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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10605/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 11/03/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10605/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALOSSI GIORDANO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. QUAGLIA LAURA ELISABETTA, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 4 20122 MILANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUAGLIA LAURA Parte_2 C.F._2 ELISABETTA e dell'avv. BALOSSI GIORDANO, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 4 20122 MILANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI ROBERTO, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA F. CUSANI, 18 20048 CARATE BRIANZA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 24 ottobre 2019, ed Pt_1 Parte_2 convennero in giudizio e nonché e chiesero che fosse CP_2 CP_3 CP_1 revocato l'atto di donazione a ministero del Notaio dott. del 4 dicembre 2013, trascritto il 9 Persona_1 dicembre 2013, con cui e avevano donato al figlio la proprietà CP_3 CP_2 CP_1 dell'immobile sito in Lissone (MB), via Timavo nn. 29/31 angolo Via Mazzini, con conseguente declaratoria di inefficacia nei suoi confronti.
ed evidenziarono di avere versato l'importo di Euro 174.000,00 a titolo Pt_1 Parte_2 caparra confirmatoria per l'acquisto del suddetto immobile oggetto del preliminare di compravendita del 5 luglio 2012, poi non adempiuto dai promittenti venditori, tanto che avevano dovuto promuovere giudizio avanti al Tribunale di Piacenza onde ottenere l'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. (domanda dichiarata improcedibile per la pattuizione di clausola arbitrale). Precisarono che, nelle more del giudizio arbitrale, avevano scoperto dagli accertamenti catastali l'esistenza della donazione in favore di dell'immobile a loro promesso in vendita. CP_1
e si costituirono evidenziando che l'efficacia del contratto preliminare era CP_2 CP_3 risolutivamente condizionata al mancato rilascio, da parte delle autorità competenti, entro il 31.01.2014, del “permesso di costruire o documento equivalente, che consenta l'edificazione di nuovi edifici ad uso residenziale per una metratura fuori terra complessiva non inferiore ai mq 750” e che tale contratto si era risolto, non essendo mai stato rilasciato dalle autorità competenti alcun documento di autorizzazione ad edificare, mentre parte attrice non aveva manifestato esplicitamente per iscritto, nel termine pattuito di “15 giorni prima della data fissata per la vendita dell'immobile” (ossia il 31.01.2014), la volontà di voler concludere il contratto di compravendita anche in assenza del predetto permesso di costruire. Spiegarono di aver donato, in data 4.12.2013, per atto notarile, al proprio figlio l'immobile oggetto del preliminare nel quale era precisato: “patti e clausole”: CP_1
“il donatario si dichiara edotto e consapevole del fatto che se la parte promissaria acquirente pretenderà l'adempimento del citato preliminare la vendita a suo favore prevarrà rispetto alla presente donazione”. Contestarono che, alla data della donazione (4.12.2013), controparte potesse vantare un credito, essendo il preliminare di compravendita sottoposto a condizione risolutiva. Aggiunsero che l'atto di donazione non aveva reso impossibile la soddisfazione delle eventuali pretese creditorie sul restante patrimonio dei donanti. Infatti, qualora le promittenti acquirenti avessero voluto ottenere la restituzione dell'importo corrisposto a titolo di caparra confirmatoria, pari ad € 174.000,00, le stesse avrebbero potuto aggredire altre unità immobiliari di proprietà dei coniugi nonché compensare CP_3 con altri rapporti di credito/debito già esistenti tra le attuali parti, come, a titolo esemplificativo, quanto oggetto della compravendita delle unità immobiliari site in Lipari, menzionate da controparte. si costituì contestando le ragioni di credito avversarie evidenziando che la sola azione CP_1 giudiziale intrapresa dagli attori nei confronti di e aveva ad oggetto una CP_3 CP_2 domanda ex art. 2932 c.c., dichiarata improcedibile, e non essendo stata formulata alcuna richiesta diretta ad ottenere l'accertamento di un ipotetico credito vantato dagli attori nei confronti di CP_3 e . Affermò che, essendo venuto meno l'effetto prenotativo della trascrizione del
[...] CP_2 contratto preliminare e della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., per fatto e colpa imputabile esclusivamente agli attori, il diritto di proprietà dell'immobile acquistato per effetto della donazione non avrebbe potuto subire pregiudizio da trascrizioni successive, né essere pregiudicato dall'azione revocatoria. Osservò, inoltre, che dalla stessa documentazione prodotta dagli attori (doc. 9: lodo arbitrale emesso in data 06.06.2018) risulta un debito assai rilevante (€ 294.000,00) di ed Pt_1 nei confronti di e a titolo di saldo prezzo per l'acquisto Parte_2 CP_3 CP_2 degli immobili siti in Comune di Lipari. Sostenne che tale somma va posta in compensazione con eventuali crediti che gli attori potrebbero vantare nei confronti di e , con CP_3 CP_2 conseguente venir meno (ab origine) di ogni ragione che giustifica l'azione revocatoria. A seguito dell'intervenuto decesso di in data 16 marzo 2020, il giudizio fu interrotto. CP_3 Riassunta la causa e rinotificato l'atto di citazione in riassunzione, nelle more decedette anche CP_2
per cui il giudizio venne ancora interrotto.
[...]
pagina 2 di 4 Nuovamente riassunto il processo, vennero precisate le conclusioni, davanti all'odierno Giudicante, all'udienza del 29 gennaio 2025, concessi termini ridotti per il deposito delle memorie conclusive, a norma dell'articolo 190 cod. civ..
------------
Le questioni preliminari vanno disattese per le ragioni già espresse nelle ordinanze in corso di giudizio alle quali si rimanda. Nel merito, la domanda di revocatoria proposta da ed va respinta. Pt_1 Parte_2 Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. L'art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva anche della mera aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. n.1893 del 09/02/2012; da ultimo, Cass. n.5619 del 22/03/2016). L'azione revocatoria ordinaria presuppone, infatti, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Né, d'altra parte, il giudizio promosso con l'azione revocatoria necessità di essere trattato congiuntamente a quello eventualmente pendente davanti al medesimo organo giudiziario sull'accertamento del credito, come non rimane soggetto alla sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ., in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (Cass. S.U. n.9440 del 18/05/2004): infatti, il conflitto pratico tra giudicati che l'art. 295 cod. proc. civ. mira ad evitare mediante la sospensione della causa pregiudicata è reso impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale (Cass. n. 5246 del 10/03/2006; da ultimo, Cass. n. 9855 del 07/05/2014). L'accertamento di inopponibilità dell'atto dispositivo al creditore, infatti, stante il carattere strumentale della revocatoria rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale, ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti sostanzialmente si risolvono, in quanto viene meno la possibilità di realizzazione degli effetti di detto accertamento, cioè la possibilità per il creditore di esercitare la garanzia patrimoniale sui beni oggetto del negozio oggetto della revocatoria. Ciò, perché il creditore, in ragione del mancato riconoscimento del credito, si vede negata la situazione giuridica in funzione della quale avrebbe potuto esercitare la detta garanzia (Cass. n. 19289 del 14/09/2007). Ciò premesso, è pacifico che e con atto notarile in data 4 dicembre 2013, CP_2 CP_3 avevano donato al figlio la proprietà dell'immobile sito in Lissone (MB), via Timavo nn. CP_1 29/31 angolo Via Mazzini.
Di tali circostanze, non contestate, vi è prova documentale in atti.
Non è contestata neppure la natura gratuita della donazione. Costituisce principio pacifico che gli atti dispositivi del debitore sono assoggettati al rimedio dell'azione revocatoria ricorrendone le condizioni (Cass. 27.2.1991 n. 2115; Cass. 22.1.1999 n. 591) e che,
pagina 3 di 4 essendo l'oggetto dell'azione revocatoria costituito da un atto a titolo gratuito, per l'accoglimento della stessa non è richiesta la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo agli interessi dei creditori (nè la sua partecipatio fraudis nell'ipotesi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito garantito).
Per quanto riguarda il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, premesso che la verifica dell'eventus damni deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale ed alla solvibilità del debitore garantito, va osservato che la donazione dell'immobile, oggetto del contratto preliminare tra le parti, disposta nel dicembre 2013 in favore del figlio , per CP_1 quanto astrattamente idonea a depauperare il patrimonio degli obbligati, non ha, in concreto, ridotto la garanzia patrimoniale nei confronti degli attori promissari acquirenti.
Infatti, le stesse ed riferiscono che e avevano Pt_1 Parte_2 CP_2 CP_3 attestato, nel predetto atto di donazione, l'avvenuta trascrizione sull'immobile del contratto preliminare concluso, tanto che era stato precisato: “patti e clausole”: “il donatario si dichiara edotto e consapevole del fatto che se la parte promissaria acquirente pretenderà l'adempimento del citato preliminare la vendita a suo favore prevarrà rispetto alla presente donazione”. Dunque, poiché ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, se non è necessario dimostrare che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, occorre, tuttavia, che tale atto abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo, va esclusa sia l'esistenza di alcun pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, sia della pericolosità dell'atto impugnato, non essendo ostativo al trasferimento del bene in favore degli attori, ove questi avessero richiesto l'adempimento del preliminare di vendita (come, in concreto, accaduto mediante l'instaurazione del giudizio avanti al Tribunale di Piacenza onde ottenere l'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ.), dal momento che e avevano mantenuto a loro carico CP_2 CP_3 l'obbligazione di concludere il contratto definitivo di compravendita per aver espressamente sancito la prevalenza del contratto preliminare rispetto alla donazione, essendo perfettamente ammissibile l'impegno alla vendita di bene altrui, a norma dell'art. 1478 cod. civ.. L'insussistenza di tale rischio è comprovata, altresì, dalla riconosciuta esistenza, all'epoca della donazione, di ulteriori ampie residualità patrimoniali in capo a e costituite CP_2 CP_3 dagli immobili di Lipari, anch'essi promessi in vendita da e agli attori in CP_2 CP_3 forza di altro contratto preliminare in data 5 luglio 2012, come riferito da questi ultimi stessi sin dall'atto di citazione. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di revocatoria proposta da ed Pt_1 Parte_2
2) condanna ed in solido, a rimborsare a le spese di lite che Pt_1 Parte_2 CP_1 liquida in complessivi Euro 11.500,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva. Monza, 11 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 11/03/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10605/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALOSSI GIORDANO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. QUAGLIA LAURA ELISABETTA, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 4 20122 MILANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUAGLIA LAURA Parte_2 C.F._2 ELISABETTA e dell'avv. BALOSSI GIORDANO, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 4 20122 MILANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI ROBERTO, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA F. CUSANI, 18 20048 CARATE BRIANZA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 24 ottobre 2019, ed Pt_1 Parte_2 convennero in giudizio e nonché e chiesero che fosse CP_2 CP_3 CP_1 revocato l'atto di donazione a ministero del Notaio dott. del 4 dicembre 2013, trascritto il 9 Persona_1 dicembre 2013, con cui e avevano donato al figlio la proprietà CP_3 CP_2 CP_1 dell'immobile sito in Lissone (MB), via Timavo nn. 29/31 angolo Via Mazzini, con conseguente declaratoria di inefficacia nei suoi confronti.
ed evidenziarono di avere versato l'importo di Euro 174.000,00 a titolo Pt_1 Parte_2 caparra confirmatoria per l'acquisto del suddetto immobile oggetto del preliminare di compravendita del 5 luglio 2012, poi non adempiuto dai promittenti venditori, tanto che avevano dovuto promuovere giudizio avanti al Tribunale di Piacenza onde ottenere l'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. (domanda dichiarata improcedibile per la pattuizione di clausola arbitrale). Precisarono che, nelle more del giudizio arbitrale, avevano scoperto dagli accertamenti catastali l'esistenza della donazione in favore di dell'immobile a loro promesso in vendita. CP_1
e si costituirono evidenziando che l'efficacia del contratto preliminare era CP_2 CP_3 risolutivamente condizionata al mancato rilascio, da parte delle autorità competenti, entro il 31.01.2014, del “permesso di costruire o documento equivalente, che consenta l'edificazione di nuovi edifici ad uso residenziale per una metratura fuori terra complessiva non inferiore ai mq 750” e che tale contratto si era risolto, non essendo mai stato rilasciato dalle autorità competenti alcun documento di autorizzazione ad edificare, mentre parte attrice non aveva manifestato esplicitamente per iscritto, nel termine pattuito di “15 giorni prima della data fissata per la vendita dell'immobile” (ossia il 31.01.2014), la volontà di voler concludere il contratto di compravendita anche in assenza del predetto permesso di costruire. Spiegarono di aver donato, in data 4.12.2013, per atto notarile, al proprio figlio l'immobile oggetto del preliminare nel quale era precisato: “patti e clausole”: CP_1
“il donatario si dichiara edotto e consapevole del fatto che se la parte promissaria acquirente pretenderà l'adempimento del citato preliminare la vendita a suo favore prevarrà rispetto alla presente donazione”. Contestarono che, alla data della donazione (4.12.2013), controparte potesse vantare un credito, essendo il preliminare di compravendita sottoposto a condizione risolutiva. Aggiunsero che l'atto di donazione non aveva reso impossibile la soddisfazione delle eventuali pretese creditorie sul restante patrimonio dei donanti. Infatti, qualora le promittenti acquirenti avessero voluto ottenere la restituzione dell'importo corrisposto a titolo di caparra confirmatoria, pari ad € 174.000,00, le stesse avrebbero potuto aggredire altre unità immobiliari di proprietà dei coniugi nonché compensare CP_3 con altri rapporti di credito/debito già esistenti tra le attuali parti, come, a titolo esemplificativo, quanto oggetto della compravendita delle unità immobiliari site in Lipari, menzionate da controparte. si costituì contestando le ragioni di credito avversarie evidenziando che la sola azione CP_1 giudiziale intrapresa dagli attori nei confronti di e aveva ad oggetto una CP_3 CP_2 domanda ex art. 2932 c.c., dichiarata improcedibile, e non essendo stata formulata alcuna richiesta diretta ad ottenere l'accertamento di un ipotetico credito vantato dagli attori nei confronti di CP_3 e . Affermò che, essendo venuto meno l'effetto prenotativo della trascrizione del
[...] CP_2 contratto preliminare e della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., per fatto e colpa imputabile esclusivamente agli attori, il diritto di proprietà dell'immobile acquistato per effetto della donazione non avrebbe potuto subire pregiudizio da trascrizioni successive, né essere pregiudicato dall'azione revocatoria. Osservò, inoltre, che dalla stessa documentazione prodotta dagli attori (doc. 9: lodo arbitrale emesso in data 06.06.2018) risulta un debito assai rilevante (€ 294.000,00) di ed Pt_1 nei confronti di e a titolo di saldo prezzo per l'acquisto Parte_2 CP_3 CP_2 degli immobili siti in Comune di Lipari. Sostenne che tale somma va posta in compensazione con eventuali crediti che gli attori potrebbero vantare nei confronti di e , con CP_3 CP_2 conseguente venir meno (ab origine) di ogni ragione che giustifica l'azione revocatoria. A seguito dell'intervenuto decesso di in data 16 marzo 2020, il giudizio fu interrotto. CP_3 Riassunta la causa e rinotificato l'atto di citazione in riassunzione, nelle more decedette anche CP_2
per cui il giudizio venne ancora interrotto.
[...]
pagina 2 di 4 Nuovamente riassunto il processo, vennero precisate le conclusioni, davanti all'odierno Giudicante, all'udienza del 29 gennaio 2025, concessi termini ridotti per il deposito delle memorie conclusive, a norma dell'articolo 190 cod. civ..
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Le questioni preliminari vanno disattese per le ragioni già espresse nelle ordinanze in corso di giudizio alle quali si rimanda. Nel merito, la domanda di revocatoria proposta da ed va respinta. Pt_1 Parte_2 Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. L'art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva anche della mera aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. n.1893 del 09/02/2012; da ultimo, Cass. n.5619 del 22/03/2016). L'azione revocatoria ordinaria presuppone, infatti, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Né, d'altra parte, il giudizio promosso con l'azione revocatoria necessità di essere trattato congiuntamente a quello eventualmente pendente davanti al medesimo organo giudiziario sull'accertamento del credito, come non rimane soggetto alla sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ., in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (Cass. S.U. n.9440 del 18/05/2004): infatti, il conflitto pratico tra giudicati che l'art. 295 cod. proc. civ. mira ad evitare mediante la sospensione della causa pregiudicata è reso impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale (Cass. n. 5246 del 10/03/2006; da ultimo, Cass. n. 9855 del 07/05/2014). L'accertamento di inopponibilità dell'atto dispositivo al creditore, infatti, stante il carattere strumentale della revocatoria rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale, ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti sostanzialmente si risolvono, in quanto viene meno la possibilità di realizzazione degli effetti di detto accertamento, cioè la possibilità per il creditore di esercitare la garanzia patrimoniale sui beni oggetto del negozio oggetto della revocatoria. Ciò, perché il creditore, in ragione del mancato riconoscimento del credito, si vede negata la situazione giuridica in funzione della quale avrebbe potuto esercitare la detta garanzia (Cass. n. 19289 del 14/09/2007). Ciò premesso, è pacifico che e con atto notarile in data 4 dicembre 2013, CP_2 CP_3 avevano donato al figlio la proprietà dell'immobile sito in Lissone (MB), via Timavo nn. CP_1 29/31 angolo Via Mazzini.
Di tali circostanze, non contestate, vi è prova documentale in atti.
Non è contestata neppure la natura gratuita della donazione. Costituisce principio pacifico che gli atti dispositivi del debitore sono assoggettati al rimedio dell'azione revocatoria ricorrendone le condizioni (Cass. 27.2.1991 n. 2115; Cass. 22.1.1999 n. 591) e che,
pagina 3 di 4 essendo l'oggetto dell'azione revocatoria costituito da un atto a titolo gratuito, per l'accoglimento della stessa non è richiesta la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo agli interessi dei creditori (nè la sua partecipatio fraudis nell'ipotesi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito garantito).
Per quanto riguarda il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, premesso che la verifica dell'eventus damni deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale ed alla solvibilità del debitore garantito, va osservato che la donazione dell'immobile, oggetto del contratto preliminare tra le parti, disposta nel dicembre 2013 in favore del figlio , per CP_1 quanto astrattamente idonea a depauperare il patrimonio degli obbligati, non ha, in concreto, ridotto la garanzia patrimoniale nei confronti degli attori promissari acquirenti.
Infatti, le stesse ed riferiscono che e avevano Pt_1 Parte_2 CP_2 CP_3 attestato, nel predetto atto di donazione, l'avvenuta trascrizione sull'immobile del contratto preliminare concluso, tanto che era stato precisato: “patti e clausole”: “il donatario si dichiara edotto e consapevole del fatto che se la parte promissaria acquirente pretenderà l'adempimento del citato preliminare la vendita a suo favore prevarrà rispetto alla presente donazione”. Dunque, poiché ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, se non è necessario dimostrare che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, occorre, tuttavia, che tale atto abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo, va esclusa sia l'esistenza di alcun pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, sia della pericolosità dell'atto impugnato, non essendo ostativo al trasferimento del bene in favore degli attori, ove questi avessero richiesto l'adempimento del preliminare di vendita (come, in concreto, accaduto mediante l'instaurazione del giudizio avanti al Tribunale di Piacenza onde ottenere l'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ.), dal momento che e avevano mantenuto a loro carico CP_2 CP_3 l'obbligazione di concludere il contratto definitivo di compravendita per aver espressamente sancito la prevalenza del contratto preliminare rispetto alla donazione, essendo perfettamente ammissibile l'impegno alla vendita di bene altrui, a norma dell'art. 1478 cod. civ.. L'insussistenza di tale rischio è comprovata, altresì, dalla riconosciuta esistenza, all'epoca della donazione, di ulteriori ampie residualità patrimoniali in capo a e costituite CP_2 CP_3 dagli immobili di Lipari, anch'essi promessi in vendita da e agli attori in CP_2 CP_3 forza di altro contratto preliminare in data 5 luglio 2012, come riferito da questi ultimi stessi sin dall'atto di citazione. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di revocatoria proposta da ed Pt_1 Parte_2
2) condanna ed in solido, a rimborsare a le spese di lite che Pt_1 Parte_2 CP_1 liquida in complessivi Euro 11.500,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva. Monza, 11 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 4 di 4