Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4619 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 10/06/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 14051/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: Indennità di accompagnamento e benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RUSSOLILLO EVA presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.06.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio avente n. 13199/23 R.G. e, ad oggetto, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento, benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992). Si è costituito tempestivamente l' , contestando le conclusioni di parte avversa, con specifico CP_1 riferimento alla specificità dei motivi di contestazione ed al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, conferito nuovamente incarico ad altro perito, Dott. , questi, col proprio Persona_1 elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- ha evidenziato come il consulente già nominato fosse pervenuto a conclusioni
In effetti le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza. In ricorso il ricorrente ha evidenziato che il CTU, nella precedente fase processuale, non aveva valutato adeguatamente le patologie riscontrate e le compromissioni funzionali che esse causavano in concreto, richiamando talune lacune e contraddizioni contenute nell'elaborato peritale, basate su considerazioni personali effettuate dal CTU e non corrispondenti alle certificazioni mediche in atti.
In particolare, ha evidenziato che, essendo affetto è da “esiti di ictus con emiparesi sinistra e neuropatia diabetica sensitiva agli arti inferiori”, ha una deambulazione assolutamente compromessa;
inoltre che il CTU lo ha ritenuto erroneamente in grado di sostenere un discorso, atteso che, a seguito di ictus, presenta una “paresi facciale con esiti di paralisi delle corde vocali e disartria”. Ha contestato, altresì, la deduzione secondo cui il beneficio della indennità richiesta non è stato accordato poiché “egli potrebbe deambulare autonomamente con l'appoggio di un bastone”, dal momento che, in sua presenza, la deambulazione è avvenuta con l'aiuto della figlia.
Il CTU da ultimo nominato, motivando ampiamente sulle generali condizioni del ricorrente, ha affermato che parte istante pur presentando difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, con invalidità pari al 100%, è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Difatti ha evidenziato che, sebbene il ricorrente presenti una “marcata sindrome depressiva endoreattiva, con perdita dello slancio vitale, ideazione ipocondriaca e concentrata sulle condizioni di salute, chiusura sociale e relazionale”, derivante da un pregresso episodio ischemico, tuttavia possiede “sufficienti capacità cognitive” e non presenta segni di “scompenso cardiocircolatorio”. Inoltre, le sue condizioni generali sono apparse migliorate a seguito di terapia riabilitativa, per cui mostra un “tonotrofismo muscolare normale”, nonostante deficit per la memoria recente dovuto ad
“encefalopatia su base degenerativa e vascolare”. Per tali ragioni, ha ritenuto che un deambulatore a 2 puntali e 2 ruote, come quello con il quale si è anche presentato a visita, sia sufficiente ad assicurare una deambulazione più stabile.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia, non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). Conseguentemente, avuto riguardo alle due CTU redatte nel presente e nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con esse, parte istante va ritenuta invalida al 100% ma senza il diritto all'indennità di accompagnamento.
Quanto alla richiesta dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, la legge-quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone affette da handicap;
l'art. 3 della stessa legge al terzo comma precisa che qualora la minorazione sia tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Ciò posto, le infermità riscontrate dal CTU nella persona del ricorrente sono quelle risultanti dalla perizia in atti. Tali stati patologici, afferma il C.T.U., non determinano minorazioni tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione dell'interessato; pertanto, la situazione non assume caratteri di gravità. Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Egli è inoltre portatore di handicap superiore ai 2/3 (comma 1 art. 3 L. 104/92); l'handicap non assume connotazione di gravità (comma 3 art.3 L. 104/92) in quanto il complesso patologico da cui è affetto non rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli,10/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Manzon