Ordinanza cautelare 11 febbraio 2022
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00969/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01374/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1374 del 2021, proposto da
RI Pegoraro, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Pesavento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco,63;
nei confronti
Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Loretta Checchinato, Ferruccio Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto sanzionatorio n. 13 rep. in data 12/01/2021 del Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'art. 160 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, notificato in data 8 marzo 2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Comune di Vicenza e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di costituzione ritualmente notificato a norma dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e dell’art. 48 c.p.a. a seguito di opposizione al ricorso straordinario da parte del Comune di Vicenza, la Sig.ra RO RI ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento, previa sospensiva, del Decreto sanzionatorio n. 13 rep. in data 12/01/2021 del Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell’art. 160 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, notificato in data 8 marzo 2021, con il quale è fatto obbligo all’odierna ricorrente di eseguire le opere necessarie per la reintegrazione dello stato originario, con l’eliminazione delle opere abusive individuate nelle premesse ai punti 1,2,3, dell’unità immobiliare sita a Vicenza, Contrà S.Antonio n.8, censita al C.F. fg. 4, part. 413 sub 9 facente parte del bene denominato “ Casa Capasanta Anti – Torre dei Loschi ”.
2. In punto di fatto la ricorrente espone di essere proprietaria di un appartamento al quarto piano e piano sottotetto dell’edificio denominato “ Casa Capasanta Anti - Torre dei Loschi ” in Contrà Sant’Antonio n. 8 a Vicenza, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 4, Part. 413, sub 9, tutelato da vincolo storico monumentale giusta decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 4.9.1931.
L’unità immobiliare di cui innanzi e l’intero edificio in cui è situata sono stati sottoposti a intervento di restauro per il quale sono stati rilasciati la concessione edilizia nn. 6845/85 P.G. e 14494 U.T. in data 24.3.1986, con l’approvazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali n. 7604/85 Prot. in data 25.1.1986 e, in seguito, la concessione edilizia in variante nn. 6845/85 P.G. e 14494 U.T. in data 5.6.1991, con l’approvazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali n. 11213 Prot. in data 25.10.1990 ed il nulla osta prot. n. 1405 del 8.3.1991.
Segnatamente con l’atto di approvazione in data 25/01/1986 la Soprintendenza approvava la domanda di concessione con prescrizioni precisando “…che l’eventuale utilizzazione del sottotetto non comporti alcuna modifica alle strutture esistenti (in particolar modo non dovranno essere modificate le capriate) né messi in opera i quattro nuovi lucernai ”. Detta prescrizione veniva ribadita anche nell’autorizzazione prot. n. 11213 del 25/10/1990.
A seguito di segnalazione di opere abusive con richiesta di verifica, il Comune di Vicenza avviava il procedimento amministrativo ex art. 7 e segg. L. 241/90 per la verifica della regolarità urbanistica edilizia di Torre dei Loschi in relazione alle presunte difformità denunciate, dandone comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio ed al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio, Nucleo di Venezia.
La Soprintendenza, in data 19/07/2019 e 27/08/2019, effettuava due sopralluoghi congiunti con i tecnici del Comune di Vicenza ed i Carabinieri del NTPC.
In data 12 gennaio 2021, al termine dell’istruttoria, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio emetteva nei confronti della ricorrente il gravato decreto sanzionatorio D.D.G. rep. n. 13 per le opere abusive eseguite sull’immobile in argomento.
2. La ricorrente lamenta l’illegittimità del decreto impugnato affidando il gravame alla denuncia di tre articolate doglianze con cui si deduce:
“I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 160 COMMA 1 D.LGS. n. 42/2004 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 1 L. n. 241/1990 ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DELLE CIRCOLARI DELLA DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO N. 30 DEL 4.7.2018 E N. 34 DEL 03/08/2020 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA’, DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA.
II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 160 COMMA 1-4 D.LGS. 42/2004 - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’, ERRONEITA’ DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITA’ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
III. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’, ILLOGITA’E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO RISPETTO ALLA RICHIESTA DI RIORDINO DELLA SOPRINTENDENZA IN DATA 6.11.2019 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.”
3. Il Comune di Vicenza, il MINISTERO DELLA CULTURA, la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA ROVIGO E VICENZA, costituiti in giudizio per resistere al ricorso, hanno depositato documenti nel fascicolo del procedimento e memorie con le quali hanno contestato nel merito le censure ex adverso svolte concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del decreto impugnato.
4. Parte ricorrente ha replicato con memoria, in cui contestata ogni deduzione e allegazione contraria, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. Con ordinanza cautelare n. 309/2022 in data 11 febbraio 2022 questo Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ritenendo insussistenti il prescritto fumus boni iuris ed il pregiudizio grave e irreparabile richiesti dall’art. 55 c.p.a.
6. In prossimità dell’udienza di trattazione di merito del ricorso la ricorrente ed il Ministero intimato hanno depositato documenti e memorie ex art. 73 c.p.a. riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi e chiedendone l’accoglimento.
7. All’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 27 maggio 2025, tenutasi in collegamento da remoto, al termine della discussione, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.
8. Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
8.1. Con la prima censura parte ricorrente deduce che il decreto impugnato sarebbe viziato perché non fondato sull’accertamento, in base a specifiche e oggettive ragioni, che le opere difformi dalle autorizzate abbiano cagionato un danno con la conseguente compromissione del valore culturale dell’edificio, in violazione dell’art. 160 comma 1 D.Lgs. n. 42/2004 e della circolare n. 30 in data 4/7/2018 della Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della circolare n. 34 del 03/08/2020 emessa dalla Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
8.2. Con la seconda censura viene postulato che il provvedimento sanzionatorio sarebbe viziato perché contraddittorio, manifestamente illogico e irragionevole e non in linea alla causa tipica rispetto alla sua funzione ex art. 160 comma 1 D.Lgs. 42/2004 di conformare lo stato dei luoghi allo stato originario e a quanto autorizzato mediante l’eliminazione delle opere non autorizzate.
9. Entrambe le doglianze, che per ragioni logiche e di connessione impongono una trattazione unitaria, sono prive di pregio giuridico
Sulla base di quanto riportato nel verbale di ispezione del 27/08/2019, nel corso del sopralluogo effettuato presso l'appartamento al quarto piano e sottotetto di proprietà della ricorrente, è stata accertata l'esecuzione delle seguenti opere in difformità rispetto a quanto autorizzato in precedenza dalla Soprintendenza:
1. "due lucernari sulla copertura, rispettivamente uno sulla falda ad ovest e uno su quella a nord";
2. "una terrazza a tasca, in luogo di un lucernario autorizzato sulla falda ad est, delle dimensioni di metri 3,32 x 2,85";
3. "una terrazza a tasca, avente dimensioni di metri 0,80 x 1,20 e realizzata sul prospetto nord, in prolungamento di un abbaino che era stato autorizzato con innesto sul colmo e che, invece, allo stato attuale risulta traslato ".
Come già statuito da questo Tribunale nell’ordinanza cautelare n. 309/2022, rimasta priva di appello, “ gli abusi per cui è causa (lavori realizzati senza rispettare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza nel 1986) sono incontestati nella loro materialità; la non percettibilità ab externo degli abusi commessi sulla copertura dell’antica Torre, visibili solo dall’alto con foto aerea, non appare prima facie rilevante poiché il valore tutelato dal decreto ministeriale di vincolo del 1931 non è meramente estetico, ma anche e soprattutto storicoculturale ”.
Il valore tutelato ha quindi essenzialmente carattere storico culturale in quanto l’immobile conserva l’unico residuo medievale del quartiere sventrato negli anni ’30. E’ pacifico che i lavori sono stati eseguiti senza il rispetto delle prescrizioni imposte dalla soprintendenza, cosicché il danno consiste nell’alterazione permanente del “ dato storico culturale ” costituto dallo stato di fatto precedente l’anno 1986 di talchè tutte le realizzazioni non autorizzate contribuiscono ugualmente a concretizzare il pregiudizio all’interesse pubblico tutelato.
In giurisprudenza è stato chiarito che la misura ripristinatoria adottata ex art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004 non è prevista esclusivamente nell’ipotesi di danno permanente, bensì, è prevista, per quanto attiene al caso di specie, ogniqualvolta si determini una pregiudizievole alterazione del bene protetto conseguente a violazione dell’obbligo di richiesta di autorizzazione.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che l’accertamento sulla sussistenza del danno al bene culturale deve essere in concreto compiuto, militando in tal senso la prassi applicativa dell’art. 160 e dovendosi distinguere a tal fine tra i «“lavori non autorizzati che non hanno arrecato danno al bene”, i quali non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 160 del codice, fermi restando gli obblighi di comunicazione conseguenti alla commissione dell’illecito, e i “lavori non autorizzati che hanno arrecato danno al bene culturale”, che ricadono nell’ambito dell’art. 160 del d.lgs. n. 42 del 2004 » (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 450 del 22 gennaio 2025).
Nel caso di specie, la Soprintendenza ha individuato, a seguito di sopralluogo, il predetto apprezzamento tecnico discrezionale dell’impatto dell’intervento de quo sul bene culturale vincolato.
Alla luce di quanto esposto risulta irreprensibile l’operato dell’Amministrazione che, riscontrando l’effettuazione di interventi su bene vincolato in assenza di regolare autorizzazione che ne avrebbe valutato la coerenza con le esigenze che hanno dato luogo all’apposizione del vincolo, ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi nella propria conformazione originaria.
Quanto, inoltre, all’enfasi posta dal ricorrente sull’assenza di danno si rileva che per gli immobili tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, emerge l’esigenza di assicurare la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, imponendosi il ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato da interventi non autorizzati, ragion per cui in siffatte ipotesi, la presenza di un bene tutelato non consente di svolgere in concreto valutazioni di opportunità in ordine al mantenimento della res abusiva o alla sua demolizione, occorrendo, in ogni caso, provvedere all’applicazione della sanzione ripristinatoria (in argomento, Cons. Stato, Sez. VI, 10.5.2021 n. 3643, spec. § 8).
Del tutto inconferente è il richiamo al passaggio della circolare n. 30/2018 per cui “ i lavori eseguiti in assenza e/o in difformità dell’autorizzazione, ma ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell’immobile non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 160 del Codice in quanto non hanno arrecato danno al bene culturale ”, da cui l’assunto per cui, non sussistendo ipotesi di danno al bene, la Soprindendenza non avrebbe dovuto emanare il provvedimento impugnato.
Difatti, per un verso l’asserita carenza di danno è affermazione apodittica e, per quanto da ultimo esposto, non centrata, mentre, per altro verso, tale prospettazione finisce per sostituire inammissibilmente un apprezzamento personale della ricorrente a quello dell’Amministrazione a ciò istituzionalmente preposta (in riferimento al quale vale la regola generale per cui “ I poteri riconosciuti all'Amministrazione per la tutela dei beni vincolati, risultando finalizzati alla cura dell'interesse pubblico, sono connotati da profili di discrezionalità amministrativa e di discrezionalità tecnica. Le scelte in ordine alle modalità di cura e di salvaguardia dell'interesse culturale e storico — artistico ed architettonico si esprimono in un'ampia gamma di possibilità, riservate alla scelta dell'autorità amministrativa, salvi i limiti, sindacabili dal giudice amministrativo, della logicità, ragionevolezza, non contraddizione e dell'obbligo di motivazione ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28.12.2012, n. 5367).
10. E’ da respingere anche il terzo motivo con cui la ricorrente postula l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto non riporta nelle premesse la circostanza della presentazione del progetto di riordino in data 6.12.2019, né fa alcuna valutazione rispetto ad esso per giustificarne l’inidoneità rispetto al progetto di riordino richiesto dalla Soprintendenza in data 6.11.2019 secondo la prescrizione formulata con l’autorizzazione prot. 7604 del 25.01.1986 “ che l’eventuale utilizzo del sottotetto non comporti alcuna modifica alle strutture esistenti (in particolare modo non dovranno essere modificate le capriate) né messi in opera i quattro lucernari ”.
Detta censura è da respingere perché, come correttamente rilevato dall’Amministrazione, il progetto di riordino presentato era comunque stato negativamente valutato dalla Soprintendenza, di talchè la sua omessa indicazione non rileva ai fini della legittimità del decreto impugnato.
11. In definitiva, gli argomenti sopra svolti evidenziano l’infondatezza dei motivi qui esaminati e, per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame va pertanto respinto.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza e del Comune di Vicenza che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, per ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Amovilli |
IL SEGRETARIO