Versione
9 maggio 1976
9 maggio 1976
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-312/85, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, SpA Villa Banfi contro Regione Toscana ed altri, 23/10/1986Provvedimento: CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE G. ER CI del 23 ottobre 1986 Signor Presidente, signori Giudici, 1. Nel quadro di una controversia che oppone la società per azioni LA NF alla regione Toscana, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siena e ai signori EL CO e LU AR, il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Toscana vi chiede di chiarire il concetto di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 3 direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, n. 72/159, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (GU L 96, pag. 1). In particolare, il giudice a quo vuol sapere se tale concetto si riferisca a tutte le persone fisiche e giuridiche e, …Leggi di più...