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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/10/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
composta dai magistrati
Dr. TT OR Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 96 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentati e difesi dall'avv. NICOLA Parte_1 Parte_2
SOTGIU,
appellanti
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
MIRCO DI BONAVENTURA
appellata ed appellante incidentale
e
, rappresentato e difeso, dall'avv. TOMMASO NAVARRA Controparte_2
appellato
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. GIANCARLO LOMBARDI
e
CAPUTO VITTORIO, rappresentato in primo grado dall'avv. MICHELE ALESSANDRO
ALONZI,
appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo n. 1422 del 2024 pubblicata il 23/12/2024 in materia di compravendita immobiliare
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1422 pubblicata il 23/12/2024 il Tribunale Ordinario di Teramo rigettava le domande proposte dai coniugi e di Parte_1 Parte_2
annullamento per dolo o di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato il 28 gennaio 2013, con il quale avevano acquistato un appartamento sito in Teramo, con annesso un box auto e un locale deposito, dall'impresa Controparte_1
, rivelatosi di classe energetica inferiore a quella promessa;
il Tribunale rigettava
[...]
conseguentemente la domanda degli attori di restituzione del corrispettivo di euro 99.000,00 versato al venditore;
rigettava inoltre la domanda risarcitoria proposta dagli attori;
riteneva assorbite le domande di manleva proposte dal sig. nei confronti del progettista degli CP_1
impianti, geom. e del certificatore, ing. VI PU, chiamati in causa dal Controparte_2
venditore, nonché la domanda di manleva proposta dal geom. verso la sua compagnia CP_2
assicurativa, chiamata in causa dall'assicurato; condannava gli attori Controparte_4
a rifondere le spese di lire al sig. e quest'ultimo a rifondere le spese processuali al CP_1
geom. ed alla compagnia assicurativa, ritenendo comunque infondata la domanda di CP_2
garanzia proposta dal convenuto nei confronti del progettista degli impianti;
compensava infine le spese fra l'ing. PU e le altre parti del giudizio. 2. Avverso tale sentenza proponevano appello i sig.ri e riproponendo Parte_1 Pt_3
le domande rigettate in primo grado.
2.1. Con comparsa depositata il 17/4/2025 si costituiva in giudizio il sig.
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello proposto dai sig.ri e proponendo CP_1 Parte_1 Pt_3
appello incidentale avverso il capo della sentenza avente ad oggetto la sua condanna a rifondere le spese processuali al geom. e ad CP_2 Controparte_5
Si costituivano in giudizio anche il geom. chiedendo il rigetto
[...] Controparte_2
dell'appello e riproponendo, in subordine, la domanda di garanzia nei confronti della sua compagnia assicurativa, nonché , subentrata in corso di causa Controparte_3
a chiedendo il rigetto degli appelli e, in subordine, la sua condanna Controparte_4
a tenere indenne l'assicurato nei limiti di polizza.
2.3. L'ing. VI PU non si costituiva in giudizio.
2.4. Con ordinanza in data 22/5/2025 veniva ordinata la notificazione dell'appello incidentale all'ing. PU e la causa veniva rinviata per la prima comparizione delle parti all'udienza del 21/10/2025, da svolgersi con modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2.5. Nelle memorie depositate ai sensi della norma citata i sig.ri , Parte_1 Pt_3
e riferivano che la controversia era stata definita transattivamente con CP_1 CP_2
rinuncia all'appello principale ed all'appello incidentale, presa d'atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e richiesta di compensazione delle spese di lite del presente grado di gravame, e chiedevano che venisse dichiarata l'estinzione del presente giudizio o la cessazione della materia del contendere.
2.6. Con ordinanza in data 23/10/2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione senza assegnazione di termini alle parti.
3. I sig.ri e anno prodotto l'accordo transattivo in data 13/10/2025, Parte_1 Pt_2
sottoscritto da loro, dal sig. , dal geom. da e dai CP_1 CP_2 Controparte_3
rispettivi legali, contenente la rinuncia all'appello principale ed a quello incidentale, la reciproca accettazione e l'accordo per la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
3.1. Deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al presente grado di appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Non incide sulla validità dell'accordo la mancata adesione da parte dell'ing. PU, rimasto contumace nel presente grado di giudizio, il quale non ha interesse alla modifica della sentenza di primo grado da lui non impugnata.
3.2. Secondo la concorde richiesta delle parti costituite va disposta la compensazione integrale delle spese del presente grado.
4. La declaratoria di cessazione della materia del contendere esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (vedi Cass. n. 20697 del 2021).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al presente giudizio di appello;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23/10/2025
La Presidente est.
dr. TT OR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
composta dai magistrati
Dr. TT OR Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 96 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentati e difesi dall'avv. NICOLA Parte_1 Parte_2
SOTGIU,
appellanti
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
MIRCO DI BONAVENTURA
appellata ed appellante incidentale
e
, rappresentato e difeso, dall'avv. TOMMASO NAVARRA Controparte_2
appellato
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. GIANCARLO LOMBARDI
e
CAPUTO VITTORIO, rappresentato in primo grado dall'avv. MICHELE ALESSANDRO
ALONZI,
appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo n. 1422 del 2024 pubblicata il 23/12/2024 in materia di compravendita immobiliare
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1422 pubblicata il 23/12/2024 il Tribunale Ordinario di Teramo rigettava le domande proposte dai coniugi e di Parte_1 Parte_2
annullamento per dolo o di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato il 28 gennaio 2013, con il quale avevano acquistato un appartamento sito in Teramo, con annesso un box auto e un locale deposito, dall'impresa Controparte_1
, rivelatosi di classe energetica inferiore a quella promessa;
il Tribunale rigettava
[...]
conseguentemente la domanda degli attori di restituzione del corrispettivo di euro 99.000,00 versato al venditore;
rigettava inoltre la domanda risarcitoria proposta dagli attori;
riteneva assorbite le domande di manleva proposte dal sig. nei confronti del progettista degli CP_1
impianti, geom. e del certificatore, ing. VI PU, chiamati in causa dal Controparte_2
venditore, nonché la domanda di manleva proposta dal geom. verso la sua compagnia CP_2
assicurativa, chiamata in causa dall'assicurato; condannava gli attori Controparte_4
a rifondere le spese di lire al sig. e quest'ultimo a rifondere le spese processuali al CP_1
geom. ed alla compagnia assicurativa, ritenendo comunque infondata la domanda di CP_2
garanzia proposta dal convenuto nei confronti del progettista degli impianti;
compensava infine le spese fra l'ing. PU e le altre parti del giudizio. 2. Avverso tale sentenza proponevano appello i sig.ri e riproponendo Parte_1 Pt_3
le domande rigettate in primo grado.
2.1. Con comparsa depositata il 17/4/2025 si costituiva in giudizio il sig.
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello proposto dai sig.ri e proponendo CP_1 Parte_1 Pt_3
appello incidentale avverso il capo della sentenza avente ad oggetto la sua condanna a rifondere le spese processuali al geom. e ad CP_2 Controparte_5
Si costituivano in giudizio anche il geom. chiedendo il rigetto
[...] Controparte_2
dell'appello e riproponendo, in subordine, la domanda di garanzia nei confronti della sua compagnia assicurativa, nonché , subentrata in corso di causa Controparte_3
a chiedendo il rigetto degli appelli e, in subordine, la sua condanna Controparte_4
a tenere indenne l'assicurato nei limiti di polizza.
2.3. L'ing. VI PU non si costituiva in giudizio.
2.4. Con ordinanza in data 22/5/2025 veniva ordinata la notificazione dell'appello incidentale all'ing. PU e la causa veniva rinviata per la prima comparizione delle parti all'udienza del 21/10/2025, da svolgersi con modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2.5. Nelle memorie depositate ai sensi della norma citata i sig.ri , Parte_1 Pt_3
e riferivano che la controversia era stata definita transattivamente con CP_1 CP_2
rinuncia all'appello principale ed all'appello incidentale, presa d'atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e richiesta di compensazione delle spese di lite del presente grado di gravame, e chiedevano che venisse dichiarata l'estinzione del presente giudizio o la cessazione della materia del contendere.
2.6. Con ordinanza in data 23/10/2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione senza assegnazione di termini alle parti.
3. I sig.ri e anno prodotto l'accordo transattivo in data 13/10/2025, Parte_1 Pt_2
sottoscritto da loro, dal sig. , dal geom. da e dai CP_1 CP_2 Controparte_3
rispettivi legali, contenente la rinuncia all'appello principale ed a quello incidentale, la reciproca accettazione e l'accordo per la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
3.1. Deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al presente grado di appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Non incide sulla validità dell'accordo la mancata adesione da parte dell'ing. PU, rimasto contumace nel presente grado di giudizio, il quale non ha interesse alla modifica della sentenza di primo grado da lui non impugnata.
3.2. Secondo la concorde richiesta delle parti costituite va disposta la compensazione integrale delle spese del presente grado.
4. La declaratoria di cessazione della materia del contendere esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (vedi Cass. n. 20697 del 2021).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al presente giudizio di appello;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23/10/2025
La Presidente est.
dr. TT OR