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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/06/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere relatore dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 474/2024 R.V.G., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Pesaro alla Via San Parte_1
Decenzio n. 16, presso e nello studio dell'Avv. Irene Ciani, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Salcina e Controparte_1
Antonio GI Fusaro presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura speciale alla lite depositata nel fascicolo telematico;
APPELLATA
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI CATANZARO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per : “Chiede che l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del reclamo Parte_1
proposto e in riforma del decreto reclamato, contrariis reiectis, Voglia:
1 1) previa ogni verifica che la Corte riterrà di espletare cui la reclamante aderisce sin da ora, affidare in via esclusiva il figlio minore alla mamma con Persona_1
collocamento del minore presso la medesima nella attuale residenza in Colli al Metauro (PU),
Via Umberto Saba n. 9, con autorizzazione diretta alla madre al cambio di residenza e di iscrizione scolastica presso il comune di nuova residenza del bambino;
2) previa ogni verifica che la Corte riterrà di espletare a verifica delle capacità genitoriali del padre convenuto e/o delle capacità vicarianti del nucleo paterno, stabilire le modalità di visita e di prelievo paterne del bambino, compatibili con l'età del minore e con la distanza fra le rispettive città di residenza, che si chiede siano fissate dal Tribunale in un fine settimana al mese (dal venerdì sino alla domenica pomeriggio anche con pernotto), per una settimana nei periodi di
Natale e Pasqua, e per due settimane nel periodo estivo, salvo diversa modalità che la Corte riterrà appropriata nell'interesse del minore;
3) disporre che il padre provveda al mantenimento del figlio ex art. 337 ter c.c. con assegno di euro 350,00 mensili (o diversa somma ritenuta equa e di giustizia all'esito della istruttoria); disporre che le spese straordinarie necessarie al figlio minore, tutte previamente concordate siano ripartite con quote al 50% a carico di entrambi i genitori;
4) salvo e riservato ogni ulteriore provvedimento che la Corte riterrà corrispondere all'interesse
e alla tutela del minore;
5) in denegato subordine, nella non creduta ipotesi di persistenza di collocamento del minore presso l'abitazione paterna, la reclamante chiede che la Corte potrà e vorrà disporre
l'affidamento condiviso del bambino, con diritto di visita e prelievo della mamma, stante le attuali distanze, nelle modalità indicate sub 2, con diritto per la madre, e dovere per l'altro genitore, di garantire una video chiamata ogni giorno alle ore 19,00 con il bambino con obbligo di reperibilità telefonica;
6) riservata ogni diversa istanza, difesa o produzione all'esito della costituzione avversaria.”
Per IO “Si insiste, pertanto, perché il ricorso venga dichiarato Controparte_1
inammissibile o quantomeno disatteso, con le conseguenze di legge.”
Per il P.G.: “Letti gli atti, chiede il rigetto del reclamo e la conferma del decreto impugnato.”
FATTO
Con ricorso depositato l'8 settembre 2022, ha chiesto che le Parte_1
fosse affidato in via esclusiva il figlio nato il [...] Persona_1
da una breve relazione amorosa con . Controparte_1
2 A fondamento della domanda ha dedotto: - che, dopo una convivenza di pochi mesi con il padre del piccolo GI, ella si è trasferita con il figlio dapprima a casa del proprio padre a
Corigliano-Rossano e poi a casa della propria madre a Reggio Calabria;
- che, nel giugno 2020, ha affidato il figlio all'ex compagno perché potesse convivere qualche tempo con lui con l'impegno di questo di riconsegnarlo a lei;
- che nel frattempo ella ha intrapreso una relazione con tale IO
PE e si è trasferita con questo a Calcinelli di Colli al Metauro (provincia di Pesaro Urbino);- che l'ex compagno si è sempre rifiutato di riaffidarle il piccolo GI;
- che ella è più idonea rispetto all'ex compagno ad accudire ed allevare il figlio.
Ha resistito al ricorso , assumendo che l'ex compagna si è Controparte_1
disinteressata del figlio e che comunque questi è ormai ben accudito da lui e dalla sua famiglia.
Ascoltate le parti all'udienza del 19 aprile 2023, è stata disposta un'indagine dei Servizi
Sociali di Corigliano - Rossano sulle condizioni di vita del minore e del contesto familiare paterno
(relazione del 31 luglio2023 a firma della psicologa dott.ssa Maria Toscano e dell'assistente sociale Eleonora Perri), il Tribunale di Castrovillari, con decreto del 30-31 ottobre 2023, ha regolato l'affidamento del minore con la previsione Persona_1
dell'affidamento condiviso tra i genitori e la sua collocazione prevalente presso il padre. Ha altresì disposto che, salvo diversi accordi tra le parti volti a favorire maggiori occasioni d'incontro madre/figlio, la madre, sino al raggiungimento del quinto anno di età, incontri il figlio una volta ogni quindici giorni, intrattenendosi con lui per una intera giornata;
gli incontri avverranno due volte su tre nel luogo di residenza del minore e una volta su tre nel luogo di residenza della madre
(in tale ultimo caso, è obbligo del padre condurre il minore nel luogo di residenza della;
ha Pt_1
disposto che, dopo il raggiungimento del quinto anno di età, il minore pernotti altresì con la madre secondo la frequenza e le modalità suindicate, nonché trascorra con lei cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, tre giorni consecutivi nel periodo pasquale e dieci giorni consecutivi nel periodo estivo;
ha disposto che la contribuisca al mantenimento del figlio, versando ad Pt_1
l'assegno mensile di € 150,00 (rivalutabile annualmente secondo Controparte_1 CP_1
gli indici ISTAT), nonché partecipando al 50% delle spese straordinarie, decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per il minore. Ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha rilevato che appare decisamente pregiudizievole per il minore disporne la sua collocazione presso la madre. Infatti, “ciò comporterebbe il suo sradicamento sia dal vivace contesto familiare in cui ha vissuto sinora per oltre tre anni sia dal più ampio contesto amicale assicurato dalla frequentazione della scuola materna. A tale
3 sradicamento seguirebbe la ricollocazione in altra città, lontano dal luogo di sua attuale dimora,
e in un nucleo familiare composto unicamente dalla madre e dall'attuale compagna di questa
(persona del tutto estranea alla sfera affettiva del minore). La ravvisata condizione di attuale benessere del piccolo AN non appare contraddetta – come invece assume la ricorrente – dal fatto che il minore è per la gran parte accudito dalla nonna materna e non dal padre;
è di comune esperienza il fatto che spesso i nonni accudiscano i nipoti onde consentire ai figli di assentarsi da casa per lavorare e ciò non è di alcun pregiudizio per i nipoti (come non sarebbe di pregiudizio l'alternativa di affidare il minore ad un asilo o scuola a tempo pieno)” (cfr. decreto, pagg. 2-3). Il Tribunale ha comunque disposto l'affidamento condiviso del minore e disciplinato le modalità di frequentazione del figlio da parte della madre, tenuto conto della distanza geografica della città di residenza della madre rispetto a quella del minore, nonché della gradualità che dovrà opportunamente connotare il riavvicinamento della medesima alla vita del figlio. Pur in assenza di richiesta in tale senso da parte del resistente, il Tribunale, nell'interesse del minore, ha disposto ex officio che la madre contribuisca al mantenimento del figlio, ponendo a suo carico un assegno mensile di € 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Questo provvedimento, è stato impugnato da con ricorso Parte_1
presentato, telematicamente, il 29 aprile 2024, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
, costituitosi, ha contestato l'avverso ricorso del quale ha chiesto Controparte_1
il rigetto, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
Indi, la causa è stata rinviata all'udienza del 27 marzo 2025, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., che le parti hanno ritualmente presentato, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con ordinanza dell'11 aprile 2025, comunicata alle parti il 24 aprile 2025.
DIRITTO
1. Preliminarmente, è opportuno chiarire che al provvedimento del Tribunale, impugnato da
, deve riconoscersi il valore sostanziale di sentenza. In effetti, per Parte_2
come affermato in giurisprudenza, il decreto emesso ai sensi degli artt. 316 e 337 bis c.c. (in precedenza, art. 317 bis c.c.), con cui vengono regolamentati i rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, giacché risolve una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus", a quella del giudicato (cfr. Cass. civ., 21 novembre
2013, n. 26122; Cass. civ., 21 marzo 2011, n. 6319). Conseguono la qualificazione giuridica
4 dell'impugnazione come appello - con conseguente applicazione dei termini di impugnazione di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. - e la decisione della Corte in forma di sentenza.
2. Con un unico motivo l'appellante adduce che il provvedimento reso dal Tribunale di
Castrovillari e oggetto del presente gravame risulta gravemente illegittimo perché contrario al superiore interesse del minore, tanto in relazione all'affidamento condiviso, quanto più in relazione al collocamento prevalente del minore presso il nucleo familiare paterno. Rappresenta l'inidoneità
e disfunzionalità del contesto familiare paterno in cui il minore risulta attualmente collocato, gravemente pregiudizievole per una serena crescita di GI, siccome desumibile dalla pregressa relazione del Servizio Sociale, il cui contenuto, che si ritiene ampiamente rilevante, è stato incomprensibilmente sottovalutato dal Giudice di prime cure. Il Tribunale di Castrovillari avrebbe piuttosto inteso conferire preminente rilievo al mantenimento delle abitudini di vita del minore, “senza considerare che dette abitudini derivano dall'arbitrario rifiuto della famiglia paterna di restituire il minore alla madre, ed altresì senza prendere in minima considerazione le criticità di tale nucleo familiare, pur documentali” (cfr. ricorso, pag. 7). Invero, prosegue l'appellante, appare incomprensibile che nel provvedimento impugnato (che ha disposto in merito all'affidamento e collocamento del minore) nulla venga indicato in merito alle piene capacità genitoriali della sig.ra madre del minore, e tanto meno in relazione al rapporto madre – Pt_1 bimbo, o che addirittura venga indicato, con accezione “negativa”, che il nucleo familiare materno sarebbe composto unicamente dalla madre e dall'attuale compagno di questa. In realtà, GI ha già conosciuto il compagno della madre, da ritenersi “soggetto senz'altro più tutelante dei componenti del nucleo familiare paterno” (cfr. ricorso, pag. 7). Peraltro, l'età del minore, 4 anni, consentirebbe a GI di ambientarsi senza alcun problema in altra città, dove sarebbe curato dalla madre che ne ha piena capacità, e avrebbe occasioni di vita e di crescita sane. Risulta parimenti agli atti che “il padre del minore non possa esercitare una corretta responsabilità genitoriale sul minore, e che non si occupi del minore in prima persona: si ribadisce è infatti pacifico e non contestato che, nella attuale condizione di vita del minore, si occupi di lui la nonna paterna, non il padre, come riportato dal Servizio Sociale” (cfr. ricorso, pag. 8).
2.1 L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Con il gravame, l'appellante, in buona sostanza, contesta l'affidamento condiviso del minore
GI e la sua collocazione prevalente presso il padre.
In tema di affidamento della prole la Suprema Corte ripete da tempo, reiterando un insegnamento già affermatosi in vigenza dell'art. 155 c.c., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della
5 prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr., ex multis,
Cass. civ., 19 luglio 2016, n. 14728; Cass. civ., 23 settembre 2015, n. 18817; Cass. civ., 27 giugno
2006, n. 14480); e, in coerenza con questa premessa, che la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass. civ., 6 marzo 2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass. civ., 8 febbraio 2012, n. 1777), la sua derogabilità non è consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass. civ., 29 marzo 2012, n. 5108). Risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (Cass. civ., 17 gennaio 2017, n.
977). E tuttavia, la regola in parola, non implica alcun automatismo sul piano della concreta regolazione dei relativi rapporti, dacché essa non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131; Cass. civ., 12 settembre 2018, n. 22219). In tal senso la Suprema Corte, con orientamento al quale si intende prestare adesione, ha affermato che “in tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. civ., 13 febbraio 2020, n.
3652).
Dunque, se è vero che la condivisione, in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, è altrettanto vero che nell'interesse del minore, in presenza di serie ragioni, il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. Come limpidamente affermato
6 dal Supremo Collegio, “la disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso un genitore piuttosto che l'altro, e la correlata frequentazione, non è guidata dalla ricerca della migliore figura genitoriale, che per la cura posta nell'educazione meriti conferma, ma dall'attenzione da darsi alle esigenze del figlio, attraverso l'individuazione di un ambiente di vita e di riferimento”
(cfr. Cass. civ., 14 febbraio 2022, n. 4790).
Nel caso di specie, fermo l'affidamento condiviso del piccolo GI, è evidente che il collocamento sostanzialmente paritetico del minore presso entrambi i genitori, è precluso dalla circostanza che essi vivono in due città – Corigliano-Rossano (CS) il padre, Colli al Metauro (PU) la madre –, poste a notevole distanza l'una dall'altra, non essendo plausibile ritenere che un bambino di appena 5 anni (GI è nato il [...]), possa fare la spola tra due
Regioni.
La madre contesta la scelta del Tribunale di Castrovillari di collocare prevalentemente presso il padre il piccolo GI, allegando che , padre del minore, CP_1 Controparte_1 vivrebbe, unitamente al bambino, all'interno del nucleo familiare paterno, da ritenersi inidoneo e disfunzionale e, quindi, gravemente pregiudizievole per una serena crescita di GI.
A sostegno dei suoi assunti richiama il contenuto di una relazione dei Servizi Sociali di Corigliano-
Rossano, risalente al 14 agosto 2020, prot. 70864, nella quale si dà atto che:
appartiene ad una famiglia numerosa composta dal padre ( Controparte_1 CP_1 [...]
), la madre ( ) e 4 fratelli (Antonio, Persona_1 Parte_3 Per_2
e ; Per_3 Persona_4
tranne Antonio, che convive ed ha 4 bambini, gli altri componenti la famiglia CP_1
“abitano tutti insieme a Corigliano Rossano in Via Carso n. 22, in una casa di proprietà
[...] del padre del signor . Si tratta, aggiunge il Servizio Sociale, “di Persona_1 un'abitazione del Centro Storico con n. 3 stanze più servizi. Buone le condizioni igieniche e strutturali”;
la loro fonte di sostentamento è stata principalmente quella derivante dal lavoro saltuario del capofamiglia come muratore e come bracciante agricolo, attualmente supportato anche dai figli e quindi da CP_1
qualche anno addietro il capofamiglia “ha subito due Persona_1
perquisizioni, con esito negativo” (cfr. enfasi qui aggiunta), che ha causato uno stato di shock alla sig.ra impossibilitata pertanto a gestire efficientemente il menage familiare. Per questo Pt_3 motivo, è stato disposto l'affidamento diurno di dal 30 giugno 2009 Controparte_1 per due anni, “con la finalità di fargli sperimentare un altro modo di vivere la famiglia, con
7 l'obiettivo di impedire la ricorsività. La famiglia di proviene da un'estrazione sociale CP_1 molto bassa, dove l'aspetto più emergente è l'incapacità di seguire le regole”;
l'affidamento consensuale si è concluso dopo la proroga di due anni;
il 25 settembre 2019 “ ha avuto un figlio, dalla compagna CP_1 Persona_1
, nata a [...]. Inizialmente i genitori della ragazza Parte_1
hanno cercato di ostacolare la relazione, pertanto, rimasta incinta, si è trasferita nella casa dei suoceri. Dopo pochi mesi, però, dalla nascita del bimbo, la relazione si è compromessa tanto che
insieme al figlio è andata a vivere dal padre, intraprendendo dopo un breve Parte_1
periodo una relazione affettiva con il Sig. PE IO, nato a [...] il
13.04.2002. A questo punto si è disinteressato completamente del piccolo GI, per CP_1
poi riuscire a mediare con tanto da riprendersi il bimbo facendolo vivere a Parte_1
casa dei suoi genitori insieme a lui. Dalle informazioni assunte, fino alla fine dello scorso mese di luglio il bimbo si trovava in casa dei ”. Controparte_1
Ebbene, al contrario di quanto infondatamente lamentato dalla odierna impugnante,
[...]
il Tribunale non ha affatto “incomprensibilmente sottovalutato” la relazione in Parte_1
parola, dandone anzi espressamente conto. Piuttosto, ha, ragionevolmente, evidenziato la risalenza nel tempo della relazione in parola e, in maniera del tutto logica, ha preferito valorizzare la più recente relazione sempre dei Servizi Sociali di Corigliano del 31 luglio 2023 (redatta su richiesto del medesimo Tribunale).
Si legge, invero, nel provvedimento impugnato: “L'assunto della ricorrente circa l'inidoneità dell'ex compagno ad accudire il figlio si fonda su quanto descritto nella relazione dei Servizi
Sociali del Comune di Corigliano Rossano del14.8.2020 (prot. 70864), redatta su richiesta illo tempore del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro (vedi pagg. 13 e ss dell'allegato 3 al ricorso).
Tale relazione evidenzia la condizione di sostanziale povertà della famiglia del
[...]
, composta dai suoi genitori (non anziani: il padre è nato nel 1970, la madre Controparte_1
nel 1974) e da altri tre fratelli conviventi. Evidenzia altresì il difficoltoso percorso di crescita di
insofferente delle regole durante la sua adolescenza e, su consenso dei genitori, CP_1
assegnato per quattro anni in affidamento diurno dal Tribunale per i Minorenni. Pur nella situazione di povertà in cui riversa la famiglia dell'odierno resistente, la successiva relazione dei
SERVIZI SOCIALI del 31.7.2023 (redatta su richiesta di questo Tribunale) riferisce di una condizione di relativo benessere del piccolo AN in tale contesto familiare […] in tale situazione, appare decisamente pregiudizievole per il minore disporne la sua collocazione presso la madre […]” (cfr. decreto impugnato, pag. 2)
8 Si tratta di una valutazione che la Corte certamente condivide, in primo luogo perché la collocazione prevalente presso la madre impedirebbe al bambino di vivere nella casa familiare che, per lui, è la casa dei nonni paterni, lì dove ha vissuto fin dai primi mesi dopo la sua nascita.
Come evidenziato dalla relazione dei Servizi Sociali del 31 luglio 2023, l'abitazione familiare è
“in buone condizioni, con uno spazio esterno organizzato per favorire il gioco del bambino;
[…] la camera da letto dove dorme il piccolo GI assieme al padre [è] una camera ampia piena di giocattoli e dei ricordi di vita del minore”.
Lo sradicamento del bambino finirebbe, inesorabilmente, con il ledere – anziché tutelare -
l'interesse prioritario del minore a permanere nell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Inoltre, priverebbe il bambino dei suoi affetti più cari, vale a dire l'affetto del padre e dei nonni con i quali è cresciuto e che – secondo quanto è dato evincere dalla citata relazione dei Servizi
Sociali – cooperano fruttuosamente all'adempimento degli obblighi educativi, formativi e di mantenimento del genitore collocatario.
La relazione dei Servizi Sociali evidenzia, difatti, il particolare attaccamento del minore al padre e ai nonni, a fronte invece di una certa resistenza a relazionarsi con la madre. Nella relazione si legge: “Il clima familiare appare sereno e il bambino si mostra legato emotivamente al papà ed ai nonni, i quali provvedono alla soddisfazione dei suoi bisogni;
di fatto GI si mostra socievole, vivace e curioso e ad oggi l'unica resistenza è vissuta nei confronti della figura materna con cui, come riferito a più riprese, non vuole aver dialogo le volte che lo raggiunge telefonicamente. I nonni si mostrano inoltre disponibili a favorire la relazione e gli incontri del bambino con sua madre laddove fosse necessario”.
I Servizi Sociali riportano, altresì, quanto riferito dalla responsabile della Scuola materna frequentata dal bambino, Suor , vale a dire che il bambino “si presenta Persona_5 sempre ben curato” e che la “frequenza è regolare”.
Ebbene, il perfetto inserimento nella scuola dell'infanzia – che costituisce il primo approdo alla scolarizzazione e ad una più ampia socializzazione del minore - sconsiglia assolutamente una diversa collocazione del bambino, che, altrimenti, si vedrebbe costretto ad interrompere i rapporti sociali ed amicali di frequentazione extrascolastica con i compagni, così avviati. Tanto si risolverebbe, inevitabilmente, nella lesione del concreto interesse del minore a creare una propria sfera sociale, funzionale alla crescita psico-fisica ed alla maturazione richieste dall'età evolutiva.
Il fatto che il padre del minore svolga attività lavorativa che lo porta a stare fuori casa per la maggior parte della giornata, non è ostativo al collocamento prevalente del bambino che, come
9 detto, frequenta per una parte della giornata la scuola dell'infanzia ed è, per il resto, adeguatamente seguito dalla nonna paterna, con cui abita.
In definitiva, nel caso in esame, la collocazione prevalente presso il padre continua ad apparire soddisfacente rispetto alle esigenze del minore GI.
È bene evidenziare che, nella fattispecie, non è posta in discussione la capacità genitoriale della madre, ma l'interesse prioritario del minore a non venire sradicato, bruscamente, dal proprio habitat, dai propri affetti, dai rapporti sociali ed amicali, con una ricollocazione in altra città, e in un nuovo nucleo familiare.
L'appello è, dunque, rigettato.
3. Le spese di lite del giudizio possono essere integralmente compensate attesa la qualità delle parti e la natura degli interessi coinvolti.
4. Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello), deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2022, per imporre all'impugnante l'obbligo di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. civ., n. 13055 del 2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso il Decreto n. cronol. 2489/2023, reso Parte_1
dal Tribunale di Castrovillari in data 30-31 ottobre 2023, nel proc. R.G. n. 14643/2022, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Si comunichi alle parti e al P.G.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della prima sezione civile dell'11 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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