Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 58/2025
Tribunale di Sondrio Sezione unica civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul reclamo rubricato al n. 58/2025 R.G. proposto avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 11 gennaio 2025 con cui è stata: a) rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE 45/2021 con compensazione delle spese tra l'opponente e b) condannata a versare a le spese di CP_1 Pt_1 Controparte_2 lite liquidate in € 849,00 per compensi oltre oneri accessori.
Con
C.F. ], in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_2 P.IVA_1 sig.ra con sede in Milano, via Pavia n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3
ALESSANDRO LOMBARDINI (C.F. ; pec: C.F._1
, con Studio in Segrate, Via Monzese n. 21, ed Email_1 ivi elettivamente domiciliata giusta procura alle liti in calce al ricorso in opposizione ex art. 615, II comma c.p.c.
Parte reclamante
CONTRO
( ) e per essa, quale mandataria, Controparte_4 P.IVA_2
(c.f. , p.IVA in persona della procuratore CP_5 P.IVA_3 P.IVA_4
Avv. ROBERTO CALABRESI (c.f. ) giusta procura generale (doc. C.F._2
1) alle liti del 12/12/2023 a rogito del Dott. Notaio in Velletri Rep Persona_1
79368 Racc 29946 con studio in Milano, Foro Buonaparte n. 20 da intendersi apposta in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata
Email_2
(C.F. e P.IVA in persona del suo Legale Controparte_2 P.IVA_5
Rappresentante Sig. , rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'Avv. CP_6
GAIA SPREAFICO (codice fiscale , telefax n. 0341.363705 e CodiceFiscale_3 indirizzo PEC con studio in Lecco, Piazza Degli Affari Email_3
n. 12 ove si elegge domicilio – resistente – con l'Avv. Gaia Spreafico
Parte reclamata
osserva
- Il presente reclamo trae origine dal ricorso ex art. 615, II comma c.p.c. del 23.11.2024 con cui proponeva opposizione al pignoramento immobiliare promosso dalla Pt_1 [...]
a cui è subentrata, quale cessionaria del credito, Controparte_7 Controparte_8 rappresentata da con istanza di sospensione, eccependo: in primo luogo la carenza di CP_1 legittimazione attiva di quale mandataria di CP_5 Controparte_4 ritenendo il difetto di prova relativo alla cessione del credito, nonché il difetto di inclusione del credito oggetto dell'esecuzione nella cessione in parola;
in secondo luogo l'inesistenza di un valido titolo esecutivo laddove il contratto di mutuo fondiario stipulato tra l'opponente e la in data 6/72017 prevedeva la riconsegna della somma mutuata, Controparte_7 costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la a garanzia dell'adempimento CP_7 di tutti gli obblighi posti a carico della parte mutuataria dal contratto;
- fissata udienza si costituiva quale mandataria di CP_5 Controparte_4
, chiedendo di rigettarsi l'istanza di sospensione, attesa la tardività dell'opposizione, la
[...] carenza del fumus boni iuris e la mancanza di prova in ordine al periculum in mora;
- si costituiva altresì alla quale era stato notificato dall'opponente il Controparte_2 ricorso in opposizione, chiedendo confermarsi la sua rinuncia agli atti esecutivi (intervenuta in data 19/06/2024) e, conseguentemente, disporsi l'estromissione dal giudizio di opposizione;
- il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di discussione dell'istanza di sospensione, rigettava l'istanza di sospensione ritenendo soddisfatto l'onere della prova incombente sul cessionario in ordine alla titolarità del credito e ritenendo il contratto di mutuo azionato perfezionato e dunque costituente idoneo titolo esecutivo, con condanna della opponente a rifondere delle spese di lite, in quanto dalla stessa evocata in CP_2 CP_2 giudizio benché non più parte del processo esecutivo;
- avverso tale ordinanza ha proposto reclamo ribadendo l'insussistenza di Parte_2 un valido titolo esecutivo, riproducendo le argomentazioni già spese nell'opposizione e ritenendo l'errata valutazione da parte del giudice dell'esecuzione della giurisprudenza di legittimità richiamata, ritenendo l'errata considerazione e confusione del tema legato al momento di perfezionamento del contratto di mutuo con la distinta questione se il contratto sia anche valido titolo esecutivo. Contestava poi la pronuncia in punto di spese di lite con riferimento alla laddove la chiamata in causa era stata frutto di un Controparte_2 equivoco decreto di fissazione d'udienza laddove disponeva: “assegna termine perentorio alla parte ricorrente sino a dieci giorni prima dell'udienza per la notifica del ricorso e del presente decreto a tutte le altre parti”, intesa in buona fede dall'Opponente come la richiesta di notificare non solo a ma anche a altrimenti non avrebbe avuto senso CP_1 CP_2 chiedere di notificare, evidenziandolo, a tutte le altre parti quando il Giudice in realtà riteneva che ve ne fosse solo una (ossia . Per queste ragioni chiedeva: “- sospendere CP_1
l'esecuzione immobiliare R.G.E 45/2021;- accertare e dichiarare l'insussistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e per l'effetto dichiarare privo di efficacia l'atto di
Pagina nr. 2 pignoramento, l'estinzione e/o improcedibilità della presente procedura esecutiva ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari;
- compensare le spese di lite tra e Con vittoria di spese e Parte_2 Controparte_2 compensi oltre oneri accessori”;
- fissata udienza per la discussione ex art. 127 ter c.p.c. avanti al Giudice delegato, si sono regolarmente costituite le parti resistenti e per essa, quale Controparte_4 mandataria, e che hanno chiesto il rigetto del reclamo;
CP_5 Controparte_2
- lette le note d'udienza con cui le parti insistevano come in atti il giudice rel. si riservava di riferire al Collegio.
Ritiene il Collegio che il reclamo debba essere respinto per le seguenti ragioni.
1. Quanto all'eccepita insussistenza di validi titoli esecutivi nelle forme richieste dall'art. 474
c.p.c. con riferimento al contratto di mutuo laddove la somma mutuata sia stata trattenuta dalla stessa banca in un deposito infruttifero sino all'adempimento degli obblighi posti a carico della mutuataria si osserva che per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, non occorre la materiale traditio del denaro al mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, da ritenere sussistente nelle ipotesi in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario, in guisa da determinare l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l'acquisizione al patrimonio del mutuatario (cfr. Cass. n.
14270/2011, Cass. n.14/2011, Cass. n. 25569/2011) e deve ritenersi avvenuta la traditio, propria del contratto di mutuo, risultante dal titolo posto in esecuzione, ove viene dato atto della consegna della somma mutuata a mezzo assegno circolare e così anche nel caso in cui il soggetto mutuatario costituisca la somma in deposito cauzionale infruttifero in favore della banca mutuante.
Tanto premesso, fermo il perfezionamento del contratto, invero neppure oggetto di contesa tra le parti di causa, con riferimento allo specifico tema se nella predetta ipotesi si possa configurare o meno l'esistenza di un valido titolo esecutivo, si ritiene di fare richiamo alla recente pronuncia del S.U. Cass. n. 5968/2025 con cui, aderendo al maggioritario e prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità è stato pronunciato il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Invero, con riferimento al contratto in esame, in cui è stato pattuito il deposito cauzionale della somma mutuata, non potendosi configurare una ipotesi di mutuo tecnicamente
Pagina nr. 3 condizionato, si deve ritenere che “non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata. I patti accessori appena visti (e puntualmente descritti anche nelle conclusioni dell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale in esame) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediata-mente e direttamente su tale obbligazione
e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede”.
Chiarita quindi la natura di valido di titolo esecutivo con riferimento alla fattispecie contrattuale per cui è causa, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante, ne consegue il rigetto del reclamo e della domanda di sospensione delle procedura esecutiva.
2. Deve altresì essere respinto il reclamo, con conseguente conferma del provvedimento reclamato, in punto di spese di lite con riferimento a Controparte_2
Il Collegio condivide infatti quanto disposto nel provvedimento reclamato laddove l'odierna reclamante è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 alla quale l'opponente ha notificato ricorso in opposizione benché pacificamente non più
[...] parte processuale in forza della rinuncia agli atti esecutivi già a far data dal 19/6/2024 e quindi precedentemente al decreto di fissazione di udienza del 25/11/2024 e della conseguente notifica ad opera dell'odierno reclamante.
Non può infatti ritenersi “non chiaro o equivoco” il provvedimento di fissazione udienza laddove assegnava termine per la notifica a “tutte le altre parti” per il solo fatto che il decreto contiene l'uso del plurale e della sottolineatura. Infatti, dal tenore letterale del provvedimento viene fatto espressamente riferimento alle “parti”, qualifica che non poteva essere attribuita alla in ragione della rinuncia agli atti già depositata nel fascicolo. Controparte_2
Invero, la rinuncia agli atti esecutivi produce immediatamente effetti. Infatti a differenza di quanto previsto nel processo di cognizione ex art. 306 c.p.c. in cui è necessaria l'accettazione della rinuncia ad opera delle parti costituite che abbiano interesse al processo, nel processo esecutivo viene escluso che il debitore debba accettare la rinuncia dei creditori, poiché è irrilevante la sua volontà ai fini della prosecuzione del processo esecutivo.
Questo si ricava anche dal fatto che, in caso di rinuncia agli atti dell'unico creditore, è il giudice a dichiarare l'estinzione del processo in seguito all'accertamento, con esito positivo, della regolarità della rinuncia stessa, senza bisogno alcuno di convocare le parti. L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il
Pagina nr. 4 relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori (Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5921).
Di talché, avendo l'odierna reclamante notificato ricorso in opposizione anche a
[...]
che al momento della notifica non era più parte processuale, in forza del principio CP_2 di causalità deve essere condannata alle spese di lite anche nel presente grado, con conferma sul punto del provvedimento reclamato.
Spese di lite
Le motivazione del provvedimento e la recente sentenza delle S.U. richiamata conducono a disporre anche in tale sede la compensazione delle spese di lite tra la reclamante e la reclamata do Value s.p.a.
Parte reclamante risulta invece soccombente nei confronti della resistente Controparte_2 sicché deve essere condannata al pagamento delle spese che si liquidano in euro 1.615,00 per compensi professionali ex DM 147/22 (secondo i valori minimi per fascia di valore da euro
26.00,00 ad euro 52.000,00 per cause di valore indeterminabile bassa complessità, in considerazione della concreta attività prestata e dalla complessità della causa), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
1) rigetta il reclamo avverso l'ordinanza ex art. 624 c.p.c. pronunciata del G.E. nella procedura r.g.e. 45-1/2021 in data 11.1.2025 dep. il 23.11.2024;
2) per l'effetto conferma l'ordinanza reclamata;
3) compensa tra la reclamante e e per essa, quale mandataria, Controparte_4 le spese di lite;
CP_5
4) condanna la reclamante a rifondere delle spese del procedimento per Controparte_2 questa fase di reclamo che liquida in euro 1.615,00 per compensi professionali ex DM 147/22, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e
C.P.A.
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r.
115/2002
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio, in data 26/3/2025.
Il Presidente dott.ssa Barbara Licitra
Pagina nr. 5