Decreto cautelare 23 settembre 2022
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00700/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00655/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia RO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2022, proposto da
Cereali Antichi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Matteoni, Lorenza Gentilini e Marianna Fabbri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bologna, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 17 settembre 2022, con cui è stata notificata da parte del Questore di Bologna alla Società ricorrente “la sospensione delle autorizzazioni relative al pubblico esercizio in premessa per giorni 15 dalla data di notifica del presente provvedimento”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguente, anche mai conosciuto dalla ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;
Vista la dichiarazione del ricorrente, notificata il 26 maggio 2025, con la quale parte ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udita la difesa erariale, come specificato nel verbale;
Premesso che parte ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso, notificando alla controparte una dichiarazione in tal senso formulata, nel rispetto del termine di dieci giorni antecedenti l’udienza pubblica, così come previsto dall’art. 84 del c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio non rimanga che dare atto di ciò e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio;
Considerato che, poiché l’Amministrazione si è costituita in giudizio formalmente il 27 settembre 2022 e si è limitata a depositare una relazione sui fatti di causa dopo che, il 30 settembre 2022, la società ricorrente ha rinunciato alla misura cautelare, sussistono giusti motivi per disporre la richiesta compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia RO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO