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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/09/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29.5.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Crotone, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Armelloni, presso il quale ha eletto domicilio EM , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Pietro in Guarano (CS), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Moruzzi,
presso la quale ha eletto domicilio EM , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Crotone in data 22.9.1999 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 29.5.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. i coniugi vivranno separati libero ognuno di scegliere la propria abitazione e residenza, conformando il proprio comportamento al reciproco rispetto;
2. il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori con residenza anagrafica presso la madre. Nell'ambito del progetto genitoriale da loro voluto, al fine di realizzare il principio di bi -
genitorialità e della loro fattiva pre senza nella vita del figlio, saranno sempre decise congiuntamente le scelte e le iscrizioni scolastiche e
2 parascolastiche tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Saranno sempre condivise tra i genitori le scelte relative ai medici e agli specialisti che dovranno occuparsi del minore, salvo i casi di urgenza. Gl i eventuali trasferimenti di residenza dovranno essere sempre decisi in comune tra i genitori e nell'esclusivo interesse del minore.
3. I coniugi danno atto che il padre potrà tenere con sé il figlio quando vorrà con orari e modalità da concordarsi direttamente con la NO
e, data l'età, con il figlio stesso. Parte_1
4. Qualora il signor dovesse trasferire la propria residenza e/o P_
dimora abituale presso l'immobile di Crotone o comunque in una provincia differente da quella di attuale residenza, i coniugi danno atto che le spese di viaggio di entrambi i figli p er raggiungere il padre e quindi tornare alla casa materna nei periodi di vacanza saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori i quali si premureranno di valutare congiuntamente le migliori modalità di viaggio. Ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Di contro ciascun genitore sosterrà in proprio le spese per le vacanze dei figli ivi comprese quelle di viaggio qualora il signor P_
manterrà residenza e/o domicilio abituale a Piacenza;
5. Il signor si obbliga a corrispondere alla NO , Pt_2 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 250,00 (€ 100,00 per ed € 150,00 per Persona_2
) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat (a partire dal Per_1
mese di maggio 2026), oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie
(individuate in conformità alle linee guida CNF che i coniugi dichiarano
3 di aver letto e compreso) da sostenere nell'interesse dei figli e ciò sino a che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti.
Le parti concordano che l'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento in capo al sig. così come sopra determinato, è P_
sospeso dal giorno del deposito delle presenti condizioni e sino al diciottesimo mese successivo alla stessa data, s alvo che il sig. P_
intraprenda, anticipatamente, una attività lavorativa, per cui si obbliga ad avvisare nell'immediatezza la Sig.ra e a corrispondere quanto Parte_1
sopra.
6. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per il figlio a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e /o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7. I coniugi stabiliscono che l'assegno unico verrà integralmente versato alla NO;
Parte_1
8. I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate:
a) la casa coniugale sita in Piacenza, Via A. Emmanueli n. 27, di proprietà
di entrambi i coniugi viene assegnata alla OR affinché vi Parte_1
4 risieda con i figli. Il signor richiederà il trasferimento della P_
propria residenza presso l'immobile di Crotone, Via Dei Romani n. 4,
improrogabilmente entro e non oltre il 30 giugno 2025, data entro la quale egli andrà in ogni caso a ivi dimorare abitualmente.
b) Il signor si impegna e obbliga, a trasferire alla NO P_
, che accetta, la propria quota del 50% di proprietà del seguente Parte_1
immobile sito in Piacenza:
• appartamento sito in Piacenza, Via A. Emmanueli n. 27, piano S1 -
3-4, censito al N.C.E.U. di Piacenza al foglio 49, mappale 1118, sub 11,
categoria A2, classe 3, vani 5, rendita € 542,28
c) la NO si impegna e obbliga, a trasferire al signor Parte_1
che accetta, la propria quota del 50% di proprietà del seguente P_
immobile sito in Crotone:
• appartamento sito in Crotone, Via Dei Romani n.
4 - censito al
N.C.E.U. di detto comune al foglio 45, mappale 5056, sub. 19, categoria
A/3, classe 2, vani 6,5, rendita € 402,84;
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi precisato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della
L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale
n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione. Ogni e qualsivoglia spesa si renda necessaria per i sopra precisati trasferimenti immobiliari sarà sostenuta in pari quo ta da entrambi i coniugi;
5 9. i coniugi danno atto che tutte le spese ordinarie e straordinarie relative ai predetti immobili che verranno a scadere successivamente la data di sottoscrizione del presente ricorso, saranno interamente a carico del futuro esclusivo proprietario;
10. i ricorrenti si impegnano e obbligano ad estinguere, nel più breve tempo possibile, il conto corrente cointestato n. 801291 acceso presso
Intesa San Paolo, agenzia n. 1 di Crotone;
11. il signor proprietario di diverse armi da fuoco attualmente P_
regolarmente detenute presso l'immobile di Piacenza, si impegna e obbliga a trasferirle entro il 30 giugno 2025 presso altro immobile da lui stesso individuato.
12. Spese legali compensate.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della
6 convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; P_
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
7 - Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Crotone perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 220 ,anno 1999, parte II, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 15.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29.5.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Crotone, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Armelloni, presso il quale ha eletto domicilio EM , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Pietro in Guarano (CS), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Moruzzi,
presso la quale ha eletto domicilio EM , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Crotone in data 22.9.1999 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 29.5.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. i coniugi vivranno separati libero ognuno di scegliere la propria abitazione e residenza, conformando il proprio comportamento al reciproco rispetto;
2. il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori con residenza anagrafica presso la madre. Nell'ambito del progetto genitoriale da loro voluto, al fine di realizzare il principio di bi -
genitorialità e della loro fattiva pre senza nella vita del figlio, saranno sempre decise congiuntamente le scelte e le iscrizioni scolastiche e
2 parascolastiche tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Saranno sempre condivise tra i genitori le scelte relative ai medici e agli specialisti che dovranno occuparsi del minore, salvo i casi di urgenza. Gl i eventuali trasferimenti di residenza dovranno essere sempre decisi in comune tra i genitori e nell'esclusivo interesse del minore.
3. I coniugi danno atto che il padre potrà tenere con sé il figlio quando vorrà con orari e modalità da concordarsi direttamente con la NO
e, data l'età, con il figlio stesso. Parte_1
4. Qualora il signor dovesse trasferire la propria residenza e/o P_
dimora abituale presso l'immobile di Crotone o comunque in una provincia differente da quella di attuale residenza, i coniugi danno atto che le spese di viaggio di entrambi i figli p er raggiungere il padre e quindi tornare alla casa materna nei periodi di vacanza saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori i quali si premureranno di valutare congiuntamente le migliori modalità di viaggio. Ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Di contro ciascun genitore sosterrà in proprio le spese per le vacanze dei figli ivi comprese quelle di viaggio qualora il signor P_
manterrà residenza e/o domicilio abituale a Piacenza;
5. Il signor si obbliga a corrispondere alla NO , Pt_2 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 250,00 (€ 100,00 per ed € 150,00 per Persona_2
) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat (a partire dal Per_1
mese di maggio 2026), oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie
(individuate in conformità alle linee guida CNF che i coniugi dichiarano
3 di aver letto e compreso) da sostenere nell'interesse dei figli e ciò sino a che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti.
Le parti concordano che l'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento in capo al sig. così come sopra determinato, è P_
sospeso dal giorno del deposito delle presenti condizioni e sino al diciottesimo mese successivo alla stessa data, s alvo che il sig. P_
intraprenda, anticipatamente, una attività lavorativa, per cui si obbliga ad avvisare nell'immediatezza la Sig.ra e a corrispondere quanto Parte_1
sopra.
6. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per il figlio a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e /o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7. I coniugi stabiliscono che l'assegno unico verrà integralmente versato alla NO;
Parte_1
8. I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate:
a) la casa coniugale sita in Piacenza, Via A. Emmanueli n. 27, di proprietà
di entrambi i coniugi viene assegnata alla OR affinché vi Parte_1
4 risieda con i figli. Il signor richiederà il trasferimento della P_
propria residenza presso l'immobile di Crotone, Via Dei Romani n. 4,
improrogabilmente entro e non oltre il 30 giugno 2025, data entro la quale egli andrà in ogni caso a ivi dimorare abitualmente.
b) Il signor si impegna e obbliga, a trasferire alla NO P_
, che accetta, la propria quota del 50% di proprietà del seguente Parte_1
immobile sito in Piacenza:
• appartamento sito in Piacenza, Via A. Emmanueli n. 27, piano S1 -
3-4, censito al N.C.E.U. di Piacenza al foglio 49, mappale 1118, sub 11,
categoria A2, classe 3, vani 5, rendita € 542,28
c) la NO si impegna e obbliga, a trasferire al signor Parte_1
che accetta, la propria quota del 50% di proprietà del seguente P_
immobile sito in Crotone:
• appartamento sito in Crotone, Via Dei Romani n.
4 - censito al
N.C.E.U. di detto comune al foglio 45, mappale 5056, sub. 19, categoria
A/3, classe 2, vani 6,5, rendita € 402,84;
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi precisato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della
L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale
n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione. Ogni e qualsivoglia spesa si renda necessaria per i sopra precisati trasferimenti immobiliari sarà sostenuta in pari quo ta da entrambi i coniugi;
5 9. i coniugi danno atto che tutte le spese ordinarie e straordinarie relative ai predetti immobili che verranno a scadere successivamente la data di sottoscrizione del presente ricorso, saranno interamente a carico del futuro esclusivo proprietario;
10. i ricorrenti si impegnano e obbligano ad estinguere, nel più breve tempo possibile, il conto corrente cointestato n. 801291 acceso presso
Intesa San Paolo, agenzia n. 1 di Crotone;
11. il signor proprietario di diverse armi da fuoco attualmente P_
regolarmente detenute presso l'immobile di Piacenza, si impegna e obbliga a trasferirle entro il 30 giugno 2025 presso altro immobile da lui stesso individuato.
12. Spese legali compensate.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della
6 convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; P_
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
7 - Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Crotone perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 220 ,anno 1999, parte II, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 15.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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