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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca Sicilia- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1615 dell'anno 2020, vertente tra
dott.ssa Maria Castelli, C.F.: , nata a [...] il C.F._1
04.02.1943, e residente in [...], dott.ssa CP_1
, nata a [...] il [...], C.F.: , e residente in
[...] C.F._2
Napoli, Via L. Giordano, 51, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Daniele
Russo, C.F. , CodiceFiscale_3
[...]
[...] nata a [...] in data [...] Parte_1
( , rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Sorrentino (CF C.F._4
) presso il cui studio è elett.te domicilia in Somma Vesuviana C.F._5
(NA) alla via Piero Gobetti 14,
-APPELLATA–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1951/2019 del 25.09.2019, RG
n.2675/2017, emessa dal Tribunale di Nola in data 25.09.2019, non notificata
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Maria Castelli e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Controparte_1
Corte, proponendo appello avverso la sentenza n. 1951/2019 Parte_1 del 25.09.2019, RG n.2675/2017, emessa dal Tribunale di Nola in data 25.09.2019, non notificata, chiedendo che fosse riformata tale sentenza e che, per l'effetto, fossero accolte le conclusioni avanzate in primo grado.
Iscritta la causa al n. 1615/2020 del Ruolo Generale, si è Parte_1 costituita in giudizio proponendo appello incidentale avverso la sopra indicata sentenza chiedendo rigetto dell'appello e accoglimento dell'impugnazione incidentale.
All'udienza del 8.2.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 30.5.2023.
Dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale dell'8.1.2025 è stata disposto che l'udienza successiva del 4.2.2025 si svolgesse mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127 – ter cod. proc. civ., introdotto con d.lgs n.
149/2022, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno di tale udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127 ter comma III c.p.c.
Per il giorno 4.2.2025 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto del 4.2.2025.
Indi, con ordinanza del 5.2.2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria), la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.3.2025 ai sensi dell'art. 127 – ter, comma
IV, cod. proc. civ. disponendo che la detta udienza dell'11.3.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della
Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o pagina 2 di 4 necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo la parte appellante, unica costituita, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 4.2.2025, né per quella dell'11.3.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede:
“…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1615/2020 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 13.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore
Francesca Sicilia
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca Sicilia- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1615 dell'anno 2020, vertente tra
dott.ssa Maria Castelli, C.F.: , nata a [...] il C.F._1
04.02.1943, e residente in [...], dott.ssa CP_1
, nata a [...] il [...], C.F.: , e residente in
[...] C.F._2
Napoli, Via L. Giordano, 51, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Daniele
Russo, C.F. , CodiceFiscale_3
[...]
[...] nata a [...] in data [...] Parte_1
( , rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Sorrentino (CF C.F._4
) presso il cui studio è elett.te domicilia in Somma Vesuviana C.F._5
(NA) alla via Piero Gobetti 14,
-APPELLATA–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1951/2019 del 25.09.2019, RG
n.2675/2017, emessa dal Tribunale di Nola in data 25.09.2019, non notificata
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Maria Castelli e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Controparte_1
Corte, proponendo appello avverso la sentenza n. 1951/2019 Parte_1 del 25.09.2019, RG n.2675/2017, emessa dal Tribunale di Nola in data 25.09.2019, non notificata, chiedendo che fosse riformata tale sentenza e che, per l'effetto, fossero accolte le conclusioni avanzate in primo grado.
Iscritta la causa al n. 1615/2020 del Ruolo Generale, si è Parte_1 costituita in giudizio proponendo appello incidentale avverso la sopra indicata sentenza chiedendo rigetto dell'appello e accoglimento dell'impugnazione incidentale.
All'udienza del 8.2.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 30.5.2023.
Dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale dell'8.1.2025 è stata disposto che l'udienza successiva del 4.2.2025 si svolgesse mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127 – ter cod. proc. civ., introdotto con d.lgs n.
149/2022, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno di tale udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127 ter comma III c.p.c.
Per il giorno 4.2.2025 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto del 4.2.2025.
Indi, con ordinanza del 5.2.2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria), la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.3.2025 ai sensi dell'art. 127 – ter, comma
IV, cod. proc. civ. disponendo che la detta udienza dell'11.3.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della
Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o pagina 2 di 4 necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo la parte appellante, unica costituita, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 4.2.2025, né per quella dell'11.3.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede:
“…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1615/2020 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 13.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore
Francesca Sicilia
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4