa della in data 13/06/2024 a mezzo CP_1
messaggio di posta elettronica certificata;
NEL MERITO:
In via principale:
2 1) In accoglimento del presente appello e della domanda proposta in primo grado, per lo effetto, dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Controparte_1
e, di conseguenza:
2-A) Condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni per mancato comportamento secondo buona fede e correttezza, nella misura di €
250.000,00 (duecentocinquantamila/00), oltre rivalutazione ed interessi o a quella somma maggiore o minore che l'On.le Collegio adito riterrà giusta ed equa, con interessi e rivalutazione;
2-B) Condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese della procedura per il frazionamento del mutuo, nella misura di € 25.000,00 (venticinquemila/00)
o a quella somma maggiore o minore che il giudice riterrà giusta ed equa,
oltre interessi;
2-C) Condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni all'immagine ed alla reputazione nella misura di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00)
o a quella somma maggiore o minore che l'On.le Collegio riterrà giusta ed equa, con interessi e rivalutazione;
3 3) Condannare la in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio ed onorario di difesa dei due gradi di giudizio, con attribuzione ai difensori costituiti per anticipazione fattane, oltre accessori di legge;
4) con sentenza clausolata, come per legge.
Con riserva di ogni altra azione, facoltà, eccezione e ragione, nessuna esclusa.”.
Per l'appellata:
“IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c., essendo “manifestamente infondato”;
NEL MERITO
- per il rigetto della proposta impugnazione e di ogni domanda con la stessa formulata, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza n. 626/2024 resa dal Tribunale di
Udine, in persona del Giudice, dott. Calienno;
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio, secondo la vigente normativa, oltre oneri ed accessori, come per legge.
Salvo ogni diritto.”.
4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20/07/2024 la società
[...]
(d'ora in avanti solo conveniva in Parte_1 Parte_1
giudizio, avanti il Tribunale Udine, (d'ora in avanti Controparte_1
esponendo che era proprietaria di diversi immobili siti in CP_1
Latisana (Udine); che per la loro realizzazione aveva ottenuto il mutuo fondiario ipotecario n° 055-000-3631597-000 da Banca UniCredit - Filiale
di Lignano Sabbiadoro - per originari € 600.000,00, importo poi ridotto a seguito del pagamento di quota/parte del piano di ammortamento;
che, per la realizzazione di tale complesso immobiliare, aveva affidato l'appalto alla
Impresa edile;
che il saldo ancora dovuto alla predetta Persona_2
impresa edile era di oltre € 300.000,00; che , oltre ad Persona_2
essere titolare della predetta ditta individuale, era anche socio/proprietario,
per una quota del 75% del capitale di essa attrice, mentre Parte_2
, fideiussore di per i conti correnti della ditta
[...] Persona_2
individuale, era socio/proprietario per una quota del 25% del capitale sociale, nonché Amministratore Unico di essa attrice;
che le intese raggiunte dal (per la propria ditta individuale) e dal (per la società Per_2 Pt_2
attrice) con erano che, realizzato il complesso immobiliare, CP_1
reperiti acquirenti con determinato “grado di solvibilità”, si sarebbe proceduto ad operare n° 4 operazioni di accollo del mutuo da parte di tali
5 acquirenti, liberando in tal modo i residui immobili da ogni peso ipotecario,
così che, con il ricavato, la società attrice avrebbe potuto saldare il proprio residuo debito con la impresa;
che, improvvisamente, all'inizio Per_2
dell'anno 2012, l'esposizione della impresa nei confronti di Per_2
era stata portata a pretesto per bloccare ogni operazione con essa CP_1
attrice, soggetto giuridico autonomo e distinto dalla impresa;
che, Per_2
in conseguenza di ciò, le pratiche per gli accolli a terzi, fino a quel momento
“stimolate”, erano state rallentate fino a bloccarle del tutto, “boicottando” e
“pregiudicando” gli interessi (ed i diritti) di e, quindi, Parte_1
direttamente ed indirettamente, anche quelli della;
che, Controparte_3
con comunicazione 11/05/2012, la Banca aveva disposto la revoca nei confronti della ditta individuale di ogni facilitazione creditizia per Per_2
i contratti di conto corrente in essere, intimando il pagamento dell'esposizione debitoria;
che, poiché il valore del patrimonio immobiliare della era di gran lunga superiore all'importo del Parte_1
mutuo ottenuto, in più occasioni essa attrice aveva inoltrato richiesta di frazionamento del mutuo ipotecario nonché richiesta di riduzione della garanzia ipotecaria su solo alcuni di tali unità immobiliari sufficienti a garantire tale credito;
che poiché la Banca aveva fatto, inutilmente, scadere il termine di cui agli artt.
6-bis e 6 ter del TUB (rectius: art. 39, commi 6 bis e 6 ter TUB) essa attrice aveva chiesto ed ottenuto dal Presidente del
6 Tribunale di Udine la designazione di un notaio al fine di redigere un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente da egli stesso;
che, in detta procedura, si era opposta a tale richiesta, lamentando CP_1
l'assenza dei requisiti di legge e la carenza di documentazione e di attività
indispensabili; che, nonostante ciò, la procedura di frazionamento si era perfezionata a spese di essa attrice mediante la trascrizione nei pubblici registri, nel mese di luglio 2014; che anche successivamente, CP_1
aveva agito in modo sistematico e continuato in pregiudizio della società
attrice ostacolando in ogni modo la compravendita a terzi degli immobili ponendo la propria cliente in uno stato di crisi aziendale;
che, anche in conseguenza di ciò, gli immobili dell'attrice erano stati sottoposti a pignoramento per un debito inferiore ad € 25.000,00 da parte della società
Bacco spa;
che la mancata concessione del frazionamento aveva comportato l'impossibilità di presentare istanza di riduzione del predetto pignoramento;
che, per estinguere la predetta procedura, pur in una situazione di crisi di liquidità, l'attrice aveva dovuto versare la complessiva somma di €
47.896,63; che, a seguito di contenzioso giudiziale, in data 23/04/2014, la aveva notificato a Controparte_4 Parte_1
atto di chiamata in causa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
187/2013 per la somma di € 316.391,57, oltre interessi, emesso dal
Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Frattamaggiore, promosso dalla
7 stessa nei confronti della Controparte_4 [...]
(procuratrice della , avendo proposto Controparte_5 CP_1
domanda riconvenzionale nei confronti della per il suo CP_1
comportamento illegittimo sia in relazione al rapporto di conto corrente tra il e l'istituto bancario, sia per averla danneggiata come creditrice Per_2
nei confronti di che essa attrice si era costituita in Parte_1
giudizio proponendo a propria volta domanda riconvenzionale nei confronti di che, con sentenza in data 06/09/2021, il Tribunale di Napoli CP_1
aveva accolto parzialmente l'opposizione, revocando il d.i. n° 187/13
emesso dal Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Frattamaggiore - ma condannando l' al pagamento, in favore Controparte_4
dell'opposta Banca, della (minor) somma di € 253.370,00, oltre interessi;
che la domanda riconvenzionale proposta da era stata Persona_2
rigettata, mentre la domanda riconvenzionale proposta da essa attrice era stata ritenuta estranea al giudizio;
che dalla prova delegata espletata e dalla copiosa documentazione esibita in quel giudizio, emergeva la fondatezza delle domande proposte dall'attrice; che stante il comportamento illegittimo e contrario a buona fede della banca, essa attrice aveva subito danni sia materiali che immateriali (danni all'immagine e morali); che, trattandosi di danno da responsabilità contrattuale, doveva essere liquidata una somma a titolo di penale per l'inadempimento.
8 Tutto ciò premesso l'attrice chiedeva che, accertata la responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale della convenuta, quest'ultima venisse condannata al risarcimento dei danni così quantificati: a) € 250.000,00 a titolo di danno patrimoniale per le perdite subite (oneri passivi sui debiti e le spese di procedura), precisando che “…la difficoltà di una indicazione
analitica e precisa deriva dal fatto che tali spese sono tutt'ora in fieri,
poiché ancora non definite nel loro ammontare preciso… (cfr. pag. 24
dell'atto di citazione”; b) € 25.000,00 ovvero…. “quella somma maggiore o
minore che il giudice riterrà giusta e equa” (cfr. pag. 27 dell'atto di citazione) a titolo di rifusione delle spese sopportate per la procedura per il frazionamento del mutuo (sempre quindi danno emergente); c) una somma non inferiore ad € 1.500.000,00 ovvero in una somma maggiore o minore
“che il giudice riterrà giusta ed equa” per danno all'immagine
“…elevatissimo, poiché ormai la stessa è tacciata come "a continuo rischio
di fallimento", oltre che "inaffidabile nelle compravendite"….” (cfr. pag. 25
dell'atto di citazione); d) una somma a titolo di penale per l'inadempimento,
trattandosi di responsabilità da determinarsi e liquidarsi come sopra (cfr.
pag. 25 dell'atto di citazione); e) un ulteriore importo a titolo di danno morale “…poiché il comportamento della integra anche Controparte_1
condotte penalmente rilevanti…” (cfr. sempre pag. 25 dell'atto di citazione); f) il risarcimento di ogni danno (patrimoniale e non patrimoniale)
9 conseguente a tale comportamento illegittimo, “risarcimento quantificato in
corso di causa e comunque rimesso all'equo apprezzamento del Giudice
adito”.
Si costituiva eccependo, in via preliminare la violazione del CP_1
principio del ne bis in idem, per essersi formato già il giudicato sulla domanda risarcitoria nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla e dal fideiussore Controparte_4
incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_2
rubricato R.G. 85809/2013.
Nel merito la convenuta deduceva l'assoluta infondatezza della domanda risarcitoria, in considerazione del fatto che la situazione di crisi economica in cui versava l'attrice non era, in alcun modo, riconducibile al suo operato;
che, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, aveva comunicato alla cliente che non si poteva procedere al frazionamento del mutuo in quanto rimanevano, tra l'altro, da risolvere alcuni punti salienti al fine del perfezionamento dell'operazione; che in particolare, era necessario acquisire una nuova perizia sui cespiti a seguito della variazione in diminuzione del loro valore, rispetto all'originaria stima nonché acquisire notizie aggiornate in merito alla procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al
Tribunale di Udine avente ad oggetto i beni dati in garanzia ed, infine,
acquisire presso il sede degli immobili, l'abitabilità o Controparte_6
10 l'attestazione che non ci fossero elementi ostativi;
che, in ogni caso, non essendo stata pagata la rata scaduta del 30/10/2012 e quelle seguenti dell'aprile e dell'ottobre 2013 e nemmeno il premio assicurativo ai sensi delle disposizioni in materia del TUB, non si sarebbe nemmeno potuto procedere all'erogazione del frazionamento, aldilà delle difficoltà
procedurali implicate;
che, infine, le pattuizioni contrattuali all'art.7 bis prevedevano il frazionamento del mutuo non come un obbligo, ma come una mera facoltà della banca, di tal che nessuna responsabilità di tipo contrattuale poteva esserle imputabile;
che le prove acquisite nel procedimento conclusosi presso il Tribunale di Napoli non emergeva un comportamento illegittimo della banca,
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Udine rigettava la domanda condannando l'attrice alle spese.
Dopo aver respinto l'eccezione di giudicato formulata dalla convenuta, il primo Giudice rilevava che al momento in cui era stata svolta la richiesta di frazionamento la mutuataria versava già in condizioni di difficoltà
finanziarie e si era già resa inadempiente rispetto al contratto di mutuo, non avendo onerato la rata del 30/10/2012; che tale situazione soggettiva era idonea, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ingenerare nella banca convenuta il timore che l'originaria valutazione positiva del merito creditizio in capo alla debitrice non fosse più tale, ossia che la debitrice
11 manifestasse una situazione di squilibrio economico-finanziario da porre in dubbio il regolare adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta;
che,
pertanto, non sussisteva in capo alla banca l'obbligo di dar corso alla riduzione dell'ipoteca quale effetto del frazionamento richiesto che,
comprendeva, tra l'altro, la prognosi circa la sufficienza, o meno, del valore residuo degli immobili non liberati a coprire il rischio del mancato pagamento delle rate non ancora rimborsate;
che, in questo contesto, la richiesta di documentazione formulata dalla banca si appalesava del tutto legittima in ragione della doverosa condotta prudente che connotava la gestione professionale degli istituti di credito nella valutazione del rischio di ogni singola operazione;
che, poiché l'attrice aveva fornito informazioni e documenti in misura parziale, nessun comportamento contrario a buona fede era imputabile alla banca.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società
[...]
fondandolo su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamenta che la ricostruzione dei fatti operata dal giudicante sarebbe errata sotto un duplice profilo, ossia quello del mero dato storico e quello della corretta interpretazione della domanda formulata dall'attrice: da un lato, infatti, la prima richiesta di frazionamento risaliva al 23/07/2012 e, quindi, non corrisponderebbe al vero che l'attrice avrebbe formulato la richiesta di frazionamento quando già versava in uno
12 stato di grave difficoltà economica;
dall'altro, la domanda giudiziale aveva ad oggetto il complessivo comportamento illegittimo tenuto da CP_1
dall'inizio dell'anno 2012 in poi non solo la gestione della richiesta di frazionamento.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato laddove, nell'affermare che l'art. 7 bis del contratto di mutuo fondiario non comportava a carico di un obbligo, non avrebbe ben CP_1
compreso l'oggetto della richiesta di frazionamento che era quella di ripartire l'importo complessivo della garanzia ipotecaria (gravante indistintamente sull'intero complesso immobiliare) proporzionalmente sulle singole unità immobiliari, affinché, con l'alienazione dei singoli immobili,
fosse proporzionalmente estinta la quota del mutuo, in modo tale da permetterle di programmare la gestione aziendale e, con ogni singola vendita, capire quale quota del corrispettivo destinare all'estinzione della ipoteca, quale al pagamento dei fornitori e quale da considerare “utile di impresa” e ciò senza alcuna diminuzione della garanzia per la banca, perché
gli immobili residui – stante la ripartizione proporzionale della ipoteca –
avrebbero sempre e comunque avuto valore sufficiente a garantire il credito residuo. Inoltre, il Giudice di primo grado avrebbe del tutto frainteso il senso letterale dell'art. 7 bis con riguardo al diritto del mutuatario richiesto ed alle facoltà della banca mutuante, considerato che al momento della
13 prima richiesta di frazionamento, l'attrice era assolutamente in regola con i pagamenti, non aveva procedura esecutive in corso, non aveva ritardi o qualsiasi altro sintomo che potesse far ritenere alla banca che il frazionamento potesse compromettere la restituzione del mutuo e tenuto conto che la banca aveva dimostrato, con il suo comportamento, di non voler realmente dar seguito alla richiesta, come emergeva chiaramente dal provvedimento del Presidente del Tribunale di Udine del 15/01/2014, che aveva stigmatizzato l'inerzia della banca, la quale malgrado i ripetuti solleciti, non aveva provveduto a dar corso alle operazioni.
Con il terzo motivo l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza con riguardo alle spese in ragione dell'accoglimento dei primi due motivi.
Tutto ciò premesso l'appellante, in riforma dell'impugnata sentenza, ha chiesto che sia condannata: a) al risarcimento dei danni per CP_1
mancato comportamento secondo buona fede e correttezza, nella misura di €
250.000,00 (oltre rivalutazione ed interessi) ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta giusta ed equa;
b) alla rifusione delle spese della procedura per il frazionamento del mutuo, nella misura di € 25.000,00 – o in quella somma maggiore o minore ritenuta giusta ed equa, oltre interessi;
c)
al risarcimento dei danni all'immagine ed alla reputazione nella misura di €
1.500.000,00, o di quella somma maggiore o minore ritenuta giusta ed equa,
oltre ad interessi e rivalutazione.
14 Si è costituita l'appellata chiedendo che venisse pronunciata l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ovvero che l'appello venisse rigettato.
All'udienza del 22/01/2025 le parti hanno insistito nelle loro rispettive istanze.
Il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione e considerato che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c., ha disposto la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni richiesta dalle parti con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Indi, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Preliminarmente va rilevato che la banca non ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado laddove ha rigettato l'eccezione di giudicato.
Di tal che del tutto inammissibile si appalesa l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, riproposta in comparsa conclusionale (cfr.
pagg. 8-10).
Ancora preliminarmente va ritenuto che infondata è anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della banca, parte appellante non si è limitata “..a riproporre le
medesime contestazioni ed argomentazioni esposte in primo grado..”, ma ha
15 chiaramente individuato le questioni e i punti oggetto di contestazione con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata.
Ciò premesso, nel merito, la sentenza di primo grado va confermata sia pure con motivazione parzialmente diversa.
Con riguardo al primo motivo va precisato che la società
[...]
radicando il presente giudizio avanti il Tribunale di Udine, ha Parte_1
lamentato un asserito comportamento ostativo ed illegittimo di CP_1
estrinsecatosi, a partire dal 2012, nel “…rallentamento delle pratiche per gli
accolli a terzi, fino a quel momento “stimolate”…….rimandandole “sine
die”….talvolta invitando il potenziale acquirente a non fare operazioni di
acquisto con la . siccome a rischio di Controparte_7
fallimento…disertando gli appuntamenti presso il notaio per la
compravendita di immobili ad acquirenti che avevano ottenuto un mutuo da
altro istituto bancario e chiedendo, addirittura, al notaio stesso di rinviare
l'incontro “a data da destinarsi” senza fornire alcuna valida
spiegazione…..” e culminato con il mancato frazionamento del mutuo concesso dalla stessa Banca, così determinando una situazione di stallo delle compravendite a terzi degli immobili aggravando, in tal modo, la sua situazione debitoria e soprattutto costringendola a sostenere ingenti costi ed oneri per ottenere quanto dovutole per legge (frazionamento), nonché
esponendola a rischio di azione di risarcimento dei danni da parte dei
16 sottoscrittori dei contratti preliminari e portandola ad una crisi di illiquidità,
non essendo in grado di vendere i propri immobili.
La quindi, assumendo che tali condotte Parte_1
comportavano la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca pretendeva, in primo grado, il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali indicando ben sei voci di danno.
Costituendosi nel presente grado di giudizio l'appellante ha limitato alle prime tre le voci di danno richiesto (cfr. pag. 39 dell'atto di citazione in appello) assumendo che la condotta della banca violerebbe gli artt. 1175,
1366, 1375 ed, in via residuale, l'art. 2043 c.c., oltre che dell'art. 7 bis del contratto di mutuo (cfr. pag. 37 dell'atto di citazione in appello).
Dunque, devono ritenersi definitivamente abbandonate le altre richieste di risarcimento del danno formulate in primo grado e prima fra tutte la domanda di risarcimento del danno morale, non avendo del resto mai specificato parte attrice quali sarebbero state le condotte “penalmente
rilevanti” imputabili alla banca ed, in secondo luogo, quella diretta al pagamento di una somma “a titolo di penale per l'inadempimento”.
Ciò chiarito va ricordato che, ai fini dell'affermazione della responsabilità,
sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede la prova dell'inadempimento, del nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno lamentato ed, infine, la prova della sussistenza del danno.
17 Ora, con riguardo alle asserite condotte illegittime tenute da ed, in CP_1
particolare, ai presunti ostacoli frapposti alle compravendite non esaminate dal Giudice di prime cure - che si è effettivamente concentrato esclusivamente sul mancato accoglimento della domanda di frazionamento -
va ritenuto che la tesi dell'appellante secondo cui la banca avrebbe agito al
“solo unico scopo di procurare loro un dissesto finanziario e farle fallire”
(cfr. pag. 15 dell'atto di appello), oltre che essere poco credibile (la stessa appellante riconosce che “il dissesto finanziario ovvero il fallimento, non
avrebbe giovato neppure alla stessa - cfr. pag. 15 citata), non CP_1
risulta dimostrata in causa.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non risultano, infatti,
decisive le testimonianze assunte nel giudizio conclusosi con sentenza
7123/21 del Tribunale di Napoli pubblicata il 07/09/2021 ed acquisite in atti.
Manca, infatti, non solo la prova del nesso causale tra il comportamento della banca e il danno, ma la stessa prova del danno.
La teste infatti, pur avendo riferito che sarebbe stata Testimone_1
“sconsigliata” dal “personale della filiale” di concludere con l'odierna appellante l'acquisto, ha ammesso di aver poi stipulato l'atto di compravendita in data 13/09/2012.
18 Non risulta, invece, in alcun modo che il prezzo inizialmente stabilito abbia subito una riduzione a causa del comportamento ostativo di CP_1
In questo contesto si rileva che parte attrice non ha prodotto né il contratto preliminare né il contratto definitivo stipulato con la di tal che le Tes_1
affermazioni della teste (“ …Preciso che nel preliminare concordammo con
la prezzo di acquisto di € 95.000,00, a gennaio Controparte_8
2012 circa, dopo vari rinvii dell' e le lungaggini conseguenti CP_1
proposi a luglio-agosto 2012….mi sembra…l'acquisto per € 70.000, atteso
il comportamento di e le ridotte condizioni di mercato, che mi fu CP_1
accolto…”), non risultano avvalorate da alcun documento e comunque sono generiche.
Considerazioni del tutto analoghe possono essere svolte con riguardo alle dichiarazioni rese dal teste (che si definisce “potenziale acquirente Tes_2
di un immobile”) che, dopo aver riferito che, nel maggio-aprile 2012,
un'impiegata della filiale di gli avrebbe “sconsigliato” l'acquisto CP_1
di un appartamento al prezzo di € 190.000,00, sostiene che avrebbe stipulato con la un preliminare (due o tre mesi dopo) al prezzo Parte_1
ridotto di “€ 130.000/140.000”.
Anche tali dichiarazioni non trovano riscontro in atti, tanto più che dal verbale di causa risulta che il predetto preliminare risale al 14/12/2011 (cfr.
il verbale 04/10/2016).
19 Nè si possono trovare riscontri significativi del fatto che avrebbe CP_1
costretto la “ad una vendita a prezzo notevolmente Parte_1
ribassato, con grave perdita sicuramente da gennaio 2012 a giugno 2012
dissuadendo potenziali acquirenti…” dalle dichiarazioni dei testi Tes_3
e . Tes_4
Quanto alla registrazione depositata intervenuta tra i funzionari della banca e e va ricordato che in tema di Parte_2 Persona_2
prove civili, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è
realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa (cfr. da ultimo
Cass. 03/12/2024 n. 30977).
Va rilevato, tuttavia, che, nella specie, i dipendenti della banca - e Tes_5
– sentiti come testi nel procedimento conclusosi con sentenza 7123/21 Tes_6
del Tribunale di Napoli pubblicata il 07/09/2021 hanno confermato l'incontro e confermato la loro presenza riconoscendo anche la propria voce.
Di tal che la registrazione va ritenuta acquisita agli atti di causa.
Ciò detto dal (faticoso) ascolto di tale colloquio che risalirebbe al
29/03/2012 non emerge che la banca volesse bloccare senza giustificato motivo le operazioni di accollo e di mutuo, ma piuttosto che già in allora
20 c'erano delle criticità finanziarie che sia la banca sia gli imprenditori
( e ) intendevano gestire Persona_2 Parte_2
considerando il “gruppo” imprenditoriale.
Significative a questo proposito sono le parole degli imprenditori “…se noi
Co ci siamo come gruppo la la ci calcolate come Parte_1
gruppo se noi come gruppo abbiamo delle proprietà che vi garantiscono
come totale del gruppo con le vendite rientriamo di tutto…che problema c'è
da parte di di sbloccare valutando tutte le persone che vanno ad CP_1
acquistare casa mutuo per mutuo state frazionando il debito…nei confronti
non di un unico debitore, ma di dieci debitori….” , e ancora: “…..vogliamo
rientrare prima con tant'è vero che abbiamo fatto una proposta CP_1
Cont di continuare a lavorare con è l'unica banca che ci ha dato la
possiblità di lavorare con una certa elasticità…..noi abbiamo in superiore a
tutti gli importi se siamo un gruppo valutateci da gruppo. Abbiamo queste
proprietà le eliminiamo man mano i con i mutui poi affianco fare un piano
di rientro che si basi sulle nostre possibilità personali…..”.
E' in questo contesto di palese difficoltà finanziaria del “gruppo” che i funzionari della banca rispondono “…chiaramente quando c'è CP_1
una situazione di questo tipo l'operatività, le operazioni di accordo noi non
le concediamo…no mutuo nuovo non lo concediamo su un'operazione già
nostra visto che è a rischio visto che c'è una criticità fare dei mutui sulla
21 clientela ma non collegati al rapporto…”, come del resto confermato anche dai testi e (cfr. il verbale 10/01/2017). Tes_6 Tes_5
Come specificato dal teste il colloquio riguardava la richiesta di Tes_6
“accollo privativo”, non la richiesta di frazionamento in sé.
Quanto al mancato frazionamento del mutuo oggetto sia del primo che del secondo motivo di appello, va evidenziato che è vero che, diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, la prima richiesta di frazionamento (e riduzione della garanzia ipotecaria) risale al 23/07/2012 e risulta ricevuta dalla Banca 31/07/2012, che ne dava riscontro in data
28/08/2012 confermando che la richiesta era già all'attenzione del funzionario preposto.
Va evidenziato, tuttavia, da un lato, che la richiesta è del tutto generica con riguardo al frazionamento (non vengono nemmeno indicati gli immobili interessati) e, dall'altro, che, nelle more, la società non provvide al pagamento della rata di mutuo scadente il 30/10/2012, termine che coincide proprio con il termine di cui all'art. 39, comma 6 bis, del TUB previsto per l'adempimento della banca.
Né la società provvide al pagamento delle rate dell'aprile e dell'ottobre
2013, oltre al mancato versamento del premio assicurativo.
Di conseguenza, tenuto conto delle criticità già registrate in epoca precedente (cfr. il colloquio avvenuto asseritamente nel marzo 2012),
22 nonché del fatto che la richiesta di frazionamento era collegata alla richiesta di accollo 8cfr. in tal senso anche la missiva 05/02/2013 – doc. 13 attrice)
non risulta dimostrato l'asserito comportamento illegittimo della banca: è
ben vero che la banca avrebbe dovuto provvedere al (solo) frazionamento nel termine di tre mesi, ma non è men vero che a quella data le difficoltà
finanziarie dell'odierna appellante si erano nel frattempo già manifestate e che la stessa aveva svolto anche altre richieste per rientrare dai debiti.
Di tal che non merita censura la sentenza di primo grado laddove afferma
“….la prospettata violazione del canone della buona fede contrattuale
ascritto alla convenuta - sostanziatasi in tesi dell'attrice nell'aver frapposto
svariati ostacoli al frazionamento per ragioni emulative ed ostative-
contiene in sé un limite insuperabile: l'obbligo di salvaguardia che si
assume inadempiuto dalla banca quale fonte della prospettata
responsabilità risarcitoria, impone di preservare l'interesse della
controparte fintantoché ciò non comporti un apprezzabile sacrificio…. è
indubbio che se il mutuatario è in difficoltà finanziarie, il frazionamento,
con conseguente riduzione della garanzia agli immobili residui non liberati,
costituisce un ulteriore rischio che la banca ha il diritto-dovere di valutare
svolgendo ogni approfondimento istruttorio ritenuto necessario, volto in
principalità a valutare nuovamente il merito creditizio della debitrice
rispetto all'eventuale riduzione della garanzia reale in rapporto al debito
23 residuo. In altri termini, se la banca ritiene che il frazionamento ( o meglio
la riduzione della garanzia che da esso derivi) possa compromettere la
sicurezza della garanzia, non è tenuta a darvi corso, proprio perché
l'obbligo di salvaguardia degli interessi della mutuataria -che l'attrice
assume violato- trova il limite insuperabile nell'apprezzabile sacrificio
imposto all'Istituto mutuante che, altrimenti, sarebbe esposto
ingiustificatamente a un nuovo rischio in relazione alla mutata valutazione
del merito creditizio della debitrice, fermo restando che la banca, da parte
sua, aveva già interamente adempiuto alla principale obbligazione sulla
stessa gravante, ossia consegnare all'attrice l'importo mutuato…..”.
Né si può sostenere che il mancato riscontro della banca alla richiesta di frazionamento abbia causato l'azione esecutiva proposta dalla fornitrice
Bacco s.p.a.: il pignoramento, infatti, trascritto il 07/12/2012 si riferisce ad un debito certo liquido ed esigibile certamente anteriore alla richiesta di frazionamento (cfr. pag. 14 della comparsa di risposta della banca, non contestata sul punto dall'appellante).
In ogni caso, anche a voler accedere alla tesi sostenuta dall'appellante secondo cui il comportamento illegittimo della banca si sostanzierebbe nell'inerzia tenuta dalla stessa in violazione dell'art. 39 commi 6 bis e ss., è
assorbente ai fini del rigetto dell'appello la considerazione che
[...]
non ha in alcun modo provato il danno lamentato. Parte_1
24 Invero, l'importo di € 250.000,00 asseritamente dovuto per perdite ed oneri accessori (danno emergente) non risulta, infatti, in alcun modo documentato.
Analogamente nessun documento comprova l'avvenuto pagamento di €
25.000,00 asseritamente sostenuto per ottenere il frazionamento nel procedimento n. 2325/013, fermo restando che in base all'art. 7 bis del contratto di mutuo gli oneri sarebbero stati comunque a carico dell'Impresa.
Infine, del tutto indimostrato è l'asserito danno all'immagine.
A tal proposito va ricordato che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (cfr. Cass. 10/07/2023 n.
19551).
Nella specie vi è difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici,
l'asserito pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta della banca.
Il rigetto dei primi due motivi assorbe il terzo.
Per le svolte considerazioni la sentenza impugnata va integralmente confermata.
25 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi delle cause ricomprese tra i valori di € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00 (avendo parte attrice appellante chiesto danni per complessivi € 1.775.000,00) con riguardo alle prime due fasi ed alla fase decisionale, mentre la fase istruttoria e di trattazione va liquidata nel minimo essendosi risolta in una sola udienza.
Va dato atto della sussistenza in capo alle appellanti in solido dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 626/24
del Tribunale di Udine;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellata in complessivi € 29.033,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e
CPA come per legge;
26 - dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 236/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 08/07/2024
DA
(P.I.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'A.U. sig. , proc. dom. avv. RUSSO Parte_2
RAFFAELE ORLANDO e ANNA ORLANDO per mandato allegato all'atto di citazione depositato in grado di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
1 (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
Con rappresentante, proc. dom. avv. MASCHERIN CLARA e SIMONE
MARIA ROSARIA per procura generale alle liti in autentica dr. , Per_1
Notaio in Bologna del 29/10/2010, Rep. n. 115840 Racc. n. 33105
- APPELLATA -
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura
di credito bancario). Appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine
n.626/2024 emessa il 27/05/2024 e depositata il 27-28/05/2024
Causa iscritta a ruolo il 10/07/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 16/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In via principale e preliminare:
Accogliersi il presente appello, e per lo effetto annullare, modificare,
revocare la sentenza del Tribunale di Udine n. 626/2024 (RG n. 2498/2022)
emessa in data 27/05/2024, depositata in data 27-28/05/2024, notificata all'appellante dalla difesa della in data 13/06/2024 a mezzo CP_1
messaggio di posta elettronica certificata;
NEL MERITO:
In via principale:
2 1) In accoglimento del presente appello e della domanda proposta in primo grado, per lo effetto, dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Controparte_1
e, di conseguenza:
2-A) Condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni per mancato comportamento secondo buona fede e correttezza, nella misura di €
250.000,00 (duecentocinquantamila/00), oltre rivalutazione ed interessi o a quella somma maggiore o minore che l'On.le Collegio adito riterrà giusta ed equa, con interessi e rivalutazione;
2-B) Condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese della procedura per il frazionamento del mutuo, nella misura di € 25.000,00 (venticinquemila/00)
o a quella somma maggiore o minore che il giudice riterrà giusta ed equa,
oltre interessi;
2-C) Condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni all'immagine ed alla reputazione nella misura di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00)
o a quella somma maggiore o minore che l'On.le Collegio riterrà giusta ed equa, con interessi e rivalutazione;
3 3) Condannare la in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio ed onorario di difesa dei due gradi di giudizio, con attribuzione ai difensori costituiti per anticipazione fattane, oltre accessori di legge;
4) con sentenza clausolata, come per legge.
Con riserva di ogni altra azione, facoltà, eccezione e ragione, nessuna esclusa.”.
Per l'appellata:
“IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c., essendo “manifestamente infondato”;
NEL MERITO
- per il rigetto della proposta impugnazione e di ogni domanda con la stessa formulata, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza n. 626/2024 resa dal Tribunale di
Udine, in persona del Giudice, dott. Calienno;
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio, secondo la vigente normativa, oltre oneri ed accessori, come per legge.
Salvo ogni diritto.”.
4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20/07/2024 la società
[...]
(d'ora in avanti solo conveniva in Parte_1 Parte_1
giudizio, avanti il Tribunale Udine, (d'ora in avanti Controparte_1
esponendo che era proprietaria di diversi immobili siti in CP_1
Latisana (Udine); che per la loro realizzazione aveva ottenuto il mutuo fondiario ipotecario n° 055-000-3631597-000 da Banca UniCredit - Filiale
di Lignano Sabbiadoro - per originari € 600.000,00, importo poi ridotto a seguito del pagamento di quota/parte del piano di ammortamento;
che, per la realizzazione di tale complesso immobiliare, aveva affidato l'appalto alla
Impresa edile;
che il saldo ancora dovuto alla predetta Persona_2
impresa edile era di oltre € 300.000,00; che , oltre ad Persona_2
essere titolare della predetta ditta individuale, era anche socio/proprietario,
per una quota del 75% del capitale di essa attrice, mentre Parte_2
, fideiussore di per i conti correnti della ditta
[...] Persona_2
individuale, era socio/proprietario per una quota del 25% del capitale sociale, nonché Amministratore Unico di essa attrice;
che le intese raggiunte dal (per la propria ditta individuale) e dal (per la società Per_2 Pt_2
attrice) con erano che, realizzato il complesso immobiliare, CP_1
reperiti acquirenti con determinato “grado di solvibilità”, si sarebbe proceduto ad operare n° 4 operazioni di accollo del mutuo da parte di tali
5 acquirenti, liberando in tal modo i residui immobili da ogni peso ipotecario,
così che, con il ricavato, la società attrice avrebbe potuto saldare il proprio residuo debito con la impresa;
che, improvvisamente, all'inizio Per_2
dell'anno 2012, l'esposizione della impresa nei confronti di Per_2
era stata portata a pretesto per bloccare ogni operazione con essa CP_1
attrice, soggetto giuridico autonomo e distinto dalla impresa;
che, Per_2
in conseguenza di ciò, le pratiche per gli accolli a terzi, fino a quel momento
“stimolate”, erano state rallentate fino a bloccarle del tutto, “boicottando” e
“pregiudicando” gli interessi (ed i diritti) di e, quindi, Parte_1
direttamente ed indirettamente, anche quelli della;
che, Controparte_3
con comunicazione 11/05/2012, la Banca aveva disposto la revoca nei confronti della ditta individuale di ogni facilitazione creditizia per Per_2
i contratti di conto corrente in essere, intimando il pagamento dell'esposizione debitoria;
che, poiché il valore del patrimonio immobiliare della era di gran lunga superiore all'importo del Parte_1
mutuo ottenuto, in più occasioni essa attrice aveva inoltrato richiesta di frazionamento del mutuo ipotecario nonché richiesta di riduzione della garanzia ipotecaria su solo alcuni di tali unità immobiliari sufficienti a garantire tale credito;
che poiché la Banca aveva fatto, inutilmente, scadere il termine di cui agli artt.
6-bis e 6 ter del TUB (rectius: art. 39, commi 6 bis e 6 ter TUB) essa attrice aveva chiesto ed ottenuto dal Presidente del
6 Tribunale di Udine la designazione di un notaio al fine di redigere un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente da egli stesso;
che, in detta procedura, si era opposta a tale richiesta, lamentando CP_1
l'assenza dei requisiti di legge e la carenza di documentazione e di attività
indispensabili; che, nonostante ciò, la procedura di frazionamento si era perfezionata a spese di essa attrice mediante la trascrizione nei pubblici registri, nel mese di luglio 2014; che anche successivamente, CP_1
aveva agito in modo sistematico e continuato in pregiudizio della società
attrice ostacolando in ogni modo la compravendita a terzi degli immobili ponendo la propria cliente in uno stato di crisi aziendale;
che, anche in conseguenza di ciò, gli immobili dell'attrice erano stati sottoposti a pignoramento per un debito inferiore ad € 25.000,00 da parte della società
Bacco spa;
che la mancata concessione del frazionamento aveva comportato l'impossibilità di presentare istanza di riduzione del predetto pignoramento;
che, per estinguere la predetta procedura, pur in una situazione di crisi di liquidità, l'attrice aveva dovuto versare la complessiva somma di €
47.896,63; che, a seguito di contenzioso giudiziale, in data 23/04/2014, la aveva notificato a Controparte_4 Parte_1
atto di chiamata in causa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
187/2013 per la somma di € 316.391,57, oltre interessi, emesso dal
Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Frattamaggiore, promosso dalla
7 stessa nei confronti della Controparte_4 [...]
(procuratrice della , avendo proposto Controparte_5 CP_1
domanda riconvenzionale nei confronti della per il suo CP_1
comportamento illegittimo sia in relazione al rapporto di conto corrente tra il e l'istituto bancario, sia per averla danneggiata come creditrice Per_2
nei confronti di che essa attrice si era costituita in Parte_1
giudizio proponendo a propria volta domanda riconvenzionale nei confronti di che, con sentenza in data 06/09/2021, il Tribunale di Napoli CP_1
aveva accolto parzialmente l'opposizione, revocando il d.i. n° 187/13
emesso dal Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Frattamaggiore - ma condannando l' al pagamento, in favore Controparte_4
dell'opposta Banca, della (minor) somma di € 253.370,00, oltre interessi;
che la domanda riconvenzionale proposta da era stata Persona_2
rigettata, mentre la domanda riconvenzionale proposta da essa attrice era stata ritenuta estranea al giudizio;
che dalla prova delegata espletata e dalla copiosa documentazione esibita in quel giudizio, emergeva la fondatezza delle domande proposte dall'attrice; che stante il comportamento illegittimo e contrario a buona fede della banca, essa attrice aveva subito danni sia materiali che immateriali (danni all'immagine e morali); che, trattandosi di danno da responsabilità contrattuale, doveva essere liquidata una somma a titolo di penale per l'inadempimento.
8 Tutto ciò premesso l'attrice chiedeva che, accertata la responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale della convenuta, quest'ultima venisse condannata al risarcimento dei danni così quantificati: a) € 250.000,00 a titolo di danno patrimoniale per le perdite subite (oneri passivi sui debiti e le spese di procedura), precisando che “…la difficoltà di una indicazione
analitica e precisa deriva dal fatto che tali spese sono tutt'ora in fieri,
poiché ancora non definite nel loro ammontare preciso… (cfr. pag. 24
dell'atto di citazione”; b) € 25.000,00 ovvero…. “quella somma maggiore o
minore che il giudice riterrà giusta e equa” (cfr. pag. 27 dell'atto di citazione) a titolo di rifusione delle spese sopportate per la procedura per il frazionamento del mutuo (sempre quindi danno emergente); c) una somma non inferiore ad € 1.500.000,00 ovvero in una somma maggiore o minore
“che il giudice riterrà giusta ed equa” per danno all'immagine
“…elevatissimo, poiché ormai la stessa è tacciata come "a continuo rischio
di fallimento", oltre che "inaffidabile nelle compravendite"….” (cfr. pag. 25
dell'atto di citazione); d) una somma a titolo di penale per l'inadempimento,
trattandosi di responsabilità da determinarsi e liquidarsi come sopra (cfr.
pag. 25 dell'atto di citazione); e) un ulteriore importo a titolo di danno morale “…poiché il comportamento della integra anche Controparte_1
condotte penalmente rilevanti…” (cfr. sempre pag. 25 dell'atto di citazione); f) il risarcimento di ogni danno (patrimoniale e non patrimoniale)
9 conseguente a tale comportamento illegittimo, “risarcimento quantificato in
corso di causa e comunque rimesso all'equo apprezzamento del Giudice
adito”.
Si costituiva eccependo, in via preliminare la violazione del CP_1
principio del ne bis in idem, per essersi formato già il giudicato sulla domanda risarcitoria nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla e dal fideiussore Controparte_4
incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_2
rubricato R.G. 85809/2013.
Nel merito la convenuta deduceva l'assoluta infondatezza della domanda risarcitoria, in considerazione del fatto che la situazione di crisi economica in cui versava l'attrice non era, in alcun modo, riconducibile al suo operato;
che, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, aveva comunicato alla cliente che non si poteva procedere al frazionamento del mutuo in quanto rimanevano, tra l'altro, da risolvere alcuni punti salienti al fine del perfezionamento dell'operazione; che in particolare, era necessario acquisire una nuova perizia sui cespiti a seguito della variazione in diminuzione del loro valore, rispetto all'originaria stima nonché acquisire notizie aggiornate in merito alla procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al
Tribunale di Udine avente ad oggetto i beni dati in garanzia ed, infine,
acquisire presso il sede degli immobili, l'abitabilità o Controparte_6
10 l'attestazione che non ci fossero elementi ostativi;
che, in ogni caso, non essendo stata pagata la rata scaduta del 30/10/2012 e quelle seguenti dell'aprile e dell'ottobre 2013 e nemmeno il premio assicurativo ai sensi delle disposizioni in materia del TUB, non si sarebbe nemmeno potuto procedere all'erogazione del frazionamento, aldilà delle difficoltà
procedurali implicate;
che, infine, le pattuizioni contrattuali all'art.7 bis prevedevano il frazionamento del mutuo non come un obbligo, ma come una mera facoltà della banca, di tal che nessuna responsabilità di tipo contrattuale poteva esserle imputabile;
che le prove acquisite nel procedimento conclusosi presso il Tribunale di Napoli non emergeva un comportamento illegittimo della banca,
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Udine rigettava la domanda condannando l'attrice alle spese.
Dopo aver respinto l'eccezione di giudicato formulata dalla convenuta, il primo Giudice rilevava che al momento in cui era stata svolta la richiesta di frazionamento la mutuataria versava già in condizioni di difficoltà
finanziarie e si era già resa inadempiente rispetto al contratto di mutuo, non avendo onerato la rata del 30/10/2012; che tale situazione soggettiva era idonea, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ingenerare nella banca convenuta il timore che l'originaria valutazione positiva del merito creditizio in capo alla debitrice non fosse più tale, ossia che la debitrice
11 manifestasse una situazione di squilibrio economico-finanziario da porre in dubbio il regolare adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta;
che,
pertanto, non sussisteva in capo alla banca l'obbligo di dar corso alla riduzione dell'ipoteca quale effetto del frazionamento richiesto che,
comprendeva, tra l'altro, la prognosi circa la sufficienza, o meno, del valore residuo degli immobili non liberati a coprire il rischio del mancato pagamento delle rate non ancora rimborsate;
che, in questo contesto, la richiesta di documentazione formulata dalla banca si appalesava del tutto legittima in ragione della doverosa condotta prudente che connotava la gestione professionale degli istituti di credito nella valutazione del rischio di ogni singola operazione;
che, poiché l'attrice aveva fornito informazioni e documenti in misura parziale, nessun comportamento contrario a buona fede era imputabile alla banca.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società
[...]
fondandolo su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamenta che la ricostruzione dei fatti operata dal giudicante sarebbe errata sotto un duplice profilo, ossia quello del mero dato storico e quello della corretta interpretazione della domanda formulata dall'attrice: da un lato, infatti, la prima richiesta di frazionamento risaliva al 23/07/2012 e, quindi, non corrisponderebbe al vero che l'attrice avrebbe formulato la richiesta di frazionamento quando già versava in uno
12 stato di grave difficoltà economica;
dall'altro, la domanda giudiziale aveva ad oggetto il complessivo comportamento illegittimo tenuto da CP_1
dall'inizio dell'anno 2012 in poi non solo la gestione della richiesta di frazionamento.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato laddove, nell'affermare che l'art. 7 bis del contratto di mutuo fondiario non comportava a carico di un obbligo, non avrebbe ben CP_1
compreso l'oggetto della richiesta di frazionamento che era quella di ripartire l'importo complessivo della garanzia ipotecaria (gravante indistintamente sull'intero complesso immobiliare) proporzionalmente sulle singole unità immobiliari, affinché, con l'alienazione dei singoli immobili,
fosse proporzionalmente estinta la quota del mutuo, in modo tale da permetterle di programmare la gestione aziendale e, con ogni singola vendita, capire quale quota del corrispettivo destinare all'estinzione della ipoteca, quale al pagamento dei fornitori e quale da considerare “utile di impresa” e ciò senza alcuna diminuzione della garanzia per la banca, perché
gli immobili residui – stante la ripartizione proporzionale della ipoteca –
avrebbero sempre e comunque avuto valore sufficiente a garantire il credito residuo. Inoltre, il Giudice di primo grado avrebbe del tutto frainteso il senso letterale dell'art. 7 bis con riguardo al diritto del mutuatario richiesto ed alle facoltà della banca mutuante, considerato che al momento della
13 prima richiesta di frazionamento, l'attrice era assolutamente in regola con i pagamenti, non aveva procedura esecutive in corso, non aveva ritardi o qualsiasi altro sintomo che potesse far ritenere alla banca che il frazionamento potesse compromettere la restituzione del mutuo e tenuto conto che la banca aveva dimostrato, con il suo comportamento, di non voler realmente dar seguito alla richiesta, come emergeva chiaramente dal provvedimento del Presidente del Tribunale di Udine del 15/01/2014, che aveva stigmatizzato l'inerzia della banca, la quale malgrado i ripetuti solleciti, non aveva provveduto a dar corso alle operazioni.
Con il terzo motivo l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza con riguardo alle spese in ragione dell'accoglimento dei primi due motivi.
Tutto ciò premesso l'appellante, in riforma dell'impugnata sentenza, ha chiesto che sia condannata: a) al risarcimento dei danni per CP_1
mancato comportamento secondo buona fede e correttezza, nella misura di €
250.000,00 (oltre rivalutazione ed interessi) ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta giusta ed equa;
b) alla rifusione delle spese della procedura per il frazionamento del mutuo, nella misura di € 25.000,00 – o in quella somma maggiore o minore ritenuta giusta ed equa, oltre interessi;
c)
al risarcimento dei danni all'immagine ed alla reputazione nella misura di €
1.500.000,00, o di quella somma maggiore o minore ritenuta giusta ed equa,
oltre ad interessi e rivalutazione.
14 Si è costituita l'appellata chiedendo che venisse pronunciata l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ovvero che l'appello venisse rigettato.
All'udienza del 22/01/2025 le parti hanno insistito nelle loro rispettive istanze.
Il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione e considerato che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c., ha disposto la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni richiesta dalle parti con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Indi, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Preliminarmente va rilevato che la banca non ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado laddove ha rigettato l'eccezione di giudicato.
Di tal che del tutto inammissibile si appalesa l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, riproposta in comparsa conclusionale (cfr.
pagg. 8-10).
Ancora preliminarmente va ritenuto che infondata è anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della banca, parte appellante non si è limitata “..a riproporre le
medesime contestazioni ed argomentazioni esposte in primo grado..”, ma ha
15 chiaramente individuato le questioni e i punti oggetto di contestazione con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata.
Ciò premesso, nel merito, la sentenza di primo grado va confermata sia pure con motivazione parzialmente diversa.
Con riguardo al primo motivo va precisato che la società
[...]
radicando il presente giudizio avanti il Tribunale di Udine, ha Parte_1
lamentato un asserito comportamento ostativo ed illegittimo di CP_1
estrinsecatosi, a partire dal 2012, nel “…rallentamento delle pratiche per gli
accolli a terzi, fino a quel momento “stimolate”…….rimandandole “sine
die”….talvolta invitando il potenziale acquirente a non fare operazioni di
acquisto con la . siccome a rischio di Controparte_7
fallimento…disertando gli appuntamenti presso il notaio per la
compravendita di immobili ad acquirenti che avevano ottenuto un mutuo da
altro istituto bancario e chiedendo, addirittura, al notaio stesso di rinviare
l'incontro “a data da destinarsi” senza fornire alcuna valida
spiegazione…..” e culminato con il mancato frazionamento del mutuo concesso dalla stessa Banca, così determinando una situazione di stallo delle compravendite a terzi degli immobili aggravando, in tal modo, la sua situazione debitoria e soprattutto costringendola a sostenere ingenti costi ed oneri per ottenere quanto dovutole per legge (frazionamento), nonché
esponendola a rischio di azione di risarcimento dei danni da parte dei
16 sottoscrittori dei contratti preliminari e portandola ad una crisi di illiquidità,
non essendo in grado di vendere i propri immobili.
La quindi, assumendo che tali condotte Parte_1
comportavano la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca pretendeva, in primo grado, il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali indicando ben sei voci di danno.
Costituendosi nel presente grado di giudizio l'appellante ha limitato alle prime tre le voci di danno richiesto (cfr. pag. 39 dell'atto di citazione in appello) assumendo che la condotta della banca violerebbe gli artt. 1175,
1366, 1375 ed, in via residuale, l'art. 2043 c.c., oltre che dell'art. 7 bis del contratto di mutuo (cfr. pag. 37 dell'atto di citazione in appello).
Dunque, devono ritenersi definitivamente abbandonate le altre richieste di risarcimento del danno formulate in primo grado e prima fra tutte la domanda di risarcimento del danno morale, non avendo del resto mai specificato parte attrice quali sarebbero state le condotte “penalmente
rilevanti” imputabili alla banca ed, in secondo luogo, quella diretta al pagamento di una somma “a titolo di penale per l'inadempimento”.
Ciò chiarito va ricordato che, ai fini dell'affermazione della responsabilità,
sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede la prova dell'inadempimento, del nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno lamentato ed, infine, la prova della sussistenza del danno.
17 Ora, con riguardo alle asserite condotte illegittime tenute da ed, in CP_1
particolare, ai presunti ostacoli frapposti alle compravendite non esaminate dal Giudice di prime cure - che si è effettivamente concentrato esclusivamente sul mancato accoglimento della domanda di frazionamento -
va ritenuto che la tesi dell'appellante secondo cui la banca avrebbe agito al
“solo unico scopo di procurare loro un dissesto finanziario e farle fallire”
(cfr. pag. 15 dell'atto di appello), oltre che essere poco credibile (la stessa appellante riconosce che “il dissesto finanziario ovvero il fallimento, non
avrebbe giovato neppure alla stessa - cfr. pag. 15 citata), non CP_1
risulta dimostrata in causa.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non risultano, infatti,
decisive le testimonianze assunte nel giudizio conclusosi con sentenza
7123/21 del Tribunale di Napoli pubblicata il 07/09/2021 ed acquisite in atti.
Manca, infatti, non solo la prova del nesso causale tra il comportamento della banca e il danno, ma la stessa prova del danno.
La teste infatti, pur avendo riferito che sarebbe stata Testimone_1
“sconsigliata” dal “personale della filiale” di concludere con l'odierna appellante l'acquisto, ha ammesso di aver poi stipulato l'atto di compravendita in data 13/09/2012.
18 Non risulta, invece, in alcun modo che il prezzo inizialmente stabilito abbia subito una riduzione a causa del comportamento ostativo di CP_1
In questo contesto si rileva che parte attrice non ha prodotto né il contratto preliminare né il contratto definitivo stipulato con la di tal che le Tes_1
affermazioni della teste (“ …Preciso che nel preliminare concordammo con
la prezzo di acquisto di € 95.000,00, a gennaio Controparte_8
2012 circa, dopo vari rinvii dell' e le lungaggini conseguenti CP_1
proposi a luglio-agosto 2012….mi sembra…l'acquisto per € 70.000, atteso
il comportamento di e le ridotte condizioni di mercato, che mi fu CP_1
accolto…”), non risultano avvalorate da alcun documento e comunque sono generiche.
Considerazioni del tutto analoghe possono essere svolte con riguardo alle dichiarazioni rese dal teste (che si definisce “potenziale acquirente Tes_2
di un immobile”) che, dopo aver riferito che, nel maggio-aprile 2012,
un'impiegata della filiale di gli avrebbe “sconsigliato” l'acquisto CP_1
di un appartamento al prezzo di € 190.000,00, sostiene che avrebbe stipulato con la un preliminare (due o tre mesi dopo) al prezzo Parte_1
ridotto di “€ 130.000/140.000”.
Anche tali dichiarazioni non trovano riscontro in atti, tanto più che dal verbale di causa risulta che il predetto preliminare risale al 14/12/2011 (cfr.
il verbale 04/10/2016).
19 Nè si possono trovare riscontri significativi del fatto che avrebbe CP_1
costretto la “ad una vendita a prezzo notevolmente Parte_1
ribassato, con grave perdita sicuramente da gennaio 2012 a giugno 2012
dissuadendo potenziali acquirenti…” dalle dichiarazioni dei testi Tes_3
e . Tes_4
Quanto alla registrazione depositata intervenuta tra i funzionari della banca e e va ricordato che in tema di Parte_2 Persona_2
prove civili, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è
realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa (cfr. da ultimo
Cass. 03/12/2024 n. 30977).
Va rilevato, tuttavia, che, nella specie, i dipendenti della banca - e Tes_5
– sentiti come testi nel procedimento conclusosi con sentenza 7123/21 Tes_6
del Tribunale di Napoli pubblicata il 07/09/2021 hanno confermato l'incontro e confermato la loro presenza riconoscendo anche la propria voce.
Di tal che la registrazione va ritenuta acquisita agli atti di causa.
Ciò detto dal (faticoso) ascolto di tale colloquio che risalirebbe al
29/03/2012 non emerge che la banca volesse bloccare senza giustificato motivo le operazioni di accollo e di mutuo, ma piuttosto che già in allora
20 c'erano delle criticità finanziarie che sia la banca sia gli imprenditori
( e ) intendevano gestire Persona_2 Parte_2
considerando il “gruppo” imprenditoriale.
Significative a questo proposito sono le parole degli imprenditori “…se noi
Co ci siamo come gruppo la la ci calcolate come Parte_1
gruppo se noi come gruppo abbiamo delle proprietà che vi garantiscono
come totale del gruppo con le vendite rientriamo di tutto…che problema c'è
da parte di di sbloccare valutando tutte le persone che vanno ad CP_1
acquistare casa mutuo per mutuo state frazionando il debito…nei confronti
non di un unico debitore, ma di dieci debitori….” , e ancora: “…..vogliamo
rientrare prima con tant'è vero che abbiamo fatto una proposta CP_1
Cont di continuare a lavorare con è l'unica banca che ci ha dato la
possiblità di lavorare con una certa elasticità…..noi abbiamo in superiore a
tutti gli importi se siamo un gruppo valutateci da gruppo. Abbiamo queste
proprietà le eliminiamo man mano i con i mutui poi affianco fare un piano
di rientro che si basi sulle nostre possibilità personali…..”.
E' in questo contesto di palese difficoltà finanziaria del “gruppo” che i funzionari della banca rispondono “…chiaramente quando c'è CP_1
una situazione di questo tipo l'operatività, le operazioni di accordo noi non
le concediamo…no mutuo nuovo non lo concediamo su un'operazione già
nostra visto che è a rischio visto che c'è una criticità fare dei mutui sulla
21 clientela ma non collegati al rapporto…”, come del resto confermato anche dai testi e (cfr. il verbale 10/01/2017). Tes_6 Tes_5
Come specificato dal teste il colloquio riguardava la richiesta di Tes_6
“accollo privativo”, non la richiesta di frazionamento in sé.
Quanto al mancato frazionamento del mutuo oggetto sia del primo che del secondo motivo di appello, va evidenziato che è vero che, diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, la prima richiesta di frazionamento (e riduzione della garanzia ipotecaria) risale al 23/07/2012 e risulta ricevuta dalla Banca 31/07/2012, che ne dava riscontro in data
28/08/2012 confermando che la richiesta era già all'attenzione del funzionario preposto.
Va evidenziato, tuttavia, da un lato, che la richiesta è del tutto generica con riguardo al frazionamento (non vengono nemmeno indicati gli immobili interessati) e, dall'altro, che, nelle more, la società non provvide al pagamento della rata di mutuo scadente il 30/10/2012, termine che coincide proprio con il termine di cui all'art. 39, comma 6 bis, del TUB previsto per l'adempimento della banca.
Né la società provvide al pagamento delle rate dell'aprile e dell'ottobre
2013, oltre al mancato versamento del premio assicurativo.
Di conseguenza, tenuto conto delle criticità già registrate in epoca precedente (cfr. il colloquio avvenuto asseritamente nel marzo 2012),
22 nonché del fatto che la richiesta di frazionamento era collegata alla richiesta di accollo 8cfr. in tal senso anche la missiva 05/02/2013 – doc. 13 attrice)
non risulta dimostrato l'asserito comportamento illegittimo della banca: è
ben vero che la banca avrebbe dovuto provvedere al (solo) frazionamento nel termine di tre mesi, ma non è men vero che a quella data le difficoltà
finanziarie dell'odierna appellante si erano nel frattempo già manifestate e che la stessa aveva svolto anche altre richieste per rientrare dai debiti.
Di tal che non merita censura la sentenza di primo grado laddove afferma
“….la prospettata violazione del canone della buona fede contrattuale
ascritto alla convenuta - sostanziatasi in tesi dell'attrice nell'aver frapposto
svariati ostacoli al frazionamento per ragioni emulative ed ostative-
contiene in sé un limite insuperabile: l'obbligo di salvaguardia che si
assume inadempiuto dalla banca quale fonte della prospettata
responsabilità risarcitoria, impone di preservare l'interesse della
controparte fintantoché ciò non comporti un apprezzabile sacrificio…. è
indubbio che se il mutuatario è in difficoltà finanziarie, il frazionamento,
con conseguente riduzione della garanzia agli immobili residui non liberati,
costituisce un ulteriore rischio che la banca ha il diritto-dovere di valutare
svolgendo ogni approfondimento istruttorio ritenuto necessario, volto in
principalità a valutare nuovamente il merito creditizio della debitrice
rispetto all'eventuale riduzione della garanzia reale in rapporto al debito
23 residuo. In altri termini, se la banca ritiene che il frazionamento ( o meglio
la riduzione della garanzia che da esso derivi) possa compromettere la
sicurezza della garanzia, non è tenuta a darvi corso, proprio perché
l'obbligo di salvaguardia degli interessi della mutuataria -che l'attrice
assume violato- trova il limite insuperabile nell'apprezzabile sacrificio
imposto all'Istituto mutuante che, altrimenti, sarebbe esposto
ingiustificatamente a un nuovo rischio in relazione alla mutata valutazione
del merito creditizio della debitrice, fermo restando che la banca, da parte
sua, aveva già interamente adempiuto alla principale obbligazione sulla
stessa gravante, ossia consegnare all'attrice l'importo mutuato…..”.
Né si può sostenere che il mancato riscontro della banca alla richiesta di frazionamento abbia causato l'azione esecutiva proposta dalla fornitrice
Bacco s.p.a.: il pignoramento, infatti, trascritto il 07/12/2012 si riferisce ad un debito certo liquido ed esigibile certamente anteriore alla richiesta di frazionamento (cfr. pag. 14 della comparsa di risposta della banca, non contestata sul punto dall'appellante).
In ogni caso, anche a voler accedere alla tesi sostenuta dall'appellante secondo cui il comportamento illegittimo della banca si sostanzierebbe nell'inerzia tenuta dalla stessa in violazione dell'art. 39 commi 6 bis e ss., è
assorbente ai fini del rigetto dell'appello la considerazione che
[...]
non ha in alcun modo provato il danno lamentato. Parte_1
24 Invero, l'importo di € 250.000,00 asseritamente dovuto per perdite ed oneri accessori (danno emergente) non risulta, infatti, in alcun modo documentato.
Analogamente nessun documento comprova l'avvenuto pagamento di €
25.000,00 asseritamente sostenuto per ottenere il frazionamento nel procedimento n. 2325/013, fermo restando che in base all'art. 7 bis del contratto di mutuo gli oneri sarebbero stati comunque a carico dell'Impresa.
Infine, del tutto indimostrato è l'asserito danno all'immagine.
A tal proposito va ricordato che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (cfr. Cass. 10/07/2023 n.
19551).
Nella specie vi è difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici,
l'asserito pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta della banca.
Il rigetto dei primi due motivi assorbe il terzo.
Per le svolte considerazioni la sentenza impugnata va integralmente confermata.
25 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi delle cause ricomprese tra i valori di € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00 (avendo parte attrice appellante chiesto danni per complessivi € 1.775.000,00) con riguardo alle prime due fasi ed alla fase decisionale, mentre la fase istruttoria e di trattazione va liquidata nel minimo essendosi risolta in una sola udienza.
Va dato atto della sussistenza in capo alle appellanti in solido dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 626/24
del Tribunale di Udine;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellata in complessivi € 29.033,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e
CPA come per legge;
26 - dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
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