Articolo 2 della Legge 7 aprile 1976, n. 135
Articolo 1
Versione
9 maggio 1976
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 9 maggio 1976
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