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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 17 ottobre 2024 e vertente
TRA
, Nata a Birlad (ROMANIA) il 12/12/1977; cittadina rumena, Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentata e difesa dagli Avvocati MOLASCHI BARBARA e CARLA BOTTO C.F._1
ROSSA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
Nato a El Menoufia (EGITTO) il 03/12/1970; Controparte_1 cittadino egiziano, Cod. Fisc. C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del procedimento all' . Controparte_2
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DEL 15 APRILE 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 9 Con ricorso iscritto a ruolo in data 17 ottobre 2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile in data 9.16.2006 nel Comune di Robecco sul Naviglio (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Robecco sul Naviglio – anno 2007, n. 7, Parte II, Serie C nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Corsico - anno 2006, n. 3, Parte II,
Serie C) con dalla cui unione nasceva un figlio, Controparte_1
(nato il [...]) e da cui si era separata con sentenza n. 13820/15 del Tribunale di Persona_1
Milano del 4.11.2015 pubblicata il 5.12.2015, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, altresì, di confermare l'affidamento superesclusivo del figlio minore alla madre, valutando anche la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, confermare a carico del padre il contributo al mantenimento posto nella misura forfettaria e la conferma dell'intervento dei Servizi per i contatti con il figlio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 15 aprile 2025 il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.; preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 4 marzo 2025 davanti al
Giudice onorario, così dichiarava: ” il padre non si è fatto più vedere né sentire dall'ultima volta ad ottobre
2024, quando lui aveva seguito io figlio da sotto casa e il ragazzo ha chiamato la pattuglia. Il padre stava sotto il portone poi ha seguito il figlio per un po' sull'autobus, lui ha ancora corso poi per fortuna il ragazzo ha chiamato le forze dell'ordine e lui si è allontanato. Io poi ho presentato una nuova denuncia il 21.10.2024 che il mio avvocato sta esibendo. Da lì per fortuna non si è fatto più vedere né sentire. Prima a luglio mi aveva mandato gente al lavoro, mi chiamava ma lui non si era palesato. Ci sono stati poi alti episodi diretti che ho denunciato e mi sono spaventata. Anche mio figlio si è spaventato. Lui non vuole più vedere il padre. aveva 5 anni quando lui è spartito adesso ne ha 17 anni. Mi riservo di chiamare le forze dell'ordine ove dovesse ripresentarsi direttamente o indirettamente. Io non più nulla dove viva e cosa faccia. Io non ho nulla contro di lui, anzi appena ho saputo che il padre era qui l'ho detto al ragazzo ma certo ci vuole una preparazione psicologica per riprendere una relazione. Il ragazzo adesso è sereno, va a scuola bene. Non ha mai versato soldi. mai una telefonata da anni non lo vediamo né sentiamo. Faccio tutto io e mi occupo di tutto io per
Percepisco l'Au di circa 200 al mese.. rinuncia alla domanda di decadenza dalla responsabilità Per_1 genitoriale ma insisto sulla conferma dell'affido supersclusivo a me dovendo prendere da sola tutte le decisioni di nostro figlio. chiedo la conferma del contributo di € 400 al mese omnicomprensivi e la delega ai Servizi per
l'eventuale regolamentazione degli incontri in SN. ”
All'esito il Giudice delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate
I difensori di parte attrice, alla luce delle dichiarazioni della signora, si riportavano alle rispettive domande, insistendo per la conferma dell'affido supersclusivo e rinunciando alla domanda di decadenza dalla pagina 2 di 9 responsabilità genitoriale ma richiedendo sempre la presenza dei Servizi per la regolamentazione eventuale degli incontri del figlio con il padre ove quest'ultimo lo richiedesse con la conferma del contributo economico e nulla per la casa rilasciata. Davano, infine, atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice così provvedeva:
Sentita la parte attrice e il difensore,
visti ed esaminati i documenti, in assenza peraltro di parte convenuta che nonostante la regolarità della notifica non ha ritenuto di costituirsi né presentarsi in udienza
RILEVATO che il Tribunale di Milano con sentenza n. 13820/15 del 4 novembre/5 dicembre 2015 (passata in giudicato, v. documenti in atti), stante il disinteresse totale del marito, divenuto irreperibile, a fronte di una completa adeguatezza genitoriale della madre, disponeva l'affido alla stessa del figlio minore della coppia
(nato in data [...]), conferito precisi incarichi ai Servizi Sociali del Comune di residenza per la Per_1 regolamentazione della frequentazione con il padre in Spazio Neutro solo ove lo stesso avesse mostrato un serio impegno, assegnato alla madre l'ex casa coniugale e posto a carico del padre un assegno a titolo di mantenimento indiretto per il figlio nella misura ominicomprensiva di euro 400,00 al mese.
OSSERVATO come sia emerso dalle precise dichiarazioni rese nella presente sede dalla parte attrice che il marito per anni ha persistito nel suo completo disinteresse nei confronti del figlio senza più mettersi in alcun modo in contatto con la madre omettendo del tutto il versamento del contributo posto a suo carico, interrompendo i rapporti con il figlio, rendendosi irreperibile, fino a luglio 2024 quando riemerso sul territorio nazionale ha cominciato a richiedere con insistenza, per il tramite di anche altre persone o con telefonate, di poter rivedere il figlio, con comportamenti intimidatori che hanno spaventato la madre, inducendola a presentare una prima denuncia il 30 luglio 2024 e una successiva denuncia il 13 settembre 2024 e un'ultima il 21 ottobre 2024 quando il padre risulta aver seguito il figlio dalla casa per un lungo tratto, anche correndo, tanto che il ragazzo spaventatosi ha dovuto chiamare le Forze dell'ordine che poi hanno indotto il padre ad allontanarsi ed a non farsi da allora più vedere né sentire.
OSSERVATO, pertanto, come, sulla base di quanto accertato in udienza e dichiarato dalla parte, come anche confermato dalle denunce presentate, tenuto conto dei persistenti comportamenti posti in essere dal convenuto di trascuratezza e totale disinteresse verso il figlio, per poi all'improvviso dopo anni di assenza, richiedere con comportamenti gravemente intimidatori e persecutori anche con telefonate di poter rivedere il figlio e di trovare un accordo, dimostrando assai scarsa consapevolezza circa la pregiudizialità per il benessere psicofisico del figlio medesimo e assenti capacità di tutela, deve rilevarsi ancora una volta una totale incapacità del convenuto
a comprendere le esigenze e i bisogni del figlio e a seguirlo al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
RITENUTO pertanto che, alla luce delle circostanze sopra esposte, devono essere integralmente confermate le statuizioni del divorzio con l'affido superesclusivo del figlio minore alla madre, persona che è stata sempre tutelante e protettiva che da sempre si è presa cura del stesso con collocamento presso la medesima, in un
pagina 3 di 9 contesto familiare e affettivo del tutto adeguato e tutelante, con potere quindi di assumere tutte le decisioni più importanti per il minore, essendo impellente la necessità che la stessa possa assumere con tempestività tutte le decisioni rilevanti per lo stesso.
OSSERVATO, altresì, come stante l'interruzione da tempo dei rapporti tra il padre e il figlio e soprattutto gli atteggiamenti assunti nel luglio e fino ad ottobre 2024, anche al fine di non turbare l'equilibrio psichico del ragazzo e per tutelarlo, devono essere confermati e rafforzati gli incarichi ai Servizi Sociali del Comune di
Milano per la regolamentazione degli eventuali incontri in Spazio Neutro con attività di monitoraggio e vigilanza.
RILEVATO, altresì, quanto all'aspetto economico, che la parte attrice ha dichiarato di lavorare presso la
Macelleria Equina al Mercato di Lorenteggio con stipendio di € 1500 al mese con 13° e 14°; percepisce l'A.U. CP_ di circa 200,00; vive nella casa alla medesima assegnata per cui paga un canone di locazione di € 210 al mese;
quanto al convenuto nessun dato è noto, dovrebbe ancora essere privo di permesso di soggiorno in Italia.
RITENUTO, pertanto, quanto al mantenimento indiretto del figlio minorenne, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di dati più precisi relativi all'attuale situazione personale ed economica del resistente che risulta comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa e che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), tenuto conto dell'assenza totale degli oneri di mantenimento diretto da parte del padre che non vede da tempo il figlio la cui gestione è integralmente a carico della madre, considerata la situazione economica della stessa e le spese cui deve far fronte, possa essere confermato il contributo vigente con AU interamente percepito dalla madre;
Rilevato che nulla occorre statuire sulla ex casa coniugale da tempo rilasciata dalla madre;
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e che ha rinunciato espressamente alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
1) CONFERMA integralmente le condizioni della sentenza di separazione sentenza n. 13820/15 del 4 novembre/5 dicembre 2015 (passata in giudicato v. documenti in atti) con l'affido superesclusivo ex art. 337 quater comma 3
c.c. alla madre del figlio (nato in data [...]), suo collocamento presso la madre attualmente in Per_1
Milano via Don Primo Mazzolari n. 2, sia in punto di contributo economico posto a carico del padre per il mantenimento indiretto del figlio nella misura come prevista con AU interamente percepeito dalla madre come per legge;
2) CONFERMA l'incarico ai Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di Milano (in relazione all'attuale residenza delle minori), solo ove il padre risulti reperibile e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con il figlio e ciò risponda all'interesse del medesimo, i rapporti tra il padre e il figlio stesso, in Spazio neutro e con modalità osservate, compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto della sua volontà, tenuto anche conto dell'età, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza e
pagina 4 di 9 potere di avvio di tutti gli interventi di supporto per il minore ed in specie per il padre ove volesse riprendere la relazione con il figlio.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, in assenza anche di istanze istruttore e invitava la parte alla discussione orale della causa.
I difensori di parte attrice chiedevano che il Collegio pronunciasse sentenza di divorzio in conformità alla sentenza di separazione e ai provvedimenti emessi ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, lett a) ii del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti (parte attrice con cittadinanza rumena e parte convenuta con cittadinanza egiziana), fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiede la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative al minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale della minore in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del
19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, dimostratosi da sempre assente e disinteressato e da ultimo avendo anche assunto atteggiamenti intimidatori come da denunce presentate, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto del minore, ritenuto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti la figlia.
pagina 5 di 9 La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le parti e ALLA ALLA Parte_1 Controparte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in data 9.16.2006 nel Comune di Robecco sul Naviglio (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Robecco sul Naviglio – anno 2007, n. 7, Parte II, Serie C
nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Corsico - anno 2006, n. 3,
Parte II, Serie C).
Dalla loro unione nasceva un figlio, (il 16.07.2008). Persona_1
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza n. 13820/15 del Tribunale di Milano del 4.11.2015 pubblicata il 5.12.2015.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la parte attrice dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 15 aprile 2025, a conferma di quanto già disposto con la sentenza di separazione, le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni, già riscontrati in sede di separazione, del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, da sempre totalmente disinteressato alla crescita ed ai bisogni affettivi del figlio, senza aver più avuto alcun rapporto concreto con la madre e con lo stesso, delegando ormai da anni ogni decisione e l'intera gestione alla madre, senza aver mai corrisposto il contributo al mantenimento previsto in sede di separazione né in alcun modo aver contribuito al suo mantenimento. Lo stesso era “riapparso” nella vita del figlio la scorsa estate con comportamenti a dir poco preoccupanti e altamente intimidatori, sia per il tramite di terze persone sia tentando di telefonare alla madre sia l'ultima volta ad ottobre 2024, avendo aspettato sotto casa il figlio, seguendolo per un po' anche correndo, tanto che il ragazzo, spaventato, aveva dovuto chiamare le Forze dell'Ordine, la cui presenza fortunatamente convinceva il padre ad allontanarsi, senza più farsi vedere né sentire da allora. La madre per tali comportamenti pagina 6 di 9 ha presentato ben tre denunce e si è riservata di chiamare le Forze dell'ordine ove lo stesso dovesse riapparire con siffatte modalità che hanno spaventato il ragazzo.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere confermato l'affido superesclusivo del figlio minore alla madre, che da sempre si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e continua ad apparire come l'unica figura genitoriale di riferimento per il ragazzo che sta crescendo in modo del tutto adeguato in un contesto sereno e affettivo. Deve, altresì, essere mantenuta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per il figlio, quanto mai necessaria, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e dell'irreperibilità del padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per la minore.
Attesa la gravità della situazione per il comportamento da ultimo assunto dal padre, nel tentativo di riprendere i rapporti con il figlio, deve essere, nonostante l'età del ragazzo, mantenuto l'incarico ai Servizi Sociali competenti per il Comune di Milano luogo di residenza del minore per le eventuali visite richieste dal padre con le cautele come già vigenti e meglio indicate in dispositivo.
Contributo al mantenimento del figlio minore.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 15 aprile 2025 in punto economico, a conferma di quanto già statuito in sede di separazione, in quanto idonei a garantire al minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento del figlio, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice, con
Assegno Unico percepito per intero dalla madre che è l'unica che provvede alla gestione e cura del figlio.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Parte attrice ha, infine, rinunciato alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rinunciata la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e ALLA Parte_1
ABOUELNAGA in data 9.16.2006 nel Comune di Robecco sul Naviglio (iscritto presso i Controparte_1
pagina 7 di 9 registri dello Stato Civile del Comune di Robecco sul Naviglio – anno 2007, n. 7, Parte II, Serie C nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Corsico - anno 2006, n. 3, Parte II,
Serie C).
2) AFFIDA il figlio minore (nato in data [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via Don Primo Mazzolari n. 12. La madre continuerà ad esercitare in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (cosiddetto affido supersclusivo), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
3) CONFERMA l'incarico ai Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di Milano (in relazione all'attuale residenza del minore), solo ove il padre risulti reperibile e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con il figlio e ciò risponda all'interesse del medesimo, i rapporti tra il padre e il figlio stesso, in Spazio neutro e con modalità osservate, compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto della sua volontà, tenuto anche conto dell'età, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza e potere di avvio di tutti gli interventi di supporto per il minore ed in specie per il padre ove volesse riprendere la relazione con il figlio;
4) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio minore mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo Parte_1 mensile con carattere di omnicomprensività di € 400,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat- - prima rivalutazione dicembre 2016);
5) DISPONE che l'AU venga percepito come per legge interamente dalla madre;
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
7) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
8) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Robecco sul Naviglio nonchè all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corsico affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione ai Servizi del Comune di Milano.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 16 aprile 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 17 ottobre 2024 e vertente
TRA
, Nata a Birlad (ROMANIA) il 12/12/1977; cittadina rumena, Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentata e difesa dagli Avvocati MOLASCHI BARBARA e CARLA BOTTO C.F._1
ROSSA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
Nato a El Menoufia (EGITTO) il 03/12/1970; Controparte_1 cittadino egiziano, Cod. Fisc. C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del procedimento all' . Controparte_2
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DEL 15 APRILE 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 9 Con ricorso iscritto a ruolo in data 17 ottobre 2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile in data 9.16.2006 nel Comune di Robecco sul Naviglio (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Robecco sul Naviglio – anno 2007, n. 7, Parte II, Serie C nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Corsico - anno 2006, n. 3, Parte II,
Serie C) con dalla cui unione nasceva un figlio, Controparte_1
(nato il [...]) e da cui si era separata con sentenza n. 13820/15 del Tribunale di Persona_1
Milano del 4.11.2015 pubblicata il 5.12.2015, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, altresì, di confermare l'affidamento superesclusivo del figlio minore alla madre, valutando anche la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, confermare a carico del padre il contributo al mantenimento posto nella misura forfettaria e la conferma dell'intervento dei Servizi per i contatti con il figlio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 15 aprile 2025 il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.; preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 4 marzo 2025 davanti al
Giudice onorario, così dichiarava: ” il padre non si è fatto più vedere né sentire dall'ultima volta ad ottobre
2024, quando lui aveva seguito io figlio da sotto casa e il ragazzo ha chiamato la pattuglia. Il padre stava sotto il portone poi ha seguito il figlio per un po' sull'autobus, lui ha ancora corso poi per fortuna il ragazzo ha chiamato le forze dell'ordine e lui si è allontanato. Io poi ho presentato una nuova denuncia il 21.10.2024 che il mio avvocato sta esibendo. Da lì per fortuna non si è fatto più vedere né sentire. Prima a luglio mi aveva mandato gente al lavoro, mi chiamava ma lui non si era palesato. Ci sono stati poi alti episodi diretti che ho denunciato e mi sono spaventata. Anche mio figlio si è spaventato. Lui non vuole più vedere il padre. aveva 5 anni quando lui è spartito adesso ne ha 17 anni. Mi riservo di chiamare le forze dell'ordine ove dovesse ripresentarsi direttamente o indirettamente. Io non più nulla dove viva e cosa faccia. Io non ho nulla contro di lui, anzi appena ho saputo che il padre era qui l'ho detto al ragazzo ma certo ci vuole una preparazione psicologica per riprendere una relazione. Il ragazzo adesso è sereno, va a scuola bene. Non ha mai versato soldi. mai una telefonata da anni non lo vediamo né sentiamo. Faccio tutto io e mi occupo di tutto io per
Percepisco l'Au di circa 200 al mese.. rinuncia alla domanda di decadenza dalla responsabilità Per_1 genitoriale ma insisto sulla conferma dell'affido supersclusivo a me dovendo prendere da sola tutte le decisioni di nostro figlio. chiedo la conferma del contributo di € 400 al mese omnicomprensivi e la delega ai Servizi per
l'eventuale regolamentazione degli incontri in SN. ”
All'esito il Giudice delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate
I difensori di parte attrice, alla luce delle dichiarazioni della signora, si riportavano alle rispettive domande, insistendo per la conferma dell'affido supersclusivo e rinunciando alla domanda di decadenza dalla pagina 2 di 9 responsabilità genitoriale ma richiedendo sempre la presenza dei Servizi per la regolamentazione eventuale degli incontri del figlio con il padre ove quest'ultimo lo richiedesse con la conferma del contributo economico e nulla per la casa rilasciata. Davano, infine, atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice così provvedeva:
Sentita la parte attrice e il difensore,
visti ed esaminati i documenti, in assenza peraltro di parte convenuta che nonostante la regolarità della notifica non ha ritenuto di costituirsi né presentarsi in udienza
RILEVATO che il Tribunale di Milano con sentenza n. 13820/15 del 4 novembre/5 dicembre 2015 (passata in giudicato, v. documenti in atti), stante il disinteresse totale del marito, divenuto irreperibile, a fronte di una completa adeguatezza genitoriale della madre, disponeva l'affido alla stessa del figlio minore della coppia
(nato in data [...]), conferito precisi incarichi ai Servizi Sociali del Comune di residenza per la Per_1 regolamentazione della frequentazione con il padre in Spazio Neutro solo ove lo stesso avesse mostrato un serio impegno, assegnato alla madre l'ex casa coniugale e posto a carico del padre un assegno a titolo di mantenimento indiretto per il figlio nella misura ominicomprensiva di euro 400,00 al mese.
OSSERVATO come sia emerso dalle precise dichiarazioni rese nella presente sede dalla parte attrice che il marito per anni ha persistito nel suo completo disinteresse nei confronti del figlio senza più mettersi in alcun modo in contatto con la madre omettendo del tutto il versamento del contributo posto a suo carico, interrompendo i rapporti con il figlio, rendendosi irreperibile, fino a luglio 2024 quando riemerso sul territorio nazionale ha cominciato a richiedere con insistenza, per il tramite di anche altre persone o con telefonate, di poter rivedere il figlio, con comportamenti intimidatori che hanno spaventato la madre, inducendola a presentare una prima denuncia il 30 luglio 2024 e una successiva denuncia il 13 settembre 2024 e un'ultima il 21 ottobre 2024 quando il padre risulta aver seguito il figlio dalla casa per un lungo tratto, anche correndo, tanto che il ragazzo spaventatosi ha dovuto chiamare le Forze dell'ordine che poi hanno indotto il padre ad allontanarsi ed a non farsi da allora più vedere né sentire.
OSSERVATO, pertanto, come, sulla base di quanto accertato in udienza e dichiarato dalla parte, come anche confermato dalle denunce presentate, tenuto conto dei persistenti comportamenti posti in essere dal convenuto di trascuratezza e totale disinteresse verso il figlio, per poi all'improvviso dopo anni di assenza, richiedere con comportamenti gravemente intimidatori e persecutori anche con telefonate di poter rivedere il figlio e di trovare un accordo, dimostrando assai scarsa consapevolezza circa la pregiudizialità per il benessere psicofisico del figlio medesimo e assenti capacità di tutela, deve rilevarsi ancora una volta una totale incapacità del convenuto
a comprendere le esigenze e i bisogni del figlio e a seguirlo al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
RITENUTO pertanto che, alla luce delle circostanze sopra esposte, devono essere integralmente confermate le statuizioni del divorzio con l'affido superesclusivo del figlio minore alla madre, persona che è stata sempre tutelante e protettiva che da sempre si è presa cura del stesso con collocamento presso la medesima, in un
pagina 3 di 9 contesto familiare e affettivo del tutto adeguato e tutelante, con potere quindi di assumere tutte le decisioni più importanti per il minore, essendo impellente la necessità che la stessa possa assumere con tempestività tutte le decisioni rilevanti per lo stesso.
OSSERVATO, altresì, come stante l'interruzione da tempo dei rapporti tra il padre e il figlio e soprattutto gli atteggiamenti assunti nel luglio e fino ad ottobre 2024, anche al fine di non turbare l'equilibrio psichico del ragazzo e per tutelarlo, devono essere confermati e rafforzati gli incarichi ai Servizi Sociali del Comune di
Milano per la regolamentazione degli eventuali incontri in Spazio Neutro con attività di monitoraggio e vigilanza.
RILEVATO, altresì, quanto all'aspetto economico, che la parte attrice ha dichiarato di lavorare presso la
Macelleria Equina al Mercato di Lorenteggio con stipendio di € 1500 al mese con 13° e 14°; percepisce l'A.U. CP_ di circa 200,00; vive nella casa alla medesima assegnata per cui paga un canone di locazione di € 210 al mese;
quanto al convenuto nessun dato è noto, dovrebbe ancora essere privo di permesso di soggiorno in Italia.
RITENUTO, pertanto, quanto al mantenimento indiretto del figlio minorenne, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di dati più precisi relativi all'attuale situazione personale ed economica del resistente che risulta comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa e che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), tenuto conto dell'assenza totale degli oneri di mantenimento diretto da parte del padre che non vede da tempo il figlio la cui gestione è integralmente a carico della madre, considerata la situazione economica della stessa e le spese cui deve far fronte, possa essere confermato il contributo vigente con AU interamente percepito dalla madre;
Rilevato che nulla occorre statuire sulla ex casa coniugale da tempo rilasciata dalla madre;
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e che ha rinunciato espressamente alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
1) CONFERMA integralmente le condizioni della sentenza di separazione sentenza n. 13820/15 del 4 novembre/5 dicembre 2015 (passata in giudicato v. documenti in atti) con l'affido superesclusivo ex art. 337 quater comma 3
c.c. alla madre del figlio (nato in data [...]), suo collocamento presso la madre attualmente in Per_1
Milano via Don Primo Mazzolari n. 2, sia in punto di contributo economico posto a carico del padre per il mantenimento indiretto del figlio nella misura come prevista con AU interamente percepeito dalla madre come per legge;
2) CONFERMA l'incarico ai Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di Milano (in relazione all'attuale residenza delle minori), solo ove il padre risulti reperibile e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con il figlio e ciò risponda all'interesse del medesimo, i rapporti tra il padre e il figlio stesso, in Spazio neutro e con modalità osservate, compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto della sua volontà, tenuto anche conto dell'età, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza e
pagina 4 di 9 potere di avvio di tutti gli interventi di supporto per il minore ed in specie per il padre ove volesse riprendere la relazione con il figlio.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, in assenza anche di istanze istruttore e invitava la parte alla discussione orale della causa.
I difensori di parte attrice chiedevano che il Collegio pronunciasse sentenza di divorzio in conformità alla sentenza di separazione e ai provvedimenti emessi ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, lett a) ii del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti (parte attrice con cittadinanza rumena e parte convenuta con cittadinanza egiziana), fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiede la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative al minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale della minore in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del
19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, dimostratosi da sempre assente e disinteressato e da ultimo avendo anche assunto atteggiamenti intimidatori come da denunce presentate, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto del minore, ritenuto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti la figlia.
pagina 5 di 9 La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le parti e ALLA ALLA Parte_1 Controparte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in data 9.16.2006 nel Comune di Robecco sul Naviglio (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Robecco sul Naviglio – anno 2007, n. 7, Parte II, Serie C
nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Corsico - anno 2006, n. 3,
Parte II, Serie C).
Dalla loro unione nasceva un figlio, (il 16.07.2008). Persona_1
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza n. 13820/15 del Tribunale di Milano del 4.11.2015 pubblicata il 5.12.2015.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la parte attrice dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 15 aprile 2025, a conferma di quanto già disposto con la sentenza di separazione, le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni, già riscontrati in sede di separazione, del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, da sempre totalmente disinteressato alla crescita ed ai bisogni affettivi del figlio, senza aver più avuto alcun rapporto concreto con la madre e con lo stesso, delegando ormai da anni ogni decisione e l'intera gestione alla madre, senza aver mai corrisposto il contributo al mantenimento previsto in sede di separazione né in alcun modo aver contribuito al suo mantenimento. Lo stesso era “riapparso” nella vita del figlio la scorsa estate con comportamenti a dir poco preoccupanti e altamente intimidatori, sia per il tramite di terze persone sia tentando di telefonare alla madre sia l'ultima volta ad ottobre 2024, avendo aspettato sotto casa il figlio, seguendolo per un po' anche correndo, tanto che il ragazzo, spaventato, aveva dovuto chiamare le Forze dell'Ordine, la cui presenza fortunatamente convinceva il padre ad allontanarsi, senza più farsi vedere né sentire da allora. La madre per tali comportamenti pagina 6 di 9 ha presentato ben tre denunce e si è riservata di chiamare le Forze dell'ordine ove lo stesso dovesse riapparire con siffatte modalità che hanno spaventato il ragazzo.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere confermato l'affido superesclusivo del figlio minore alla madre, che da sempre si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e continua ad apparire come l'unica figura genitoriale di riferimento per il ragazzo che sta crescendo in modo del tutto adeguato in un contesto sereno e affettivo. Deve, altresì, essere mantenuta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per il figlio, quanto mai necessaria, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e dell'irreperibilità del padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per la minore.
Attesa la gravità della situazione per il comportamento da ultimo assunto dal padre, nel tentativo di riprendere i rapporti con il figlio, deve essere, nonostante l'età del ragazzo, mantenuto l'incarico ai Servizi Sociali competenti per il Comune di Milano luogo di residenza del minore per le eventuali visite richieste dal padre con le cautele come già vigenti e meglio indicate in dispositivo.
Contributo al mantenimento del figlio minore.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 15 aprile 2025 in punto economico, a conferma di quanto già statuito in sede di separazione, in quanto idonei a garantire al minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento del figlio, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice, con
Assegno Unico percepito per intero dalla madre che è l'unica che provvede alla gestione e cura del figlio.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Parte attrice ha, infine, rinunciato alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rinunciata la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e ALLA Parte_1
ABOUELNAGA in data 9.16.2006 nel Comune di Robecco sul Naviglio (iscritto presso i Controparte_1
pagina 7 di 9 registri dello Stato Civile del Comune di Robecco sul Naviglio – anno 2007, n. 7, Parte II, Serie C nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Corsico - anno 2006, n. 3, Parte II,
Serie C).
2) AFFIDA il figlio minore (nato in data [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via Don Primo Mazzolari n. 12. La madre continuerà ad esercitare in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (cosiddetto affido supersclusivo), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
3) CONFERMA l'incarico ai Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di Milano (in relazione all'attuale residenza del minore), solo ove il padre risulti reperibile e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con il figlio e ciò risponda all'interesse del medesimo, i rapporti tra il padre e il figlio stesso, in Spazio neutro e con modalità osservate, compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto della sua volontà, tenuto anche conto dell'età, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza e potere di avvio di tutti gli interventi di supporto per il minore ed in specie per il padre ove volesse riprendere la relazione con il figlio;
4) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio minore mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo Parte_1 mensile con carattere di omnicomprensività di € 400,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat- - prima rivalutazione dicembre 2016);
5) DISPONE che l'AU venga percepito come per legge interamente dalla madre;
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
7) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
8) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Robecco sul Naviglio nonchè all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corsico affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione ai Servizi del Comune di Milano.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 16 aprile 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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