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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N.4558/2021 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 28.2.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4558 del R.G. dell'anno 2021, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (18.5.1984 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo avvocato del 13.1.2025 dall'avv. Antonino Foti del Foro di Reggio
Calabria), l' in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in Controparte_1
atti; rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria di costituzione dall' avv. Nicola
Nastasi del Foro di Messina) unitamente all' Controparte_2
in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della (domiciliato
[...] CP_3
come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex Parte_1
art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la
1 mera regolarità formale degli atti di cui si discute – è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
09420219001337938000, notificatagli in data 22.11.2021, con specifico riferimento alla cartella di pagamento n. 09420100034606469000, a sua volta dedotta come notificata in data
27.12.2010 per omesso pagamento di contributi mod. DM/10 e relative somme aggiuntive per l'anno 2010 e per un importo complessivo pari ad € 8.045,00.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, in primo luogo chiedendo CP_2
l'estromissione della stante la sua carenza di legittimazione passiva e poi, nel CP_3
merito, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
L' nel costituirsi, ha rassegnato analoghe conclusioni. Controparte_1
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Deve in primo luogo disporsi l'estromissione della non trattandosi di Controparte_3
carico contributivo oggetto di cartolarizzazione ex art. 13-15 L. 448/1998 s.m.i.
Va disposta, al riguardo, la compensazione delle spese di lite alla luce della natura e dell' oggetto della causa.
2.2. Deve poi ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_1
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez.
[...]
Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420219001337938000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
2.3. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi non più dovuto dal ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
2 La cartella di pagamento oggetto di causa risulta documentalmente notificata in data
27.12.2010.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219001337938000
(22.11.21) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass.,
Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi, non sussistendo prova di validi atti interruttivi.
Al riguardo deve infatti osservarsi che l' , costituendosi in Controparte_1
giudizio, si è limitata ad allegare esclusivamente le copie di relate di atti che però non risultano prodotti.
Al di là della mera allegazione in fatto dell' sul punto, quindi, - cui però non si può CP_1
riconoscere alcuna potestà asseverativa privilegiata vincolante per il giudicante - non è possibile verificare in concreto se essi siano concretamente correlabili agli atti indicati come interruttivi della prescrizione quanto alla già citata cartella di pagamento n.
09420100034606469000 oggetto di causa.
Va quindi esclusa la portata interruttiva rivendicata dall' CP_4
Il ricorso va pertanto accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dalla cartella di pagamento n. Parte_1
09420100034606469000, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420219001337938000, con conseguente annullamento di quest'ultima in parte qua.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000).
Le stesse vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido tra loro, nella rispettiva qualità di titolare del credito ( e di soggetto ex lege affidatario dell'attività di CP_2
riscossione cui è quindi addebitabile in concreto il maturarsi della rilevata prescrizione
( ): il tutto, con distrazione in favore del procuratore di parte CP_1 Controparte_1
ricorrente avv. Antonino Foti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., in proprio e Controparte_2
3 quale mandatario della e dell' in persona del CP_3 Controparte_1
l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- estromette dal giudizio la con compensazione delle spese di lite per le ragioni Controparte_3
esposte in parte motiva;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al pagamento Parte_1
del carico contributivo portato dalla cartella di pagamento n. 09420100034606469000 oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420219001337938000, annullando quest'ultima in parte qua;
- pone a carico dell' e dell' , in solido tra loro e CP_2 Controparte_1 ciascuno secondo il proprio titolo, l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.865,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione: il tutto, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv.Antonino Foti, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 28.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
4
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 28.2.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4558 del R.G. dell'anno 2021, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (18.5.1984 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo avvocato del 13.1.2025 dall'avv. Antonino Foti del Foro di Reggio
Calabria), l' in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in Controparte_1
atti; rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria di costituzione dall' avv. Nicola
Nastasi del Foro di Messina) unitamente all' Controparte_2
in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della (domiciliato
[...] CP_3
come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex Parte_1
art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la
1 mera regolarità formale degli atti di cui si discute – è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
09420219001337938000, notificatagli in data 22.11.2021, con specifico riferimento alla cartella di pagamento n. 09420100034606469000, a sua volta dedotta come notificata in data
27.12.2010 per omesso pagamento di contributi mod. DM/10 e relative somme aggiuntive per l'anno 2010 e per un importo complessivo pari ad € 8.045,00.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, in primo luogo chiedendo CP_2
l'estromissione della stante la sua carenza di legittimazione passiva e poi, nel CP_3
merito, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
L' nel costituirsi, ha rassegnato analoghe conclusioni. Controparte_1
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Deve in primo luogo disporsi l'estromissione della non trattandosi di Controparte_3
carico contributivo oggetto di cartolarizzazione ex art. 13-15 L. 448/1998 s.m.i.
Va disposta, al riguardo, la compensazione delle spese di lite alla luce della natura e dell' oggetto della causa.
2.2. Deve poi ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_1
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez.
[...]
Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420219001337938000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
2.3. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi non più dovuto dal ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
2 La cartella di pagamento oggetto di causa risulta documentalmente notificata in data
27.12.2010.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219001337938000
(22.11.21) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass.,
Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi, non sussistendo prova di validi atti interruttivi.
Al riguardo deve infatti osservarsi che l' , costituendosi in Controparte_1
giudizio, si è limitata ad allegare esclusivamente le copie di relate di atti che però non risultano prodotti.
Al di là della mera allegazione in fatto dell' sul punto, quindi, - cui però non si può CP_1
riconoscere alcuna potestà asseverativa privilegiata vincolante per il giudicante - non è possibile verificare in concreto se essi siano concretamente correlabili agli atti indicati come interruttivi della prescrizione quanto alla già citata cartella di pagamento n.
09420100034606469000 oggetto di causa.
Va quindi esclusa la portata interruttiva rivendicata dall' CP_4
Il ricorso va pertanto accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dalla cartella di pagamento n. Parte_1
09420100034606469000, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420219001337938000, con conseguente annullamento di quest'ultima in parte qua.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000).
Le stesse vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido tra loro, nella rispettiva qualità di titolare del credito ( e di soggetto ex lege affidatario dell'attività di CP_2
riscossione cui è quindi addebitabile in concreto il maturarsi della rilevata prescrizione
( ): il tutto, con distrazione in favore del procuratore di parte CP_1 Controparte_1
ricorrente avv. Antonino Foti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., in proprio e Controparte_2
3 quale mandatario della e dell' in persona del CP_3 Controparte_1
l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- estromette dal giudizio la con compensazione delle spese di lite per le ragioni Controparte_3
esposte in parte motiva;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al pagamento Parte_1
del carico contributivo portato dalla cartella di pagamento n. 09420100034606469000 oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420219001337938000, annullando quest'ultima in parte qua;
- pone a carico dell' e dell' , in solido tra loro e CP_2 Controparte_1 ciascuno secondo il proprio titolo, l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.865,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione: il tutto, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv.Antonino Foti, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 28.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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