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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6731/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 04.03.2025, vertente
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
( ) Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliate, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Emanuele
Milone ( ), che le rappresenta e difende per procure in atti - C.F._4
APPELLANTI –
E
( ) TR C.F._5
( ) Controparte_2 C.F._6
( ) Controparte_3 C.F._7 elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Rosa Lisa
Stancati (c.f. ), che li rappresenta e difende per procure in atti- C.F._8
APPELLATI-
NONCHÉ
Controparte_4
[...]
r.g. n. 1 [...]
Controparte_5
APPELLATI NON COSTITUITI
Oggetto: appello di , , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e , TR Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3
nonché nei confronti di , e Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5
, avverso la sentenza resa tra le parti, dal Tribunale di Roma, Controparte_5
n. 8905/2021, in data 04.05.2021, a definizione del giudizio recante n.r.g. 42975/2016, promosso da , - azione di Parte_1 Parte_2 Parte_3
annullamento del testamento-
IN FATTO E IN DIRITTO
, e citano in giudizio, dinanzi al Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale ordinario di Roma, in proprio e, unitamente a TR [...]
, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore;
CP_6 Controparte_2 [...]
; e CP_3 Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5
, per ”Accertare e dichiarare lo stato di incapacità naturale Controparte_5
di intendere e di volere e comunque di incapacità di testare, al momento della redazione del testamento olografo, del de cuius Sig. , nato a [...] il Persona_1
13.7.1963 ed ivi deceduto il 5.1.2014; - Per l'effetto dichiarare nullo e/o illegittimo il testamento olografo in data 7.8.2011 a firma di Persona_1
pubblicato dal Notaio di Roma, in data 21.5.2014 n. 11753 di Repertorio Persona_2
e n. 6935 di Raccolta;
- Condannare i convenuti e Controparte_6 CP_1
nella loro qualità di esercenti la potestà di genitori sul minore
[...] CP_2
, nonché al pagamento delle spese e compensi del
[...] Controparte_3
presente giudizio;
- Condannare gli altri litisconsorti necessari in caso di opposizione, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, allegano.
- Di essere sorelle ed eredi legittime di . Persona_1
- Altri eredi legittimi di , sono le sorelle Persona_1 CP_4
, , nonché la madre
[...] TR Controparte_4 [...]
e l'altra sorella . CP_5 Controparte_5
r.g. n.
2 - Il 21.05.2014 è pubblicato il testamento olografo datato 07.08.2011, a firma di
, a rogito del notaio , in Roma, n. rep. Persona_1 Persona_2
11.753, con il quale, il testatore, lascia “il disponibile” ai nipoti Controparte_3
e , figli di e . Controparte_2 TR Controparte_6
- A tutti era noto lo stato di salute di , affetto, Persona_1
dall'adolescenza, da una grave forma di schizofrenia, peggiorata nel corso degli anni e documentata da ricoveri presso l'ospedale San Filippo Neri a far data dal
2004, sino al 2014, patologia che lo ha reso assolutamente incapace di discernere, come da perizia grafologica e consulenza medico legale di parte versate in atti.
Con comparsa depositata il 23.01.2017 si costituiscono e TR [...]
, la prima anche in proprio, entrambi quali genitori esercenti la potestà sul CP_6
minore , nonché e;
resistono Controparte_2 Controparte_3 TR
alla domanda e chiedono di :” Rigettare le domande delle attrici, accertando
l'infondatezza delle stesse e confermare il testamento olografo del 7/8/11 per quanto esposto;
In riconvenzionale: condannare le sigg.re , , Parte_1 Parte_2
al risarcimento del danno nei confronti degli odierni convenuti, da Parte_3
liquidarsi in via equitativa e, comunque, per un importo non superiore ad euro
25.000,00; Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e
CAP, come per legge.”
Istruita la controversia mediante espletamento di c.t.u. grafologica ( ”se il testamento pubblicato in data 21.05.2014, datato 7.08.2011 presenti all'esito dell'esame dei segni grafici espressi, alterazioni percepibili della capacità di autodeterminarsi e di esprimere una volontà testamentaria univoca da parte del testatore”), la controversia è definita, come di seguito, dalla sentenza impugnata:” Rigetta la domanda principale;
Rigetta la domanda riconvenzionale;
Condanna le attrici al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 10.254,00, compresi compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
A sostegno della decisione, le seguenti considerazioni, riportate per quanto utile alla decisione delle censure proposte in questa sede.
L'esito dell'istruttoria non consente, con sufficiente grado di attendibilità, di ritenere che
, all'atto della formazione del testamento impugnato, in data Persona_1
07.08.2011, fosse affetto da una forma di schizofrenia di gravità tale da incidere sulla r.g. n. 3 sua capacità di intendere e volere, annullandola, e dunque tale da inficiare la volontà testamentaria espressa a favore dei nipoti, come previsto dall'art. 591 n.3 c.c.
Il quadro normativo garantisce massima attuazione alla volontà testamentaria.
Il giudice deve accertare le condizioni mentali del de cuius al momento della confezione del testamento, non potendosi genericamente presumere lo stato d'incapacità dalla sua condizione d'infermità in un tempo anteriore o successivo alla data del testamento.
L'intensità dell'incapacità deve essere analoga a quella, che, in concorso con l'estremo dell'abitualità, legittimerebbe una pronuncia di interdizione (Cass. 10/11/61 n. 3010,
Cass. 10/7/86 n. 4499).
Se anche è sufficiente "un'alterazione delle facoltà psichiche od intellettive che abbia soppresso l'attitudine del soggetto a determinarsi liberamente e coscientemente", è necessario che il soggetto sia del tutto privo della capacità di autodeterminarsi, non bastando una qualsiasi alterazione delle capacità fisiopsichiche (Cass. civ. Sez. II, Ord.,
30-05-2017, n. 13645).
È richiesta, altresì, una contiguità temporale tra il momento di redazione del testamento e la manifestazione della patologia invalidante (Cass. Sentenza n. 230 del 05/01/2011).
Il rapporto di regola-eccezione così descritto dal contesto ordinamentale in materia di capacità testamentaria vale anche ad orientare il corretto riparto degli oneri probatori:
“lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, per cui spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cass. civ. Sez. II, Ord., 30-05-2017, n. 13645).
La istruttoria non prova la sussistenza dei presupposti per l'annullamento: le certificazioni mediche sono risalenti rispetto al momento della redazione del testamento
(la cartella clinica TSO del 28.7.2004; la cartella clinica del 5.1.2014; la relazione medico legale del 12.3.2014; la relazione chimico-tossicologica del 7.3.2014).
Nello specifico, la cartella clinica del luglio 2004 consente di ricostruire la presenza di un disturbo schizoide della personalità, manifestatosi sin dall'età di 16 anni, ma non contiene alcuna indicazione in ordine alla mancanza di capacità del soggetto, che anzi all'esito dei colloqui viene descritto come più collaborativo, consapevole della necessità di sottoporsi a cure.
Il test psichiatrico, al quale viene sottoposto il 29.07.2004, non riscontra, tra gli altri parametri, disorientamento, disorganizzazione concettuale, trascuratezza della persona.
r.g. n. 4 La cartella clinica del 5.01.2014, redatta in occasione del ricovero per arresto cardiaco che ha portato il al decesso, lo descrive come “lucido”. Pt_1
Non sono utili il certificato del 14.6.2011 a firma del Dott. in Persona_3
servizio presso la e la dichiarazione-certificazione del Dott. Pt_4 Per_4
, specialista in Odontoiatria e protesi dentaria in Roma, in data 27.2.2017,
[...]
relativa ad una visita del dicembre 2010: il primo non apporta alcun contributo conoscitivo per la genericità delle dichiarazioni in esso rese;
il secondo, attiene ad un momento distante dalla redazione del testamento e riporta la valutazione di un medico la cui specializzazione non consente di inferirne idoneità probante e si presenta come considerazione fatta in un contesto non pertinente (una visita dentistica), fondata sulla sola constatazione che non era stato il paziente a decidere delle cure odontoiatriche da eseguire.
L'inidoneità della documentazione versata in atti dalle parti non è superabile con l'espletamento di una consulenza medica e non potrebbero essere autorizzate al c.t.u. acquisizioni sulle quali si è formata la preclusione (Cass. Civile, sez. III, 6.12.2019, n.
31886).
La perizia grafologica disposta per approfondire l'esame del segno grafico usato dal testatore, conclude nel senso che “Gli esami condotti … in merito al testamento olografo a firma datato 7.8.2011 non hanno evidenziato indici grafici Persona_1
tali da attestare compiutamente la presenza nello stesso di alterazioni percepibili della capacità di autodeterminarsi e di esprimere una volontà testamentaria univoca …”, non suffragando la tesi attorea, escludendo la rilevazione di indici di incapacità nella redazione del testamento esaminato.
Non rileva, per quanto detto in punto di carenza documentale, la indicazione del c.t.u. sulla opportunità una consulenza tecnica medica.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex dm 55/2014 secondo i parametri per le cause di valore indeterminabile di complessità media.
Con l'atto di appello , e rassegnano le Parte_1 Parte_2 Parte_3 seguenti conclusioni: “(…): A. CTU MEDICO LEGALE Finalizzata a stabilire se il Sig. fosse o meno capace di testare in presenza di conclamata e Persona_1
permanente patologia schizofrenica, come
B. PROVA TESTIMONIALE - a mezzo del Dott. sulle seguenti Persona_4 circostanze di fatto: a) “vero che il Sig. si è stato accompagnato nel Persona_1
suo ambulatorio odontoiatrico nel dicembre 2010 dalla madre Sig.ra Controparte_5
r.g. n. 5 e dalla sorella b) “vero che il suo stato di salute orale si CP_5 TR
presentava abbastanza compromesso ed in particolare due elementi dentari procuravano dolore, ormai da estrarre, altri denti cariati da sottoporre a terapia ed altri denti mancanti”; c) “vero che la madre e la sorella del Sig. fecero Pt_1
richiesta di effettuare solo le emergenze, cioè le avulsioni dei denti che procuravano dolore, e non le altre cure necessarie alla bocca del Sig. ; d) “vero Persona_1
che in quella occasione constatò che le decisioni sulle cure venivano prese esclusivamente dalla madre e dalla sorella del Sig. e) “vero che il Sig. Pt_1
era un paziente con un atteggiamento assente e non comunicativo, Persona_1
non in grado di decidere autonomamente nemmeno per le terapie di cui aveva bisogno e che lo interessavano direttamente”. - a mezzo del Dott. in Persona_3
servizio presso la , affinché confermi il contenuto del certificato a Controparte_7
sua firma in data 14.6.2011, in atti. C.ORDINE DI ACQUISIZIONE PRESSO LA ASL
ROMA DEI TABULATI DEI FARMACI EROGATI AL SIG. BISOGNI DAL Per_1
GENNAIO 2004AL GENNAIO 2014 GENNAIO 2004 AL GENNAIO 2014. Nel merito:
- Accertare e dichiarare lo stato di incapacità naturale di intendere e di volere e comunque di incapacità di testare, al momento della redazione del testamento olografo ed in presenza di una patologia grave e permanente, del de cuius Sig.
[...]
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 5.1.2014; - Per l'effetto Persona_1
dichiarare nullo e/o illegittimo il testamento olografo in data 7.8.2011 a firma di
, pubblicato dal Notaio di Roma, in data Persona_1 Persona_2
21.5.2014 n. 11753 di Repertorio e n. 6935 di Raccolta;
- Condannare i convenuti
e nella loro qualità di esercenti la potestà di Controparte_6 TR
genitori sul minore , nonché al pagamento Controparte_2 Controparte_3 delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
e si costituiscono con TR Controparte_2 Controparte_3
comparsa in data 08.03.22 e concludono per il rigetto dell'appello, con favore delle spese del grado.
Con l'atto di appello, , e muovono, Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla sentenza impugnata, le seguenti censure.
1) Quanto alla decisione, nella parte in cui esclude che la istruttoria abbia dato prova adeguata del fatto che il testatore, alla data del 07.08.2011 ( redazione del testamento impugnato), fosse affetto da una forma di schizofrenia tale da incidere sulla sua capacità di intendere e di volere, annullandola e nella parte in r.g. n. 6 cui esclude la contiguità temporale tra la certificazione medica versata in atti e la redazione del testamento, motivando con le caratteristiche della patologia da cui era affetto il testatore, la schizofrenia, per le quali il malato alterna momenti di lucidità, con contezza della realtà circostante, caratterizzati dalla capacità di autodeterminarsi.
Le appellanti lamentano l'omesso espletamento della c.t.u. medico legale, doverosa e indicata come “decisiva” da entrambi i consulenti di parte. Secondo le appellanti, il c.t.u. che avrebbe fatto luce sulla effettiva capacità del testatore di autodeterminarsi al momento della redazione del testamento impugnata. Sostengono, in diritto, che l'accertamento di uno stato di incapacità anteriore o posteriore, onera chi sostiene la validità della manifestazione di ultima volontà della prova dell'avvenuta redazione del testamento in un momento di lucido intervallo, circostanza indimostrata da controparte.
Svolgono, a tale proposito, argomenti non chiaramente esplicitati in punto di prova del fatto “negativo” e di conseguente inversione dell'onere della prova.
2) Le appellanti, per le ragioni di cui al precedente punto, censurano anche la decisione nella parte in cui accerta la domanda come fondata su certificazione medica distante temporalmente dalla redazione del testamento e allegano, a tal fine, che il testamento è privo di data certa.
3) Le appellanti censurano la decisione nella parte in cui esclude la rilevanza di certificati a firma del dott. e la dichiarazione certificazione a Persona_3
firma del dott. , specialista in Odontoiatria, sostenendo la Persona_4
necessità che in tale giudizio “a maggior ragione occorre dare ingresso in giudizio ad ogni mezzo di prova atto ad accertare la verità”.
Istanze istruttorie degli appellanti.
La prova orale è ultronea, in quanto diretta all'accertamento di una circostanza documentata dalla certificazione in atti sottoscritta dai due testi indicati.
L'ordine di acquisizione è inammissibile, in quanto generico ed esplorativo. In ogni caso, gli appellanti non dimostrano di essersi preventivamente attivati per
Parte ottenere la documentazione in oggetto dalla e che quest'ultima, senza un giustificato motivo, non abbia ottemperato.
I motivi di appello vengono valutati congiuntamente,
Sono, infatti, intimamente connessi e tutti diretti ad ottenere la favorevole valutazione della domanda di accertamento per un duplice ordine di argomentazioni: 1) la mancata prova, da parte degli appellati, della capacità di r.g. n. 7 testare del de cuius al momento della redazione del testamento, di cui sarebbero onerati in ragione della inversione dell'onere della prova determinatasi per effetto della documentazione medica versata in atti;
2) la necessità, in ogni caso, di un supplemento istruttorio da parte dell'ufficio ( espletamento di c.t.u. medico legale) per accertare che la patologia da cui era affetto il de cuius , ne consente di ritenere provata la incapacità anche al momento della redazione del testamento.
Le censure non hanno pregio.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, in tema di annullamento del testamento, solo nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità. Qualora, invece, la infermità sia intermittente o anche ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cass.
n. 25053 del 10/10/2018) e nel concreto la istruttoria non dimostra, e non consente di dimostrare a mezzo di c.t.u. medico legale, che il de cuius fosse affetto da infermità permanente e abituale, idonea a incidere sulla sua capacità a testare, al momento della redazione del testamento.
La prova dell'incapacità può essere data con ogni mezzo: presunzioni, prova testimoniale, analisi della scheda testamentaria, documenti e consulenza tecnica.
La sentenza impugnata valuta unitariamente, e non separatamente, tutti gli elementi acquisiti dalla istruttoria, inclusa la consulenza d'ufficio grafica, e sulla base di tali elementi, esclude, anche in ragione della epoca di formazione, del tenore letterale e della qualifica professionale del certificatore, la idoneità della documentazione medica a sostenere una indagine peritale che non abbia finalità elusiva dell'onere della prova gravante sugli attori, che alla data di redazione del testamento, il testatore versasse in uno stato di incapacità permanente o temporanea a testare.
Quanto alla allegazione, in vero neppure collocata in uno specifico contesto argomentativo, della assenza di data certa del testamento: non ha rilievo.
Il testamento olografo si differenzia da quello pubblico e da quello segreto per la mancanza dell'attestazione notarile. Tale differenza introduce la necessità di r.g. n. 8 apporre una data al documento redatto che indichi il momento, fissato nel tempo, in cui il testamento viene redatto. La data necessita obbligatoriamente di giorno, mese ed anno, sulla base dell'articolo 602, comma 3 del Codice civile, ma non è richiesto, ai fini della validità del testamento, della configurabilità di una “data certa”.
Ai fini del giudizio sulla capacità naturale del testatore, rileva anche il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate (Cass. civ., sez. II, 22 maggio
1995, n. 5620). Nel concreto, il contenuto del testamento (“7/8/2011 Persona_5
lascio il disponibile ai miei nipoti e In Fede
[...] Pt_5 Controparte_2
) si palesa lineare, chiaro, normale e coerente. Persona_1
Inoltre, i segni grafici della scrittura del testamento non sono indicativi della presenza di alterazioni percepibili della capacità di autodeterminarsi e di esprimere una volontà testamentaria da parte del testatore: tale circostanza è accertata in sentenza e non è oggetto di censura specifica.
Quanto alla idoneità della documentazione medica versata in atti a sostenere un accertamento in punto di infermità tipica, permanente ed abituale: deve escludersi in questa sede, come già è stata esclusa dalla sentenza impugnata.
La sentenza esamina singolarmente i documenti in atti.
Quanto alla cartella clinica relativa al TSO del 28.07.2004, la sentenza accerta che tale cartella consente di ricostruire, alla data del 28.07.2004, la presenza di un disturbo schizoide della personalità manifestatosi all'età di 16 anni nel testatore ( nato il [...] 3 ivi deceduto il 05.01.2014), ma non contiene alcuna indicazione in ordine alla mancanza di capacità del soggetto che, all'esito di colloqui, in cartella viene descritto come collaborativo e consapevole della necessità di sottoporsi a cure.
La sentenza motiva anche con riguardo alle risultanze del test psichiatrico in data 29.07.2004: tale test, finalizzato a valutare i comportamenti del testatore, è accertato che “non riscontrava- tra gli altri parametri- la presenza di disorientamento, disorganizzazione concettuale, trascuratezza della persona”.
Detti punti di motivazione non sono stati oggetto di specifica contestazione: gli appellanti, infatti, assertivamente, sostengono il carattere risolutivo, in senso favorevole alla propria prospettazione, che avrebbe una c.t.u. medico legale, in r.g. n. 9 alcun modo ponendosi in maniera critica specifica rispetto all'accertamento contenuto in sentenza e diffusamente motivato, che esclude, anche nel 2004, sulla base della lettura dei documenti prodotti, la prova di una patologia rilevante ai fini della configurabilità di uno stato di incapacità rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda di annullamento, dopo avere specificamente indicato il grado di gravità della patologia rilevante a tali fini.
In sentenza, infatti, si precisa che la patologia rilevante ai fini dell'invocato annullamento è la stessa che, in concorso con l'abitualità della condizione mentale del testatore, legittimerebbe una pronuncia di interdizione del testatore e, anche sul punto, difettano specifiche censure in questa sede.
Le generiche allegazioni degli appellanti, dunque, non appaiono idonee ad inficiare l'accertamento contenuto in sentenza in ordine, non solo alla irrilevanza, per ragioni di collocazione temporale (anno 2004), della documentazione, ma anche in ordine alle risultanze di tale documentazione, quanto alla esistenza, nel 2004, di una patologia idonea ad incidere culla capacità a testare.
Quanto alla documentazione medica relativamente più prossima alla redazione del testamento.
La sentenza accerta che cartella clinica del 05.01.2014, redatta in occasione del ricovero per arresto cardiaco che ha portato al decesso il testatore, descrive il testatore “lucido”, e dunque neppure con riguardo a tale successivo momento rileva la prova di elementi tali per poter ritenere una condizione mentale del testatore rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda di annullamento della disposizione testamentaria.
Neppure tale parte di accertamento è oggetto di specifiche censure.
Quanto al certificato in data 14.06.2011, a firma del dott. e alla Per_3
dichiarazione- certificazione in data 27.02.2017, a firma del dott. , Per_4
specialista in odontoiatria e protesi dentaria, questa riferita ad una visita eseguito nel dicembre del 2010.
Il giudice esclude una rilevanza probatoria del primo certificato che, per genericità del tenore letterale, non apporta alcun contributo cognitivo utile.
Quanto al secondo documento, il giudice ne esclude la rilevanza, in quanto documento redatto in un momento molto distante dal testamento, da un medico privo di competenze specifiche rispetto alla patologia da cui si allega a essere r.g. n. 10 affetto il testatore e in quanto contiene, a sostegno della considerazione finale sulle condizioni del solo il riferimento alla circostanza che non fosse Pt_1
stato a chiedere di sottoporsi alle terapie, che pure lo Persona_1
interessavano direttamente.
A fronte di tale specifica motivazione, gli appellanti si limitano a richiamare la necessità che sul punto debba esprimersi un consulente di ufficio, ma in vero le considerazioni contenute in sentenza appaiono idonee ad escludere la rilevanza probatoria dei due documenti per le plurime ragioni specificate in sentenza e non oggetto di censure in questa sede.
La generica allegazione degli appellanti esonera dalla valutazione dei documenti, tuttavia, giova evidenziare che il certificato in data 14.05.2011, si limita a genericamente a attestare che, in tale data, si è Persona_1
presentato in ambulatorio” in uno stato non funzionale grave e con crisi ansiosa depressiva e ingravescente”; tale descrizione non consente di ritenere che, in quel momento, fosse in una in situazione l'incapacità a testare Persona_1
quale quella richiesta ai fini dell'annullamento del testamento.
Del pari, la relazione del 27.02.2017, a firma del dott. , non solo si Per_4
colloca temporalmente in epoca successiva alla redazione del testamento, ma è redatta a distanza di circa sette anni dalla non meglio precisata data dell'accertamento medico ( si riferisce ad una visita cui si sarebbe sottoposto nel dicembre del 2010), accertamento richiesto per la Persona_1
valutazione di dolori e infiammazioni dentali;
ulteriori rilievi del dott. Per_4
riguardano l'atteggiamento assente e non comunicativo di che, Persona_1
assertivamente, viene descritto come non essere in grado di decidere autonomamente nemmeno le terapie dentali di cui aveva bisogno;
tale valutazione in alcun modo è verificabile e, comunque, non è circostanza indicativa di quello stato patologico che vale ad escludere la capacità attestare di alla data della redazione del testamento. Persona_1
Ciò detto, l'appello infondato.
Giova un ulteriore precisazione sulla richiesta di espletamento di c.t.u.
Per i rilievi in punto di collocazione temporale e contenuto della documentazione medica in atti, non è necessario disporre una c.t.u. medico legale sulla base di tale documentazione.
r.g. n. 11 Per altro verso, l'attività del c.t.u. risente dei limiti derivanti dal principio dispositivo e dalle preclusioni istruttorie, con la conseguenza che non è possibile derogare, per volontà delle parti e neppure per ordine del giudice, ai termini stabiliti dall'art. 183, comma sesto, c.p.c. (per la modifica delle domande e delle eccezioni, oppure) per la produzione di documenti di versi da quelli prodotti dalle parti ed esaminati dal primo giudice, poiché tali termini sono espressamente definiti dalla legge "perentori".
Dunque, i chiari limiti della documentazione versata in atti e la impossibilità di superare con la c.t.u. i limiti di tale documentazione, rendono ultroneo l'espletamento di una c.t.u. medico legale.
Spese di lite.
Non ripetibili rispetto alle parti non costituite, tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano, ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa indeterminabile e di media difficoltà; compensi medi;
esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata).
Sanzioni processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte delle appellanti, in solido, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
, , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
, e , nonché nei confronti di
[...] Controparte_2 Controparte_3
, e Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, n. 8905/2021,
[...]
in data 04.05.2021, a definizione del giudizio recante n.r.g. 42975/2016, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna , e , in solido, a Parte_1 Parte_2 Parte_3
rifondere, a , e , le TR Controparte_2 Controparte_3
spese di lite che liquida, complessivamente, in euro 8.470,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
r.g. n. 12 - Spese di lite non ripetibili rispetto a , Controparte_4 Controparte_4
e . Controparte_5 Controparte_5
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte delle appellanti, in solido, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 26.03.2025
Il Consigliere rel.
Maria Speranza Ferrara Il Presidente
Maria Rosaria
Rizzo
r.g. n. 13