Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro dr. Elena GIUPPI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.808/2023 RG.Lav, promossa da rappresentata e difesa dall' avv. Michele Parte_1
Bersani, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in
Melegnano, via Oberdan 4
Ricorrente contro
, quale titolare dell'impresa individuale ,con Controparte_1
sede in Melegnano, via Castellini 69
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29 novembre 2023, la ricorrente in epigrafe indicata premesso :
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente, assunta con contratto a tempo indeterminato e parziale (60%) dal 1 marzo 2021 al 27 ottobre
2023, con mansioni di commessa addetta al negozio con insegna “Fiori ed Erboristeria” di Melegnano, viale Predabissi 6 ed inquadramento nel 5° livello CCNL Terziario Commercio
- di aver svolto le mansioni puntualmente indicate al punto 2 del ricorso:
e b) del ricorso;
- di avere ricevuto fino ad aprile 2023 il pagamento degli importi indicati nei cedolini e nulla per il lavoro supplementare effettuato durante tutta la durata del rapporto;
- di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa convalidate dalla direzione territoriale del lavoro in data 27 ottobre 2023;
- di essere creditrice di parte resistente della somma complessiva di Euro
29.040,26 a titolo di saldo retribuzioni da giugno ad ottobre 2023, lavoro supplementare, incidenza del lavoro supplementare su tredicesima e quattordicesima relativa agli anni da 2021 a 2023, indennità sostitutiva del preavviso, tfr, ferie non godute tutto ciò premesso chiedeva al Giudice la condanna della resistente al pagamento della somma complessiva di €29040,26 per i titoli di cui sopra come da conteggio analitico in ricorso.
Il Giudice all'udienza del 6 marzo 2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo , dichiarava la contumacia di CP
, che non si è presentata neppure per rendere l'interrogatorio
[...]
formale ritualmente comunicato;
assunte le prove dedotte da parte ricorrente, all'udienza del 5 giugno 2024 pronunciava la sentenza del cui dispositivo dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1.Il rapporto di lavoro inter partes, l'orario di lavoro contrattualmente pattuito part-
time, la durata del rapporto e la sua cessazione trovano riscontro documentale(doc.1,2,3 e 4). Parte ricorrente ,assumendo la sporadica consegna dei cedolini paga,ha prodotto sub doc.4 taluni cedolini relativi al rapporto per cui è causa,
l'ultimo dei quali relativo alla retribuzione di marzo 2022. Parte ricorrente ha riconosciuto (punto 9 del ricorso) di avere ricevuto a novembre
2023 il pagamento della retribuzione di maggio 2023(con riferimento alla quale non è
stato consegnato il cedolino paga),che dunque non è oggetto di causa.
2.La parte in corso di causa ha ricevuto il pagamento della complessiva somma di €
6467,00,come da bonifici prodotti (si veda verbale udienza 6 marzo 2024 e bonifici successivamente prodotti).
3.Credito retributivo relativo al giugno- ottobre 2023.
Le dichiarazioni del teste ( , l'estratto contributivo, unitamente alle Testimone_1
dimissioni rassegnate in data 27 ottobre 2023 e la mancata presentazione-senza giustificato motivo- della convenuta per rendere l'interpello provano che la ricorrente, avendo lavorato nei predetti mesi, ha diritto alla retribuzione.
Il conteggio effettuato è corretto.
4.Credito per mensilità aggiuntive.
La ricorrente ha chiesto il pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità(compresi i ratei maturati da luglio a ottobre 2023,denominati quattordicesima 2024) per gli anni puntualmente indicati;
il conteggio è corretto e fatto proprio dal giudice(si veda punto 10 del ricorso).
Spetta dunque il pagamento delle mensilità aggiuntive.
5.Credito per ferie maturate e non godute.
E' provato anche il credito per indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute,secondo il puntuale conteggio di cui al punto10 del ricorso
6.Credito per lavoro supplementare . La ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro part-time pari a 24 ore settimanali
L'orario di lavoro concordato era così articolato nel contratto individuale (doc.1):
dal martedì alla domenica dalle 9,30 alle 12;
il sabato anche dalle 16,00 alle 19.
Parte ricorrente assume di avere lavorato per 39 ore settimanali nel periodo dal 1
marzo 2021 al 30 settembre 2022, secondo l'orario articolato nel paragrafo 4 a) del ricorso: chiede dunque il pagamento delle ore di lavoro supplementare.
La domanda deve trovare accoglimento perché la parte ha provato lo svolgimento delle ore di lavoro supplementare.
I testi cliente abituale), e (clienti del negozio e anche Tes_1 Tes_2 Tes_3
amiche della ricorrente), dipendente della impresa resistente, commessa in Tes_4
altro negozio di Melegnano) hanno confermato l'orario indicato alla ricorrente,
precisando in sostanza che la stessa lavorava sia la mattina che il pomeriggio.
Il credito maturato per il titolo in esame è stato correttamente conteggiato dalla parte ricorrente.
6.TFR e indennità sostitutiva del preavviso
E altresì accertato il credito maturato a titolo di TFR pari ad euro 2529,04 lordi secondo l'analitico conteggio proposto da parte ricorrente che il giudice fa proprio.
Deve riconoscersi anche l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro 615,24
lordi poiché risulta documentato che in corso di rapporto reiteratamente la ricorrente sia resa inadempiente all'obbligo di corrispondere la integrale retribuzione maturata dalla lavoratrice e dunque le dimissioni rassegnate sono sorrette da giusta causa.
7.A fronte della prova fornita da parte ricorrente dei presupposti dei crediti azionati,,parte resistente rimasta contumace non ha provato di avere estinto l'obbligazione.
La convenuta deve dunque essere condannata al pagamento della somma complessiva lorda di euro 29040,26 a titolo di saldo retribuzioni, differenze retributive,
trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso ,mensilità aggiuntive e indennità sostitutiva delle ferie oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo:da tale somma dovrà essere detratto il percepito in corso di causa pari ad € 6467,00
8.Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
contro Controparte_1
Accertato che al momento del deposito del ricorso la ricorrente era creditrice della resistente della complessiva somma di € 29040,26 lordi a titolo di retribuzioni giugno-ottobre 2023,quattordicesima mensilità anni 2021/2022 , 2023 e
2024,indennità sostitutiva del preavviso ,Tfr e tredicesima mensilità 2023,ferie maturate e non godute e differenze retributive per lavoro supplementare
Condanna
al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di cui Controparte_1
sopra ,detratto il netto percepito in corso di causa per complessivi € 6467,00
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente,
liquidate in € 4900,00 oltre spese generali, Iva e Cpa
Termine di 60 giorni per la motivazione.
Lodi, così deciso il 5 giugno 2024
Il Giudice
Dott.E.Giuppi