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12 novembre 2014
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28 luglio 2016
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Art. 14-quater. (( (Decisione della conferenza di servizi).)) (( 1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. )) ------------- AGGIORNAMENTO (26)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 , (che ha modificato il comma 3 del presente articolo) "nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»".
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. )) ------------- AGGIORNAMENTO (26)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 , (che ha modificato il comma 3 del presente articolo) "nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»".
Commentari • 89
- 1. Ambiente in genere.AIA e conferenza di servizi (fonte: lexambiente.it, LexambienteAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 20.768583
Lexambiente - www.lexambiente.it: TAR Umbria Sez. I n. 416 del 31 maggio 2021 Il dissenso espresso da una amministrazione in sede di conferenza di servizi ex art. 14 quater della legge 241/1990, deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'articolo 97 della Costituzione, non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere " costruttivo" ; in altri termini, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (fattispecie in tema di AIA)
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 22/06/2026, n. 289Provvedimento: […] 2. In data 12 maggio 2026 la ricorrente ha chiesto che venga dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito - in quanto il Comune di Cascia, non costituito in giudizio, con determinazione prot. 000720 in data 29 aprile 2026 ha concluso positivamente la conferenza di servizi ex art.14-quater della legge 241/1990, indetta in relazione alla domanda di autorizzazione – a spese compensate.Leggi di più...
- art. 44 d.lgs. 259/2003·
- autorizzazione comunale·
- conferenza di servizi·
- giurisdizione amministrativa·
- stazione radio base·
- spese compensate·
- improcedibilità ricorso·
- art. 35 cod. proc. amm.·
- art. 14-quater legge 241/1990·
- vincolo uso civico