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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott. Pierluigi Panariello Consigliere
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.04.2025 nel procedimento contrassegnato dal n.29/2025 in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.324/2024 del
20.09.2024, emessa dal Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice del lavoro, istanza proposta, unitamente all'atto di appello, da Parte_1
nei confronti di e di
[...] CP_1 CP_2
ritenuto che, ad un'analisi sommaria, tipica della fase cautelare in oggetto, la sentenza di primo grado non sembra inficiata da errori che lascino presumere una sicura riforma della decisione assunta dal Tribunale;
considerato, inoltre, che il ricorrente non ha dedotto alcunchè di specifico in ordine al grave danno che potrebbe subire in caso di esecuzione forzata - peraltro, nel caso concreto nemmeno iniziata dalla controparte - essendosi limitata ad indicare una ipotetica difficoltà economica smentita dalla documentata proprietà di tre immobili;
P. Q. M.
rigetta l'istanza di sospensione e rimette le parti dinanzi al Collegio per la già fissata udienza di discussione;
manda al Cancelliere per le comunicazioni.
Perugia, 9.04.2025 Il Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi
Sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott. Pierluigi Panariello Consigliere
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.04.2025 nel procedimento contrassegnato dal n.29/2025 in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.324/2024 del
20.09.2024, emessa dal Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice del lavoro, istanza proposta, unitamente all'atto di appello, da Parte_1
nei confronti di e di
[...] CP_1 CP_2
ritenuto che, ad un'analisi sommaria, tipica della fase cautelare in oggetto, la sentenza di primo grado non sembra inficiata da errori che lascino presumere una sicura riforma della decisione assunta dal Tribunale;
considerato, inoltre, che il ricorrente non ha dedotto alcunchè di specifico in ordine al grave danno che potrebbe subire in caso di esecuzione forzata - peraltro, nel caso concreto nemmeno iniziata dalla controparte - essendosi limitata ad indicare una ipotetica difficoltà economica smentita dalla documentata proprietà di tre immobili;
P. Q. M.
rigetta l'istanza di sospensione e rimette le parti dinanzi al Collegio per la già fissata udienza di discussione;
manda al Cancelliere per le comunicazioni.
Perugia, 9.04.2025 Il Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi