CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _______________ Presidente
2) dott. Elana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3)dott. Maria Vittoria Valente _______________ Consigliere All'udienza celebrata con le forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2095/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 287/2024 emessa in data 16 febbraio 2024 dal Tribunale- GL di
Velletri e vertente tra
(c. f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SO EL e dall'Avv. EL Di EL Pec
e ; Email_1 Email_2
[...]
E
[...]
n persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore;
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 24 lulio 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 287/2024 emessa dal Tribunale Gl di Velletri il 16 febbraio
2024.
Il Tribunale accoglieva la domanda proposta dalla condannando l' a Parte_1 CP_1 corrispondere i ratei maturati e maturandi della indennità di accompagnamento fin dalla domanda amministrativa come da decreto di omologa del 23 agosto 2022, nel liquidare le spese che poneva a carico dell' , con distrazione in Controparte_2 favore del difensore antistatario, ne stabiliva l'ammontare in <€ 1.700,00 comprese spese generali oltre iva e cpa come per legge>>.
Con l'appello si censura la statuizione concernente la misura delle spese che si assume inferiore ai minimi tariffari.
L' nonostante la rituale notifica ( presso la pec reginde) non si è costituito e ne va CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa, fissata con le forme della trattazione cartolare per il 15 luglio 2025, con termine per note scritte fino alla stessa data, all'esito della Camera di Consiglio, e preso atto del deposito di note, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, depositata dinnanzi al Tribunale GL di Velletri l'attuale appellante chiedeva la condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa in conformità a quanto accertato in sede di accertamento tecnico preventivo con apposito decreto di omologa notificato, al pari del cd. modello P070, all' che, ciò nonostante non aveva provveduto all'erogazione del beneficio. CP_1
L restava contumace ed il Tribunale nell'accogliere la domanda definiva le spese CP_1 del grado in favore della ricorrente , con distrazione, nella misura di euro 1700,00
<incluse spese generali>> il che avrebbe importato che l'ammontare dei compensi liquidati al netto delle spese genrali pari al 15% era stato di euro 1478,26.
Tale importo sarebbe stato inferiore ai minimi tariffari considerato lo scaglione terzo
( cause da euro 5,200,01 ed euro 26.000) della tabella 4 ed i compensi minimi per la fase di studio,introduttiva, istruttoria e decisionale che sarebbe stato pari ad euro
2.695,50 .
L'applicazione dello scaglione terzo sarebbe derivato dalla considerazione delle somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento per 2 anni pari ad euro 12.645,35 in base ad apposito conteggio. Le fasi espletate erano state tutte. In specie, con riferimento a quella istruttoria la parte ricorrente aveva, fra l'altro, già chiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo l'ammissione di prova per interrogatorio formale del
Pag. 2 di 7 legale rappresentante dell' su tutte le circostanze di fatto articolate nella CP_1 esposizione dei fatti» del ricorso giudiziario introduttivo, nonché che fosse ordinato all' l'esibizione della documentazione di pagamento del beneficio oggetto del CP_1 ricorso medesimo, tali richieste erano state reiterate anche nelle note scritte depositate per la prima udienza del 07 dicembre 2023 .
La fase decisionale doveva essere liquidata in presenza della precisazione delle conclusioni previste strutturalmente nel processo del lavoro .
Assume l'appellante che l'importo avrebbe dovuto essere incrementato fino ad un terzo, perché, ai sensi dell'art. 4, co. 8, D.M. n. 55/2014 «il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino ad un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate» e tale sarebbe stato il caso in esame.
Tale incremento sarebbe dovuto unicamente per la fondatezza ictu oculi della domanda o dell'eccezione accolta con la sentenza (Cass. 21-05-2019, n. 13591).
Di conseguenza, tenuto conto del disposto di cui all'art. 4, co. 8, D.M. n. 55/2014, il compenso avrebbe dovuto essere pari ad euro 3.504,15 (=2.695,50+30%).
L'appello è parzialmente fondato nei termini appresso specificati.
Va premesso che giacché oggetto di domanda era anche l'affermazione del diritto il valore della causa in primo grado va definito in base al criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. che concerne le cause relative alle prestazioni alimentari cui sono assimilate le prestazioni assistenziali (Cass.n.21190/2018, n.18962/2015,
SS.UU. n. 10455 /2015) . La disposizione codicistica prevede che, se il titolo è controverso (nel caso la domanda era stata anche di accertamento del diritto), il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni, sicché per tale via si perviene all'applicazione dello scaglione compreso fra euro 5.200,01 ed euro
25.000,00.
Pertanto, i minimi tariffari corrispondenti ai valori minimi ottenuti applicando la riduzione della metà per fase di studio introduttiva e decisionale (ossia
929/2+777/2+1021/2) e la riduzione del 70 % per fase istruttoria pari ad euro 500 rispetto ad euro 1664,00) per fase di studio, introduttiva , istruttoria e decisionale in base alla tabella 4 del DM 13 agosto 2022 n.147 sono determinati in euro 2363,00 .
Se ne ricava che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza, misura che va individuata in quella che si ricava una volta espunte le spese generali dalla somma accordata dal Tribunale, in euro 1478,27 è inferiore ai minimi di legge.
Pag. 3 di 7 A tal proposito va chiarito che l'originaria formulazione dell'art.4, comma 1, del Dm
55/2014 stabiliva che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice dovesse tener conto dei «valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al
50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento».
Nella vigenza di tale testo normativo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell'art. 2233, comma
2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 28325 del 2022).
Successivamente a seguito della modifica operata dall'art. 1, comma 1, lettera a) del d.m.
n. 37 del 2018 - applicabile alla presente fattispecie – è stato previsto che i valori medi
<…possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento…>> e per la fase istruttoria che è possibile la < diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento>>).
Tale modifica del dato testuale è rilevante in quanto ha determinato l'impossibilità, di operare una deroga ai minimi tariffari (come poteva, viceversa, essere disposto nella vigenza del precedente testo), neppure motivatamente (ex multis: Cass. 5 maggio 2023
n.11788, ma anche in precedenza Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).
Su tale aspetto si è pronunciata oramai ripetutamente la Cassazione evidenziando l'impatto della modifica del dettato del DM n.55/2014 dovuto al DM 37/2018.
Si è pertanto affermato a partire dalla vigenza della regolamentazione definita dal DM
37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima prevista dal dm dei parametri medi effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. >> evidenziandosi che <I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse
Pag. 4 di 7 generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr.
Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolta. (Cass. n. 9815/2023; in questo senso altresì Cass. n. 11788 del
2023, 24363/2024 e 21386/2024. modificato le misure dei compensi in tabella, per cui la misura degli stessi va definita tenendo conto dei nuovi parametri vigenti al tempo di introduzione della causa.
Non vi è dubbio che la fase istruttoria si sia svolta e vada liquidata attesa la richiesta di interrogatorio formale reiterata anche in corso del grado.
Così pure la fase decisionale è avvenuta e si è svolta nelle forme della trattazione scritta. Il Tribunale con provvedimento del 30 marzo 2023 fissava termine per il deposito di non ripetitive delle difese già svolte (massimo 10 pagine) >>.
Tali note erano depositate dall'originario ricorrente ed attuale appellante il 30 novembre 2023 ed il 6 febbraio 2024.
Dunque, l'attività difensiva propria della fase decisionale è stata svolta.
Invero, alla stregua dell'art.4 lettera d) del DM 55/2014 e successive modificazioni ricadono in tale fase <le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo,
l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)>>.
Come si vede, l'ampio ventaglio delle attività riconducibili alla fase decisionale consente di ritenerla sostanzialmente indefettibile anche in ragione della stessa struttura del rito lavoro tale che le conclusioni formulate sin dall'introduzione del giudizio, restano identiche salvo sopravvenienze di fatto o di diritto, in un processo che può essere definito in un'unica udienza.
La trattazione cartolare è, poi, una modalità di trattazione alternativa e del tutto
Pag. 5 di 7 equivalente a quella orale, pertanto, sia che si ritenga che le note depositate siano assimilabili alle precisazioni delle conclusioni o a memorie illustrative o conclusionali resta il fatto che una discussione nelle forme cartolari ha avuto luogo e, per quanto la stessa possa avere importato un'attività difensiva ridotta, ciò non può incidere sull'an ma unicamente sul quantum debeatur, legittimando il giudice solo a contenere il compenso nei minimi tariffari.
Va per altro sottolineato che la Cassazione partendo dal dettato del DM e delle svariate attività in esso comprese come riconducibili all'attività decisionale ha affermato che i compensi per essa vanno accordati anche in difetto del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, bastando < l'attività di precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio>> che rientrano nella fase decisionale (Cass n 5289/2023).
Non si ravvisa l'opportunità di accordare l'incremento di cui all'art.4 comma 8 del DM
55/2014; trattasi infatti di aumento discrezionale, che pertanto può essere negato anche laddove l'impegno difensivo, estremamente contenuto, non abbia inciso in alcun modo sui tempi di definizione del giudizio.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell' CP_1
Esse sono definite avuto riguardo, per la determinazione del valore in appello, al disputatum con il correttivo del decisum e dunque all'importo differenziale fra la misura delle spese accordate in questa sede (euro 2363,00) e quella già riconosciuta in primo grado (euro 1478,26) ossia euro 885,00 con la conseguente applicazione del primo scaglione del dm 147/2023 tabella 12 nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio introduttiva e decisionale .
In ordine al criterio per la definizione del valore in appello della causa avente ad oggetto la corretta determinazione dei compensi professionali si richiama Sez. U, n.
19014/2007, conf., ad esempio, da Cass., Sez. 6-1, n. 6345/2020 e Cass. n. 27274/2017
e di recente Cass. n. 35007 del 2023.
In entrambi i gradi va disposta distrazione in favore dei difensori dell'appellante che hanno formulato rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 24 Parte_1
Pag. 6 di 7 luglio 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con riferimento alla sentenza n. 287/2024 emessa il giorno 16 febbraio 2024 dal
Tribunale-GL di Velletri ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna l alla rifusione delle spese del primo grado che CP_1 ridetermina in euro 2363,00, oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore degli
Avvocati SO EL e EL Di EL.
2) Condanna l' anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in CP_1 euro 300,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore degli Avvocati
SO EL e EL Di EL.
Roma, 15 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente (dott. Eliana Romeo) (dott.Donatella Casablanca)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _______________ Presidente
2) dott. Elana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3)dott. Maria Vittoria Valente _______________ Consigliere All'udienza celebrata con le forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2095/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 287/2024 emessa in data 16 febbraio 2024 dal Tribunale- GL di
Velletri e vertente tra
(c. f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SO EL e dall'Avv. EL Di EL Pec
e ; Email_1 Email_2
[...]
E
[...]
n persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore;
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 24 lulio 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 287/2024 emessa dal Tribunale Gl di Velletri il 16 febbraio
2024.
Il Tribunale accoglieva la domanda proposta dalla condannando l' a Parte_1 CP_1 corrispondere i ratei maturati e maturandi della indennità di accompagnamento fin dalla domanda amministrativa come da decreto di omologa del 23 agosto 2022, nel liquidare le spese che poneva a carico dell' , con distrazione in Controparte_2 favore del difensore antistatario, ne stabiliva l'ammontare in <€ 1.700,00 comprese spese generali oltre iva e cpa come per legge>>.
Con l'appello si censura la statuizione concernente la misura delle spese che si assume inferiore ai minimi tariffari.
L' nonostante la rituale notifica ( presso la pec reginde) non si è costituito e ne va CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa, fissata con le forme della trattazione cartolare per il 15 luglio 2025, con termine per note scritte fino alla stessa data, all'esito della Camera di Consiglio, e preso atto del deposito di note, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, depositata dinnanzi al Tribunale GL di Velletri l'attuale appellante chiedeva la condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa in conformità a quanto accertato in sede di accertamento tecnico preventivo con apposito decreto di omologa notificato, al pari del cd. modello P070, all' che, ciò nonostante non aveva provveduto all'erogazione del beneficio. CP_1
L restava contumace ed il Tribunale nell'accogliere la domanda definiva le spese CP_1 del grado in favore della ricorrente , con distrazione, nella misura di euro 1700,00
<incluse spese generali>> il che avrebbe importato che l'ammontare dei compensi liquidati al netto delle spese genrali pari al 15% era stato di euro 1478,26.
Tale importo sarebbe stato inferiore ai minimi tariffari considerato lo scaglione terzo
( cause da euro 5,200,01 ed euro 26.000) della tabella 4 ed i compensi minimi per la fase di studio,introduttiva, istruttoria e decisionale che sarebbe stato pari ad euro
2.695,50 .
L'applicazione dello scaglione terzo sarebbe derivato dalla considerazione delle somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento per 2 anni pari ad euro 12.645,35 in base ad apposito conteggio. Le fasi espletate erano state tutte. In specie, con riferimento a quella istruttoria la parte ricorrente aveva, fra l'altro, già chiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo l'ammissione di prova per interrogatorio formale del
Pag. 2 di 7 legale rappresentante dell' su tutte le circostanze di fatto articolate nella CP_1 esposizione dei fatti» del ricorso giudiziario introduttivo, nonché che fosse ordinato all' l'esibizione della documentazione di pagamento del beneficio oggetto del CP_1 ricorso medesimo, tali richieste erano state reiterate anche nelle note scritte depositate per la prima udienza del 07 dicembre 2023 .
La fase decisionale doveva essere liquidata in presenza della precisazione delle conclusioni previste strutturalmente nel processo del lavoro .
Assume l'appellante che l'importo avrebbe dovuto essere incrementato fino ad un terzo, perché, ai sensi dell'art. 4, co. 8, D.M. n. 55/2014 «il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino ad un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate» e tale sarebbe stato il caso in esame.
Tale incremento sarebbe dovuto unicamente per la fondatezza ictu oculi della domanda o dell'eccezione accolta con la sentenza (Cass. 21-05-2019, n. 13591).
Di conseguenza, tenuto conto del disposto di cui all'art. 4, co. 8, D.M. n. 55/2014, il compenso avrebbe dovuto essere pari ad euro 3.504,15 (=2.695,50+30%).
L'appello è parzialmente fondato nei termini appresso specificati.
Va premesso che giacché oggetto di domanda era anche l'affermazione del diritto il valore della causa in primo grado va definito in base al criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. che concerne le cause relative alle prestazioni alimentari cui sono assimilate le prestazioni assistenziali (Cass.n.21190/2018, n.18962/2015,
SS.UU. n. 10455 /2015) . La disposizione codicistica prevede che, se il titolo è controverso (nel caso la domanda era stata anche di accertamento del diritto), il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni, sicché per tale via si perviene all'applicazione dello scaglione compreso fra euro 5.200,01 ed euro
25.000,00.
Pertanto, i minimi tariffari corrispondenti ai valori minimi ottenuti applicando la riduzione della metà per fase di studio introduttiva e decisionale (ossia
929/2+777/2+1021/2) e la riduzione del 70 % per fase istruttoria pari ad euro 500 rispetto ad euro 1664,00) per fase di studio, introduttiva , istruttoria e decisionale in base alla tabella 4 del DM 13 agosto 2022 n.147 sono determinati in euro 2363,00 .
Se ne ricava che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza, misura che va individuata in quella che si ricava una volta espunte le spese generali dalla somma accordata dal Tribunale, in euro 1478,27 è inferiore ai minimi di legge.
Pag. 3 di 7 A tal proposito va chiarito che l'originaria formulazione dell'art.4, comma 1, del Dm
55/2014 stabiliva che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice dovesse tener conto dei «valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al
50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento».
Nella vigenza di tale testo normativo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell'art. 2233, comma
2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 28325 del 2022).
Successivamente a seguito della modifica operata dall'art. 1, comma 1, lettera a) del d.m.
n. 37 del 2018 - applicabile alla presente fattispecie – è stato previsto che i valori medi
<…possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento…>> e per la fase istruttoria che è possibile la < diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento>>).
Tale modifica del dato testuale è rilevante in quanto ha determinato l'impossibilità, di operare una deroga ai minimi tariffari (come poteva, viceversa, essere disposto nella vigenza del precedente testo), neppure motivatamente (ex multis: Cass. 5 maggio 2023
n.11788, ma anche in precedenza Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).
Su tale aspetto si è pronunciata oramai ripetutamente la Cassazione evidenziando l'impatto della modifica del dettato del DM n.55/2014 dovuto al DM 37/2018.
Si è pertanto affermato a partire dalla vigenza della regolamentazione definita dal DM
37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima prevista dal dm dei parametri medi effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. >> evidenziandosi che <I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse
Pag. 4 di 7 generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr.
Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolta. (Cass. n. 9815/2023; in questo senso altresì Cass. n. 11788 del
2023, 24363/2024 e 21386/2024. modificato le misure dei compensi in tabella, per cui la misura degli stessi va definita tenendo conto dei nuovi parametri vigenti al tempo di introduzione della causa.
Non vi è dubbio che la fase istruttoria si sia svolta e vada liquidata attesa la richiesta di interrogatorio formale reiterata anche in corso del grado.
Così pure la fase decisionale è avvenuta e si è svolta nelle forme della trattazione scritta. Il Tribunale con provvedimento del 30 marzo 2023 fissava termine per il deposito di non ripetitive delle difese già svolte (massimo 10 pagine) >>.
Tali note erano depositate dall'originario ricorrente ed attuale appellante il 30 novembre 2023 ed il 6 febbraio 2024.
Dunque, l'attività difensiva propria della fase decisionale è stata svolta.
Invero, alla stregua dell'art.4 lettera d) del DM 55/2014 e successive modificazioni ricadono in tale fase <le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo,
l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)>>.
Come si vede, l'ampio ventaglio delle attività riconducibili alla fase decisionale consente di ritenerla sostanzialmente indefettibile anche in ragione della stessa struttura del rito lavoro tale che le conclusioni formulate sin dall'introduzione del giudizio, restano identiche salvo sopravvenienze di fatto o di diritto, in un processo che può essere definito in un'unica udienza.
La trattazione cartolare è, poi, una modalità di trattazione alternativa e del tutto
Pag. 5 di 7 equivalente a quella orale, pertanto, sia che si ritenga che le note depositate siano assimilabili alle precisazioni delle conclusioni o a memorie illustrative o conclusionali resta il fatto che una discussione nelle forme cartolari ha avuto luogo e, per quanto la stessa possa avere importato un'attività difensiva ridotta, ciò non può incidere sull'an ma unicamente sul quantum debeatur, legittimando il giudice solo a contenere il compenso nei minimi tariffari.
Va per altro sottolineato che la Cassazione partendo dal dettato del DM e delle svariate attività in esso comprese come riconducibili all'attività decisionale ha affermato che i compensi per essa vanno accordati anche in difetto del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, bastando < l'attività di precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio>> che rientrano nella fase decisionale (Cass n 5289/2023).
Non si ravvisa l'opportunità di accordare l'incremento di cui all'art.4 comma 8 del DM
55/2014; trattasi infatti di aumento discrezionale, che pertanto può essere negato anche laddove l'impegno difensivo, estremamente contenuto, non abbia inciso in alcun modo sui tempi di definizione del giudizio.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell' CP_1
Esse sono definite avuto riguardo, per la determinazione del valore in appello, al disputatum con il correttivo del decisum e dunque all'importo differenziale fra la misura delle spese accordate in questa sede (euro 2363,00) e quella già riconosciuta in primo grado (euro 1478,26) ossia euro 885,00 con la conseguente applicazione del primo scaglione del dm 147/2023 tabella 12 nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio introduttiva e decisionale .
In ordine al criterio per la definizione del valore in appello della causa avente ad oggetto la corretta determinazione dei compensi professionali si richiama Sez. U, n.
19014/2007, conf., ad esempio, da Cass., Sez. 6-1, n. 6345/2020 e Cass. n. 27274/2017
e di recente Cass. n. 35007 del 2023.
In entrambi i gradi va disposta distrazione in favore dei difensori dell'appellante che hanno formulato rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 24 Parte_1
Pag. 6 di 7 luglio 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con riferimento alla sentenza n. 287/2024 emessa il giorno 16 febbraio 2024 dal
Tribunale-GL di Velletri ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna l alla rifusione delle spese del primo grado che CP_1 ridetermina in euro 2363,00, oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore degli
Avvocati SO EL e EL Di EL.
2) Condanna l' anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in CP_1 euro 300,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore degli Avvocati
SO EL e EL Di EL.
Roma, 15 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente (dott. Eliana Romeo) (dott.Donatella Casablanca)
Pag. 7 di 7