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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 1169/2022 promossa da:
, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante (c.f. ), rappresentata dall'avv. Alessandro Gaetani del foro Parte_2 P.IVA_1
di Parma per mandato in atti
APPELLANTE
contro
loc. TE CI (c.f. ), in persona del suo Amministratore Controparte_1 P.IVA_2
1 Giudiziario geom. rappresentato dall'avv. Livio Podrecca del foro di Piacenza per Controparte_2
mandato in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: In accoglimento della presente impugnazione, riformare integralmente, per le ragioni tutte dedotte nella narrativa del presente atto, la sentenza n. 392/2022 del Tribunale di La Spezia del 30.05.2022, Giudice Istruttore Dott.ssa Lottini, pronunciata nell'ambito del giudizio RG. 2180/2018, pubblicata 30.05.2022 e non notificata, con ogni conseguente pronuncia anche in tema di spese di lite del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di gravame.
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ma non creduta ipotesi di reiezione dell'appello, respingere la domanda avversaria di condanna in proprio della SI.ra , quale asserita CP_3
condebitrice solidale della società appellante, al pagamento delle richieste spese di lite, in quanto inammissibile, illegittima ed infondata”.
Per l'Appellato : CP_1
“Voglia la Corte di Appello, contrariis reiectis, così giudicare:
Previa declaratoria di contumacia del convenuto Controparte_4 Parte_1
Respingere l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 392/2022 del 30/31-5-2022 resa dal Tribunale di La Spezia, G.U. D.ssa Tiziana Lottini, eventualmente con modifica delle motivazioni della stessa in coerenza con le eccezioni e deduzioni sviluppate in narrativa in via subordinata rispetto a quelle recepite in sentenza.
Spese di lite rifuse in via solidale dalla e dalla titolare e socia unica della stessa come CP_5 CP_3
sopra generalizzata”.
2 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata pronunciata a seguito dell'introduzione del giudizio di merito da parte della soc.
che già aveva proposto un intervento adesivo autonomo nell'ambito del giudizio di opposizione CP_5 agli atti esecutivi proposto da , quale trustee del nei cui confronti, Parte_2 Parte_1 in forza di un decreto ingiuntivo, il aveva intrapreso un'esecuzione Parte_3
immobiliare sull'immobile conferito in trust, il Tribunale della Spezia, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della quale beneficiaria del trust ed ha condannato l'attrice alle spese di lite a favore del CP_5
convenuto. CP_1
In particolare con detta pronuncia il Tribunale, premesso che il GE aveva già dichiarato inammissibile l'intervento della beneficiaria e respinto l'opposizione del debitore in persona del trustee, ha ritenuto che “la
la quale si dichiara beneficiaria del e dunque -in virtù di ciò, creditrice del Trust -debitore CP_5 Pt_1 esecutato- non è legittimata a intervenire nella procedura di esecuzione, e, di conseguenza, a proporre opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e a introdurre la fase di merito dell'opposizione (impregiudicata la questione dell'ammissibilità dell'intervento che fosse stato spiegato dalla , qualora l'atto di citazione CP_5
fosse stato notificato dal debitore esecutato, cioè il Trust); infatti, la non vanta un titolo esecutivo, CP_5
né la qualità di sequestrante (o titolare di pegno o prelazione), né un credito risultante dalle scritture contabili
o, ancora, un credito per il quale una specifica disposizione di legge conferisca la facoltà di intervenire nella procedura di esecuzione forzata;
di conseguenza la predetta, non può proporre ricorso ex art. 615 cpc o 618 cpc, per far valere l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata o vizi della procedura”.
Con atto di appello notificato in data 29 novembre 2022 la soc. ha impugnato l'ordinanza gravata, CP_5
chiedendone la sua totale riforma.
Si è ritualmente costituito il opponendosi al gravame, nonché Parte_3
chiedendo che le spese di lite, in caso di rigetto dell'appello, sia poste in via solidale in capo alla società ed al suo unico socio attesa la forte insolvenza della persona del trustee. CP_3
Non vi è prova del perfezionamento della notifica dell'atto d'appello nei confronti di Parte_2
quale titolare del trust. Peraltro la sentenza non è emessa nei suoi confronti e pertanto non è parte processuale nel presente giudizio.
Alla prima udienza del 27 marzo 2023 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 25 maggio 2024 e quindi in tale sede ha rinviato la causa sempre per il predetto adempimento all'udienza del 6 novembre 2024.
Sulle note depositate dalle parti contenenti la precisazione delle rispettive conclusioni, con ordinanza depositata in data 4 dicembre 2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini
3 brevi di 40 giorni per il deposito delle conclusionali e di 20 giorni per le repliche.
Entrambe le parti costituite hanno depositato le memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sul motivo d'appello
La soc. ha impugnato la sentenza gravata sulla base di un unico motivo e cioè per CP_5
“Mancata ricostruzione dei fatti da parte dell'Ill.mo Giudice – Omessa ed erronea valutazione delle prove fornite dalle parti – Violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c.”.
L'appellante rileva che il giudice di prime cure nel rigettare la domanda dalla stessa proposta si sarebbe limitato ad un generico richiamo all'art.499 c.p.c., senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni sottese alla decisione ed in particolare senza tener conto del fatto i) che la beneficiaria aveva corrisposto l'intera somma di € 550.000,00 pattuita per la compravendita immobiliare, circostanza solo genericamente contestata dal convenuto;
ii) che il promissario acquirente era anche indicato quale beneficiario nell'atto CP_1
costitutivo; iii) che, rivestendo la qualità di beneficiaria, la soc. aveva diritto alla piena proprietà CP_5
dell'immobile sottoposto ad esecuzione immobiliare e quindi aveva diritto ad agire giudizialmente per la tutela della sua posizione;
iv) che tale qualifica emergeva dagli atti (atto pubblico di modifica del
[...] del 27.7.2012), ma, questo malgrado, la stessa non era mai stata coinvolta nel giudizio di Parte_1
espropriazione forzata promosso e quindi concesso di svolgere le proprie difese;
v) che i soggetti terzi sono legittimati a proporre opposizione, atteso che nel caso di specie l'appellante riveste la qualifica di creditore del Pt_1
L'appello è inammissibile e va respinto.
Questa Corte rileva:
a) che il Tribunale con la sentenza impugnata, decidendo sulla domanda proposta dalla soc. CP_5
con la quale l'attrice chiedeva “Voglia l'Ecc. mo Tribunale della Spezia, ogni altra domanda ed
[...]
eccezione disattesa: IN VIA PRELIMINARE SOSPENDERE il procedimento esecutivo immobiliare avente R.G.
n. 62 del 2017, Giudice dott.ssa Serena Papini, pendente presso il Tribunale di La Spezia, con udienza fissata per la vendita al 22.01.2019, per le motivazioni sopra espresse. NEL MERITO ACCERTARE E DICHIARARE inefficace, nullo, annullabile, inesistente e/o come meglio il titolo esecutivo e il relativo procedimento di esecuzione immobiliare nei confronti degli immobili iscritti al foglio 29 del Catasto dei Fabbricati del Comune di con mappali n. 337, sub. 2, graffato al 338, sub. 1, n. 48 e 52, appartenenti al Trustee e di cui la Pt_3
beneficiaria vanta un diritto di credito e come tale doveva essere convocata come litisconsorte CP_5
necessario in tutti gli atti a decorrere dal titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione. Con vittoria di spese,
4 compensi, spese generali, oltre IVA e CPA di legge”, non ha esaminato nel merito la domanda, ma ha pronunciato una sentenza di rigetto in rito;
b) che con l'atto di appello pur rappresentando nel corpo dell'atto le conclusioni rassegnate in CP_5
primo grado, non le ha riproposte nelle sue conclusioni, né nell'impugnazione emergono le ragioni poste a fondamento dell'avanzata opposizione;
c) che è principio uniforme che “Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata” (così Cass. 18.12.2019 n.33580) e tale riproposizione nel caso di specie non è avvenuta;
d) che ad ogni modo il terzo, che vanta un diritto reale o di credito nei riguardi del bene oggetto del procedimento esecutivo, è solo legittimato a proporre solo l'azione ex art.619 c.p.c., con la quale non può avanzare eccezioni relative alla formazione del titolo (c.f.r. Cass.
6.6.2008 n.15030: “In tema di esecuzioni forzate, il terzo che si pretende legittimato all'opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene esecutato o relativa al diritto che l'esecuzione è diretta a realizzare, a suo dire prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi e, quindi, impeditiva di tale soddisfazione, per cui, non avendo interesse all'osservanza del quomodo del processo esecutivo, cioè delle regole del suo svolgimento, non è ammesso a far valere la situazione legittimante l'opposizione di terzo ai sensi del cit. art. 619 c.p.c. - sia che proponga tale opposizione ai sensi dello stesso art. 619 c.p.c., sia che non la proponga - anche per dolersi delle nullità del processo esecutivo e, quindi, per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.”; Cass. 12.8.2000 n.10810: “Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa”);
e) che, conseguentemente, anche per tale ragione, l'appello è inammissibile in quanto difetta dell'interesse ad impugnare la sentenza gravata.
2) Sulle spese di giudizio
Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della CP_5
[... in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Non può essere accolta la domanda di una pronuncia di condanna solidale anche della socia per non essere quest'ultima parte del presente giudizio. Le spese sono liquidate secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. mod nei valori medi in ragione del
5 valore della lite (valore indeterminabile minimo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00), compresa la fase di trattazione.
Quindi in:
1. Studio controversia: € 2.058,00=
2. Fase introduttiva: € 1.418,00=
3. Fase trattazione: € 3.045,00=
3. Fase decisionale: € 3.470,00=; totale per compensi avvocato: € 9.991,00=, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in ordine all'impugnazione alla sentenza gravata del Tribunale di La Spezia, proposta da CP_5
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna in persona del suo legale rappresentante alla rifusione delle spese CP_5
di lite del presente giudizio sostenute dal che liquida in € 9.991,00 Parte_3
per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge;
3) ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n.
228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 11/2/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)
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