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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 7151/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 10/12/2024
Da: e , Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. DE FRANCO LETIZIA
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 23/02/2023 emesso all'esito del procedimento R.G. n. 734/2023 V.G. e pubblicato in data 27/02/2023, secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso depositato in data 10/12/2024.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero emesso in data 02/01/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 23/02/2023 emesso all'esito del procedimento R.G. n.
734/2023 V.G. e pubblicato in data 27/02/2023, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1. La figlia minorenne viene affidata a entrambi i genitori con residenza prevalente Per_1
presso la madre in Villorba - Via XX Settembre 14/A – Int. 15; il figlio avrà Persona_2 residenza presso l'abitazione della madre.
2. Il padre potrà tenere con sé a w.e. alterni dal venerdì ore 17 alla domenica sera ore 21.30 Per_1
ed il mercoledì di ogni settimana dalle 17 con pernottamento e accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore 3 settimane anche non Per_1
consecutive, secondo il calendario da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
nella vacanze invernali trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali trascorrerà in via alternata Per_1
ogni anno il giorno di Pasqua con la madre e UE con il padre.
3. I ricorrenti si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione utile e/o necessaria per la gestione della figlia tramite telefono o messaggistica breve quale WhatsApp, evitando di affidare alla figlia le Per_1 comunicazioni da trasferire all'altro genitore;
si impegnano inoltre, nel caso non riescano ad assicurare la loro presenza nel periodo di competenza, a chiedere disponibilità all'altro genitore prima di affidare la figlia a terzi.
4. A far data dal mese di Gennaio 2025, il padre verserà alla madre, quale contributo per il mantenimento di entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento) Per_1
da rivalutarsi annualmente dal 1.1.2026 secondo gli indici ISTAT;
nulla verserà per il concorso nel mantenimento di . Per_2
5. Le spese straordinarie inerenti la figlia saranno ripartite in misura del 50% tra i genitori Per_1
secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Treviso.
6. L'Assegno Universale verrà percepito integralmente dalla madre . Parte_1
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 07/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 7151/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 10/12/2024
Da: e , Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. DE FRANCO LETIZIA
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 23/02/2023 emesso all'esito del procedimento R.G. n. 734/2023 V.G. e pubblicato in data 27/02/2023, secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso depositato in data 10/12/2024.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero emesso in data 02/01/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 23/02/2023 emesso all'esito del procedimento R.G. n.
734/2023 V.G. e pubblicato in data 27/02/2023, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1. La figlia minorenne viene affidata a entrambi i genitori con residenza prevalente Per_1
presso la madre in Villorba - Via XX Settembre 14/A – Int. 15; il figlio avrà Persona_2 residenza presso l'abitazione della madre.
2. Il padre potrà tenere con sé a w.e. alterni dal venerdì ore 17 alla domenica sera ore 21.30 Per_1
ed il mercoledì di ogni settimana dalle 17 con pernottamento e accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore 3 settimane anche non Per_1
consecutive, secondo il calendario da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
nella vacanze invernali trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali trascorrerà in via alternata Per_1
ogni anno il giorno di Pasqua con la madre e UE con il padre.
3. I ricorrenti si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione utile e/o necessaria per la gestione della figlia tramite telefono o messaggistica breve quale WhatsApp, evitando di affidare alla figlia le Per_1 comunicazioni da trasferire all'altro genitore;
si impegnano inoltre, nel caso non riescano ad assicurare la loro presenza nel periodo di competenza, a chiedere disponibilità all'altro genitore prima di affidare la figlia a terzi.
4. A far data dal mese di Gennaio 2025, il padre verserà alla madre, quale contributo per il mantenimento di entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento) Per_1
da rivalutarsi annualmente dal 1.1.2026 secondo gli indici ISTAT;
nulla verserà per il concorso nel mantenimento di . Per_2
5. Le spese straordinarie inerenti la figlia saranno ripartite in misura del 50% tra i genitori Per_1
secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Treviso.
6. L'Assegno Universale verrà percepito integralmente dalla madre . Parte_1
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 07/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca