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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 357/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 357/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENVENUTI ANTONIO;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BARBETTI CARLOTTA;
APPELLATA
avverso la sentenza n. 247/2022 del Tribunale di Firenze, emessa e pubblicata il 27/01/2022;
CONCLUSIONI con ordinanza del 10 aprile 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'1.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 14 Per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, previo rigetto di quanto ex adverso dedotto ed eccepito, IN TESI, in caso, all'esito del giudizio, sia ritenuta come provata la sussistenza di un danno, patrimoniale e/o non patrimoniale, patito dalla parte attrice come conseguenza delle condotte dal poste in essere, Pt_1 qualora l'importo del danno ritenuto sia inferiore ad € 19000, tenuto conto del risarcimento già percepito nella misura di € 9000 e della somma di cui al titolo costituito dalla sentenza penale ovvero la somma di € 10.000,00, stabilire che nulla è dovuto alla parte attrice e conseguentemente rigettarne la domanda;
IN IPOTESI, in caso, all'esito del giudizio, sia ritenuta come provata la sussistenza di un danno, patrimoniale e/o non patrimoniale patito dalla parte attrice come conseguenza delle condotte dal poste Pt_1 in essere, qualora l'importo del danno ritenuto sia superiore ad € 19000, il danno stesso sia liquidato nei soli limiti di quanto effettivamente provato nel corso del giudizio detraendosi dall'importo ritenuto come spettante la somma di € 10.000,00 cui al titolo costituito dalla sentenza penale e la somma di € 9000 già percepita dalla parte appellata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Con condanna della parte appellata alla restituzione delle somme eventualmente percepite nel periodo intercorrente fra la sentenza di primo grado e la sentenza di appello”;
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in via principale rigettare la domanda “in tesi” di;
In via subordinata, ossia quanto alla Parte_1 domanda “in potesi” del , riconosciuto che il danno complessivo subito da Parte_1 ammonta a complessivi euro 38.717,60, accertare il danno biologico Controparte_1 per € 16.138,60, 200 il danno patrimoniale emergente per € 200, il danno patrimoniale da lucro cessante ovvero da perdita dell'anno scolastico per €17.000 e il danno morale per € 5.279 ossia 1/3 del danno biologico e così condannare il al Parte_1 pagamento della somma residua dovuta (al netto di quella già munita di titolo esecutivo pari a complessive 19.000) e quindi al pagamento della somma di euro 19.717,60;
Condannare il al pagamento delle spese del grado sia per la fase di Parte_1 merito che per la fase inibitoria, con aumento percentuale dovuto per legge per l'utilizzo di tecniche informatiche e quindi della somma complessiva pari ad euro 10.130,90 oltre spese generali, iva e cap (rispettivamente Appello - fase sospensiva Compenso-
e Appello merito Compenso- Email_1
(1).pdf) oltre alle spese di CTU e CTP Email_2
(Pagamento dott.ssa ricevuta pagamento dott.ssa Fattura dott. Persona_1 Persona_2
(i documenti citati sono già stati depositati tempestivamente)”. Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 14 Con sentenza n. 1546/2014 (riformata dalla Corte d'Appello solo in punto di pena), il GIP presso il Tribunale di Firenze, in data 18.11.2014, condannò al Parte_1 risarcimento dei danni in favore dei genitori di quali parti civili Controparte_1 costituite in nome e per conto della figlia minorenne, persona offesa Controparte_1 dei delitti di cui agli artt. 605 e 609 bis ult. comma, c.p., demandando al giudice civile la liquidazione e ponendo a carico dell'imputato una provvisionale di € 10.000,00.
Il giudice penale accertò che il 27 ottobre 2013, mentre si trovava su Controparte_1 CP_ un pullman della condotto dal , era stata vittima di sequestro di persona Pt_1
(concretatosi nell'avere l'imputato impedito alla ragazza di scendere alla fermata richiesta) e di violenza sessuale (per avere l'imputato, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, costretto la giovane a subire atti sessuali, consistiti nel baciarla sul collo, sul mento e sulle guance).
Divenuta frattanto maggiorenne, la promuoveva giudizio civile dinanzi al CP_1
Tribunale di Firenze per ottenere la condanna in solido di e di Parte_1
quale datrice di lavoro del , al risarcimento di tutti i Controparte_3 Pt_1 danni, patrimoniali non, subiti in conseguenza dei delitti accertati in sede penale.
Con sentenza n. 247/2022, emessa e pubblicata il 27/01/2022, il Tribunale di Firenze, richiamato l'esito del procedimento penale e dato atto dell'accordo medio tempore raggiunto tra l'attrice e condannava il a pagare alla Controparte_3 Pt_1
a titolo di risarcimento, la somma equitativamente determinata di € CP_1
12.000,00, oltre alle spese di lite, dichiarando estinta la causa nel rapporto tra l'attrice e a spese compensate. Controparte_3
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva Parte_1 appello contro la suddetta sentenza, sulla base di quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante si doleva che il giudice di prime cure aveva ritenuto che le allegazioni e le produzioni documentali della integrassero prova sufficiente CP_1 di “profonde alterazioni e disfunzioni dello stato di salute psicofisica dell'attrice, che ha dovuto sottoporsi a controlli neurologici per le forti emicranie patite, a visite psicoterapeutiche presso il professionista prescelto, nonché ha dovuto assumere farmaci importanti [quali citalopram, noto antidepressivo)”, giungendo così ad emettere una sentenza non fondata su prove concrete ma su mere verosimiglianze e a liquidare il danno in modo totalmente generico e indeterminato, senza neppure disporre una CTU e senza distinguere tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
pagina 3 di 14 Con il secondo motivo, il deduceva l'erroneità della sentenza impugnata nella Pt_1 parte in cui in essa non si era minimamente tenuto conto della provvisionale già liquidata nel procedimento penale a carico del nella misura di € 10.000, a cui la stessa Pt_1 parte attrice aveva fatto riferimento nelle proprie conclusioni definitive.
Con il terzo motivo, contestava la decisione impugnata laddove il giudice di prime cure aveva affermato che l'attrice fino a quel momento non era stata risarcita neppure parzialmente, mentre risultava dalle stesse conclusioni della che CP_1 CP_3 aveva già corrisposto all'attrice la somma di € 9.000 a titolo di risarcimento del danno.
Infine, con il quarto motivo, lamentava che il Tribunale aveva liquidato in € 2.800 le spese a carico del senza tenere conto del fatto che l' aveva già Pt_1 CP_1 percepito a tale titolo € 3.000 da Controparte_3
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza impugnata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale CP_1 contestava in fatto ed in diritto i motivi di appello, chiedendone il rigetto, previa – se del caso – ammissione di CTU, con vittoria di spese del grado.
Denegata la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, la Corte, ritenutane la necessità, disponeva consulenza medico-legale sulla persona della formulando i quesiti di cui all'ordinanza resa in data 13.7.2023, all'esito CP_1 dell'udienza a trattazione scritta dell'11.7.2023.
Avutosi il deposito della CTU, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 16.5.2024 (a seguito di udienza cartolare del 7 maggio 2024); quindi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 10 aprile 2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta dell'1 aprile 2025) e concessione di termini ridotti (20+20) ex art. 190 c.p.c., veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
L'appello non merita accoglimento.
Il Tribunale di Firenze ha condannato il al risarcimento dei danni subiti dalla Pt_1 mediante il pagamento della somma di € 12.000,00. CP_1
pagina 4 di 14 Con i primi tre motivi di appello, il contesta l'iter decisionale della sentenza Pt_1 impugnata per avere il primo giudice, da un lato, posto a fondamento della condanna valutazioni – a suo dire - sfornite di idoneo supporto probatorio (primo motivo), dall'altro, omesso di detrarre dall'ammontare risarcitorio quanto già riconosciuto dal GIP in favore della a titolo di provvisionale (secondo motivo), nonché quanto già CP_1 versato da alla in esito alla transazione conclusa dalle Controparte_3 CP_1 due parti in corso di causa (terzo motivo).
I tre rilievi sono destituiti di fondamento.
Con riferimento alla prima doglianza, che attiene all'an della pretesa, l'appellante non coglie nel segno laddove, pur partendo da corrette premesse in diritto, giunge a ritenere che null'altro sarebbe dovuto alla al di là di quanto già liquidato in sede CP_1 penale, in difetto di prova dell'esistenza di conseguenze pregiudizievoli, della loro entità e del nesso di causalità tra il fatto penale accertato in sentenza e le conseguenze lamentate.
Il Collegio reputa senz'altro condivisibile il principio di diritto - richiamato nell'atto di appello - in forza del quale, anche in presenza di una sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, resta pur sempre ferma la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5660 del 09/03/2018 e, in senso conforme, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4318 del 14/02/2019).
Tanto premesso, gli elementi acquisiti al processo, in uno con le risultanze della CTU espletata nel presente grado di giudizio, consentono di ritenere senz'altro soddisfatto l'onere probatorio posto a carico dell'attrice, odierna appellata.
La a fondamento della domanda, aveva allegato: CP_1
- di avere 16 anni, all'epoca dei fatti;
CP_
- di essere salita a Firenze, come d'abitudine, sul pullman della condotto dal
– che conosceva da tempo come autista - per far rientro a Panzano, Pt_1 frazione di Greve in Chianti, dove abitava;
- di essersi addormentata in prossimità della fermata di Panzano;
pagina 5 di 14 - di essersi risvegliata e che, nell'atto in cui si era apprestata a discendere, alla solita fermata, l'autista improvvisamente aveva chiuso le porte impedendole di uscire;
- di essere stata condotta al capolinea in località Ferruzzi, fuori dall'abitato e fuori dalla strada;
- che a quel punto il aveva fermato il mezzo e le si era avvicinato tenendola Pt_1 ferma per la vita e cominciando a baciarla sul collo e sul mento.
Questi i fatti, già accertati in sede penale come integranti le ipotesi delittuose di sequestro di persona e di atti di violenza sessuale, ascritti al , la Pt_1 CP_1 deduceva numerose conseguenze pregiudizievoli causalmente connesse all'accaduto.
In primo luogo, rappresentava il grave stato di prostrazione psichica che l'episodio le aveva procurato tanto da avvertire con senso di profonda angoscia la sola minima possibilità di incontrare di nuovo il , il quale nel frattempo era rimasto a lavorare Pt_1 come conducente nella stessa tratta.
Non solo, ma il trauma che aveva riportato dall'evento si era ripercosso inevitabilmente anche sul suo rendimento scolastico a causa delle numerose assenze determinate dal timore di incontrare nuovamente il sul bus;
e così aveva finito per perdere un Pt_1 anno.
A distanza di tempo, inoltre, aveva continuato ad accusare un mal di testa persistente, del quale non aveva mai sofferto prima.
Il malessere psicologico in cui era piombata l'aveva costretta a sedute di psicoterapia e l'aveva portava a compiere un gesto autolesivo nel maggio 2015, per il quale era stata ricoverata in ambulanza al pronto soccorso e dimessa il giorno successivo.
Tale era il senso di insicurezza e di timore che in lei si era radicato, che nel 2016 i genitori decisero di mandarla a New York presso uno zio paterno, da dove rientrò solo dopo aver acquisito la certezza che il “non si vedeva più in giro”. Pt_1
Da qui, la richiesta di condanna del convenuto all'integrale ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, quest'ultimo sub specie di danno biologico, morale ed esistenziale.
Ritiene il Collegio che la rappresentazione fornita dall'attrice sia fondata, alla luce delle considerazioni che seguono.
Sono agli atti: la scheda scolastica 2013/2014, da cui risultano le numerose assenze accumulate dalla in quell'anno (cfr. doc. 19 all. seconda memoria 183); il CP_1 referto medico dell del 29.10.2014, che attesta come la Parte_2 pagina 6 di 14 fosse stata sottoposta a risonanza magnetica dell'encefalo, del tronco CP_1 encefalico e della giunzione cranio spinale (cfr. doc. 2 all. atto di citazione); la certificazione della dott.ssa in data 3.11.2014, che documenta la Persona_4 presenza di emicrania nella paziente (cfr. doc. 3 all. atto di citazione); la prescrizione a firma della stessa dott.ssa di poco successiva, di visita neurologica di controllo Per_4
“per cefalea” (cfr. doc. 4 all. atto di citazione); la prescrizione medica del 12.11.2014 in cui si consiglia: “diario della cefalea per valutare la frequenza degli atti e valutare l'opportunità di terapia di profilassi-Utile valutazione psicologica” (cfr. doc. 17 all. seconda memoria 183); la scheda interperiodale relativa all'anno scolastico 2014/2015, dalla quale emergono le numerose assenze della nel primo quadrimestre, le CP_1 insufficienze, anche gravi, riportate e il pressoché integrale, mancato recupero da parte della stessa (cfr. doc. 5 all. atto di citazione); la relazione di dimissione dal DEA del
19.5.2015 in cui si legge: “la paziente viene portata con ambulanza per ingestione a scopo autolesivo di 20 cp di Xysal da 5 mg (totale 100 mg). Il medico del 118 ha somministrato fluidi e.v. e all'ECG era presente ritmo sinusuale, QT 0,38. Primo episodio, in passato c'era stato un tentativo di stupro 2 anni fa per cui la seguita da uno psicologo, emicrania per cui assumeva FANS” (cfr. doc. 6 all. atto di citazione); la prescrizione del farmaco antidepressivo Citalopram del 25.11.2015, a firma della dott.ssa (cfr. Per_5 doc. 20 all. seconda memoria 183); fatture del 2109 relative alle sessioni di psicoterapia della (cfr. doc. 22 all. seconda memoria 183). CP_1
La documentazione di natura medica è stata presa in esame in sede di CTU.
Le consulenti incaricate dall'ufficio, all'esito delle loro indagini, hanno riferito:
- che dal racconto della era emerso che la perizianda, in data 27/10/13, CP_1 aveva vissuto un evento “altamente stressante”, nel corso del quale aveva
“grandemente temuto per la sua incolumità”;
- ne era derivato “quel corteo sintomatologico, da lei descritto, caratterizzato da aspetti depressivi importanti (ritiro sociale, perdita di interesse per lo studio, tentativo autolesivo, uso di sostanze alcoliche)”;
- un primo tentativo di trovare aiuto, iniziando delle sedute di psicoterapia, era fallito per l'incapacità della paziente di ripercorrere in quella sede quanto le era accaduto;
- anche l'uso di sostanze alcoliche assunte in maniera impropria per una sorta di autocura, allo scopo di cercare di superare il profondo disagio psichico che in quel momento stava vivendo, aveva solo accentuato il suo star male, tanto che in epoca pagina 7 di 14 successiva ha fatto un TS che l'ha portata ad un sia pur breve ricovero in psichiatria;
- al momento della dimissione le venne prescritto un farmaco ad azione antidepressiva che aveva però assunto per un breve arco di tempo, non tollerandone gli effetti collaterali;
- l'aver potuto allontanarsi dal luogo dove si erano verificati i fatti e vivere una vita completamente diversa senza il timore di incontrare la persona, causa del suo star male, o di sentire commenti delle persone su quanto era accaduto, aveva fatto sì che la perizianda recuperasse la serenità necessaria anche per fare programmi per il futuro.
Se ne deduce un quadro assolutamente univoco e tranquillizzante in ordine all'esistenza delle conseguenze pregiudizievoli lamentate dalla sia sotto il profilo biologico CP_1 che sotto quello morale e dinamico-relazionale.
Quanto al primo profilo, le CTU hanno concluso che “Dalla consultazione della documentazione medica in atti e da quanto emerso in sede di visita peritale, si può affermare che vi sia stato un danno psichiatrico temporaneo, in relazione all'episodio oggetto di causa;
temporaneo e non permanente, in quanto allo stato attuale non si sono evidenziati esiti persistenti psichiatrici, correlabili alla vicenda. Lo stato di “malattia”, indicativamente, si può far decorrere dall'evento fino alla partenza per l'America, avvenuta nel 2016. Più precisamente lo stato di “malessere” è ben rappresentato sia dalla documentazione medica datata 2014 e 2015, presente agli atti (relativa agli accertamenti strumentali eseguiti e alle visite specialistiche neurologiche e neuropsichiatriche, a cui si è sottoposta l'appellata) che dal ricovero ospedaliero del maggio 2015, per il tentato suicidio. Questo lasso di tempo può essere suddiviso, in via equitativa, in 2 giorni di Inabilità Temporanea Totale (degenza ospedaliera per il tentato suicidio), 2 mesi di Inabilità Temporanea Parziale al 75%, 11 mesi di Inabilità
Temporanea Parziale al 50% e 11 mesi di Inabilità Temporanea Parziale al 25%”.
Quanto al danno morale, esso è rinvenibile nel grave turbamento psichico sofferto dall' in seguito all'episodio occorsole. CP_1
Di esso sono riscontrabili in atti gli elementi obiettivi.
Invero, che la di soli sedici anni, ebbe ad avvertire come fonti di grande CP_1 sofferenza morale ed estremamente affliggenti sul piano psichico i fatti di reato perpetrati ai suoi danni è agevolmente desumibile, in primo luogo, dalle modalità particolarmente odiose con cui vennero realizzate le condotte illecite dal , che rivelano come Pt_1 quest'ultimo, nel ruolo di incaricato di pubblico servizio, approfittando del rapporto di pagina 8 di 14 conoscenza e di relativa confidenza con la giovane vittima, cogliendo la stessa di sorpresa, ne avesse conculcato in modo subdolo la libertà di movimento per soggiogarla ad atti di concupiscenza contro il suo volere, generando in lei – che era sola e impossibilitata a chiedere aiuto - un sentimento di estrema fragilità e di grave pericolo per la propria integrità.
Ciò è confermato dalle considerazioni delle consulenti tecniche d'ufficio le quali per l'appunto parlano di evento “altamente stressante”, nel corso del quale la CP_1 aveva “grandemente temuto per la sua incolumità”.
Le numerose assenze da scuola della dimostrano poi che il sentimento di CP_1 smarrimento e di paura della giovane vittima si prolungò nel tempo: è del tutto logico e conseguenziale, infatti, che la ragazza potesse temere di incontrare nuovamente il proprio assalitore ancora in servizio e che ciò rievocasse in lei il ricordo degli angosciosi momenti vissuti.
Altrettanto riscontrabili sono poi gli elementi obiettivi del pregiudizio sul piano dinamico- relazionale lamentato dalla in conseguenza del grave trauma subito. CP_1
Non vi è dubbio, infatti, che a decorrere dall'evento delittuoso si assiste ad un significativo sconvolgimento delle abitudini di vita della vittima, corrispondente ad un suo progressivo isolamento.
Le assenze scolastiche, ben spiegabili con la paura di uscire, sono la spia di un profondo cambiamento in atto, di una perdita di fiducia che trasmoda in paura, di un progressivo e forzoso allontanamento della dalla sua quotidianità. CP_1
L'uso di sostanze alcoliche, con le conseguenze negative connesse a tale abitudine non solo sul piano fisico ma anche sul piano comportamentale-relazionale, si inscrive nella nuova condizione della vittima – come confermato dalle CTU – come “una sorta di autocura, allo scopo di cercare di superare il profondo disagio psichico che in quel momento stava vivendo”; ma, come era prevedibile, anziché procurarle giovamento
“aveva finito in sostanza per accentuare il suo star male”.
Il tentativo di suicidio compiuto nel maggio 2015, come gesto estremo e sintomatico dell'isolamento della dovuto alle paure e al turbamento psichico generati CP_1 dall'episodio.
Infine, la necessità di assumere un farmaco antidepressivo, a scopo terapeutico, subendone, sia pure per breve tempo, gli effetti collaterali comuni (indicati nel foglio illustrativo in: sonnolenza, sudorazione, senso di vertigini), tali da contribuire pagina 9 di 14 presumibilmente all'alterazione delle normali consuetudini di vita di una ragazza, quale era all'epoca la CP_1
Tutto ciò in piena sintonia con quanto documentato dalle consulenti nella relazione agli atti: “ne era derivato quel corteo sintomatologico, da lei descritto, caratterizzato da aspetti depressivi importanti (ritiro sociale, perdita di interesse per lo studio, tentativo autolesivo, uso di sostanze alcoliche)”.
Aspetti – quelli descritti dalle consulenti - senz'altro apprezzabili come manifestazioni di una compromissione di natura psico-organica a carico della ma nondimeno CP_1 rivelatori del grave decadimento cui, dopo l'evento, era andata incontro la vita della giovane vittima negli ambiti di esplicazione della sua personalità, tanto formativi (fino alla bocciatura riportata nell'anno scolastico 2014/2015), quanto più latamente relazionali.
Né a considerazioni diverse può pervenirsi per il fatto che nella perizia agli atti sarebbe stata esclusa l'esistenza di danni alla vita di relazione: invero, le consulenti hanno riportato tale conclusione nell'ambito di una valutazione che aveva ad oggetto l'esistenza di postumi permanenti (anche sulla vita di relazione), laddove invece le compromissioni riscontrate hanno natura evidentemente temporanea, sebbene si siano prolungate per un non esiguo arco temporale.
Infine, pacifica la spettanza del danno patrimoniale rappresentato dalle spese documentate dalle fatture in atti (cfr. doc. 22 all. seconda memoria 183), per le sedute di Per_ psicoterapia della con la dott.ssa , giudicate dalle consulenti d'ufficio CP_1
“pertinenti e congrue”.
Ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appallante,
l'ammissione della CTU, lungi dal rivelare la fondatezza del gravame, ne destituisce definitivamente il fondamento alla stregua degli esiti degli accertamenti compiuti dai tecnici incaricati.
Ciò premesso in punto di an, il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto afferenti entrambi al profilo del quantum.
Va anzitutto evidenziato che la sentenza impugnata ha condannato il a risarcire Pt_1 alla la somma di € 12.000,00 senza detrarre da tale importo né la somma di € CP_1
10.000 già riconosciuta a titolo di provvisionale né quella di € 9.000 già corrisposta da
Controparte_3
pagina 10 di 14 Orbene, la prospettazione dell'appellante, secondo la quale dall'importo liquidato andrebbero decurtati tanto la provvisionale quanto il ristoro già ottenuto dall'attrice/appellata in sede transattiva non può essere condivisa.
Una tale conclusione, invero, non solo si pone in evidente antinomia con il dictum della sentenza che ha invece condannato il convenuto a pagare l'importo di € 12.000,00, pur affermando che la aveva già ricevuto la somma di € 10.000 a titolo CP_1 provvisionale e quella di € 11.000 (rectius: € 9.000) per effetto della transazione con Bus
Italia, ma tralascia pure di considerare l'effettività delle lesioni subite dalla persona offesa, a cui il primo giudice implicitamente mostra di aver fatto in concreto riferimento.
Ciò per dire che, laddove l'appellante denuncia un vulnus della sentenza, si è piuttosto in presenza della determinazione del residuo avere che si pone in piena sintonia con la gravità della vicenda e delle conseguenze patite dalla CP_1
Ed invero, risulta accertato che, l'appellata, ancora minorenne, è rimasta vittima di condotte dolose di reato di estrema gravità che – come emerso in concreto – hanno determinato non solo una sensibile lesione della sua integrità psico-fisica, procurandole un'inabilità temporanea, totale (di due giorni) e parziale (di ben 24 mesi), secondo le qui condivise conclusioni formulate dalle CTU, ma anche una rilevante compromissione del suo equilibrio emotivo, seguendone un grave perturbamento della sfera morale ed una rilevante incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della sua vita.
Conseguenze - quelle accertate – tutte riconducibili nell'unitaria ed onnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale nelle sue diverse componenti, involgenti aspetti sia di natura biologica con annesse conseguenze sul piano dinamico relazionale che di natura morale-soggettiva, di significativa rilevanza e ben più intense di quelle riconducibili a condotte di danno meramente colpose, nell'ambito della valutazione equitativa che si è chiamati a compiere nel caso di specie.
Basti consideri – accanto alle voci del c.d. danno biologico, che le stesse parti concordano nel determinare in € 16.138,60, e della connessa rilevante compromissione esistenziale,
a sua volta suscettibile di autonoma considerazione pur nel carattere unitario della liquidazione - come il danno morale subito dalla assuma una connotazione CP_1 ben più grave di quella che normalmente viene annessa alla sofferenza soggettiva della vittima di fatti illeciti che sono penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo e che danno luogo a quantificazioni standardizzate attraverso l'applicazione pagina 11 di 14 delle tabelle milanesi, evidentemente inadeguate per la liquidazione del danno morale inteso come patema d'animo e turbamento interiore causati da fatti di reato.
Ne discende come risulti perfettamente congrua e aderente alle effettive ricadute pregiudizievoli prodottesi a carico della persona offesa la stima compiuta dal giudice di prime cure che, evidentemente valutando in via equitativa il danno nel suo complesso in misura pari a € 31.000,00, ha condannato il al pagamento del credito risarcitorio Pt_1 residuo di € 12.000,00, previa decurtazione della somma di € 10.000 già dovuta dal alla a titolo di provvisionale (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6739 Pt_1 CP_1 del 24/03/2011) e di quella di € 9.000 versata da per effetto Controparte_3 della transazione intervenuta con la pacificamente detraibile essendo CP_1 richiamabili nella fattispecie i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza a
SS.UU. n. 30174 del 30/12/2011 per il caso di transazione parziaria, che determina lo scioglimento della solidarietà passiva fra condebitori ex art. 1311 c.c., e non facendosi questione da parte dell'appellante di una eventuale maggiore quota ideale del risarcimento ipoteticamente gravante su . CP_3
S'impone precisare, a questo punto, che la maggiore condanna del al pagamento Pt_1 della somma di “€ 19.717,60, al netto di quanto già provvisto di titolo esecutivo e di quanto già versato da ” chiesta da parte appellata in sede conclusiva non può CP_3 trovare accoglimento in quanto la stessa avrebbe dovuto fondarsi su un appello incidentale, che però non è stato proposto.
Infine, passando ad esaminare il quarto e ultimo motivo di appello, si osserva quanto segue.
L'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia liquidato alla a titolo di CP_1 spese legali, la somma di € 2.800,00 senza tener conto che l'attrice aveva già ricevuto allo stesso titolo € 3.000,00 da . CP_3
Orbene, la doglianza del non coglie nel segno dal momento che l'imputazione a Pt_1 carico di della quota di € 3.000 a titolo di spese non precludeva la condanna del CP_3
al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.800 per lo stesso titolo. Pt_1
Va infatti considerato che la liquidazione operata dal primo giudice - una volta determinato il valore della controversia in una somma superiore a € 30.000,00 (su cui lo stesso appellante concorda: cfr. nota spese) e applicati i valori tabellari relativi allo scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 (da un minimo di € 2.768 a un massimo di pagina 12 di 14 € 9.962) - risulta essere ben al di sotto dei valori medi, e dunque perfettamente in linea con una divisione pro quota delle stesse.
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione o istanza.
Avuto riguardo all'esito della lite, le spese processuali del presente grado di giudizio della parte appellata vittoriosa devono essere poste a carico dell'appellante e vanno liquidate – tenuto conto del valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 del DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00) e dell'impegno difensivo (medio) prestato nonché considerata la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione - in complessivi € 6.382,30 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione e in €
2.484,30 per la fase decisoria, quest'ultimo già aumentato del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del d.m. 55/2014, per la presenza nella comparsa conclusionale di collegamenti ipertestuali), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Analogamente, le spese della CTU svolta nel presente grado, nella misura già liquidata in corso di causa con decreto in data 16.5.2024, vanno definitivamente poste a carico di parte appellante.
Del pari, debbono essere poste a carico del le spese relative al consulente tecnico Pt_1 di parte appellata, nella misura documentata in atti, che appare congrua (cfr. all. memoria 31.3.2025).
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
contro la sentenza n. 247/2022 del Tribunale di Firenze, emessa e Parte_1 pubblicata il 27/01/2022, così decide:
1) respinge l'appello; pagina 13 di 14 2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di € 6.382,30 per compensi, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
3) pone in via definitiva le spese della CTU svolta nel presente grado, come già liquidate in corso di causa, a carico della parte appellante;
4) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del proprio consulente tecnico di parte, che liquida nella misura di € 610,00.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 20.5.2025
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 357/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENVENUTI ANTONIO;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BARBETTI CARLOTTA;
APPELLATA
avverso la sentenza n. 247/2022 del Tribunale di Firenze, emessa e pubblicata il 27/01/2022;
CONCLUSIONI con ordinanza del 10 aprile 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'1.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 14 Per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, previo rigetto di quanto ex adverso dedotto ed eccepito, IN TESI, in caso, all'esito del giudizio, sia ritenuta come provata la sussistenza di un danno, patrimoniale e/o non patrimoniale, patito dalla parte attrice come conseguenza delle condotte dal poste in essere, Pt_1 qualora l'importo del danno ritenuto sia inferiore ad € 19000, tenuto conto del risarcimento già percepito nella misura di € 9000 e della somma di cui al titolo costituito dalla sentenza penale ovvero la somma di € 10.000,00, stabilire che nulla è dovuto alla parte attrice e conseguentemente rigettarne la domanda;
IN IPOTESI, in caso, all'esito del giudizio, sia ritenuta come provata la sussistenza di un danno, patrimoniale e/o non patrimoniale patito dalla parte attrice come conseguenza delle condotte dal poste Pt_1 in essere, qualora l'importo del danno ritenuto sia superiore ad € 19000, il danno stesso sia liquidato nei soli limiti di quanto effettivamente provato nel corso del giudizio detraendosi dall'importo ritenuto come spettante la somma di € 10.000,00 cui al titolo costituito dalla sentenza penale e la somma di € 9000 già percepita dalla parte appellata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Con condanna della parte appellata alla restituzione delle somme eventualmente percepite nel periodo intercorrente fra la sentenza di primo grado e la sentenza di appello”;
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in via principale rigettare la domanda “in tesi” di;
In via subordinata, ossia quanto alla Parte_1 domanda “in potesi” del , riconosciuto che il danno complessivo subito da Parte_1 ammonta a complessivi euro 38.717,60, accertare il danno biologico Controparte_1 per € 16.138,60, 200 il danno patrimoniale emergente per € 200, il danno patrimoniale da lucro cessante ovvero da perdita dell'anno scolastico per €17.000 e il danno morale per € 5.279 ossia 1/3 del danno biologico e così condannare il al Parte_1 pagamento della somma residua dovuta (al netto di quella già munita di titolo esecutivo pari a complessive 19.000) e quindi al pagamento della somma di euro 19.717,60;
Condannare il al pagamento delle spese del grado sia per la fase di Parte_1 merito che per la fase inibitoria, con aumento percentuale dovuto per legge per l'utilizzo di tecniche informatiche e quindi della somma complessiva pari ad euro 10.130,90 oltre spese generali, iva e cap (rispettivamente Appello - fase sospensiva Compenso-
e Appello merito Compenso- Email_1
(1).pdf) oltre alle spese di CTU e CTP Email_2
(Pagamento dott.ssa ricevuta pagamento dott.ssa Fattura dott. Persona_1 Persona_2
(i documenti citati sono già stati depositati tempestivamente)”. Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 14 Con sentenza n. 1546/2014 (riformata dalla Corte d'Appello solo in punto di pena), il GIP presso il Tribunale di Firenze, in data 18.11.2014, condannò al Parte_1 risarcimento dei danni in favore dei genitori di quali parti civili Controparte_1 costituite in nome e per conto della figlia minorenne, persona offesa Controparte_1 dei delitti di cui agli artt. 605 e 609 bis ult. comma, c.p., demandando al giudice civile la liquidazione e ponendo a carico dell'imputato una provvisionale di € 10.000,00.
Il giudice penale accertò che il 27 ottobre 2013, mentre si trovava su Controparte_1 CP_ un pullman della condotto dal , era stata vittima di sequestro di persona Pt_1
(concretatosi nell'avere l'imputato impedito alla ragazza di scendere alla fermata richiesta) e di violenza sessuale (per avere l'imputato, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, costretto la giovane a subire atti sessuali, consistiti nel baciarla sul collo, sul mento e sulle guance).
Divenuta frattanto maggiorenne, la promuoveva giudizio civile dinanzi al CP_1
Tribunale di Firenze per ottenere la condanna in solido di e di Parte_1
quale datrice di lavoro del , al risarcimento di tutti i Controparte_3 Pt_1 danni, patrimoniali non, subiti in conseguenza dei delitti accertati in sede penale.
Con sentenza n. 247/2022, emessa e pubblicata il 27/01/2022, il Tribunale di Firenze, richiamato l'esito del procedimento penale e dato atto dell'accordo medio tempore raggiunto tra l'attrice e condannava il a pagare alla Controparte_3 Pt_1
a titolo di risarcimento, la somma equitativamente determinata di € CP_1
12.000,00, oltre alle spese di lite, dichiarando estinta la causa nel rapporto tra l'attrice e a spese compensate. Controparte_3
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva Parte_1 appello contro la suddetta sentenza, sulla base di quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante si doleva che il giudice di prime cure aveva ritenuto che le allegazioni e le produzioni documentali della integrassero prova sufficiente CP_1 di “profonde alterazioni e disfunzioni dello stato di salute psicofisica dell'attrice, che ha dovuto sottoporsi a controlli neurologici per le forti emicranie patite, a visite psicoterapeutiche presso il professionista prescelto, nonché ha dovuto assumere farmaci importanti [quali citalopram, noto antidepressivo)”, giungendo così ad emettere una sentenza non fondata su prove concrete ma su mere verosimiglianze e a liquidare il danno in modo totalmente generico e indeterminato, senza neppure disporre una CTU e senza distinguere tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
pagina 3 di 14 Con il secondo motivo, il deduceva l'erroneità della sentenza impugnata nella Pt_1 parte in cui in essa non si era minimamente tenuto conto della provvisionale già liquidata nel procedimento penale a carico del nella misura di € 10.000, a cui la stessa Pt_1 parte attrice aveva fatto riferimento nelle proprie conclusioni definitive.
Con il terzo motivo, contestava la decisione impugnata laddove il giudice di prime cure aveva affermato che l'attrice fino a quel momento non era stata risarcita neppure parzialmente, mentre risultava dalle stesse conclusioni della che CP_1 CP_3 aveva già corrisposto all'attrice la somma di € 9.000 a titolo di risarcimento del danno.
Infine, con il quarto motivo, lamentava che il Tribunale aveva liquidato in € 2.800 le spese a carico del senza tenere conto del fatto che l' aveva già Pt_1 CP_1 percepito a tale titolo € 3.000 da Controparte_3
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza impugnata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale CP_1 contestava in fatto ed in diritto i motivi di appello, chiedendone il rigetto, previa – se del caso – ammissione di CTU, con vittoria di spese del grado.
Denegata la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, la Corte, ritenutane la necessità, disponeva consulenza medico-legale sulla persona della formulando i quesiti di cui all'ordinanza resa in data 13.7.2023, all'esito CP_1 dell'udienza a trattazione scritta dell'11.7.2023.
Avutosi il deposito della CTU, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 16.5.2024 (a seguito di udienza cartolare del 7 maggio 2024); quindi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 10 aprile 2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta dell'1 aprile 2025) e concessione di termini ridotti (20+20) ex art. 190 c.p.c., veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
L'appello non merita accoglimento.
Il Tribunale di Firenze ha condannato il al risarcimento dei danni subiti dalla Pt_1 mediante il pagamento della somma di € 12.000,00. CP_1
pagina 4 di 14 Con i primi tre motivi di appello, il contesta l'iter decisionale della sentenza Pt_1 impugnata per avere il primo giudice, da un lato, posto a fondamento della condanna valutazioni – a suo dire - sfornite di idoneo supporto probatorio (primo motivo), dall'altro, omesso di detrarre dall'ammontare risarcitorio quanto già riconosciuto dal GIP in favore della a titolo di provvisionale (secondo motivo), nonché quanto già CP_1 versato da alla in esito alla transazione conclusa dalle Controparte_3 CP_1 due parti in corso di causa (terzo motivo).
I tre rilievi sono destituiti di fondamento.
Con riferimento alla prima doglianza, che attiene all'an della pretesa, l'appellante non coglie nel segno laddove, pur partendo da corrette premesse in diritto, giunge a ritenere che null'altro sarebbe dovuto alla al di là di quanto già liquidato in sede CP_1 penale, in difetto di prova dell'esistenza di conseguenze pregiudizievoli, della loro entità e del nesso di causalità tra il fatto penale accertato in sentenza e le conseguenze lamentate.
Il Collegio reputa senz'altro condivisibile il principio di diritto - richiamato nell'atto di appello - in forza del quale, anche in presenza di una sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, resta pur sempre ferma la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5660 del 09/03/2018 e, in senso conforme, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4318 del 14/02/2019).
Tanto premesso, gli elementi acquisiti al processo, in uno con le risultanze della CTU espletata nel presente grado di giudizio, consentono di ritenere senz'altro soddisfatto l'onere probatorio posto a carico dell'attrice, odierna appellata.
La a fondamento della domanda, aveva allegato: CP_1
- di avere 16 anni, all'epoca dei fatti;
CP_
- di essere salita a Firenze, come d'abitudine, sul pullman della condotto dal
– che conosceva da tempo come autista - per far rientro a Panzano, Pt_1 frazione di Greve in Chianti, dove abitava;
- di essersi addormentata in prossimità della fermata di Panzano;
pagina 5 di 14 - di essersi risvegliata e che, nell'atto in cui si era apprestata a discendere, alla solita fermata, l'autista improvvisamente aveva chiuso le porte impedendole di uscire;
- di essere stata condotta al capolinea in località Ferruzzi, fuori dall'abitato e fuori dalla strada;
- che a quel punto il aveva fermato il mezzo e le si era avvicinato tenendola Pt_1 ferma per la vita e cominciando a baciarla sul collo e sul mento.
Questi i fatti, già accertati in sede penale come integranti le ipotesi delittuose di sequestro di persona e di atti di violenza sessuale, ascritti al , la Pt_1 CP_1 deduceva numerose conseguenze pregiudizievoli causalmente connesse all'accaduto.
In primo luogo, rappresentava il grave stato di prostrazione psichica che l'episodio le aveva procurato tanto da avvertire con senso di profonda angoscia la sola minima possibilità di incontrare di nuovo il , il quale nel frattempo era rimasto a lavorare Pt_1 come conducente nella stessa tratta.
Non solo, ma il trauma che aveva riportato dall'evento si era ripercosso inevitabilmente anche sul suo rendimento scolastico a causa delle numerose assenze determinate dal timore di incontrare nuovamente il sul bus;
e così aveva finito per perdere un Pt_1 anno.
A distanza di tempo, inoltre, aveva continuato ad accusare un mal di testa persistente, del quale non aveva mai sofferto prima.
Il malessere psicologico in cui era piombata l'aveva costretta a sedute di psicoterapia e l'aveva portava a compiere un gesto autolesivo nel maggio 2015, per il quale era stata ricoverata in ambulanza al pronto soccorso e dimessa il giorno successivo.
Tale era il senso di insicurezza e di timore che in lei si era radicato, che nel 2016 i genitori decisero di mandarla a New York presso uno zio paterno, da dove rientrò solo dopo aver acquisito la certezza che il “non si vedeva più in giro”. Pt_1
Da qui, la richiesta di condanna del convenuto all'integrale ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, quest'ultimo sub specie di danno biologico, morale ed esistenziale.
Ritiene il Collegio che la rappresentazione fornita dall'attrice sia fondata, alla luce delle considerazioni che seguono.
Sono agli atti: la scheda scolastica 2013/2014, da cui risultano le numerose assenze accumulate dalla in quell'anno (cfr. doc. 19 all. seconda memoria 183); il CP_1 referto medico dell del 29.10.2014, che attesta come la Parte_2 pagina 6 di 14 fosse stata sottoposta a risonanza magnetica dell'encefalo, del tronco CP_1 encefalico e della giunzione cranio spinale (cfr. doc. 2 all. atto di citazione); la certificazione della dott.ssa in data 3.11.2014, che documenta la Persona_4 presenza di emicrania nella paziente (cfr. doc. 3 all. atto di citazione); la prescrizione a firma della stessa dott.ssa di poco successiva, di visita neurologica di controllo Per_4
“per cefalea” (cfr. doc. 4 all. atto di citazione); la prescrizione medica del 12.11.2014 in cui si consiglia: “diario della cefalea per valutare la frequenza degli atti e valutare l'opportunità di terapia di profilassi-Utile valutazione psicologica” (cfr. doc. 17 all. seconda memoria 183); la scheda interperiodale relativa all'anno scolastico 2014/2015, dalla quale emergono le numerose assenze della nel primo quadrimestre, le CP_1 insufficienze, anche gravi, riportate e il pressoché integrale, mancato recupero da parte della stessa (cfr. doc. 5 all. atto di citazione); la relazione di dimissione dal DEA del
19.5.2015 in cui si legge: “la paziente viene portata con ambulanza per ingestione a scopo autolesivo di 20 cp di Xysal da 5 mg (totale 100 mg). Il medico del 118 ha somministrato fluidi e.v. e all'ECG era presente ritmo sinusuale, QT 0,38. Primo episodio, in passato c'era stato un tentativo di stupro 2 anni fa per cui la seguita da uno psicologo, emicrania per cui assumeva FANS” (cfr. doc. 6 all. atto di citazione); la prescrizione del farmaco antidepressivo Citalopram del 25.11.2015, a firma della dott.ssa (cfr. Per_5 doc. 20 all. seconda memoria 183); fatture del 2109 relative alle sessioni di psicoterapia della (cfr. doc. 22 all. seconda memoria 183). CP_1
La documentazione di natura medica è stata presa in esame in sede di CTU.
Le consulenti incaricate dall'ufficio, all'esito delle loro indagini, hanno riferito:
- che dal racconto della era emerso che la perizianda, in data 27/10/13, CP_1 aveva vissuto un evento “altamente stressante”, nel corso del quale aveva
“grandemente temuto per la sua incolumità”;
- ne era derivato “quel corteo sintomatologico, da lei descritto, caratterizzato da aspetti depressivi importanti (ritiro sociale, perdita di interesse per lo studio, tentativo autolesivo, uso di sostanze alcoliche)”;
- un primo tentativo di trovare aiuto, iniziando delle sedute di psicoterapia, era fallito per l'incapacità della paziente di ripercorrere in quella sede quanto le era accaduto;
- anche l'uso di sostanze alcoliche assunte in maniera impropria per una sorta di autocura, allo scopo di cercare di superare il profondo disagio psichico che in quel momento stava vivendo, aveva solo accentuato il suo star male, tanto che in epoca pagina 7 di 14 successiva ha fatto un TS che l'ha portata ad un sia pur breve ricovero in psichiatria;
- al momento della dimissione le venne prescritto un farmaco ad azione antidepressiva che aveva però assunto per un breve arco di tempo, non tollerandone gli effetti collaterali;
- l'aver potuto allontanarsi dal luogo dove si erano verificati i fatti e vivere una vita completamente diversa senza il timore di incontrare la persona, causa del suo star male, o di sentire commenti delle persone su quanto era accaduto, aveva fatto sì che la perizianda recuperasse la serenità necessaria anche per fare programmi per il futuro.
Se ne deduce un quadro assolutamente univoco e tranquillizzante in ordine all'esistenza delle conseguenze pregiudizievoli lamentate dalla sia sotto il profilo biologico CP_1 che sotto quello morale e dinamico-relazionale.
Quanto al primo profilo, le CTU hanno concluso che “Dalla consultazione della documentazione medica in atti e da quanto emerso in sede di visita peritale, si può affermare che vi sia stato un danno psichiatrico temporaneo, in relazione all'episodio oggetto di causa;
temporaneo e non permanente, in quanto allo stato attuale non si sono evidenziati esiti persistenti psichiatrici, correlabili alla vicenda. Lo stato di “malattia”, indicativamente, si può far decorrere dall'evento fino alla partenza per l'America, avvenuta nel 2016. Più precisamente lo stato di “malessere” è ben rappresentato sia dalla documentazione medica datata 2014 e 2015, presente agli atti (relativa agli accertamenti strumentali eseguiti e alle visite specialistiche neurologiche e neuropsichiatriche, a cui si è sottoposta l'appellata) che dal ricovero ospedaliero del maggio 2015, per il tentato suicidio. Questo lasso di tempo può essere suddiviso, in via equitativa, in 2 giorni di Inabilità Temporanea Totale (degenza ospedaliera per il tentato suicidio), 2 mesi di Inabilità Temporanea Parziale al 75%, 11 mesi di Inabilità
Temporanea Parziale al 50% e 11 mesi di Inabilità Temporanea Parziale al 25%”.
Quanto al danno morale, esso è rinvenibile nel grave turbamento psichico sofferto dall' in seguito all'episodio occorsole. CP_1
Di esso sono riscontrabili in atti gli elementi obiettivi.
Invero, che la di soli sedici anni, ebbe ad avvertire come fonti di grande CP_1 sofferenza morale ed estremamente affliggenti sul piano psichico i fatti di reato perpetrati ai suoi danni è agevolmente desumibile, in primo luogo, dalle modalità particolarmente odiose con cui vennero realizzate le condotte illecite dal , che rivelano come Pt_1 quest'ultimo, nel ruolo di incaricato di pubblico servizio, approfittando del rapporto di pagina 8 di 14 conoscenza e di relativa confidenza con la giovane vittima, cogliendo la stessa di sorpresa, ne avesse conculcato in modo subdolo la libertà di movimento per soggiogarla ad atti di concupiscenza contro il suo volere, generando in lei – che era sola e impossibilitata a chiedere aiuto - un sentimento di estrema fragilità e di grave pericolo per la propria integrità.
Ciò è confermato dalle considerazioni delle consulenti tecniche d'ufficio le quali per l'appunto parlano di evento “altamente stressante”, nel corso del quale la CP_1 aveva “grandemente temuto per la sua incolumità”.
Le numerose assenze da scuola della dimostrano poi che il sentimento di CP_1 smarrimento e di paura della giovane vittima si prolungò nel tempo: è del tutto logico e conseguenziale, infatti, che la ragazza potesse temere di incontrare nuovamente il proprio assalitore ancora in servizio e che ciò rievocasse in lei il ricordo degli angosciosi momenti vissuti.
Altrettanto riscontrabili sono poi gli elementi obiettivi del pregiudizio sul piano dinamico- relazionale lamentato dalla in conseguenza del grave trauma subito. CP_1
Non vi è dubbio, infatti, che a decorrere dall'evento delittuoso si assiste ad un significativo sconvolgimento delle abitudini di vita della vittima, corrispondente ad un suo progressivo isolamento.
Le assenze scolastiche, ben spiegabili con la paura di uscire, sono la spia di un profondo cambiamento in atto, di una perdita di fiducia che trasmoda in paura, di un progressivo e forzoso allontanamento della dalla sua quotidianità. CP_1
L'uso di sostanze alcoliche, con le conseguenze negative connesse a tale abitudine non solo sul piano fisico ma anche sul piano comportamentale-relazionale, si inscrive nella nuova condizione della vittima – come confermato dalle CTU – come “una sorta di autocura, allo scopo di cercare di superare il profondo disagio psichico che in quel momento stava vivendo”; ma, come era prevedibile, anziché procurarle giovamento
“aveva finito in sostanza per accentuare il suo star male”.
Il tentativo di suicidio compiuto nel maggio 2015, come gesto estremo e sintomatico dell'isolamento della dovuto alle paure e al turbamento psichico generati CP_1 dall'episodio.
Infine, la necessità di assumere un farmaco antidepressivo, a scopo terapeutico, subendone, sia pure per breve tempo, gli effetti collaterali comuni (indicati nel foglio illustrativo in: sonnolenza, sudorazione, senso di vertigini), tali da contribuire pagina 9 di 14 presumibilmente all'alterazione delle normali consuetudini di vita di una ragazza, quale era all'epoca la CP_1
Tutto ciò in piena sintonia con quanto documentato dalle consulenti nella relazione agli atti: “ne era derivato quel corteo sintomatologico, da lei descritto, caratterizzato da aspetti depressivi importanti (ritiro sociale, perdita di interesse per lo studio, tentativo autolesivo, uso di sostanze alcoliche)”.
Aspetti – quelli descritti dalle consulenti - senz'altro apprezzabili come manifestazioni di una compromissione di natura psico-organica a carico della ma nondimeno CP_1 rivelatori del grave decadimento cui, dopo l'evento, era andata incontro la vita della giovane vittima negli ambiti di esplicazione della sua personalità, tanto formativi (fino alla bocciatura riportata nell'anno scolastico 2014/2015), quanto più latamente relazionali.
Né a considerazioni diverse può pervenirsi per il fatto che nella perizia agli atti sarebbe stata esclusa l'esistenza di danni alla vita di relazione: invero, le consulenti hanno riportato tale conclusione nell'ambito di una valutazione che aveva ad oggetto l'esistenza di postumi permanenti (anche sulla vita di relazione), laddove invece le compromissioni riscontrate hanno natura evidentemente temporanea, sebbene si siano prolungate per un non esiguo arco temporale.
Infine, pacifica la spettanza del danno patrimoniale rappresentato dalle spese documentate dalle fatture in atti (cfr. doc. 22 all. seconda memoria 183), per le sedute di Per_ psicoterapia della con la dott.ssa , giudicate dalle consulenti d'ufficio CP_1
“pertinenti e congrue”.
Ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appallante,
l'ammissione della CTU, lungi dal rivelare la fondatezza del gravame, ne destituisce definitivamente il fondamento alla stregua degli esiti degli accertamenti compiuti dai tecnici incaricati.
Ciò premesso in punto di an, il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto afferenti entrambi al profilo del quantum.
Va anzitutto evidenziato che la sentenza impugnata ha condannato il a risarcire Pt_1 alla la somma di € 12.000,00 senza detrarre da tale importo né la somma di € CP_1
10.000 già riconosciuta a titolo di provvisionale né quella di € 9.000 già corrisposta da
Controparte_3
pagina 10 di 14 Orbene, la prospettazione dell'appellante, secondo la quale dall'importo liquidato andrebbero decurtati tanto la provvisionale quanto il ristoro già ottenuto dall'attrice/appellata in sede transattiva non può essere condivisa.
Una tale conclusione, invero, non solo si pone in evidente antinomia con il dictum della sentenza che ha invece condannato il convenuto a pagare l'importo di € 12.000,00, pur affermando che la aveva già ricevuto la somma di € 10.000 a titolo CP_1 provvisionale e quella di € 11.000 (rectius: € 9.000) per effetto della transazione con Bus
Italia, ma tralascia pure di considerare l'effettività delle lesioni subite dalla persona offesa, a cui il primo giudice implicitamente mostra di aver fatto in concreto riferimento.
Ciò per dire che, laddove l'appellante denuncia un vulnus della sentenza, si è piuttosto in presenza della determinazione del residuo avere che si pone in piena sintonia con la gravità della vicenda e delle conseguenze patite dalla CP_1
Ed invero, risulta accertato che, l'appellata, ancora minorenne, è rimasta vittima di condotte dolose di reato di estrema gravità che – come emerso in concreto – hanno determinato non solo una sensibile lesione della sua integrità psico-fisica, procurandole un'inabilità temporanea, totale (di due giorni) e parziale (di ben 24 mesi), secondo le qui condivise conclusioni formulate dalle CTU, ma anche una rilevante compromissione del suo equilibrio emotivo, seguendone un grave perturbamento della sfera morale ed una rilevante incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della sua vita.
Conseguenze - quelle accertate – tutte riconducibili nell'unitaria ed onnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale nelle sue diverse componenti, involgenti aspetti sia di natura biologica con annesse conseguenze sul piano dinamico relazionale che di natura morale-soggettiva, di significativa rilevanza e ben più intense di quelle riconducibili a condotte di danno meramente colpose, nell'ambito della valutazione equitativa che si è chiamati a compiere nel caso di specie.
Basti consideri – accanto alle voci del c.d. danno biologico, che le stesse parti concordano nel determinare in € 16.138,60, e della connessa rilevante compromissione esistenziale,
a sua volta suscettibile di autonoma considerazione pur nel carattere unitario della liquidazione - come il danno morale subito dalla assuma una connotazione CP_1 ben più grave di quella che normalmente viene annessa alla sofferenza soggettiva della vittima di fatti illeciti che sono penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo e che danno luogo a quantificazioni standardizzate attraverso l'applicazione pagina 11 di 14 delle tabelle milanesi, evidentemente inadeguate per la liquidazione del danno morale inteso come patema d'animo e turbamento interiore causati da fatti di reato.
Ne discende come risulti perfettamente congrua e aderente alle effettive ricadute pregiudizievoli prodottesi a carico della persona offesa la stima compiuta dal giudice di prime cure che, evidentemente valutando in via equitativa il danno nel suo complesso in misura pari a € 31.000,00, ha condannato il al pagamento del credito risarcitorio Pt_1 residuo di € 12.000,00, previa decurtazione della somma di € 10.000 già dovuta dal alla a titolo di provvisionale (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6739 Pt_1 CP_1 del 24/03/2011) e di quella di € 9.000 versata da per effetto Controparte_3 della transazione intervenuta con la pacificamente detraibile essendo CP_1 richiamabili nella fattispecie i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza a
SS.UU. n. 30174 del 30/12/2011 per il caso di transazione parziaria, che determina lo scioglimento della solidarietà passiva fra condebitori ex art. 1311 c.c., e non facendosi questione da parte dell'appellante di una eventuale maggiore quota ideale del risarcimento ipoteticamente gravante su . CP_3
S'impone precisare, a questo punto, che la maggiore condanna del al pagamento Pt_1 della somma di “€ 19.717,60, al netto di quanto già provvisto di titolo esecutivo e di quanto già versato da ” chiesta da parte appellata in sede conclusiva non può CP_3 trovare accoglimento in quanto la stessa avrebbe dovuto fondarsi su un appello incidentale, che però non è stato proposto.
Infine, passando ad esaminare il quarto e ultimo motivo di appello, si osserva quanto segue.
L'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia liquidato alla a titolo di CP_1 spese legali, la somma di € 2.800,00 senza tener conto che l'attrice aveva già ricevuto allo stesso titolo € 3.000,00 da . CP_3
Orbene, la doglianza del non coglie nel segno dal momento che l'imputazione a Pt_1 carico di della quota di € 3.000 a titolo di spese non precludeva la condanna del CP_3
al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.800 per lo stesso titolo. Pt_1
Va infatti considerato che la liquidazione operata dal primo giudice - una volta determinato il valore della controversia in una somma superiore a € 30.000,00 (su cui lo stesso appellante concorda: cfr. nota spese) e applicati i valori tabellari relativi allo scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 (da un minimo di € 2.768 a un massimo di pagina 12 di 14 € 9.962) - risulta essere ben al di sotto dei valori medi, e dunque perfettamente in linea con una divisione pro quota delle stesse.
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione o istanza.
Avuto riguardo all'esito della lite, le spese processuali del presente grado di giudizio della parte appellata vittoriosa devono essere poste a carico dell'appellante e vanno liquidate – tenuto conto del valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 del DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00) e dell'impegno difensivo (medio) prestato nonché considerata la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione - in complessivi € 6.382,30 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione e in €
2.484,30 per la fase decisoria, quest'ultimo già aumentato del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del d.m. 55/2014, per la presenza nella comparsa conclusionale di collegamenti ipertestuali), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Analogamente, le spese della CTU svolta nel presente grado, nella misura già liquidata in corso di causa con decreto in data 16.5.2024, vanno definitivamente poste a carico di parte appellante.
Del pari, debbono essere poste a carico del le spese relative al consulente tecnico Pt_1 di parte appellata, nella misura documentata in atti, che appare congrua (cfr. all. memoria 31.3.2025).
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
contro la sentenza n. 247/2022 del Tribunale di Firenze, emessa e Parte_1 pubblicata il 27/01/2022, così decide:
1) respinge l'appello; pagina 13 di 14 2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di € 6.382,30 per compensi, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
3) pone in via definitiva le spese della CTU svolta nel presente grado, come già liquidate in corso di causa, a carico della parte appellante;
4) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del proprio consulente tecnico di parte, che liquida nella misura di € 610,00.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 20.5.2025
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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