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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/12/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2409/2023
Il Giudice AL NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti SINISCALCHI ALESSIO/
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: gestione coltivatori diretti inps
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso e memoria conclusiva.
Per la parte resistente: “”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia dell' non costituitosi CP_2
nonostante la regolarità della notifica del ricorso in riassunzione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso lo sgravio operato dall' CP_2
Sulle spese di lite, in base alla soccombenza virtuale occorre dire che: la domanda era fondata, poiché l'avviso di addebito è relativo agli anni 2020 e 2021, quando la ditta del ricorrent e era già cessata;
e tale cessazione, come risulta dal doc.4 attoreo, era stata comunicata mediante la Comunicazione
Unica il 2.4.19; non è stato dimostrato dall' cui CP_2
incombeva la prova degli elementi costitutivi della pretesa, che l'attore abbia proseguito l'attività pur dopo la cancellazione della ditta.
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza virtuale dell' CP_2
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in €2000 per CP_2
compensi, oltre 15% e accessori di legge
Il Giudice
Pag. 2 di 3 AL NA
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sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2409/2023
Il Giudice AL NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti SINISCALCHI ALESSIO/
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: gestione coltivatori diretti inps
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso e memoria conclusiva.
Per la parte resistente: “”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia dell' non costituitosi CP_2
nonostante la regolarità della notifica del ricorso in riassunzione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso lo sgravio operato dall' CP_2
Sulle spese di lite, in base alla soccombenza virtuale occorre dire che: la domanda era fondata, poiché l'avviso di addebito è relativo agli anni 2020 e 2021, quando la ditta del ricorrent e era già cessata;
e tale cessazione, come risulta dal doc.4 attoreo, era stata comunicata mediante la Comunicazione
Unica il 2.4.19; non è stato dimostrato dall' cui CP_2
incombeva la prova degli elementi costitutivi della pretesa, che l'attore abbia proseguito l'attività pur dopo la cancellazione della ditta.
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza virtuale dell' CP_2
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in €2000 per CP_2
compensi, oltre 15% e accessori di legge
Il Giudice
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