TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 188/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 188/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 11.10 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. GUERRA RICCARDO oggi sostituito dall'avv. Cardellini Nadia Parte_1
Per l'avv. SORRENTI STEFANIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 188/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. GUERRA RICCARDO che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. SORRENTI STEFANIA che lo/a Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. e il Sig. sia in proprio Parte_1 Parte_2
sia quale legale rappresentante pro-tempore della CP_2 Parte_3
proponevano opposizione avanti il Tribunale di Grosseto, avverso il P.V. n.
[...]
CP /34649 del 16.1.2014 elevato dagli agenti della Polizia Provinciale di , e l'ordinanza di CP_1
ingiunzione 0035686 del 27.12.2018 notificata al Sig. in data 03.01.19 e al Sig. in Pt_1 Parte_2 data 28.12.2018, emessa dalla Provincia di per violazione dell'art. 193 comma 1 del D. Lgs. CP_1
n. 152/2006, sanzionata dall' art. 258 comma 4.
I ricorrenti contestavano: a) la nullità/annullabilità/inefficacia o infondatezza nel merito del verbale PV
n. CP /34649 del 16.1.14 per violazione di legge ex 193 e art. 258 comma 4 D. Lgs. 152.2016 - in vigore al 16.1.14 con conseguente riverbero sulle ordinanze ingiuntive opposte;
b) la nullità/annullabilità del verbale di accertamento -delle ordinanze ingiuntive per errata indicazione del pagina 2 di 7 trasgressore tra i due atti nella figura del coobligato in solido;
c) il difetto dell'elemento soggettivo, errore scusabile.
Si costituiva in giudizio la la quale, nel contestare integralmente le eccezioni e le Controparte_3
pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto con condanna al pagamento della sanzione.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 17.04.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
La causa è infondata per i motivi di seguito indicati.
L'ordinanza ingiunzione trae origine dal verbale di accertamento n. CP/34649 elevato dalla Polizia
Provinciale di , in quanto in data 16 gennaio 2014 in , via Francia, gli agenti della CP_1 CP_1
polizia provinciale di , fermavano il signor alla guida di un furgone IVECO tg CP_1 Parte_1
BY849YV intestato secondo il verbale impugnato a residente a [...] CP_1
Bianciardi, (invero il mezzo alla predetta data era già della FTM Frigo Tecnica Maremma di Dalla
NT LI & C. sas come meglio infra), ed elevavano nei confronti del conducente e del Pt_1
responsabile in solido Sig. proprietario del furgone, il processo verbale CP n. Parte_2
34649, per la asserita violazione da parte dei trasgressori dell'articolo 193 del decreto legislativo
152/2006 con riferimento all'articolo 258, comma 4, del predetto decreto, richiedendo in solido il pagamento di una sanzione amministrativa nella misura di € 3.100,00 a carico dei predetti obbligati solidali, il quale obbligato principale, il quale coobligato in solido ex art. 6 Legge Pt_1 Parte_2
1981/689. Nel predetto verbale di contestazione di illecito, gli operanti contestavano, previo accertamento della presenza sul furgone di “rifiuti non pericolosi provenienti da smantellamento di pescheria (CER 170407)”, la violazione degli articoli 193 e 258 comma 4 del decreto legislativo 152 del 2006 per non essere il conducente del mezzo in grado di esibire il “prescritto formulario” trasportando circa 150 kg di rifiuti.
Il conducente del mezzo, nel citato processo verbale, dichiarava: “data la tarda ora, erano le 17.35, il formulario lo compilavo in sede”. Sempre nel citato processo verbale si intimava al conducente del veicolo di fornire entro 10 giorni la prova del conferimento al centro autorizzato di quanto rinvenuto sul furgone e costituente rifiuto non pericoloso. Il materiale costituente rifiuto non pericoloso oggetto
Cont del PV de quo veniva consegnato in data 17 gennaio 2014 dalla alla presso la Controparte_4
pagina 3 di 7 sede legale della società impugnante, come attestato dal FIR (formulario di identificazione rifiuti nr
18166/11 emesso da per il prescritto smaltimento e/o recupero, e il documento Controparte_4
Co consegnato alla per come imposto dal verbale di accertamento e contestazione illecito.
Il Sig. e la FTM sas depositavano ex art. 18 legge 1981/689 scritti difensivi ed in data 4 Pt_1
dicembre 2014 il signor ed il Sig. venivano ascoltati in sede di Parte_1 Parte_2
dichiarazioni spontanee presso la direzione generale, ufficio contenzioso, della provincia di . CP_1
Con l'ordinanza di ingiunzione di pagamento RU nr 0035686 del 27.12.2018, notificata in data
03.01.2019 al trasgressore principale ( ed al coobbligato in solido , la Provincia di Pt_1 Parte_2
Grosseto ingiungeva agli odierni ricorrenti il pagamento in solido della somma di euro 1.600,00 aderendo quindi al minimo edittale, rispetto all'originaria sanzione di euro 3.100,00.
I ricorrenti lamentano l'erronea applicazione da parte dell'Amministrazione della normativa vigente all'epoca dei fatti che si è susseguita proprio in quegli anni in una serie di modifiche legislative apportate al D. Lgs. 152/2006, la cui violazione (dell'art. 193 e 258 comma 4) ha portato alla sanzione elevata nei confronti dei ricorrenti.
Ebbene, analizzando con cura la normativa ed i decreti che con il tempo si sono susseguiti, questo
Giudice ritiene di condividere la tesi esposta dai resistenti per come specificamente e cronologicamente riportata nell'ordinanza impugnata alla quale si rimanda, pertanto il sig. avrebbe dovuto avere Pt_1
con sé il formulario debitamente compilato, nel quale andavano individuati i luoghi, i tempi ed il percorso dei rifiuti.
Co Va detto che grava sulla in quanto attore sostanziale, l'onere della prova, ex art. 2697 cc, dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente che li contesti, deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 febbraio 2020 n.
5263).
Da quanto emerso si ritiene inoltre che nel verbale di audizione i ricorrenti hanno dichiarato: “La nostra attività consiste in recupero banchi frigoriferi da rigenerare ed arredamenti da negozio per portarli ad uso vendibile. Per quanto di nostra competenza si tratta di una vasca inox che viene riutilizzata per mantenimento prodotti liquidi;
la ditta non è in possesso di blocchettari per formulari perché non facciamo trasporto rifiuti ma facciamo solo trasporto di banchi frigoriferi dal cliente alla nostra officina per poi riconsegnarli al cliente”.
pagina 4 di 7 Ebbene i ricorrenti non hanno prodotto alcun documento comprovante la loro ricostruzione dei fatti ma anzi, hanno prodotto la copia del formulario regolarmente compilato il giorno successivo l'accertamento, presso la . Controparte_4
Infondata è altresì l'eccezione sollevata sempre dai ricorrenti relativa alla errata indicazione del trasgressore tra i due atti nella figura del coobligato in solido
Nel caso di notifica da eseguirsi nei confronti di persone giuridiche, vige il principio di solidarietà tra autore della violazione (legale rappresentante della persona giuridica) e la persona giuridica medesima.
Infatti, se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. (art. 6, comma 3, L. 689/81). Ne consegue che la notificazione della contestazione della violazione, ai fini della validità della contestazione stessa, deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981, non solo nei confronti della persona fisica, quale responsabile della trasgressione, ma anche nei confronti della persona giuridica o dell'ente privo di personalità giuridica (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II, 15-11-2011,
n. 23875; Cass. civ. Sez. II, 22-06-2010, n. 15104).
In merito alle modalità di notificazione del verbale di accertamento, si applica la disciplina di cui all'art. 145 c.p.c. in virtù di quanto disposto dall'art. 14, comma 4 L. 689/81 (cfr. Cass. civ. Sez. I
Sent., 19.01.2005, n. 1092; Cass. civ. Sez. lavoro, 04.09.1990, n. 9138).
In proposito alla stregua dell'art. 145, comma 1, c.p.c., nel testo dettato dall'art. 2 della l. n. 263 del
2005, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141
c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cassazione civile, Sez. VI-lav., ordinanza n. 30882 del 22 dicembre 2017)
Ed ancora le Sezioni Unite nella sentenza n. 22086/2017 ha sancito che la notificazione di un atto ad una società – data la diretta riferibilità ad essa, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità – è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente sociale, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso, per la medesima pagina 5 di 7 regola sancita per le persone fisiche dall'art. 138 c.p.c., secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell'ambito territoriale della circoscrizione. In tal senso si è espressa la Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza n. 18614/2023.
Nel caso di specie la notificazione dell'ordinanza di ingiunzione effettuata al legale rappresentante della società presso l'abitazione dello stesso è da ritenere ritualmente avvenuta.
A ciò, inoltre, si aggiunga comunque che l'atto è stato ricevuto e tempestivamente opposto, deve essere applicato pertanto il noto principio di raggiunto scopo non ledendo in modo alcuno il diritto di difesa del ricorrente (cfr. Sez.U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018; Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016).
In ordine al lamentato difetto dell'elemento soggettivo e dell'errore scusabile.
Nel caso di specie, il ricorrente si duole che la circostanza che il conducente che nel verbale aveva dichiarato che avrebbe compilato in sede il Formulario non costituisca una vera e propria confessione e comunque sostiene che nella società ricorrente vi era la consapevolezza che alla data del 16 gennaio non vi era alcun obbligo di tenuta del formulario, sostenendo poi che il fatto di aver presentato il formulario compilato il giorno dopo era solo per evitare una ulteriore sanzione.
In proposito va rilevato che secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 12-02-2021, n.
3692) sebbene le dichiarazioni del trasgressore siano ipotizzate nell'ottica di assicurare l'esercizio del diritto di difesa al trasgressore, il tenore letterale del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383 denota come l'inserzione a verbale di tali dichiarazioni non sia obbligatorio, nel senso che la parte non debba necessariamente rendere delle dichiarazioni, ma che la stessa sia correlata ad una richiesta dello stesso trasgressore. La diversa natura della sanzione amministrativa non consente quindi di estendere a tali dichiarazioni principi e regole dettate per il diritto penale, e permette invece di affermare che, ove la parte, anche a seguito di una non adeguata valutazione della portata delle proprie dichiarazioni, intenda avvalersi della facoltà di cui al citato art. 383, non possa poi dolersi della valutazione a sè sfavorevole che di tali dichiarazioni possa essere fatta in sede giudiziale.
Va detto altresì che l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso
(cfr. Cass. n. 20219/2018) (cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 12593/2023 del 04-09-2023).
Nel caso di specie questo Giudice ritiene che la dichiarazione a verbale rilasciata dal Pt_1 nell'immediatezza dell'accertamento “data la tarda ora, lo compilavo in sede” sia dovuta in un certo pagina 6 di 7 senso alla “buona fede” dello stesso, ovvero alla effettiva verità per cui non fosse stato in possesso del formulario compilato e pertanto vi fosse nel la piena consapevolezza della debenza Pt_1 dell'adempimento e non come afferma il ricorrente la “consapevolezza che alla data del 16 gennaio
2014 non vi era per la società ricorrente alcun obbligo di conservazione ovvero di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto”. Tesi suffragata dall'aver, il giorno seguente, consegnato alle Autorità il formulario regolarmente compilato dalla . Controparte_4
L'opposizione va pertanto respinta e confermato l'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_3 in complessivi € 1.278,00 oltre rimborso forfettario, IVA e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 188/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 11.10 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. GUERRA RICCARDO oggi sostituito dall'avv. Cardellini Nadia Parte_1
Per l'avv. SORRENTI STEFANIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 188/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. GUERRA RICCARDO che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. SORRENTI STEFANIA che lo/a Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. e il Sig. sia in proprio Parte_1 Parte_2
sia quale legale rappresentante pro-tempore della CP_2 Parte_3
proponevano opposizione avanti il Tribunale di Grosseto, avverso il P.V. n.
[...]
CP /34649 del 16.1.2014 elevato dagli agenti della Polizia Provinciale di , e l'ordinanza di CP_1
ingiunzione 0035686 del 27.12.2018 notificata al Sig. in data 03.01.19 e al Sig. in Pt_1 Parte_2 data 28.12.2018, emessa dalla Provincia di per violazione dell'art. 193 comma 1 del D. Lgs. CP_1
n. 152/2006, sanzionata dall' art. 258 comma 4.
I ricorrenti contestavano: a) la nullità/annullabilità/inefficacia o infondatezza nel merito del verbale PV
n. CP /34649 del 16.1.14 per violazione di legge ex 193 e art. 258 comma 4 D. Lgs. 152.2016 - in vigore al 16.1.14 con conseguente riverbero sulle ordinanze ingiuntive opposte;
b) la nullità/annullabilità del verbale di accertamento -delle ordinanze ingiuntive per errata indicazione del pagina 2 di 7 trasgressore tra i due atti nella figura del coobligato in solido;
c) il difetto dell'elemento soggettivo, errore scusabile.
Si costituiva in giudizio la la quale, nel contestare integralmente le eccezioni e le Controparte_3
pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto con condanna al pagamento della sanzione.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 17.04.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
La causa è infondata per i motivi di seguito indicati.
L'ordinanza ingiunzione trae origine dal verbale di accertamento n. CP/34649 elevato dalla Polizia
Provinciale di , in quanto in data 16 gennaio 2014 in , via Francia, gli agenti della CP_1 CP_1
polizia provinciale di , fermavano il signor alla guida di un furgone IVECO tg CP_1 Parte_1
BY849YV intestato secondo il verbale impugnato a residente a [...] CP_1
Bianciardi, (invero il mezzo alla predetta data era già della FTM Frigo Tecnica Maremma di Dalla
NT LI & C. sas come meglio infra), ed elevavano nei confronti del conducente e del Pt_1
responsabile in solido Sig. proprietario del furgone, il processo verbale CP n. Parte_2
34649, per la asserita violazione da parte dei trasgressori dell'articolo 193 del decreto legislativo
152/2006 con riferimento all'articolo 258, comma 4, del predetto decreto, richiedendo in solido il pagamento di una sanzione amministrativa nella misura di € 3.100,00 a carico dei predetti obbligati solidali, il quale obbligato principale, il quale coobligato in solido ex art. 6 Legge Pt_1 Parte_2
1981/689. Nel predetto verbale di contestazione di illecito, gli operanti contestavano, previo accertamento della presenza sul furgone di “rifiuti non pericolosi provenienti da smantellamento di pescheria (CER 170407)”, la violazione degli articoli 193 e 258 comma 4 del decreto legislativo 152 del 2006 per non essere il conducente del mezzo in grado di esibire il “prescritto formulario” trasportando circa 150 kg di rifiuti.
Il conducente del mezzo, nel citato processo verbale, dichiarava: “data la tarda ora, erano le 17.35, il formulario lo compilavo in sede”. Sempre nel citato processo verbale si intimava al conducente del veicolo di fornire entro 10 giorni la prova del conferimento al centro autorizzato di quanto rinvenuto sul furgone e costituente rifiuto non pericoloso. Il materiale costituente rifiuto non pericoloso oggetto
Cont del PV de quo veniva consegnato in data 17 gennaio 2014 dalla alla presso la Controparte_4
pagina 3 di 7 sede legale della società impugnante, come attestato dal FIR (formulario di identificazione rifiuti nr
18166/11 emesso da per il prescritto smaltimento e/o recupero, e il documento Controparte_4
Co consegnato alla per come imposto dal verbale di accertamento e contestazione illecito.
Il Sig. e la FTM sas depositavano ex art. 18 legge 1981/689 scritti difensivi ed in data 4 Pt_1
dicembre 2014 il signor ed il Sig. venivano ascoltati in sede di Parte_1 Parte_2
dichiarazioni spontanee presso la direzione generale, ufficio contenzioso, della provincia di . CP_1
Con l'ordinanza di ingiunzione di pagamento RU nr 0035686 del 27.12.2018, notificata in data
03.01.2019 al trasgressore principale ( ed al coobbligato in solido , la Provincia di Pt_1 Parte_2
Grosseto ingiungeva agli odierni ricorrenti il pagamento in solido della somma di euro 1.600,00 aderendo quindi al minimo edittale, rispetto all'originaria sanzione di euro 3.100,00.
I ricorrenti lamentano l'erronea applicazione da parte dell'Amministrazione della normativa vigente all'epoca dei fatti che si è susseguita proprio in quegli anni in una serie di modifiche legislative apportate al D. Lgs. 152/2006, la cui violazione (dell'art. 193 e 258 comma 4) ha portato alla sanzione elevata nei confronti dei ricorrenti.
Ebbene, analizzando con cura la normativa ed i decreti che con il tempo si sono susseguiti, questo
Giudice ritiene di condividere la tesi esposta dai resistenti per come specificamente e cronologicamente riportata nell'ordinanza impugnata alla quale si rimanda, pertanto il sig. avrebbe dovuto avere Pt_1
con sé il formulario debitamente compilato, nel quale andavano individuati i luoghi, i tempi ed il percorso dei rifiuti.
Co Va detto che grava sulla in quanto attore sostanziale, l'onere della prova, ex art. 2697 cc, dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente che li contesti, deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 febbraio 2020 n.
5263).
Da quanto emerso si ritiene inoltre che nel verbale di audizione i ricorrenti hanno dichiarato: “La nostra attività consiste in recupero banchi frigoriferi da rigenerare ed arredamenti da negozio per portarli ad uso vendibile. Per quanto di nostra competenza si tratta di una vasca inox che viene riutilizzata per mantenimento prodotti liquidi;
la ditta non è in possesso di blocchettari per formulari perché non facciamo trasporto rifiuti ma facciamo solo trasporto di banchi frigoriferi dal cliente alla nostra officina per poi riconsegnarli al cliente”.
pagina 4 di 7 Ebbene i ricorrenti non hanno prodotto alcun documento comprovante la loro ricostruzione dei fatti ma anzi, hanno prodotto la copia del formulario regolarmente compilato il giorno successivo l'accertamento, presso la . Controparte_4
Infondata è altresì l'eccezione sollevata sempre dai ricorrenti relativa alla errata indicazione del trasgressore tra i due atti nella figura del coobligato in solido
Nel caso di notifica da eseguirsi nei confronti di persone giuridiche, vige il principio di solidarietà tra autore della violazione (legale rappresentante della persona giuridica) e la persona giuridica medesima.
Infatti, se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. (art. 6, comma 3, L. 689/81). Ne consegue che la notificazione della contestazione della violazione, ai fini della validità della contestazione stessa, deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981, non solo nei confronti della persona fisica, quale responsabile della trasgressione, ma anche nei confronti della persona giuridica o dell'ente privo di personalità giuridica (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II, 15-11-2011,
n. 23875; Cass. civ. Sez. II, 22-06-2010, n. 15104).
In merito alle modalità di notificazione del verbale di accertamento, si applica la disciplina di cui all'art. 145 c.p.c. in virtù di quanto disposto dall'art. 14, comma 4 L. 689/81 (cfr. Cass. civ. Sez. I
Sent., 19.01.2005, n. 1092; Cass. civ. Sez. lavoro, 04.09.1990, n. 9138).
In proposito alla stregua dell'art. 145, comma 1, c.p.c., nel testo dettato dall'art. 2 della l. n. 263 del
2005, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141
c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cassazione civile, Sez. VI-lav., ordinanza n. 30882 del 22 dicembre 2017)
Ed ancora le Sezioni Unite nella sentenza n. 22086/2017 ha sancito che la notificazione di un atto ad una società – data la diretta riferibilità ad essa, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità – è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente sociale, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso, per la medesima pagina 5 di 7 regola sancita per le persone fisiche dall'art. 138 c.p.c., secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell'ambito territoriale della circoscrizione. In tal senso si è espressa la Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza n. 18614/2023.
Nel caso di specie la notificazione dell'ordinanza di ingiunzione effettuata al legale rappresentante della società presso l'abitazione dello stesso è da ritenere ritualmente avvenuta.
A ciò, inoltre, si aggiunga comunque che l'atto è stato ricevuto e tempestivamente opposto, deve essere applicato pertanto il noto principio di raggiunto scopo non ledendo in modo alcuno il diritto di difesa del ricorrente (cfr. Sez.U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018; Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016).
In ordine al lamentato difetto dell'elemento soggettivo e dell'errore scusabile.
Nel caso di specie, il ricorrente si duole che la circostanza che il conducente che nel verbale aveva dichiarato che avrebbe compilato in sede il Formulario non costituisca una vera e propria confessione e comunque sostiene che nella società ricorrente vi era la consapevolezza che alla data del 16 gennaio non vi era alcun obbligo di tenuta del formulario, sostenendo poi che il fatto di aver presentato il formulario compilato il giorno dopo era solo per evitare una ulteriore sanzione.
In proposito va rilevato che secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 12-02-2021, n.
3692) sebbene le dichiarazioni del trasgressore siano ipotizzate nell'ottica di assicurare l'esercizio del diritto di difesa al trasgressore, il tenore letterale del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383 denota come l'inserzione a verbale di tali dichiarazioni non sia obbligatorio, nel senso che la parte non debba necessariamente rendere delle dichiarazioni, ma che la stessa sia correlata ad una richiesta dello stesso trasgressore. La diversa natura della sanzione amministrativa non consente quindi di estendere a tali dichiarazioni principi e regole dettate per il diritto penale, e permette invece di affermare che, ove la parte, anche a seguito di una non adeguata valutazione della portata delle proprie dichiarazioni, intenda avvalersi della facoltà di cui al citato art. 383, non possa poi dolersi della valutazione a sè sfavorevole che di tali dichiarazioni possa essere fatta in sede giudiziale.
Va detto altresì che l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso
(cfr. Cass. n. 20219/2018) (cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 12593/2023 del 04-09-2023).
Nel caso di specie questo Giudice ritiene che la dichiarazione a verbale rilasciata dal Pt_1 nell'immediatezza dell'accertamento “data la tarda ora, lo compilavo in sede” sia dovuta in un certo pagina 6 di 7 senso alla “buona fede” dello stesso, ovvero alla effettiva verità per cui non fosse stato in possesso del formulario compilato e pertanto vi fosse nel la piena consapevolezza della debenza Pt_1 dell'adempimento e non come afferma il ricorrente la “consapevolezza che alla data del 16 gennaio
2014 non vi era per la società ricorrente alcun obbligo di conservazione ovvero di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto”. Tesi suffragata dall'aver, il giorno seguente, consegnato alle Autorità il formulario regolarmente compilato dalla . Controparte_4
L'opposizione va pertanto respinta e confermato l'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_3 in complessivi € 1.278,00 oltre rimborso forfettario, IVA e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 7 di 7