TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/05/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 29.05.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5781/2023
TRA
nato a [...] il [...], rappr.to e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Daniela di Nuzzo, presso cui elett. dom. in Maddaloni alla
Via Colle Puoti n. 49
OPPONENTE
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Itala De Benedictis, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena località San Benedetto
OPPOSTO
OGGETTO: accertamento dello stato invalidante ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in qualità di figlio inabile
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2023, la parte ricorrente in epigrafe, conveniva in giudizio l' , esponendo di aver presentato in data 23.02.2023 domanda diretta CP_1 ad ottenere il riconoscimento della pensione ai superstiti quale figlio inabile della sig.ra deceduta a Cervino in data 25.01.2023, titolare in vita PE CP_ della pensione di vecchiaia cat. VO n. 10556538. Lamentava che la sede competente, con comunicazione del 04.04.2023, rigettava la domanda adducendo la
1 mancanza del riconoscimento dello status di soggetto inabile all'epoca del decesso del familiare. Affermava di aver presentato ricorso avverso il provvedimento di diniego al competente Comitato Provinciale, rigettato con comunicazione del
12.06.2023. Chiedeva, pertanto, l'accertamento del proprio diritto alla fruizione del beneficio in parola e la condanna dell' alla corresponsione di quanto CP_1 dovutogli, anche a titolo di ratei arretrati e relativi interessi, con decorrenza dalla morte del de cuius. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' negando l'esistenza dei requisiti necessari ad ottenere CP_1 la prestazione invocata in capo al ricorrente. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e disposta altresì CTU medico legale, veniva decisa all'odierna udienza come da sentenza in atti.
*************
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito indicate.
È noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L.
903/65, e della L. 335/95 la pensione ai superstiti in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, o anche dell'assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi, al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
-vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
-orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa.
Quanto, poi, al requisito del carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
Occorre altresì che:
2 -il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art. 2 L. 222/84,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222/84, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile.
Venendo al caso in esame, osserva la giudicante che sussiste il requisito sanitario dell'inabilità atteso che la consulenza conferma che il ricorrente, al momento del decesso del familiare pensionato, si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il CTU ha infatti accertato che “È per tali motivazioni che, considerate le patologie riscontrate e l'incidenza delle stesse sia sulla capacità lavorativa generica sia su quella in occupazioni confacenti alle sue attitudini, il ricorrente può considerarsi affetto da un'invalidità che ne riduce, in modo permanente, la capacità di lavoro, rendendolo totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi della
Legge n° 222 del 12 giugno 1984. Ai fini della decorrenza dei benefici di legge che derivano dal suddetto stato invalidante, tenuto conto della documentazione in atti, considerato che le patologie riscontrate erano già documentate all'epoca dell'istanza prodotta, considerata l'incidenza delle stesse sia sulla capacità lavorativa generica sia su quella in occupazioni confacenti alle sue attitudini
(praticamente nulle, essendo persona inoccupata da sempre), considerata, altresì,
l'età del paziente (52 anni) all'epoca della morte del dante causa, riteniamo possa e debba intendersi, che il quadro morboso riscontrato, determinante una riduzione permanente della capacità di lavoro del periziando, tale da renderlo totalmente inabile, era già presente all'epoca della morte del dante causa, sig.ra PE
, deceduta il 25/01/2023”.
[...]
Tali conclusioni sono pienamente condivise dalla giudicante in quanto fondate su argomentazioni scientifiche ed esenti da errori o vizi logici.
3 Quanto al requisito della “vivenza a carico”, incontestato il rapporto di filiazione, va rilevato che il ricorrente ha fornito la prova documentale (certificato integrale stato di famiglia) che al momento del decesso della madre egli viveva con lei;
inoltre, il ricorrente ha allegato di aver percepito per l'anno 2023 un reddito inferiore ai limiti di legge.
Tali elementi di giudizio acquisiti al processo consentono di ritenere accertata una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore.
Ciò posto, tali circostanze, unitariamente considerate, inducono ad affermare l'esistenza del requisito della vivenza a carico.
Come è noto, è considerato a carico del lavoratore deceduto il superstite che si trovi in una situazione di bisogno tale da non poter vantare una condizione di autosufficienza economica, rapportata alle sue esigenze medie di carattere alimentare ed alle sue fonti di reddito ovvero il cui mantenimento da parte del deceduto era costante e rilevante.
In mancanza di una normativa specifica, occorre tenere in debito conto la situazione del nucleo familiare del lavoratore o pensionato deceduto e del familiare superstite.
In particolare, se tra gli stessi vi era convivenza, la condizione di mantenimento abituale è normalmente presunta, mentre in caso di non convivenza, l'accertamento involge la comparazione dei redditi di entrambi i soggetti, anche se non è comunque necessario che il deceduto provvedesse in via esclusiva al mantenimento del superstite.
A riguardo la Cassazione ha affermato che in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore (Cass. 11689/05).
L'apporto economico del genitore al sostentamento del figlio deve ritenersi pertanto del tutto rilevante, ove si consideri, come nella fattispecie in esame, la mancanza di reddito personale del secondo. CP_ Va da ultimo rilevato che in sede amministrativa l' ha rigettato la domanda non già per assenza del suddetto requisito bensì in ragione della assenza della inabilità
4 alla data di morte del familiare, assenza che, al contrario, è stata in questo processo accertata dal CTU con una relazione tecnicamente ineccepibile e non contestata dall'istituto.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni la domanda deve in definitiva essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento della pensione di CP_1 reversibilità in favore della ricorrente, a far data dall'1.02.2023 (1° giorno del mese successivo al decesso del titolare di pensione, avvenuto il 25.01.2023), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza. CP_ Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento della CP_1 pensione di reversibilità in favore del ricorrente, a far data dall'1.02.2023, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali della ricorrente, che CP_1 liquida in favore del procuratore antistatario in euro 1800,00 oltre CPA e IVA come per legge;
CP_ c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che sono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 29 maggio 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 29.05.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5781/2023
TRA
nato a [...] il [...], rappr.to e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Daniela di Nuzzo, presso cui elett. dom. in Maddaloni alla
Via Colle Puoti n. 49
OPPONENTE
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Itala De Benedictis, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena località San Benedetto
OPPOSTO
OGGETTO: accertamento dello stato invalidante ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in qualità di figlio inabile
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2023, la parte ricorrente in epigrafe, conveniva in giudizio l' , esponendo di aver presentato in data 23.02.2023 domanda diretta CP_1 ad ottenere il riconoscimento della pensione ai superstiti quale figlio inabile della sig.ra deceduta a Cervino in data 25.01.2023, titolare in vita PE CP_ della pensione di vecchiaia cat. VO n. 10556538. Lamentava che la sede competente, con comunicazione del 04.04.2023, rigettava la domanda adducendo la
1 mancanza del riconoscimento dello status di soggetto inabile all'epoca del decesso del familiare. Affermava di aver presentato ricorso avverso il provvedimento di diniego al competente Comitato Provinciale, rigettato con comunicazione del
12.06.2023. Chiedeva, pertanto, l'accertamento del proprio diritto alla fruizione del beneficio in parola e la condanna dell' alla corresponsione di quanto CP_1 dovutogli, anche a titolo di ratei arretrati e relativi interessi, con decorrenza dalla morte del de cuius. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' negando l'esistenza dei requisiti necessari ad ottenere CP_1 la prestazione invocata in capo al ricorrente. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e disposta altresì CTU medico legale, veniva decisa all'odierna udienza come da sentenza in atti.
*************
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito indicate.
È noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L.
903/65, e della L. 335/95 la pensione ai superstiti in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, o anche dell'assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi, al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
-vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
-orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa.
Quanto, poi, al requisito del carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
Occorre altresì che:
2 -il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art. 2 L. 222/84,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222/84, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile.
Venendo al caso in esame, osserva la giudicante che sussiste il requisito sanitario dell'inabilità atteso che la consulenza conferma che il ricorrente, al momento del decesso del familiare pensionato, si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il CTU ha infatti accertato che “È per tali motivazioni che, considerate le patologie riscontrate e l'incidenza delle stesse sia sulla capacità lavorativa generica sia su quella in occupazioni confacenti alle sue attitudini, il ricorrente può considerarsi affetto da un'invalidità che ne riduce, in modo permanente, la capacità di lavoro, rendendolo totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi della
Legge n° 222 del 12 giugno 1984. Ai fini della decorrenza dei benefici di legge che derivano dal suddetto stato invalidante, tenuto conto della documentazione in atti, considerato che le patologie riscontrate erano già documentate all'epoca dell'istanza prodotta, considerata l'incidenza delle stesse sia sulla capacità lavorativa generica sia su quella in occupazioni confacenti alle sue attitudini
(praticamente nulle, essendo persona inoccupata da sempre), considerata, altresì,
l'età del paziente (52 anni) all'epoca della morte del dante causa, riteniamo possa e debba intendersi, che il quadro morboso riscontrato, determinante una riduzione permanente della capacità di lavoro del periziando, tale da renderlo totalmente inabile, era già presente all'epoca della morte del dante causa, sig.ra PE
, deceduta il 25/01/2023”.
[...]
Tali conclusioni sono pienamente condivise dalla giudicante in quanto fondate su argomentazioni scientifiche ed esenti da errori o vizi logici.
3 Quanto al requisito della “vivenza a carico”, incontestato il rapporto di filiazione, va rilevato che il ricorrente ha fornito la prova documentale (certificato integrale stato di famiglia) che al momento del decesso della madre egli viveva con lei;
inoltre, il ricorrente ha allegato di aver percepito per l'anno 2023 un reddito inferiore ai limiti di legge.
Tali elementi di giudizio acquisiti al processo consentono di ritenere accertata una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore.
Ciò posto, tali circostanze, unitariamente considerate, inducono ad affermare l'esistenza del requisito della vivenza a carico.
Come è noto, è considerato a carico del lavoratore deceduto il superstite che si trovi in una situazione di bisogno tale da non poter vantare una condizione di autosufficienza economica, rapportata alle sue esigenze medie di carattere alimentare ed alle sue fonti di reddito ovvero il cui mantenimento da parte del deceduto era costante e rilevante.
In mancanza di una normativa specifica, occorre tenere in debito conto la situazione del nucleo familiare del lavoratore o pensionato deceduto e del familiare superstite.
In particolare, se tra gli stessi vi era convivenza, la condizione di mantenimento abituale è normalmente presunta, mentre in caso di non convivenza, l'accertamento involge la comparazione dei redditi di entrambi i soggetti, anche se non è comunque necessario che il deceduto provvedesse in via esclusiva al mantenimento del superstite.
A riguardo la Cassazione ha affermato che in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore (Cass. 11689/05).
L'apporto economico del genitore al sostentamento del figlio deve ritenersi pertanto del tutto rilevante, ove si consideri, come nella fattispecie in esame, la mancanza di reddito personale del secondo. CP_ Va da ultimo rilevato che in sede amministrativa l' ha rigettato la domanda non già per assenza del suddetto requisito bensì in ragione della assenza della inabilità
4 alla data di morte del familiare, assenza che, al contrario, è stata in questo processo accertata dal CTU con una relazione tecnicamente ineccepibile e non contestata dall'istituto.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni la domanda deve in definitiva essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento della pensione di CP_1 reversibilità in favore della ricorrente, a far data dall'1.02.2023 (1° giorno del mese successivo al decesso del titolare di pensione, avvenuto il 25.01.2023), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza. CP_ Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento della CP_1 pensione di reversibilità in favore del ricorrente, a far data dall'1.02.2023, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali della ricorrente, che CP_1 liquida in favore del procuratore antistatario in euro 1800,00 oltre CPA e IVA come per legge;
CP_ c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che sono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 29 maggio 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
5