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4 dicembre 2018
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22 ottobre 2020
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20 dicembre 2020
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Art. 9-ter. 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e' fissato in ((ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi)) dalla data di presentazione della domanda.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 , ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che la presente modifica si applica ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 , ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "Il termine di cui all' articolo 9-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , come sostituito dal comma 5 del presente articolo, trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 , ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che la presente modifica si applica ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 , ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "Il termine di cui all' articolo 9-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , come sostituito dal comma 5 del presente articolo, trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Commentari • 14
- 1. Il silenzio inadempimento sull’istanza per il riconoscimento della cittadinanzaRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 28 settembre 2023 · 17.704206
[…] In particolar modo vi sarà una violazione dell'art. 9 ter della legge 91/1992 – a tenore del quale “il termine per la definizione dei procedimenti di cui agli artt. 5 e 9 è di ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda[2]”. […]
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Giurisprudenza • 417
- 1. Trib. Brescia, sentenza 08/11/2023Provvedimento: […] - alle domande presentate dal 4 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018) al 18 dicembre 2020 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge n. 173/2020, di conversione del D.L. 130/2020) è applicabile il termine di quarantotto mesi stabilito dall'art. 9 ter legge 91/1992, come introdotto con l'art. 14 comma 1, lettera c) D.L. 113/2018;Leggi di più...
- pericolosità sociale·
- cittadinanza italiana iure matrimonii·
- giurisdizione tribunale ordinario·
- diniego cittadinanza·
- prescrizione reato·
- incensuratezza·
- art. 5 l. 91/1992·
- termine decadenziale per provvedimento·
- art. 6 l. 91/1992·
- art. 8 l. 91/1992