Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del Rep. N. giudice unico Luciano Ambrosoli
R. Gen. N. 3510/2023
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1 nella causa civile n. 3510/2023 Ruolo Generale promossa
D A
in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Annoni e Davide Mastrantoni, entrambi del foro di Roma per procura allegata all'atto di citazione OGGETTO:
Appalto di opere ATTRICE OPPONENTE pubbliche c o n t r o in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Salvadori del foro di
Brescia per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“[…] dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 206/2023 (n. R.G. 550/2023) del Tribunale Ordinario di Brescia, Dott.ssa Angelica Castellani, per l'importo di € 129.428,47, oltre accessori e spese di giudizio, emesso, pubblicato e notificato in data 20.1.2023, poiché del tutto infondato in fatto e in diritto, con tutte le correlative conseguenze.
Con vittoria di spese di lite”.
Per l'opposta:
“Respingersi l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 206/2023 (R.G. 550/2023).
- Spese di causa rifuse”.
Svolgimento del processo
1. Con decreto ingiuntivo n. 206/2023 emesso il 20 gennaio 2023 il Tribunale di Brescia ha ingiunto al Parte_2 di pagare alla ricorrente la somma
[...] Controparte_1 di € 129.428,47 oltre ad interessi e spese della procedura.
A sostegno del ricorso ha esposto che: Controparte_1
- la società pubblica ha affidato l'appalto Controparte_2 relativo alla costruzione di una tratta della metropolitana torinese al Consorzio Cooperative Costruzioni (CC), il quale ha incaricato la propria cooperativa consorziata Italia 61 S.c.a.r.l., (di seguito Italia 61) per l'esecuzione dell'opera;
- Italia 61 a propria volta ha subappaltato a la Controparte_1 realizzazione di una parte dei lavori;
- successivamente CC e Italia 61, in difficoltà finanziaria, hanno concesso in affitto il ramo di azienda dedicato alla costruzione della metropolitana di RI al Parte_2
, il quale si è accollato i “debiti contenziosi di cui sono
[...] titolari le cooperative consorziate” (art. 2 lett. e);
- in adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di affitto e dal subentro nei debiti delle cooperative consorziate,
ha spontaneamente corrisposto a il Parte_2 Controparte_1 pagamento di € 132.064,74 che la subappaltatrice aveva maturato nei confronti della subappaltante Italia 61;
- non ha invece pagato le fatture successivamente emesse da per i lavori eseguiti, per complessivi € 646.423,84; CP_3
- per tale credito ha agito in giudizio avanti al Controparte_1
Tribunale di Brescia, che in primo grado ha condannato il Parte_2
al pagamento dell'intero importo di 646.423,84 €;
[...]
- l'ulteriore credito di € 129.428,00 che vanta Controparte_1 nei confronti di Italia 61 e fa valere in via monitoria nei confronti di si fonda sul medesimo contratto e sull'esecuzione Parte_2 dei medesimi lavori, avendo ad oggetto le ritenute di garanzia, documentate dai certificati di pagamento emessi e sottoscritti da Italia 61, al cui svincolo e pagamento l'impresa subappaltatrice ha titolo a seguito dell'avvenuto collaudo dei lavori, comunicato dalla committente in data 14 novembre 2022.
2. L'ingiunta, con atto di citazione in opposizione notificato in data 27 febbraio 2023, ha proposto opposizione e ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo poiché infondato in fatto e in diritto.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che non ricorrono i presupposti dell'azione monitoria promossa da e in Controparte_4 particolare la dedotta responsabilità del per i debiti Parte_2 delle cooperative consorziate CC e, comunque, per i debiti di Italia 61 S.c.a.r.l.:
- dal contratto d'affitto di ramo d'azienda non deriva alcun accollo di responsabilità dell'affittuario per le Parte_2 obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate in nome proprio nei confronti di terzi subappaltatori o fornitori, in quanto si tratta di rapporti estranei al ramo d'azienda affittato al e Parte_2 - 3 -
all'assunzione mera della gestione, da parte dell'affittuario, dei contratti stipulati dal CC con pubblici committenti e/o stazioni appaltanti e dei crediti e debiti derivanti da tali specifici rapporti contrattuali, dei quali sono destinatarie le cooperative consorziate assegnatarie dei lavori (“giacché il CC (come anche il Parte_2
), nello svolgimento dell'attività sua propria, diviene il titolare
[...] dei contratti stipulati con i predetti soggetti pubblici, maturando nei confronti dei Committenti i crediti corrispondenti alle prestazioni eseguite dalle proprie consorziate-assegnatarie e a propria volta riversando loro quanto incassato, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento consortile”: atto di opposizione pag. 4 e 5)
- in ogni caso, qualora anche il avesse Parte_2 assunto responsabilità per i debiti delle cooperative consorziate verso subappaltatori e fornitori, si afferma creditrice di Controparte_1
Italia 61 S.c.a.r.l., la quale non è una cooperativa consorziata di CC e non è la cooperativa alla quale CC ha assegnato l'esecuzione dei lavori appaltati, bensì la società consortile di scopo che le tre consorziate di CC assegnatarie dei lavori hanno costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione unitaria delle prestazioni loro assegnate: Italia 61 S.c.a.r.l. è dunque un soggetto diverso rispetto alle cooperative consorziate assegnatarie dei lavori, dotato di propria autonomia patrimoniale e di distinta personalità giuridica rispetto ai soci che l'hanno costituita, e non è un socio consortile di CC;
- il pagamento ad opera del di parte del Parte_2 debito che Italia 61 aveva maturato nei confronti di Controparte_1 eseguito il 3 dicembre 2018 per importo di € 132.064,74, non costituisce spontaneo adempimento di obbligazione nascente dal contratto di affitto del ramo d'azienda né riconoscimento della responsabilità assunta per i debiti di Italia 61 verso fornitori e subappaltatori in relazione all'appalto della metropolitana di RI, in quanto effettuato in virtù di delegazione di pagamento scritta proveniente da Italia 61 (doc. 9 opponente), senza assunzione di obblighi nei confronti dei creditori della delegante;
- l'opposta, infine, non ha fornito prova dell'esigibilità del credito vantato, in quanto il collaudo dei lavori non è sufficiente dello svincolo delle ritenute di garanzia, per il quale si richiede l'emissione del conto finale dei lavori da parte della stazione appaltante, dopo collaudo e rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. costituitasi con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata il 26 maggio 2023, ha contestato le deduzioni di e ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la Parte_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, richiamata la pronuncia di primo grado di questo Tribunale (n. 2202/2022) che ha condannato Parte_2 - 4 -
al pagamento del prezzo delle opere eseguite da in Controparte_1 adempimento dei contratti conclusi con la subappaltante Italia 61 e evidenziato che oggetto della nuova domanda è il pagamento, ad opera collaudata, delle ritenute a garanzia applicate sulle medesime fatture, l'opposta ha dedotto che
- la responsabilità delle società consorziate per le obbligazioni nascenti dal contratto concluso dalla società consortile Italia 61 da esse costituita discende dall'espressa previsione dell'art. 93 D.P.R. 207/2010;
- la responsabilità di per le obbligazioni Parte_2 delle società consorziate al CC discende dal contratto di affitto del ramo d'azienda relativo all'appalto pubblico per la realizzazione del tratto della metropolitana di RI (che comprende anche “i debiti contenziosi di cui sono titolari le cooperative consorziate”) e, in ogni caso, dall'art. 37 D.Lgs. 163/2006, in ragione del quale l'offerta dei consorziati determina a loro carico, in relazione all'esecuzione dell'appalto pubblico, una responsabilità solidale non solo nei confronti della stazione appaltante ma anche dei subappaltatori e dei fornitori;
- il pagamento di € 132.064,74 in favore di è Controparte_1 stato eseguito da con indicazione di causale Parte_2
“subentro nell'appalto di completamento dell'esecuzione delle opere civili e finiture impianti” (doc. 6) e non per delegazione di pagamento, della quale non vi è prova.
- il credito nei confronti dell'opponente è esigibile in quanto i lavori eseguiti da sono stati accettati senza riserva Controparte_1 alcuna da Italia 61 e dagli appaltatori, ivi compreso parte opponente, e positivamente collaudati dal committente.
4. In esito all'udienza di prima comparizione, con ordinanza del 10 luglio 2023, è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutività formulata ex art. 648 c.p.c. da ed è stato autorizzato il Controparte_1 deposito di memorie nei termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c.
Nei termini concessi parte opponente non ha depositato memorie né prodotto documenti, mentre la parte opposta ha depositato le memorie n. 1 e n. 2 e ha prodotto, a dimostrazione delle condizioni di esigibilità del credito, le certificazioni di regolarità contributiva per gli anni 2021-2023 e il verbale di collaudo dell'opera.
In assenza di richieste istruttorie, è stata fissata udienza discussione ex art. 281 sexies c.p.c., poi convertita in ordinaria udienza di precisazione delle conclusioni, e la causa, con rinuncia delle parti al deposito di comparse conclusionali, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione - 5 -
1. agisce per lo svincolo e il pagamento Controparte_1 delle ritenute di garanzia effettuate, per totale importo di € 129.428,47, sui corrispettivi dovuti per le opere da essa realizzate in adempimento di due contratti di subappalto conclusi con la società consortile Italia 61 S.c.a.r.l. (contratto n. 161 del 26 luglio 2016, per corrispettivo complessivo di € 550.934,00 oltre IVA;
contratto n. 259 del 19 marzo 2018, corrispettivo € 145.000,00: docc. 3 e 4).
Con i due contratti di subappalto Italia 61 ha affidato alla subappaltatrice l'esecuzione di una parte dei lavori di costruzione di una tratta della metropolitana di RI, oggetto del contratto di appalto pubblico che la committente (società CP_2 CP_5 pubblica partecipata al 100% dal ) ha concluso il 7 Controparte_6 luglio 2014 con l'aggiudicatario Consorzio Cooperative Costruzioni (CC) che, in conformità con quanto previsto dal contratto, ne ha affidato i lavori a tre imprese cooperative proprie consorziate (Cooperativa Muratori Cementisti – CMC Soc.coop.; SA Cooperativa Muratori Sterratori e Affini;
IN GTC Soc.coop.).
La subappaltante Italia 61 S.c.a.r.l. è la società consortile che (come si legge nella stessa premessa dei contratti di subappalto) le tre cooperative consorziate dell'appaltatore CC hanno costituito il 17 luglio 2014 per l'esecuzione unitaria del contratto di appalto, secondo quanto previsto dall'art. 93 D.P.R. 207/2010.
2. La sussistenza del credito di è provata dai Controparte_1 certificati di pagamento rilasciati dal consorzio Italia 61 in relazione ai due contratti di subappalto (certificato di pagamento n. 27 allegato al SAL n. 27 del 31 dicembre 2018 relativo al contratto n. 161; certificato di pagamento n. 6 allegato al SAL n. 6 del 31 dicembre 2018 relativo al contratto n. 259: doc. 7 e 8 opposta), nei quali sono indicati gli importi complessivi vincolati a garanzia, per un totale di € 129.428,47.
Per ciascun contratto di subappalto sono state in particolare eseguite le ritenute in garanzia del 5% previste dall'art. 6 comma 3 delle condizioni generali (ammontanti per il primo contratto a € 102,043,78 e per il secondo a € 15.618,46, e così dunque in totale a € 117.662,24) e, inoltre, quelle dello 0,5% previste dal comma 4 della stessa clausola in relazione all'art. 4 D.P.R. 207/2010, a garanzia degli obblighi di tutela dei lavoratori (€ 10.204,38 + 1.561,85 = € 11.766,23).
Nulla ha del resto obiettato sul punto l'opponente Parte_2
.
[...]
3. ha altresì documentato, in replica Controparte_1 all'eccezione sollevata dall'opponente e nei termini per le preclusioni istruttorie, l'esigibilità del credito.
Lo svincolo delle ritenute in garanzia del 5% è - 6 -
contrattualmente subordinato alla certificazione di collaudo, che – come da comunicazione della stazione appaltante To CP_2
(doc. 10) – risulta essere stato emesso il 15 giugno 2022 dalla commissione collaudo e approvato dal CdA il 9 novembre 2022.
Quello delle ritenute in garanzia dello 0,5% è previsto debba avvenire in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo e “previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva” (e, più in generale, dimostrazione del regolare versamento, per ciascun lavoratore, di ritenute fiscali, retribuzioni e contributi: v. 6 comma 4 condizioni generali di contratto). E parte opposta ha provveduto, con le produzioni documentali allegate alle memorie 183 comma 6 n. 1 e 2 c.p.c., a fornire piena prova della propria regolarità fiscale, retributiva e contributiva.
4. che già ha agito nei confronti del Controparte_1
per il pagamento del saldo del prezzo delle opere Parte_2 nella causa n. 6352/2020 RG (definita in primo grado con la sentenza n. 2202/2020 di questo Tribunale che ha condannato il Parte_2 convenuto al pagamento dell'intero residuo debito di € 646.423,84 - v. doc. 1 opposta), anche per lo svincolo e pagamento delle ritenute a garanzia eseguite sui medesimi contratti di subappalto si è rivolta a
, deducendone la responsabilità in solido per le Parte_2 obbligazioni assunte da Italia 61 S.c.a.r.l. (che, si apprende dagli atti, è stata dichiarata fallita con sentenza n. 14/2019 del Tribunale di Ravenna) nell'esecuzione del contratto di appalto pubblico aggiudicato al Consorzio Cooperative Costruzioni CC e, per esso, a tre delle cooperative ad esso consorziate (CMC, SA e IN GTC).
La responsabilità del trova in tesi Parte_2 fondamento nel contratto sottoscritto il 4 aprile 2016 con il quale CC ha affittato al il ramo d'azienda descritto Parte_2 nella lettera (j) della scrittura privata, comprendente i beni e i rapporti giuridici concernenti i contratti di appalto aggiudicati al cedente e tale da determinare, secondo la valutazione di il Controparte_4 subentro dell'affittuario in tutti i rapporti di debito e credito derivanti dall'esecuzione dell'appalto facenti capo alla cooperativa CC e/o alle sue consorziate assegnatarie dei lavori (e al consorzio di scopo Italia 61, che le tre consorziate hanno appositamente costituito ex art. 93 D.P.R. n. 2017/2010 per l'unitaria esecuzione delle opere).
Per contro il sostiene che il contratto di Parte_2 affitto di ramo d'azienda e il proprio subentro nei rapporti giuridici inerenti i contratti di appalto aggiudicati al Consorzio CC riguarda esclusivamente i rapporti del cedente medesimo con il pubblico committente o la stazione appaltante e i crediti e debiti che ne discendono nei confronti del committente e delle cooperative proprie - 7 -
consorziate esecutrici delle opere (crediti verso i committenti per le opere eseguite e destinazione degli incassi alle assegnatarie nei modi previsti dal regolamento consortile), e non invece i diritti e le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate in nome proprio nei confronti di terzi subappaltatori o fornitori.
5. E' opportuno preliminarmente osservare che, diversamente da quanto sostiene l'opponente, le tre società consorziate alle quali CC ha affidato l'esecuzione dei lavori sono solidalmente responsabili delle obbligazioni derivanti dai contratti di subappalto o di fornitura sottoscritti dalla società consortile Italia 61, che esse hanno costituito espressamente richiamando l'art. 93 D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163/2006), a mente del quale “I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal
come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono Parte_2 costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori”, posto che è la stessa norma, al comma 2, a precisare che “La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice”.
La costituzione della società consortile di scopo ad opera delle società consorziate indicate dall'appaltatore come esecutrici dell'opera pubblica non costituisce dunque un contratto di subappalto (per il quale sarebbe necessaria l'autorizzazione) o una cessione di appalto (non ammessa) e non crea uno schermo societario avverso le pretese di fornitori e subappaltatori (o dell'appaltante) verso i soci, i quali continuano a rispondere con il proprio patrimonio anche delle obbligazione nascenti dai contratti conclusi dalla società costituita ex art. 93 cit. per l'unitaria esecuzione del contratto;
e, nei limiti previsti dalla disciplina in materia di appalti pubblici (sul punto ci si soffermerà in seguito), la responsabilità è solidale a carico di tutti i concorrenti alla gara d'appalto riuniti o consorziati.
6. Riconosciuto dunque che le società cooperative delegate per l'esecuzione dell'appalto sono responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti di subappaltatori e fornitori anche quando i relativi contratti siano stati conclusi dalla società consortile da esse costituita dopo l'affidamento e ai fini previsti dall'art. 93 cit., la domanda di pagamento in questa sede proposta dal subappaltatore a carico di si basa sul presupposto Controparte_1 Parte_2 ulteriore che quest'ultimo, subentrato per contratto di affitto di ramo d'azienda nella posizione contrattuale del consorzio CC aggiudicatario dell'appalto pubblico, abbia assunto, in virtù delle pattuizioni sottoscritte e/o della legge (il riferimento è all'art. 37 D.Lgs. 163/2006), una responsabilità solidale per le obbligazioni che - 8 -
le cooperative consorziate CC abbiano assunto in nome proprio verso subappaltatori e fornitori, direttamente o per il tramite del di scopo Italia 61. Parte_2
La tesi, recepita dalla sentenza n. 2202/2020 e in sommaria delibazione anche da questo giudice nella motivazione del rigetto di provvisoria esecutività dell'ingiunzione (negata allora per il diverso profilo della prova di esigibilità), appare infondata.
6.1 Occorre in primo luogo osservare che il Consorzio Cooperative Costruzioni (CC) di Bologna è, come si evince dallo statuto (doc. 3 opponente) e dalle stesse premesse [lettere da a) a f)] del contratto di affitto di ramo d'azienda concluso con il Parte_2
il 4 aprile 2016 (doc. 2), un consorzio tra società cooperative
[...] Co produzione e lavoro costituito ai sensi del D. Lgs. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, avente forma di società cooperativa per azioni e scopo mutualistico che persegue in particolare
“attraverso l'acquisizione da parte della Società di contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi pubblici o privati da assegnare ai soci” (art. 3 statuto).
Si tratta, in altri termini, di soggetto giuridicamente distinto e autonomo rispetto alle cooperative che lo costituiscono, ammesso a partecipare in nome proprio alle procedure di affidamento dei contratti pubblici [v. art. 34, comma 1 lett. b d.lgs. 163/2006: “Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: (…) b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (…)], e che, aggiudicatario dell'appalto per la realizzazione di un ramo della metropolitana di RI, ha, come da previsione statutaria, affidato l'esecuzione dell'opera a tre delle cooperative proprie socie.
Secondo la disciplina civilistica il non assume Parte_2 alcuna responsabilità per le obbligazioni autonomamente contratte dai singoli consorziati. La giurisprudenza in proposito già ha chiarito che
“il contratto di di cui all'art. 2602 c.c. non comporta Parte_2
l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il
e le imprese consorziate ma unicamente la costituzione di Parte_2 un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate” (v. Cass. Sez. - 9 -
1, 27 gennaio 2014, n. 1636)1.
E nessuna deroga al principio può ricavarsi dalla legislazione speciale in materia di appalti pubblici: la fattispecie, che qui viene in considerazione, del consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro - ossia dell'ente singolo che, ai sensi dell'art. 34 lett. b) d.lgs. 106/2006 (ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame) è ammesso a partecipare in nome proprio alla gara d'appalto pubblica e, in caso di aggiudicazione, a designare tra le consorziate l'impresa o le imprese affidatarie dell'esecuzione - non è assimilabile alle ipotesi di compartecipazione alla gara d'appalto con unica offerta da parte di più imprese (anche consortili), come ammesse dall'art. 34, comma 1, lett. d) e e) d. lgs. 106/2006, in relazione alle quali sole l'art. 37 (il cui titolo è appunto: raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) al comma 5 così statuisce: “L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”. 1 Giova riprendere le osservazioni svolte in motivazione da Cass. 1636/2014 citata: “Decisiva risulta poi la disciplina della responsabilità nei confronti dei terzi dettata dall'art. 2615 cod. civ. per i consorzi con attività esterna, la quale prende in considerazione soltanto le obbligazioni assunte dagli organi del , distinguendo Parte_2 tra quelle contratte in nome di quest'ultimo, per le quali il primo comma prevede la responsabilità esclusiva del fondo consortile, e quelle assunte per conto dei singoli consorziati, per le quali il secondo comma prevede la responsabilità di questi ultimi, in solido con il fondo consortile. Tale solidarietà, che dà luogo ad una duplice legittimazione passiva nei confronti del terzo, trova fondamento non già nel carattere unitario dell'attività svolta dai consorziati, ma nel mandato dagli stessi conferito per l'attuazione degli scopi del , cui fa riferimento l'art. 2609, secondo comma, caratterizzandosi Parte_2 esclusivamente per il fatto che, in deroga al principio generale di cui all'art. 1705 cod. civ., essa non presuppone la spendita del nome della singola impresa, ma soltanto che l'obbligazione sia stata assunta nell'interesse della stessa (cfr. Cass., Sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass., Sez. I, 16 marzo 2001, n. 3829; 27 settembre 1997, n. 9509). La responsabilità solidale del non è pertanto configurabile in riferimento alle Parte_2 obbligazioni contratte dalle singole imprese, le quali, nei rapporti con i terzi, non sono legittimate ad impegnare il , essendo quest'ultimo dotato di propri organi e Parte_2 dovendo escludersi che la mera costituzione dell'organizzazione comune comporti, in assenza di specifiche disposizioni, il conferimento ai consorziati di un mandato ad agire per conto della stessa;
né tale mandato è ricollegabile all'assegnazione dei lavori, la quale, comportando l'individuazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione delle opere, nell'ambito della funzione di coordinamento affidata al , determina una Parte_2 responsabilità solidale di quest'ultimo nei confronti dei terzi con cui esso abbia con trattato, ma non anche nei confronti di quelli che abbiano contrattato con l'impresa consorziata. Non è un caso, pertanto, che nell'art. 2615 manchi qualsiasi riferimento alle obbligazioni assunte dai singoli consorziati, dovendo ritenersi che, in coerenza con l'indicata struttura del rapporto intercorrente con questi ultimi, il legislatore abbia in tal modo inteso confermare l'assoluta estraneità del alle stesse, conformemente al Parte_2 principio generale di cui all'art. 1372, secondo comma, cod. civ.”. - 10 -
Al riguardo si è di recente nuovamente espressa la Corte di Cassazione (sez. 1, ord. 25 dicembre 2024, n. 34430), la quale - ribadendo l'interpretazione sul punto delle precedenti pronunce (Cass. Sez. 1, 13 giugno 2008 n. 16011; Cass. Sez. 1, 2 aprile 2010 n. 8124; Cass. Sez. 1, 27 gennaio 2014, n. 1636) ed esplicitando come le regole e gli effetti restino sul punto immutati pur nel succedersi delle diverse normative in materia di appalto pubblico (artt. 10 e 13 legge n. 109/1994; artt. 34 e 37 d.lgs. 163/2006; art. 48 d.lgs. n. 50/2016; art. 68 d.lgs. n. 36/2023) – ha affermato che “In tema di appalti pubblici, dal principio per cui il contratto di di cui all'art. Parte_2
2602 c.c. non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, ma unicamente la costituzione di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, deriva che la responsabilità solidale, di cui all'art. 13, legge n. 109 del 1994, sussiste solo ove i coobbligati abbiano compartecipato alla gara pubblica, formulando all'interno di essa una specifica offerta”.
La pronuncia si sofferma in motivazione sulla tesi, che respinge, sostenuta in quella sede dall'appaltatrice analoga a quella qui proposta da secondo cui l'art. 13, comma 2°, Controparte_1 legge n. 109/1994, laddove fa discendere la responsabilità solidale nei confronti di fornitori e subappaltatori da “l'offerta … dei consorziati”, dovrebbe intendersi riferito anche all'offerta che – come nel caso in esame – sia presentata da singolo consorzio di cooperative di produzione e lavoro in nome proprio e nell'interesse delle cooperative consorziate poi designate per l'esecuzione.
Appaiono del tutto condivisibili le considerazioni sul punto svolte, in senso contrario alla tesi del creditore, da Cass. n. 34430/2024, come di seguito riportate.
“[…] come è stato precisato da questa Corte (Cass., sez. 1, 13 giugno 2008 n° 16011 e Cass., sez. 1, 2 aprile 2010, n° 8124), in relazione al dettato normativo ante d.lgs. n° 163/2006, la responsabilità solidale ex art. 13, secondo comma, della legge n° 109/1994 presuppone “una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in associazione temporanea”.
Per contro, tale solidarietà non sorge ove alla gara partecipi un Consorzio non in Ati, ma in proprio […].
Tale indirizzo è solo in apparenza smentito dal testo della legge: potrebbe, infatti, opinarsi che l'art. 13, secondo comma, della legge Merloni, laddove stabilisce che “l'offerta … dei consorziati … determina la loro responsabilità solidale” nei confronti dei “sub”, si applichi anche al caso di specie, nel quale” il consorzio appaltatore
“ha partecipato uti singulus alla gara d'appalto” […].
Nondimeno, è pure evidente dallo stesso testo di legge che - 11 -
l'elemento che fa sorgere la solidarietà è “l'offerta dei concorrenti”, ossia dei soggetti che, avendo un interesse ad assumere la commessa,
“concorrono” alla gara pubblica onde ottenere l'assegnazione dei lavori, con conseguente esclusione della coobbligazione nel caso in cui questo concorso nell'offerta manchi.
Tale interpretazione del testo normativo sembra trovare conferma anche nella ratio della legge.
Dal combinato disposto di tali disposizioni, infatti, non può trarsi la conclusione che la responsabilità sorga anche nel caso in cui a formulare l'offerta nella gara sia un consorzio – per così dire – solitario (costituito ex art. 2602 o 2615-ter cod. civ.), ossia un soggetto unico, anche se composto da più imprese associate “per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi” (art. 2602 cod. civ.) della loro attività economica.
È, infatti, evidente che i “consorziati di cui al comma 1” (art. 13, secondo comma, della legge n° 109/1994) non possono essere identificati con soggetti giuridici non costituiti allo specifico fine della presentazione della domanda di partecipazione alla gara pubblica, dunque con soggetti non “concorrenti”, a meno di estendere – del tutto inammissibilmente – la responsabilità solidale prevista dal citato art. 13, secondo comma, a raggiera, ossia nei confronti delle altre imprese, socie ben vero del “ ” Parte_2 preesistente alla gara, ma che non avevano alcun interesse all'appalto e che potrebbero essere rimaste anche del tutto all'oscuro della formulazione dell'offerta fatta singulatim da parte del Parte_2 stesso.
Tale conclusione non sembra compatibile con lo scopo delle norme, che è di rendere solidalmente responsabili, davanti alla Stazione appaltante ed ai subappaltatori o fornitori, solo quei soggetti che, avendo un comune interesse all'appalto, hanno formulato l'offerta congiuntamente e sono unitariamente chiamati all'esecuzione delle opere, in quanto, come detto, “concorrenti”.
Tale regime della solidarietà – che, si ribadisce, non appare invocabile al di fuori di una fattispecie di compartecipazione all'offerta – appare confermato anche dall'ulteriore previsione, contenuta nello stesso art. 13, secondo comma (secondo periodo), della legge n° 109/1994, secondo il quale “[p]er gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo”: disposizione che, ancora una volta, presuppone un'offerta congiunta dei “concorrenti” ed una gestione collettiva dei lavori assegnati.
Come già osservato, la disciplina ex artt. 10 e 13 della legge n. 194/1994 come sopra interpretata da Cass. 34430/2024, è ripetuta sostanzialmente identica nelle normative in materia di appalti - 12 -
susseguitesi negli anni successivi2, e l'interpretazione si pone in linea di continuità con le precedenti pronunce di legittimità sul tema3; è non
è, invero, contraddetta dalle pronunce di merito prodotte dalla società opposta (doc. da 13 a 15) a sostegno dell'opposta interpretazione, che riguardano tutte casi di appalti aggiudicati a raggruppamenti temporanei, nei quali il principio della diretta e solidale responsabilità ex art. 37 d.lgs. 163/2006 e 93 D.P.R. 207/2010 trova 2 Sul punto si rinvia alla stessa Cass. n. 34430/2024: “Del tutto analoghe all'art. 13, secondo comma, secondo periodo, sono, poi, le norme successive, che, infatti, prevedono la coobbligazione nei confronti della PA, dei subappaltatori e dei fornitori, precisando che “[p]er gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario” (art. 37, quinto comma, del d.lgs. n° 163/2006). Disposizioni di tenore del tutto analogo sono contenute anche nelle successive norme in materia di appalti pubblici (art. 48, quinto comma, d.lgs. n° 50/2016 e art. 68, nono comma, del d.lgs. n° 36/2023)”. 3 Cass. 1, 27 gennaio 2014 n. 1636: “(…) il consorzio di cooperative ammesso ai pubblici appalti, soggetto alla disciplina speciale dettata dall'art. 27 bis del d.lgs.C.p.S.
14 febbraio 1947, n. 1577, non è solidalmente responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte da un'impresa consorziata nell'esecuzione di un contratto di appalto
a quest'ultima assegnato dal , trovando applicazione il generale principio di cui Parte_2 all'art. 1372, secondo comma, cod. civ., e ciò, a maggior ragione, nel caso in cui il
sia costituito in forma di società cooperativa a r.l., attesa l'intensa autonomia di Parte_2 cui sono dotate le società di capitali, la quale esclude che le vicende dei rapporti facenti capo ai singoli soci possano ripercuotersi sulla società”.
Cass. sez. 1, 2 aprile 2010, n. 8124 “In tema di appalti pubblici, qualora un consorzio di cooperative di produzione e lavoro (costituito ai sensi del r.d. 25 giugno 1909, n. 422), aggiudicatario di un appalto, abbia assegnato ad una cooperativa consorziata l'esecuzione dei lavori appaltati e quest'ultima ne abbia subappaltato una parte ad altra impresa estranea al , in caso di inadempimento dell'impresa Parte_2 consorziata subappaltante nei confronti dell'impresa fornitrice, il non ne è Parte_2 responsabile in solido con l'impresa assegnataria consorziata, atteso che - in assenza di disposizioni di legge speciali contrarie e non potendo trovare applicazione l'art. 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, rilevante "ratione temporis", che si riferisce alla partecipazione alle procedure di affidamento di imprese e consorzi in "associazione temporanea" - valgono la regola generale di cui all'art. 1372, secondo comma, cod. civ., a norma del quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e quella di cui all'art. 1292 cod. civ., per il quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione della legge o del titolo.
Gli stessi principi aveva affermato, in quel caso positivamente ravvisando la responsabilità solidale proprio sul presupposto della partecipazione alla gara di una pluralità di cooperative di produzione e lavoro consorziate per l'offerta, Cass. Sez. 1, 13 giugno 2008 n. 16011: “In materia di appalti pubblici, nel caso di partecipazione all'affidamento da parte di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma del r.d. 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, è configurabile una responsabilità del per le obbligazioni assunte dalle Parte_2 cooperative consorziate verso i terzi, poichè l'art. 13 del r.d. n. 109 del 1994, dopo aver disciplinato la partecipazione alle procedure di affidamento "delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. d) ed e)", espressamente prevede, al comma successivo, che l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determini "la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori", precisando che, per i lavori scorporabili", la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo". - 13 -
indiscutibilmente applicazione.
Gli unici soggetti debitori per i contratti autonomamente conclusi con fornitori e subappaltatori sono dunque, nel caso di appalto pubblico aggiudicato a singolo consorzio di produzione e lavoro, le cooperative consorziate affidatarie delle opere che tali contratti hanno sottoscritto (direttamente o tramite il consorzio di scopo costituito dopo l'aggiudicazione ai fini previsti dall'art. 93 D.P.R. 207/2010).
6.2 Escluso dunque che sul consorzio appaltatore CC gravasse, per previsione normativa, una responsabilità solidale per le obbligazioni direttamente assunte in proprio nome dalle cooperative consorziate nei confronti di fornitori e subappaltatori, va da sé che la stessa disciplina delimita anche la responsabilità che ex lege grava sul subentrato nella posizione contrattuale del dante Parte_2 causa CC in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto dalle due parti il 4 aprile 2016.
Il contratto di affitto del ramo d'azienda CC, del quale non sono parti né Italia 61 S.c.a.r.l. né le cooperative consorziate CC, non può trasferire rapporti giuridici diversi ed ulteriori rispetto a quelli facenti capo al dante causa e inerenti il ramo d'azienda trasferito, e tra questi non sono come detto inclusi i rapporti con i fornitori e subappaltatori conclusi in proprio nome dai consorziati assegnatari dei lavori.
E il contenuto del contratto d'affitto conferma del resto che la pretesa assunzione in capo all'affittuario di responsabilità diretta e solidale per le obbligazioni dei consorziati CC non figura tra le pattuizioni sottoscritte dai contraenti, se non per i debiti che direttamente discendano dal rapporto con la stazione appaltante che il appaltatore gestisce quale mandatario (e, logicamente, da Parte_2 qualsiasi rapporto contrattuale direttamente instaurato dal , Parte_2 anche con fornitori di beni e servizi, per l'esecuzione della propria attività strumentale, se pertinente al ramo d'azienda trasferito).
E' utile, per chiarire i confini dell'attività del e Parte_2 della responsabilità contrattuale che esso assume nei confronti dei consorziati affidatari delle opere e la stazione appaltante, riportare (con evidenziazioni a cura dello scrivente) un estratto delle premesse del contratto di affitto, nella parte in cui [punti da d) a f)] precisa le attività svolte dal nell'interesse delle cooperative Parte_2 consorziate e i diritti e gli obblighi che ne discendono :
“d) … il CC, nello svolgimento della sua attività istituzionale, e quindi nel perseguimento dello scopo mutualistico che ne contraddistingue l'operato, acquisisce nell'interesse e per conto delle cooperative socie commesse presso soggetti pubblici e privati per poi assegnare a queste ultime l'incarico di esecuzione dei relativi lavori e/o servizi;
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e) nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali CC, quale soggetto titolare dei contratti (stipulati con i predetti soggetti pubblici e privati), matura, per conto delle cooperative consorziate, crediti nei confronti dei committenti e debiti nei confronti delle cooperative assegnatarie in quanto esecutrici delle opere e/o dei servizi e destinatarie, ai sensi della disciplina regolamentare adottata da CC, degli atti e/o fatti che il Committente compie nell'esercizio dei propri diritti e/o dei propri poteri;
(f) l'iter che caratterizza il rapporto tra CC e le proprie cooperative socie può essere così sintetizzato:
- CC, una volta condivisa con la/le cooperative socie interessate la partecipazione ad una procedura di affidamento di un contratto pubblico ed ottenuta dalle stesse l'accettazione dell'assegnazione (per l'ipotesi di aggiudicazione) dell'incarico di esecuzione dei lavori e/o dei servizi aggiudicati, predispone e presenta l'offerta per conto e nell'interesse della/e cooperativa/e socia/e medesima/e;
- ogni qualvolta interviene l'aggiudicazione a CC, l'assegnazione alla/e cooperativa/e socia/e diviene efficace, di talché, CC sottoscrive tutti gli atti necessari a dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di offerta (ad esempio la costituzione dell'Associazione Temporanea di Imprese, la costituzione di una società di progetto ove prevista, il contratto di lavoro o di servizi, il contratto EPC ecc..) e la/le cooperativa/e socia/e in virtù dell'assegnazione – nei confronti di CC - assumono ogni diritto ed obbligo derivante dal contratto aggiudicato a CC;
- la particolare configurazione e lo svolgimento del rapporto tra CC e le proprie assegnatarie appena descritto, in uno con il particolare oggetto sociale e lo scopo mutualistico perseguito dallo stesso CC, consentono di ritenere che la titolarità dei crediti e dei debiti scaturenti dall'esecuzione dei contratti assegnati sia in capo alle cooperative che ne sono assegnatarie, in analogia a quanto avviene nell'ambito del rapporto di mandato senza rappresentanza”.
Nelle stesse premesse della scrittura privata 4 aprile 2016, al punto (j), viene esposta prima definizione del ramo d'azienda oggetto del contratto di affitto: “C.C.C. ha individuato un soggetto avente le caratteristiche e le potenzialità per rilevare (…) un proprio ramo d'azienda (…)” che si compone, separandoli dai rami
“immobilizzazioni” e “approvvigionamenti”, accorpando nel “ramo affitto” tutti i beni strumentali, materiali e immateriali, e tutti i rapporti contrattuali funzionali all'attività operativa (contratti di somministrazione servizi, di licenza, di assicurazione, di leasing, di locazione, di telefonia, di lavoro con il personale dipendente) e pure quelli direttamente concernenti l'attività operativa, ossia i contratti di - 15 -
appalto e quelli relativi all'esecuzione degli appalti, e a quest'ultimo riguardo in particolare: “(vi) i contratti, per la quota acquisita dal CC, aventi ad oggetto la progettazione e/o l'appalto di lavori, a fornitura di servizi, i contratti di avvalimento, i contratti di subappalto, di associazione temporanea di impresa, di assicurazione, di garanzia e comunque stipulati relativamente all'affidamento e all'esecuzione dei contratti aggiudicati, nonché, in relazione a ciascun lavoro e/o servizio, i rapporti giuridici instaurati con le cooperative socie assegnatarie dell'esecuzione dei contratti (…) e i crediti e debiti, anche contenziosi di cui sono titolari le cooperative consorziate, come risultanti dalla contabilizzazione dei lavori”.
Che questi ultimi siano i crediti e debiti relativi ai rapporti dei consorziati affidatari con la stazione appaltante in relazione ai corrispettivi maturati e agli eventuali obblighi restitutori nascenti dalla contabilizzazione o contestazione dei lavori lo si desume, oltre che dai compiti propri mutualistici e non direttamente esecutivi del e dall'autonomia giuridica dei consorziati, dal successivo Parte_2 articolato del contratto, laddove, alla clausola 2, si riprende la definizione dell'oggetto dell'affitto di ramo d'azienda per rinvio alla lettera (j) della premessa e, al punto e), si rinnova il riferimento ai
“debiti contenziosi, di cui sono titolari le cooperative consorziate, derivanti dalla contabilizzazione dei lavori e/o dei servizi aggiudicati”, con specificazioni che ulteriormente confermano il ruolo di CC (e della subentrata ) nella gestione in mandato Pt_2 dei reciproci rapporti di credito e debito tra stazione appaltante e consorziati esecutori, in relazione alla progressione dei lavori, alla loro contabilizzazione, alle liquidazioni di anticipi e a consuntivo e alle relative contestazioni: “(e) con il presente atto l'affittuario subentra nei rapporti giuridici di cui ai lavori e/o servizi acquisiti meglio elencati in allegato "F – LAVORI E SERVIZI" e "H – PARTECIPAZIONI", e pertanto nei relativi contratti di appalto e/o affidamento così come nei relativi crediti ad essi afferenti, di cui sono titolari le cooperative consorziate assegnatarie; pertanto è compreso nel Ramo Affitto l'onere della gestione dei crediti per fatture emesse e da emettere, crediti contenziosi e/o per riserve iscritte nella contabilità lavori per lavori già eseguiti, verso le stazioni appaltanti, i crediti soggetti a rimborso per iva split - e pertanto i correlati debiti verso le cooperative assegnatarie, anche ove queste ultime avessero ceduti i corrispondenti crediti a terzi, nonché i debiti per anticipi ricevuti dal committente e i corrispondenti crediti derivanti dal loro trasferimento e girati alla cooperativa e i debiti contenziosi – di cui sono titolari le cooperative consorziate, derivanti dalla contabilizzazione dei lavori e/o dei servizi aggiudicati; per ciascun contratto, per i crediti da fatture emesse, iva split soggetta a rimborso, per i debiti per anticipi ricevuti dal committente e girati alla cooperativa ed i debiti correlati contabilmente, nonché i crediti e debiti contenziosi, si fa riferimento - 16 -
a quanto indicato nell'allegato "F2 - CREDITI E DEBITI LAVORI E SERVIZI DI CUI ALL'ART. 2 LETT. E” e nell'allegato “G1 – CREDITI E DEBITI CONCESSIONI DI CUI ALL'ART. 2 LETT. E” per quanto riguarda le riserve per lavori già eseguiti si fa riferimento a quelli risultanti dalla Contabilità Lavori;
in relazione a tali crediti e debiti, vi è consenso delle cooperative assegnatarie che ne sono titolari affinché l'onere di gestirli sia in capo a e spetterà Pt_2 dunque a quest'ultima, cui comunque CC presterà ogni opportuna collaborazione, l'ulteriore onere di provvedere alle necessarie notificazioni e/o formalizzazioni di subentro, ove necessarie ai sensi di legge, nei confronti dei Committenti e/o delle Stazioni Appaltanti e/o dell'Agenzia delle Entrate, con modalità e contenuti che ne prevedano espressamente effetti pienamente liberatori nei confronti di CC in relazione ai pagamenti che, ad avvenuto subentro, dovranno essere effettuati dalle stazioni appaltanti e/o committenti direttamente ad . I crediti da fatture emesse, per iva split Pt_2 soggetta a rimborso, ed i debiti correlati contabilmente nonché i crediti e debiti contenziosi individuati nell'allegato "F2 - CREDITI E DEBITI LAVORI E SERVIZI DI CUI ALL'ART. 2 LETT. E” e nell'allegato "G1 - CREDITI E DEBITI CONCESSIONI DI CUI ALL'ART. 2 LETT. E” risultano dalla contabilizzazione dei lavori, come da conforme report della società di revisione Deloitte, revisore legale incaricato del controllo contabile dell'affittante, alla data del 29 febbraio 2016; entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Efficacia le parti congiuntamente aggiorneranno l'elenco secondo le risultanze della contabilità a tale data […]”.
6.3 Si ritiene dunque che il sia subentrato Parte_2 al Consorzio CC nella sua stessa complessiva posizione contrattuale e nel suo ruolo mutualistico, e che né il contratto di affitto né la disciplina in materia di appalto pongano a suo carico la responsabilità diretta e solidale per obbligazioni autonomamente assunte dalle imprese consorziate affidatarie delle opere.
Il pagamento di € 132.064,74, eseguito dal Parte_2 il 3 dicembre 2018 a parziale estinzione del debito di Italia 61 nei confronti di non costituisce riconoscimento della Controparte_1 propria diretta responsabilità per l'obbligazione medesima né assunzione di impegno per futuri crediti del subappaltatore: è certo che debitore di Italia S.c.a.r.l. per maggiore Controparte_7 importo già liquidato dalla stazione appaltante in relazione agli stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento approvati, ha eseguito pagamenti di fatture scadute emesse da alcuni fornitori di Italia S.c.a.r.l. per i lavori eseguiti nel cantiere dell'opera pubblica, e ciò ha fatto su richiesta della propria creditrice Italia 61 e con imputazione dei relativi pagamenti a parziale estinzione del proprio debito nei confronti della stessa Italia 61 (v. doc. 8 e 9 opponente); la circostanza che nella disposizione di bonifico Parte_2 - 17 -
indichi in causale la qualità di cessionaria anziché di delegata per il pagamento (doc. 6 opposto) non muta la natura dell'operazione resa palese dalla corrispondenza tra le due società e, comunque, non può costituire prova autonoma e sufficiente della estensione degli effetti del contratto di affitto di ramo d'azienda CC ai rapporti autonomamente instaurati dalle cooperative consorziate CC affidatarie o dalla stessa Italia 61 da queste successivamente costituita, che per tutti i motivi in precedenza esposti non è dato riconoscere.
7. L'opposizione va pertanto accolta e il decreto ingiuntivo revocato;
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per cause di valore fino da € 52.001,00 a € 260.000,00 e avendo riguardo agli importi medi per fasi studio, introduttiva e decisoria (esclusa istruttoria, esaurita con le produzioni documentali e senza deposito di memorie da parte opponente) in € 8.433,00 per compenso (€ 2.552 + 1.628 + 4.253) e € 1.264,95 per spese generali, oltre a IVA e CPA.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 206/2023
2) condanna l'opposta al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese di lite, che liquida Controparte_8 in € 8.433,00 per compenso e € 1.264,95 per spese generali, oltre a CPA e IVA.
Così deciso in Brescia, il giorno 7 marzo 2025
il giudice
Luciano Ambrosoli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.