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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
BONANNI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 450/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso bollo@pec.regione.abruzzo.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 507/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 26/11/2024 Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 149192 BOLLO AUTO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si veda infra
Resistente/Appellato: si veda infra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dell'Aquila, il contribuente Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento nr 149192 del 22.02.2023 notificata in data 13.03.2023. L'atto si fondava su 9 cartelle/ingiunzioni per la tassa automobilistica regionale (anni 2003-2010), dovute in parte in proprio, parte quale erede, parte quale socio della società Società_1 snc.. Motivi di impugnazione erano l'intervenuta prescrizione per carenza di atti interruttivi nel triennio e il presunto stralcio delle cartelle per applicazione della legge nr 192 del 29.12.2022 (legge finanziaria 2023), contenute nelle ingiunzioni nr. 164156, 136041 e 10799. Con successiva memoria contestava il deposito dei documenti di prova della Soget, avvenuti a suo dire oltre i termini di cui all'art. 32 c. 1 del DPR 546/92
e l'erronea notifica in data 15.02.2017 ad errato indirizzo dell'intimazione 52646.
Nel dettaglio le cartelle erano:
1) 90020130187974303 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 164156 del 13.06.2013 notificata in data 13.11.2013, poi nuovamente notificata in data 13.11.2015 a mezzo;
dell'ingiunzione nr 9715. Tassa automobilistica Regionale anno 2008 per autovettura personale;
2) 90020110073418856 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 135999 del 06.09.2012 notificata in data 04.03.2015 ex art 26 comma IV DPR nr 602/1973 in combinato con l'art 60 lett. e DPR nr 600/1973, rito degli irreperibili assoluti, e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anni 2003-2004, dovuta quale erede di Nominativo_1;
3) 90020110151290079 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 136041 del 06.09.2012 notificata in data 04.03.2015, medesimo rito per irreperibilità assoluta, e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno 2005, dovuta quale erede di Nominativo_1;
4) 90020130187974202 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 10799 del 17.01.2014 notificata in data 04.03.2015, medesimo rito per irreperibilità assoluta, e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno 2008, dovuta quale erede di Nominativo_1;
5) 90020110073419159 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 182051 del 29.08.2014 notificata in data 04.03.2015 medesimo rito per irreperibilità assoluta, e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anni 2003-2004, dovuta quale socio della Società_1 snc di Resistente_1;
6) 90020110151290281 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 182158 del 29.08.2014 notificata in data 04.03.2015, medesimo rito per irreperibilità assoluta, e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno 2005, dovuta quale socio della Società_1 snc di Resistente_1;
7) 90020120128332208 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 182261 del 29.08.2014 notificata in data 04.03.2015 medesimo rito per irreperibilità assoluta e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno 2006-2007, dovuta quale socio della Società_1 snc di Resistente_1;
8) 90020130187974404 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 182421 del 29.08.2014 notificata in data 20.10.2014, medesimo rito per irreperibilità assoluta , e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno 2008, dovuta quale socio della Società_1 snc di Resistente_1;
9) 90020150018864677 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 355856 del 02.10.2015 notificata in data 19.10.2015 , medesimo rito per irreperibilità assoluta ,nonché nella prodromica ingiunzione nr 250085 notificata in data 28.05.2015, medesimo rito per irreperibilità assoluta e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno 2009-2010, dovuta quale socio della Società_1 snc di Resistente_1. Le cartelle in questione sono state notificate anche a mezzo di un'intimazione nr 171359 del 06.06.2016 notificata in data 28.10.2016 con il rito degli irreperibili assoluti, e relativa alle cartelle ai numeri 1-5-6-7-8, un'intimazione nr 526546 del 29.12.2016 notificata in data 15.02.2017 con il rito degli irreperibili temporanei e relativa a tutte le cartelle nonché a mezzo del preavviso di fermo nr 219697 del 24.11.2021 notificato in data 07.12.2021 e relativo a tutte le cartelle.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado de L'Aquila, rigettate le controdeduzioni della ET e della
Regione Abruzzo, accoglieva il ricorso del contribuente, condannava la ET alle spese di giudizio e compensava le spese nei confronti della Regione Abruzzo.
Il primo giudice premetteva che il deposito della documentazione da parte della ET non era tardivo, in quanto il termine di cui all'art. 32 del D.lgs. 546/92 va riferito all'udienza per la trattazione del merito in data
20.11.2024, e non quella per la decisione della sospensiva.
Osservava poi, in buona sostanza, che tutte le cartelle/ingiunzioni erano state notificate regolarmente (e incontestatamente) tra il 2014 e il 2015 e che ad esse erano seguite un'intimazione di pagamento n.171359 del 06.06.2016 notificata in data 28.10.2016, un'intimazione n.526546 del 29.12.2016 notificata in data
15.02.2017 ed un preavviso di fermo amministrativo n.219697 del 24.11.2021 notificato in data 07.12.2021.
Esponeva che a mente della corrente giurisprudenza, se è vero che per le tasse automobilistiche il termine triennale di prescrizione decorreva dal primo gennaio dell'anno successivo di competenza, ciò non è vero per le inerenti intimazioni di pagamento, il cui termine di prescrizione decorre dalla notifica dell'atto stesso.
Tanto premesso, riteneva intervenuta la prescrizione triennale del credito, per decorso del termine che si applica alla tassa in questione, tra l'intimazione di pagamento del 15.02.2017 e il preavviso di fermo notificato il 07.12.2021.
Secondo il giudice di primo grado, difatti, si applica soltanto la sospensione COVID di 85 giorni (da 8 marzo al 31 maggio 2020) attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Quella di 541 giorni non sarebbe applicabile, perché limitata ai tributi con scadenza compresa tra marzo 2020 e agosto 2021. Ciò “sia perché la sospensione dei versamenti tributari non integra una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione, sia perché la So.G.E.T. S.p.A. in detto periodo non versava in una situazione di assoluta impossibilità giuridica di esercitare il proprio diritto di credito (e quindi di interrompere ulteriormente la prescrizione), sia perché, ad ogni buon conto, nella fattispecie non viene in rilievo un tributo la cui originaria scadenza era ricompresa nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021”.
La società di riscossione impugnava perciò la sentenza in questa sede d'appello, richiamando tutte le notifiche operate ed eccependo, in primo luogo l'errore di diritto, perché si applicherebbero sia gli 85 giorni di sospensione ex art. 67 D.L. 18/2020 (accertamento), sia i 541 giorni ex art. 68 D.L. 18/2020 ed ex art. 12
D.lgs. 159/2015 (riscossione), per un totale di 626 giorni di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.
In tema vale Cass. Ord. n. 960 del 15.01.2025, che chiarisce l'applicabilità generale della sospensione anche alla riscossione e anche oltre il periodo emergenziale stretto e afferma che “l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”. Conclusivamente non si tratterebbe di sola sospensione dell'attività, ma di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza.
Ribadiva che tutti gli atti prodromici, regolarmente notificati, non sono stati impugnati. La mancata impugnazione degli atti prodromici fa sì che la loro definitività rende gli atti successivi sindacabili solo per i vizi propri. Ne deriva che “anche la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata” (Cass. 2016/23046).
Osservava che nel caso in specie vi era irretrattabilità del credito.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e la vittoria di diritti, spese e onorari da liquidarsi al difensore antistatario.
Il contribuente, nel costituirsi, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado e la vittoria delle spese, affermando che era corretto il principio di non applicabilità della sospensione dei termini di 541 giorni.
Rimarcava inoltre che seppur non aveva impugnato le cartelle quando notificate, i primi e successivi atti di riscossione erano successivi alla maturazione della prescrizione, e se anche questi non fossero stati impugnati, gli ulteriori atti che fossero nei termini non sanavano il vizio di prescrizione.
In ultimo tornava comunque a censurare la corretta notifica dell'ingiunzione n. 526546, in quanto alla data della notifica (ovvero dal 12 gennaio 2017) il contribuente risiedeva in un diverso indirizzo, ovvero Vico stretto, Piancarani n. 13.
Nelle proprie controdeduzioni, la regione Abruzzo si costituiva in buona sostanza per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva;
osservava ad ogni modo che il processo tributario è di tipo impugnatorio e, pertanto, ove un atto accertativo e/o esattoriale venga notificato correttamente e non opposto, al contribuente
è preclusa ogni azione futura volta ad essere rimesso in termini per svolgere eccezioni relativamente ad atti prodromici;
puntualizzava che non è la mancanza della notifica di un qualsiasi atto presupposto a costituire un vizio procedurale tale da compromettere l'attività esattoriale svolta ma è solo quella dell'atto prodromico a quello impugnato, ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 546/92, ultimo comma (conf. Cass. n. 25514/2018) . La
Cassazione nella giurisprudenza richiamata precisa che non è possibile sindacare tutta l'attività pregressa svolta precedentemente al ricevimento dell'atto opposto, ma solo la prescrizione che inizia a decorrere successivamente alla notifica dell'atto prodromico, ovvero, nel caso de quo, dal prodromico preavviso di fermo n. 219697/2021 notificato in data 07/12/2021 all'avviso di intimazione opposto.
Concludeva chiedendo peraltro l'accoglimento dell'appello della ET e la vittoria delle spese.
Con le successive memorie il contribuente tornava, pure, a contestare la tardiva produzione dei documenti, ribadendo in buona sostanza gli argomenti prodotti nel primo grado di giudizio, ma senza censurare puntualmente la sentenza impugnata. Chiedeva inoltre di condannare i resistenti al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agente di Riscossione va accolto.
Rigettata preliminarmente la reiterata censura di tardività del deposito dei documenti nel primo grado di giudizio nei medesimi termini ivi espressi dal giudice, deve osservarsi, come afferma il contribuente,
l'inefficacia dell'ingiunzione n. 526546 ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione. Se è vero che alla data del 15.02.2017, data di notifica, il contribuente era trasferito altrove (dall'11.01.2017), come il certificato di residenza storica lo dimostra, e che l'atto risulta spedito in data 5.01.2017, quando egli ancora risedeva nell'indirizzo indicato nell'atto, con rilevanza della scissione del termine temporale a vantaggio del notificatore
(Cass. SSUU 12332/2017) è pure vero che “se la notifica non si perfeziona, nessun effetto si produce e gli effetti provvisori eventualmente prodotti si annullano” (Cass., SS.UU., sent. 9 dicembre 2015 n. 24822 del
2015).
Il primo giudice confermava in realtà la regolarità della notifica della ingiunzione 526646, ma affermava che il successivo atto interruttivo (preavviso di fermo n. 219697 del 24.11.2021 notificato il 7.12.2021) sia oltre i termini di prescrizione, accogliendo così la richiesta principale del contribuente.
Alla luce dell'inefficace notifica dell'ingiunzione 526646 occorre verificare i termini tra gli atti precedenti ed il preavviso di fermo.
La precedente notifica dell'intimazione n. 171359 del 6.06.2016, notificata il 28.10.2016 e riguarda:
- (1) cartella 90020130187974303,
- (5) 90020110073419159
- (6) 90020110151290281
- (7) 90020120128332208
- (8) 90020130187974404.
Il calcolo dei giorni tra il 29 ottobre 2019 e il 7 dicembre 2021 (770 giorni) eccede non soltanto gli 85 giorni riconosciuti dal primo giudice, ma anche gli 85+541=626 giorni richiesti dalla ET;
ed a scanso di equivoci, pur considerando la scissione dei termini e considerando per l'interruzione la data del 24.11.2021, il calcolo di 757 giorni eccede la sospensione complessiva concessa per il COVID.
Ancor più risalenti sono le notifiche dei residui atti rispetto al preavviso di fermo n. 219697 relativo a tutte le cartelle e notificato in data 7 dicembre 2021, dunque anche i residui crediti risultano prescritti.
Tanto premesso, in questa sede l'oggetto di impugnazione del contribuente non è il preavviso di fermo n.
219697 del 24.11.2021 notificato il 7.12.2021, bensì l'intimazione n. 149192 149192 del 22.02.2023 notificata in data 13.03.2023. Questo atto è stato notificato nei termini triennali rispetto al preavviso di fermo. È in sede di impugnazione del preavviso di fermo (non obbligatoria per il merito del credito, ma opportuna perché è atto interruttivo della prescrizione – Cassazione Ordinanza n. 5469/2019) che si sarebbe dovuta impugnare la prescrizione, in quanto in ambito tributario la mancata eccezione di prescrizione di un atto tributario che rivendichi il credito determina l'impossibilità di censurare la medesima nel successivo atto interruttivo che sia nei termini (Ordinanza Cass. 3005/2020, nello stesso senso Cass. n. 19010/2019; Cass. n. 37259/2021;
Cass. n. 6436/2025).
L'appello dell'Agente di Riscossione va dunque accolto e le spese vanno liquidate a beneficio della ricorrente e per lei degli antistatari. Le spese nei confronti della regione Abruzzo, della quale si conferma l'estraneità alle vicende che qui rievano, si intendono beninteso integralmente compensate anche in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Accoglie l'appello della società agente di riscossione. Condanna il contribuente, al pagamento al pagamento delle spese di lite in favore della ET, liquidate complessivamente in Euro 2.200,00 per il primo grado di giudizio, ed Euro 2.500,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge laddove dovuti, da liquidarsi ai rappresentanti della parte vittoriosa che si dichiarano antistatari. L'Aquila, 28 gennaio 2026 Il Presidente estensore
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
BONANNI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 450/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso bollo@pec.regione.abruzzo.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 507/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 26/11/2024 Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 149192 BOLLO AUTO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si veda infra
Resistente/Appellato: si veda infra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dell'Aquila, il contribuente Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento nr 149192 del 22.02.2023 notificata in data 13.03.2023. L'atto si fondava su 9 cartelle/ingiunzioni per la tassa automobilistica regionale (anni 2003-2010), dovute in parte in proprio, parte quale erede, parte quale socio della società Società_1 snc.. Motivi di impugnazione erano l'intervenuta prescrizione per carenza di atti interruttivi nel triennio e il presunto stralcio delle cartelle per applicazione della legge nr 192 del 29.12.2022 (legge finanziaria 2023), contenute nelle ingiunzioni nr. 164156, 136041 e 10799. Con successiva memoria contestava il deposito dei documenti di prova della Soget, avvenuti a suo dire oltre i termini di cui all'art. 32 c. 1 del DPR 546/92
e l'erronea notifica in data 15.02.2017 ad errato indirizzo dell'intimazione 52646.
Nel dettaglio le cartelle erano:
1) 90020130187974303 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 164156 del 13.06.2013 notificata in data 13.11.2013, poi nuovamente notificata in data 13.11.2015 a mezzo;
dell'ingiunzione nr 9715. Tassa automobilistica Regionale anno 2008 per autovettura personale;
2) 90020110073418856 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 135999 del 06.09.2012 notificata in data 04.03.2015 ex art 26 comma IV DPR nr 602/1973 in combinato con l'art 60 lett. e DPR nr 600/1973, rito degli irreperibili assoluti, e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anni 2003-2004, dovuta quale erede di Nominativo_1;
3) 90020110151290079 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 136041 del 06.09.2012 notificata in data 04.03.2015, medesimo rito per irreperibilità assoluta, e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno 2005, dovuta quale erede di Nominativo_1;
4) 90020130187974202 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 10799 del 17.01.2014 notificata in data 04.03.2015, medesimo rito per irreperibilità assoluta, e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno 2008, dovuta quale erede di Nominativo_1;
5) 90020110073419159 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 182051 del 29.08.2014 notificata in data 04.03.2015 medesimo rito per irreperibilità assoluta, e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anni 2003-2004, dovuta quale socio della Società_1 snc di Resistente_1;
6) 90020110151290281 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 182158 del 29.08.2014 notificata in data 04.03.2015, medesimo rito per irreperibilità assoluta, e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno 2005, dovuta quale socio della Società_1 snc di Resistente_1;
7) 90020120128332208 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 182261 del 29.08.2014 notificata in data 04.03.2015 medesimo rito per irreperibilità assoluta e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno 2006-2007, dovuta quale socio della Società_1 snc di Resistente_1;
8) 90020130187974404 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 182421 del 29.08.2014 notificata in data 20.10.2014, medesimo rito per irreperibilità assoluta , e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno 2008, dovuta quale socio della Società_1 snc di Resistente_1;
9) 90020150018864677 contenuta nella prodromica ingiunzione fiscale nr 355856 del 02.10.2015 notificata in data 19.10.2015 , medesimo rito per irreperibilità assoluta ,nonché nella prodromica ingiunzione nr 250085 notificata in data 28.05.2015, medesimo rito per irreperibilità assoluta e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno 2009-2010, dovuta quale socio della Società_1 snc di Resistente_1. Le cartelle in questione sono state notificate anche a mezzo di un'intimazione nr 171359 del 06.06.2016 notificata in data 28.10.2016 con il rito degli irreperibili assoluti, e relativa alle cartelle ai numeri 1-5-6-7-8, un'intimazione nr 526546 del 29.12.2016 notificata in data 15.02.2017 con il rito degli irreperibili temporanei e relativa a tutte le cartelle nonché a mezzo del preavviso di fermo nr 219697 del 24.11.2021 notificato in data 07.12.2021 e relativo a tutte le cartelle.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado de L'Aquila, rigettate le controdeduzioni della ET e della
Regione Abruzzo, accoglieva il ricorso del contribuente, condannava la ET alle spese di giudizio e compensava le spese nei confronti della Regione Abruzzo.
Il primo giudice premetteva che il deposito della documentazione da parte della ET non era tardivo, in quanto il termine di cui all'art. 32 del D.lgs. 546/92 va riferito all'udienza per la trattazione del merito in data
20.11.2024, e non quella per la decisione della sospensiva.
Osservava poi, in buona sostanza, che tutte le cartelle/ingiunzioni erano state notificate regolarmente (e incontestatamente) tra il 2014 e il 2015 e che ad esse erano seguite un'intimazione di pagamento n.171359 del 06.06.2016 notificata in data 28.10.2016, un'intimazione n.526546 del 29.12.2016 notificata in data
15.02.2017 ed un preavviso di fermo amministrativo n.219697 del 24.11.2021 notificato in data 07.12.2021.
Esponeva che a mente della corrente giurisprudenza, se è vero che per le tasse automobilistiche il termine triennale di prescrizione decorreva dal primo gennaio dell'anno successivo di competenza, ciò non è vero per le inerenti intimazioni di pagamento, il cui termine di prescrizione decorre dalla notifica dell'atto stesso.
Tanto premesso, riteneva intervenuta la prescrizione triennale del credito, per decorso del termine che si applica alla tassa in questione, tra l'intimazione di pagamento del 15.02.2017 e il preavviso di fermo notificato il 07.12.2021.
Secondo il giudice di primo grado, difatti, si applica soltanto la sospensione COVID di 85 giorni (da 8 marzo al 31 maggio 2020) attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Quella di 541 giorni non sarebbe applicabile, perché limitata ai tributi con scadenza compresa tra marzo 2020 e agosto 2021. Ciò “sia perché la sospensione dei versamenti tributari non integra una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione, sia perché la So.G.E.T. S.p.A. in detto periodo non versava in una situazione di assoluta impossibilità giuridica di esercitare il proprio diritto di credito (e quindi di interrompere ulteriormente la prescrizione), sia perché, ad ogni buon conto, nella fattispecie non viene in rilievo un tributo la cui originaria scadenza era ricompresa nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021”.
La società di riscossione impugnava perciò la sentenza in questa sede d'appello, richiamando tutte le notifiche operate ed eccependo, in primo luogo l'errore di diritto, perché si applicherebbero sia gli 85 giorni di sospensione ex art. 67 D.L. 18/2020 (accertamento), sia i 541 giorni ex art. 68 D.L. 18/2020 ed ex art. 12
D.lgs. 159/2015 (riscossione), per un totale di 626 giorni di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.
In tema vale Cass. Ord. n. 960 del 15.01.2025, che chiarisce l'applicabilità generale della sospensione anche alla riscossione e anche oltre il periodo emergenziale stretto e afferma che “l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”. Conclusivamente non si tratterebbe di sola sospensione dell'attività, ma di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza.
Ribadiva che tutti gli atti prodromici, regolarmente notificati, non sono stati impugnati. La mancata impugnazione degli atti prodromici fa sì che la loro definitività rende gli atti successivi sindacabili solo per i vizi propri. Ne deriva che “anche la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata” (Cass. 2016/23046).
Osservava che nel caso in specie vi era irretrattabilità del credito.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e la vittoria di diritti, spese e onorari da liquidarsi al difensore antistatario.
Il contribuente, nel costituirsi, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado e la vittoria delle spese, affermando che era corretto il principio di non applicabilità della sospensione dei termini di 541 giorni.
Rimarcava inoltre che seppur non aveva impugnato le cartelle quando notificate, i primi e successivi atti di riscossione erano successivi alla maturazione della prescrizione, e se anche questi non fossero stati impugnati, gli ulteriori atti che fossero nei termini non sanavano il vizio di prescrizione.
In ultimo tornava comunque a censurare la corretta notifica dell'ingiunzione n. 526546, in quanto alla data della notifica (ovvero dal 12 gennaio 2017) il contribuente risiedeva in un diverso indirizzo, ovvero Vico stretto, Piancarani n. 13.
Nelle proprie controdeduzioni, la regione Abruzzo si costituiva in buona sostanza per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva;
osservava ad ogni modo che il processo tributario è di tipo impugnatorio e, pertanto, ove un atto accertativo e/o esattoriale venga notificato correttamente e non opposto, al contribuente
è preclusa ogni azione futura volta ad essere rimesso in termini per svolgere eccezioni relativamente ad atti prodromici;
puntualizzava che non è la mancanza della notifica di un qualsiasi atto presupposto a costituire un vizio procedurale tale da compromettere l'attività esattoriale svolta ma è solo quella dell'atto prodromico a quello impugnato, ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 546/92, ultimo comma (conf. Cass. n. 25514/2018) . La
Cassazione nella giurisprudenza richiamata precisa che non è possibile sindacare tutta l'attività pregressa svolta precedentemente al ricevimento dell'atto opposto, ma solo la prescrizione che inizia a decorrere successivamente alla notifica dell'atto prodromico, ovvero, nel caso de quo, dal prodromico preavviso di fermo n. 219697/2021 notificato in data 07/12/2021 all'avviso di intimazione opposto.
Concludeva chiedendo peraltro l'accoglimento dell'appello della ET e la vittoria delle spese.
Con le successive memorie il contribuente tornava, pure, a contestare la tardiva produzione dei documenti, ribadendo in buona sostanza gli argomenti prodotti nel primo grado di giudizio, ma senza censurare puntualmente la sentenza impugnata. Chiedeva inoltre di condannare i resistenti al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agente di Riscossione va accolto.
Rigettata preliminarmente la reiterata censura di tardività del deposito dei documenti nel primo grado di giudizio nei medesimi termini ivi espressi dal giudice, deve osservarsi, come afferma il contribuente,
l'inefficacia dell'ingiunzione n. 526546 ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione. Se è vero che alla data del 15.02.2017, data di notifica, il contribuente era trasferito altrove (dall'11.01.2017), come il certificato di residenza storica lo dimostra, e che l'atto risulta spedito in data 5.01.2017, quando egli ancora risedeva nell'indirizzo indicato nell'atto, con rilevanza della scissione del termine temporale a vantaggio del notificatore
(Cass. SSUU 12332/2017) è pure vero che “se la notifica non si perfeziona, nessun effetto si produce e gli effetti provvisori eventualmente prodotti si annullano” (Cass., SS.UU., sent. 9 dicembre 2015 n. 24822 del
2015).
Il primo giudice confermava in realtà la regolarità della notifica della ingiunzione 526646, ma affermava che il successivo atto interruttivo (preavviso di fermo n. 219697 del 24.11.2021 notificato il 7.12.2021) sia oltre i termini di prescrizione, accogliendo così la richiesta principale del contribuente.
Alla luce dell'inefficace notifica dell'ingiunzione 526646 occorre verificare i termini tra gli atti precedenti ed il preavviso di fermo.
La precedente notifica dell'intimazione n. 171359 del 6.06.2016, notificata il 28.10.2016 e riguarda:
- (1) cartella 90020130187974303,
- (5) 90020110073419159
- (6) 90020110151290281
- (7) 90020120128332208
- (8) 90020130187974404.
Il calcolo dei giorni tra il 29 ottobre 2019 e il 7 dicembre 2021 (770 giorni) eccede non soltanto gli 85 giorni riconosciuti dal primo giudice, ma anche gli 85+541=626 giorni richiesti dalla ET;
ed a scanso di equivoci, pur considerando la scissione dei termini e considerando per l'interruzione la data del 24.11.2021, il calcolo di 757 giorni eccede la sospensione complessiva concessa per il COVID.
Ancor più risalenti sono le notifiche dei residui atti rispetto al preavviso di fermo n. 219697 relativo a tutte le cartelle e notificato in data 7 dicembre 2021, dunque anche i residui crediti risultano prescritti.
Tanto premesso, in questa sede l'oggetto di impugnazione del contribuente non è il preavviso di fermo n.
219697 del 24.11.2021 notificato il 7.12.2021, bensì l'intimazione n. 149192 149192 del 22.02.2023 notificata in data 13.03.2023. Questo atto è stato notificato nei termini triennali rispetto al preavviso di fermo. È in sede di impugnazione del preavviso di fermo (non obbligatoria per il merito del credito, ma opportuna perché è atto interruttivo della prescrizione – Cassazione Ordinanza n. 5469/2019) che si sarebbe dovuta impugnare la prescrizione, in quanto in ambito tributario la mancata eccezione di prescrizione di un atto tributario che rivendichi il credito determina l'impossibilità di censurare la medesima nel successivo atto interruttivo che sia nei termini (Ordinanza Cass. 3005/2020, nello stesso senso Cass. n. 19010/2019; Cass. n. 37259/2021;
Cass. n. 6436/2025).
L'appello dell'Agente di Riscossione va dunque accolto e le spese vanno liquidate a beneficio della ricorrente e per lei degli antistatari. Le spese nei confronti della regione Abruzzo, della quale si conferma l'estraneità alle vicende che qui rievano, si intendono beninteso integralmente compensate anche in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Accoglie l'appello della società agente di riscossione. Condanna il contribuente, al pagamento al pagamento delle spese di lite in favore della ET, liquidate complessivamente in Euro 2.200,00 per il primo grado di giudizio, ed Euro 2.500,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge laddove dovuti, da liquidarsi ai rappresentanti della parte vittoriosa che si dichiarano antistatari. L'Aquila, 28 gennaio 2026 Il Presidente estensore