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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/09/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 18.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12634/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. LECCISI IVANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – pensione di inabilità civile
***
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP. CP_1
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%). Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, lo rende attualmente invalido civile in misura pari al 100% con decorrenza da GIUGNO 2024.
In particolare, il CTU ha così concluso: “Con il supporto della soggettivita' e dei precedenti anamnestici riferiti, dell'odierna obiettività rilevata in corso di visita peritale e con l'ausilio della documentazione medica prodotta ed esibita in atti, si è proceduto ad accertare l'attuale globale status patologico del sig. con la seguente diagnosi: “diabete mellito tipo II I.D. (cod. Parte_1
6465-30%-), cardiopatia ischemico-ipertensiva in FAP in NAO e retinopatia ipertensiva ( cod. 6441-
30%-), ipoacusia neurosensoriale bilaterale pantonale simmetrica ( cod. 4005-24%-), epatopatia cirrotica HCV-relata in followup ( cod. 6424-50%-), sindrome depressiva cronica endoreattiva con ansia ( cod. 2205-25%-).Per quanto innanzi affermato, esaminata la recente documentazione medica esibita in atti, tenuto conto di quanto emerso dall'esame clinico obiettivo, ed in ragione delle infermità accertate e diagnosticate, si ritiene ragionevole affermare che il sig. è da Parte_1 considerare persona con un grado di invalidità pari all'80%-85%.” Parte ricorrente con osservazioni inviate alla ctu ha controdedotto quanto segue: “Ed invero il sig. isulta affetto da una “cardiopatia ipertensiva” anche con danno retinico all'organo Parte_1 visivo e con scarso controllo dei valori pressori che andrebbe inquadrata non già con il cod. 6441 e riduzione del 30%, ma con il cod. 6442 con riduzione pari al 41-50%. Inoltre, anche al diabete mellito, aggravato da retinopatia diabetica potrebbe ben essere attribuito il cod. 9309 con riduzione 41-50%.
Sarebbe pertanto sufficiente rivalutare il caso in esame alla luce delle considerazioni innanzi riportate per raggiungere la totale inabilità civile (100%) invocata.” A tali osservazioni il ctu ha così risposto: “Da una più attenta disamina delle patologie cardiovascolari e disendocrine -così come evidenziato dal legale di parte attorea – in effetti vanno applicati dei codici tabellari diversi, che tengano conto della reale incidenza invalidante documentata in atti. Per la patologia cardiovascolare, si procede ad una rivalutazione della stessa, applicando il Cod.: “6442” (41% -50%) e non il precedente Cod. assegnato, poiché trattasi di cardiopatia ipertensiva complicata, in labile compenso emodinamico. Riguardo la malattia diabetica, in effetti trattasi di una forma di diabete complicato da retinopatia e microangiopatia, per cui è più appropriato applicare il Codice di riferimento, ossia il “9309” (50%). Alla luce di quanto sopra si procede ad una rivalutazione dello stato invalidante riscontrato, che è quantificabile intorno al 96%-97%, e non già dell'85% come precedentemente assegnato. Pertanto, possiamo considerare il sig. persona Parte_1 permanentemente inabile al 100% con decorrenza dal mese di GIUGNO 2024.”
Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche l'assenza di contestazioni delle parti.
Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto per la pensione di inabilità civile con decorrenza dal GIUGNO 2024. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il
Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della CP_1 prestazione è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito), le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 14.11.2023 da ei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la pensione di inabilità civile con decorrenza da GIUGNO 2024 e condanna l' al pagamento del dovuto oltre interessi o CP_1 rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti diversi da quello sanitario.
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 18.09.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo