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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/07/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 6190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6190/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PETRILLO Parte_1 C.F._1
ROBERTA
ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. FURNERI ANGELA CP_1 C.F._2
US AV
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.06.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 30.06.2025 le parti, significando di essere addivenute ad un accordo, hanno congiuntamente precisato le seguenti conclusioni:
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi, SIg.ri e del Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario, contratto in data 01.09.2007, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pomezia (RM), N.41 – Parte 2, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e conseguentemente disporre la trasmissione del provvedimento da parte della Cancelleria ed ordinare all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Pomezia (RM) di procedere all'annotazione della Sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze;
2. Assegnazione della casa familiare, sita in Velletri (RM), Via del Cigliolo n. 73, senza possibilità di frazionamento alcuno dell'immobile, alla SI.ra , con quanto in essa contenuto ed a corredo, che vi Parte_1 continuerà ad abitare unitamente alla prole minorenne, la quale manterrà, presso tale abitazione, la propria residenza. Le parti, al fine di definire l'assetto degli interessi patrimoniali, in conseguenza della separazione, nell'ambito dell'autonomia negoziale ad esse consentita, concordano espressamente che il SI. si impegni ed obblighi a continuare a versare il rateo del mutuo ad CP_1 egli integralmente intestato, che grava sulla casa familiare, pari ad Euro 580,00 mensili, che vada computato quale contributo al mantenimento anche l'importo del rateo del mutuo, funzionale ad assicurare alla minore la conservazione con l'habitat relazionale e domestico di riferimento. Il SI. si impegna ed obbliga ad allontanarsi dalla casa familiare entro e non oltre il giorno CP_1
27.06.2025, senza possibilità di proroga alcuna, e, alla predetta data, dovrà aver già asportato, dall'unità abitativa, tutti i propri effetti personali. La sig.ra si impegna ad Parte_1 accettare l'immobile nello stato di fatto in cui si trova;
non potrà apportare all'immobile nessuna modifica strutturale, impiantistica e/o conservativa e tutte le attività necessarie dovranno essere comunicate al sig. che ne rimane unico proprietario. Quanto agli animali, di proprietà CP_1 esclusiva del SI. (tartarughe), quest'ultimo si impegna ed obbliga ad asportare dalla casa CP_1 familiare la suddetta fauna, entro e non oltre 31.07.2025. Per quanto riguarda l'acquario questo è Per_ stato costruito dal sig per la IG;
la struttura fa parte del corredo della casa e rimarrà CP_1 all'interno della stessa. Resta inteso che il SI. i impegna ed obbliga a corrispondere l'importo CP_1 pari al 50% relativo alle utenze, per tutto il periodo per il quale ha usufruito della casa familiare, sino al suo allontanamento, avvenuto in data 27.06.2025. Successivamente, tutte le utenze saranno volturate a nome della sig.ra . Le parti concordano che il SI. potrà Parte_1 CP_1 lasciare, all'interno della casa familiare, gli strumenti e materiali per la manutenzione ordinaria dell'immobile. La SI.ra si obbliga, altresì, con la sottoscrizione del presente accordo, Parte_1
a farsi carico di tutte le spese ordinarie riguardante il bene immobile.
3. Affido condiviso della IG minore (C.F.: ), nata a [...] il [...], con collocamento Per_2 C.F._3 prevalente presso la madre, nella casa familiare, e nel rispetto del principio della bigenitorialità, distribuzione dei tempi di visita-frequentazione padre-IG, secondo il seguente calendario: • Libera frequentazione infrasettimanale, dall'uscita di scuola sino alle ore 22.00, quando il padre riaccompagnerà la minore presso la casa familiare;
con possibilità di un pernotto, durante la settimana, presso il genitore non collocatario, il quale riaccompagnerà poi la minore il giorno dopo presso l'Istituto Scolastico da ella frequentato, previo accordo tra i genitori, ed il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e di vita di relazione della minore, nonché con le esigenze lavorative del padre;
• Il padre potrà trascorrere con la IG due weekend al mese, che alternerà con la SI.ra , sempre dall'uscita di scuola e, ad ogni modo, dal venerdì sino Parte_1 alla mattina (nel periodo estivo l'orario potrà essere differito sino alle ore 22.00), di lunedì a scuola, se in periodo scolastico, o casa durante il periodo estivo, concordando l'orario di rientro con il genitore. • Le parti prenderanno di comune accordo tutte le decisioni per la IG, relative all'istruzione, educazione e salute, con responsabilità genitoriale affidata ad entrambi. Ciascun genitore, in ordine all'esercizio dell'ordinaria amministrazione, provvederà autonomamente durante i tempi di permanenza della minore presso di sé, con obbligo, per entrambi, di verificare il regolare svolgimento dei compiti scolastici e coadiuvarla, qualora fosse necessario, nonché di assisterla ed accompagnarla in tutte le attività sportive ed extrascolastiche sempre durante i tempi di permanenza della minore presso di sé. • Durante le vacanze di Natale, ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti, potrà trascorrere con la IG fino a sette giorni non consecutivi, da concordarsi tra le parti, entro il giorno 30 del mese di novembre di ogni anno, avendo cura di alternare, annualmente, i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, nonché del 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
• Il padre terrà con sé la minore durante le vacanze pasquali, alternando con la madre, la giornata della Pasqua a quella del lunedì dell'Angelo e per le altre festività, quali 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, alternando tali date con l'altro genitore;
• Relativamente alle vacanze estive, i coniugi concordano, altresì, che la IG resterà con il padre quindici giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto di ogni anno, da individuare previa comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ogni anno, con impegno reciproco di assicurare la reperibilità telefonica in detti periodi;
• Le parti potranno godere di ulteriori periodi di vacanza durante l'anno, sempre da concordare tra loro, salvo poi recuperare l'altra figura genitoriale il tempo di visita e frequentazione con la prole per il tempo non goduto;
• Il giorno del compleanno della IG seguirà la regola dell'alternanza, ove non sia possibile trascorrerlo insieme;
• Riguardo ai compleanni dei genitori, ed alla festa del papà e della mamma, le parti, sin da ora, stabiliscono che per tali ricorrenze la figura interessata trascorrerà la giornata con la minore, a prescindere dalla disciplina del diritto di visitafrequentazione. • Detti tempi e modalità potranno essere modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze della minore lo consentiranno e previo accordo tra le parti;
4. Quanto alle statuizioni economiche, stante l'oggettivo squilibrio patrimoniale tra le parti, il SI. si impegna CP_1 ed obbliga a versare, a titolo di mantenimento per la coniuge, la somma pari ad Euro 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla SI.ra , entro Parte_1 il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. Il SI. si impegna ed obbliga a versare, altresì, a titolo di CP_1 Per_ mantenimento per IG minore , la somma pari ad Euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla SI.ra , entro il 5 di ogni Parte_1 mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, solo a seguito di decreto di omologa da parte del Giudice;
inoltre il sig. si obbliga a versare il rateo del mutuo ad egli CP_1 integralmente intestato, che grava sulla casa familiare, pari ad Euro 580,00 mensili, computato quale contributo al mantenimento anche l'importo del rateo del mutuo, funzionale ad assicurare alla minore la conservazione con l'habitat relazionale e domestico di riferimento. Pertanto, il SI. CP_1 Per_ si impegna ed obbliga a versare, a titolo di mantenimento per la coniuge e per la IG minore , la somma pari ad Euro 750,00 mensili oltre € 580,00 per il rateo del mutuo. I genitori concorreranno in ragione della metà (50% ciascuno) nelle spese sportive, ludiche, scolastiche, straordinarie della IG, così come previste nel Protocollo in materia, adottato dal Tribunale di Velletri ed attualmente vigente, qui da intendersi integralmente trascritto e riportato. Per quanto concerne le spese sanitarie si specifica che il sig. usufruisce di una polizza sanitaria che è integrata per la minore CP_1 che comporta per la stessa un costo annuo di € 154,00 la suddetta polizza copre tutte le Per_2 spese sanitarie. La polizza ha una validità dal 1.03.2025 a 1.3.2026 e la sig. dovrà Parte_1 corrispondere la metà della polizza già versata per un importo pari ad € 77,00. 5. In deroga alla disciplina generale ed attualmente vigente della divisione al 50% tra i genitori dell'assegno unico, in caso di affido condiviso, le parti concordano che tale sostegno economico verrà percepito, per l'intero, dal SI.
6. Le parti concordano che l'autovettura LAND CP_1 [...]
di proprietà del SI. continuerà ad essere utilizzata dalla SI.ra CP_2 CP_1
, rimanendo però intestata al marito, di modo che la moglie possa continuare a Parte_1 beneficiare della classe di merito assicurativa di quest'ultimo. La sig.ra dovrà Parte_1 corrispondere al sig. il bollo del corrente anno 2025 e pagare le rate assicurative di maggio e CP_1 giugno 2025. Ciò permetterà, quindi, alla SI.ra di poter beneficiare di importi più Parte_1 ridotti che le consentiranno di provvedere al pagamento delle spese relative al predetto mezzo di trasporto, garantendo, così, gli spostamenti alla minore. Ne consegue che, alla condizione di cui sopra, il pagamento dell'assicurazione, del bollo, e di ogni spesa concernente la manutenzione dell'autovettura LAND ROVER FREELANDER, saranno interamente supportate dalla SI.ra
.
7. Le parti danno il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del loro passaporto Parte_1
e quello della IG minore.
8. Rinuncia reciproca alle domande azionate dalle rispettive parti nel corso del presente giudizio (domande di addebito), e ad ogni istanza istruttoria articolata ed ammessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, nella persona del Giudice, Dott. Angelo Baffa.
9. Le parti dichiarano reciprocamente di non avere depositato alcuna denuncia e/o esposto penale nei confronti dell'altro coniuge e di rinunciare ad ogni azione penale nei confronti dell'altro coniuge che possa essere scaturita per episodi intercorsi tra le parti dalla data di deposito del presente ricorso sino alla data di sottoscrizione del presente accordo. 10. Le parti, con l'integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo non avranno nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, avendo definito ogni questione patrimoniale, fatta eccezione per quanto stabilito nelle condizioni che precedono. 11. Il presente accordo include l'integrale compensazione delle spese legali, stante la sua definizione e sottoscrizione”. La parti hanno infine precisato la decorrenza delle statuizioni economiche, a far data dalla pubblicazione della sentenza. Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per dar luogo alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, stante l'acclarata impossibilità di ripristino della convivenza, divenuta non più tollerabile, ritiene che le suddette condizioni vadano senz'altro recepite dal tribunale, non risultando in contrasto con l'interesse della IG (nata a [...] il [...]), né con norme Per_2 imperative. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Pomezia (Rm) in data
1.09.2007 (atto n. 41, parte II, serie A, anno 2007) alle condizioni di cui in parte motiva;
- ordina l'annotazione come per legge;
- spese compensate.
Così deciso in Velletri il 30.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Angelo Baffa dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6190/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PETRILLO Parte_1 C.F._1
ROBERTA
ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. FURNERI ANGELA CP_1 C.F._2
US AV
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.06.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 30.06.2025 le parti, significando di essere addivenute ad un accordo, hanno congiuntamente precisato le seguenti conclusioni:
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi, SIg.ri e del Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario, contratto in data 01.09.2007, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pomezia (RM), N.41 – Parte 2, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e conseguentemente disporre la trasmissione del provvedimento da parte della Cancelleria ed ordinare all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Pomezia (RM) di procedere all'annotazione della Sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze;
2. Assegnazione della casa familiare, sita in Velletri (RM), Via del Cigliolo n. 73, senza possibilità di frazionamento alcuno dell'immobile, alla SI.ra , con quanto in essa contenuto ed a corredo, che vi Parte_1 continuerà ad abitare unitamente alla prole minorenne, la quale manterrà, presso tale abitazione, la propria residenza. Le parti, al fine di definire l'assetto degli interessi patrimoniali, in conseguenza della separazione, nell'ambito dell'autonomia negoziale ad esse consentita, concordano espressamente che il SI. si impegni ed obblighi a continuare a versare il rateo del mutuo ad CP_1 egli integralmente intestato, che grava sulla casa familiare, pari ad Euro 580,00 mensili, che vada computato quale contributo al mantenimento anche l'importo del rateo del mutuo, funzionale ad assicurare alla minore la conservazione con l'habitat relazionale e domestico di riferimento. Il SI. si impegna ed obbliga ad allontanarsi dalla casa familiare entro e non oltre il giorno CP_1
27.06.2025, senza possibilità di proroga alcuna, e, alla predetta data, dovrà aver già asportato, dall'unità abitativa, tutti i propri effetti personali. La sig.ra si impegna ad Parte_1 accettare l'immobile nello stato di fatto in cui si trova;
non potrà apportare all'immobile nessuna modifica strutturale, impiantistica e/o conservativa e tutte le attività necessarie dovranno essere comunicate al sig. che ne rimane unico proprietario. Quanto agli animali, di proprietà CP_1 esclusiva del SI. (tartarughe), quest'ultimo si impegna ed obbliga ad asportare dalla casa CP_1 familiare la suddetta fauna, entro e non oltre 31.07.2025. Per quanto riguarda l'acquario questo è Per_ stato costruito dal sig per la IG;
la struttura fa parte del corredo della casa e rimarrà CP_1 all'interno della stessa. Resta inteso che il SI. i impegna ed obbliga a corrispondere l'importo CP_1 pari al 50% relativo alle utenze, per tutto il periodo per il quale ha usufruito della casa familiare, sino al suo allontanamento, avvenuto in data 27.06.2025. Successivamente, tutte le utenze saranno volturate a nome della sig.ra . Le parti concordano che il SI. potrà Parte_1 CP_1 lasciare, all'interno della casa familiare, gli strumenti e materiali per la manutenzione ordinaria dell'immobile. La SI.ra si obbliga, altresì, con la sottoscrizione del presente accordo, Parte_1
a farsi carico di tutte le spese ordinarie riguardante il bene immobile.
3. Affido condiviso della IG minore (C.F.: ), nata a [...] il [...], con collocamento Per_2 C.F._3 prevalente presso la madre, nella casa familiare, e nel rispetto del principio della bigenitorialità, distribuzione dei tempi di visita-frequentazione padre-IG, secondo il seguente calendario: • Libera frequentazione infrasettimanale, dall'uscita di scuola sino alle ore 22.00, quando il padre riaccompagnerà la minore presso la casa familiare;
con possibilità di un pernotto, durante la settimana, presso il genitore non collocatario, il quale riaccompagnerà poi la minore il giorno dopo presso l'Istituto Scolastico da ella frequentato, previo accordo tra i genitori, ed il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e di vita di relazione della minore, nonché con le esigenze lavorative del padre;
• Il padre potrà trascorrere con la IG due weekend al mese, che alternerà con la SI.ra , sempre dall'uscita di scuola e, ad ogni modo, dal venerdì sino Parte_1 alla mattina (nel periodo estivo l'orario potrà essere differito sino alle ore 22.00), di lunedì a scuola, se in periodo scolastico, o casa durante il periodo estivo, concordando l'orario di rientro con il genitore. • Le parti prenderanno di comune accordo tutte le decisioni per la IG, relative all'istruzione, educazione e salute, con responsabilità genitoriale affidata ad entrambi. Ciascun genitore, in ordine all'esercizio dell'ordinaria amministrazione, provvederà autonomamente durante i tempi di permanenza della minore presso di sé, con obbligo, per entrambi, di verificare il regolare svolgimento dei compiti scolastici e coadiuvarla, qualora fosse necessario, nonché di assisterla ed accompagnarla in tutte le attività sportive ed extrascolastiche sempre durante i tempi di permanenza della minore presso di sé. • Durante le vacanze di Natale, ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti, potrà trascorrere con la IG fino a sette giorni non consecutivi, da concordarsi tra le parti, entro il giorno 30 del mese di novembre di ogni anno, avendo cura di alternare, annualmente, i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, nonché del 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
• Il padre terrà con sé la minore durante le vacanze pasquali, alternando con la madre, la giornata della Pasqua a quella del lunedì dell'Angelo e per le altre festività, quali 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, alternando tali date con l'altro genitore;
• Relativamente alle vacanze estive, i coniugi concordano, altresì, che la IG resterà con il padre quindici giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto di ogni anno, da individuare previa comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ogni anno, con impegno reciproco di assicurare la reperibilità telefonica in detti periodi;
• Le parti potranno godere di ulteriori periodi di vacanza durante l'anno, sempre da concordare tra loro, salvo poi recuperare l'altra figura genitoriale il tempo di visita e frequentazione con la prole per il tempo non goduto;
• Il giorno del compleanno della IG seguirà la regola dell'alternanza, ove non sia possibile trascorrerlo insieme;
• Riguardo ai compleanni dei genitori, ed alla festa del papà e della mamma, le parti, sin da ora, stabiliscono che per tali ricorrenze la figura interessata trascorrerà la giornata con la minore, a prescindere dalla disciplina del diritto di visitafrequentazione. • Detti tempi e modalità potranno essere modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze della minore lo consentiranno e previo accordo tra le parti;
4. Quanto alle statuizioni economiche, stante l'oggettivo squilibrio patrimoniale tra le parti, il SI. si impegna CP_1 ed obbliga a versare, a titolo di mantenimento per la coniuge, la somma pari ad Euro 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla SI.ra , entro Parte_1 il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. Il SI. si impegna ed obbliga a versare, altresì, a titolo di CP_1 Per_ mantenimento per IG minore , la somma pari ad Euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla SI.ra , entro il 5 di ogni Parte_1 mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, solo a seguito di decreto di omologa da parte del Giudice;
inoltre il sig. si obbliga a versare il rateo del mutuo ad egli CP_1 integralmente intestato, che grava sulla casa familiare, pari ad Euro 580,00 mensili, computato quale contributo al mantenimento anche l'importo del rateo del mutuo, funzionale ad assicurare alla minore la conservazione con l'habitat relazionale e domestico di riferimento. Pertanto, il SI. CP_1 Per_ si impegna ed obbliga a versare, a titolo di mantenimento per la coniuge e per la IG minore , la somma pari ad Euro 750,00 mensili oltre € 580,00 per il rateo del mutuo. I genitori concorreranno in ragione della metà (50% ciascuno) nelle spese sportive, ludiche, scolastiche, straordinarie della IG, così come previste nel Protocollo in materia, adottato dal Tribunale di Velletri ed attualmente vigente, qui da intendersi integralmente trascritto e riportato. Per quanto concerne le spese sanitarie si specifica che il sig. usufruisce di una polizza sanitaria che è integrata per la minore CP_1 che comporta per la stessa un costo annuo di € 154,00 la suddetta polizza copre tutte le Per_2 spese sanitarie. La polizza ha una validità dal 1.03.2025 a 1.3.2026 e la sig. dovrà Parte_1 corrispondere la metà della polizza già versata per un importo pari ad € 77,00. 5. In deroga alla disciplina generale ed attualmente vigente della divisione al 50% tra i genitori dell'assegno unico, in caso di affido condiviso, le parti concordano che tale sostegno economico verrà percepito, per l'intero, dal SI.
6. Le parti concordano che l'autovettura LAND CP_1 [...]
di proprietà del SI. continuerà ad essere utilizzata dalla SI.ra CP_2 CP_1
, rimanendo però intestata al marito, di modo che la moglie possa continuare a Parte_1 beneficiare della classe di merito assicurativa di quest'ultimo. La sig.ra dovrà Parte_1 corrispondere al sig. il bollo del corrente anno 2025 e pagare le rate assicurative di maggio e CP_1 giugno 2025. Ciò permetterà, quindi, alla SI.ra di poter beneficiare di importi più Parte_1 ridotti che le consentiranno di provvedere al pagamento delle spese relative al predetto mezzo di trasporto, garantendo, così, gli spostamenti alla minore. Ne consegue che, alla condizione di cui sopra, il pagamento dell'assicurazione, del bollo, e di ogni spesa concernente la manutenzione dell'autovettura LAND ROVER FREELANDER, saranno interamente supportate dalla SI.ra
.
7. Le parti danno il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del loro passaporto Parte_1
e quello della IG minore.
8. Rinuncia reciproca alle domande azionate dalle rispettive parti nel corso del presente giudizio (domande di addebito), e ad ogni istanza istruttoria articolata ed ammessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, nella persona del Giudice, Dott. Angelo Baffa.
9. Le parti dichiarano reciprocamente di non avere depositato alcuna denuncia e/o esposto penale nei confronti dell'altro coniuge e di rinunciare ad ogni azione penale nei confronti dell'altro coniuge che possa essere scaturita per episodi intercorsi tra le parti dalla data di deposito del presente ricorso sino alla data di sottoscrizione del presente accordo. 10. Le parti, con l'integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo non avranno nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, avendo definito ogni questione patrimoniale, fatta eccezione per quanto stabilito nelle condizioni che precedono. 11. Il presente accordo include l'integrale compensazione delle spese legali, stante la sua definizione e sottoscrizione”. La parti hanno infine precisato la decorrenza delle statuizioni economiche, a far data dalla pubblicazione della sentenza. Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per dar luogo alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, stante l'acclarata impossibilità di ripristino della convivenza, divenuta non più tollerabile, ritiene che le suddette condizioni vadano senz'altro recepite dal tribunale, non risultando in contrasto con l'interesse della IG (nata a [...] il [...]), né con norme Per_2 imperative. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Pomezia (Rm) in data
1.09.2007 (atto n. 41, parte II, serie A, anno 2007) alle condizioni di cui in parte motiva;
- ordina l'annotazione come per legge;
- spese compensate.
Così deciso in Velletri il 30.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Angelo Baffa dott. Riccardo Massera