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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4237 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 4237/2024
promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Pirillo che Parte_1
la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Caterina Biafora che la CP_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
relativo al minore: nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente - previa verifica delle modifiche reddituali e patrimoniali indicate, accogliere la presente istanza di revisione e per l'effetto ridurre l'assegno di mantenimento in favore del minore per i Persona_2
motivi di cui in narrativa, disponendo in capo al SI. la corresponsione della somma Parte_1
di € 100,00, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, importo rivalutabile annulamente
secondo gli indici ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie previamente concordate, con effetto
a partire dalla data della presente domanda.
IN SUBORDINE
Ridurre l'assegno di mantenimento in favore del figlio nella veriore somma di giudizio Persona_2
accertanda in corso di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con riserva di produrre documenti, articolare capitoli di prova per interpello e testimoni, formulare
istanze e con ogni altra e più ampia riserva istruttoria nei termini di cui all'art. 473-bis.17, si insiste sin d'ora per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
Ammettersi prova per testimoni sulle circostanze già capitolate in atti, da intendersi qui
integralmente riprodotti, epurati da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, preceduti dalla
locuzione “Vero che”.
Con richiesta, sin da ora, di escussione dei testimoni residenti in [...], mediante cd “a distanza”
scritta ex art. 257 bis c.p.c.bis in caso di ammissione delle prove istruttorie
Si indicano a testi :
(capi 3,4); Testimone_1
(capi 1.2.3) Testimone_2
(capi 1.2.3) Testimone_3
- Nominarsi, se del caso, un esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c. al fine di fornire ausilio per la ripresa
ed il miglioramento dei rapporti tra genitori e figli, oltre che per superare i conflitti tra genitori;
- Ordinare, se del caso, alla SI. ra la produzione in giudizio dei documenti richiesti dall'art. Per_2
473 bis.12 c.p.c. ed altresì, ex art. 210 c.p.c, dei seguenti documenti:
- estratto conto dei conti correnti intestati e cointestati alla SI. ra con i movimenti relativi Per_2
agli 2021, 2022, 2022; - conti e depositi accesi presso società fiduciarie italiane, comunitarie ed extracomunitarie intestati
o cointestati alla SI. ra;
Per_2
- investimenti mobiliari (deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti cointestati od
intestati alla SI. ra , anche sotto forma di polizze assicurative;
Per_2
- partecipazioni societarie facenti capo alla SI. ra , possedute direttamente o indirettamente Per_2
per interposta persona o tramite intestazione fiduciaria e bilanci delle relative società degli ultimi
tre anni;
- mutui o finanziamenti, cointestati od intestati alla SI. ra , indicandone la tipologia, la Per_2
causale, la durata ed i ratei mensili;
- visure catastali su base nazionale relative a proprietà immobiliari intestate singolarmente o
cointestate alla SI. ra;
Per_2
- dichiarazione dei redditi della SI. ra riferite agli anni fiscali 2021, 2022, 2023 Per_2
- CU ultimi degli 3 anni della SI. ra Per_2
- visura storica su base nazionale del PRA riferita alla SI. ra Per_2
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese.
Per parte resistente
In via principale
accertare l'insussistenza dei requisiti per la modifica dell'assegno di mantenimento del figlio minorenne, e della mancata assoluzione all'onere probatorio circa l'intervenuto mutamento delle condizioni e per l'effetto
respingere integralmente le avversarie domande di riduzione dell'assegno di mantenimento,
mantenendo quanto disposto dal'Illl.mo Tribunale nel decreto del 27 aprile 2016 emesso nel
procedimento R.G. 9057/2015
In via istruttoria
Ammettere le prove per interpello e testi sui capitoli ut supra formulati dal n. 1) al nn) 47, con i testi
infra indicati:
- Testimone_4
- Testimone_5 - , u.p.g. presso la Procura della Repubblica di Torino, Testimone_6
Con riserva di integrazioni di capi e testi.
Disporre ove ritenuto necessario indagine patrimoniale sul signor . Parte_1
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre
In ogni caso,
Con vittoria di spese e onorari di patrocinio, oltre accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra le parti, non coniugate, le quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 07/03/2024 il sig. ha chiesto la modifica del provvedimento Parte_1
assunto da questo Tribunale in data 07/04/2016. Chiedeva la riduzione del mantenimento per il minore da € 250 ad € 100 mensili oltre al 30% delle spese straordinarie ovvero, in subordine, la riduzione ritenuta congrua dal tribunale. Formulava altresì istanze istruttorie.
Si è costituita la sig.ra contestando le difese, le domande ed i documenti avversari, in quanto Per_2
del tutto infondati in fatto e diritto. Chiedeva, in particolare, il rigetto del ricorso e la conferma di quanto previsto nel provvedimento del 2016.
All'udienza in data 09/12/2024 le parti venivano sentite alla presenza dei rispettivi difensori ed il giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo. Veniva concesso termine a parte ricorrente per la replica alla memoria di costituzione e per il deposito di documentazione.
All'udienza del 30/01/2025 il Giudice invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi istruttori.
Il sig. ha chiesto la riduzione del contributo al mantenimento ad euro 100 mensili in favore Pt_1
del minore. Ha dichiarato di aver subito un sinistro stradale in data 24.06.2023 che esitava in lesioni al braccio sinistro ed in un disturbo post-traumatico da stress. Inoltre, formava un nuovo nucleo familiare a Licata dal quale nascevano due figli (nati nel 2022 e nel 2024). Sosteneva, quindi, di avere una diminuita capacità economica rispetto al provvedimento del 2016 e, a causa delle conseguenze derivate dall'incidente, di non poter svolgere alcuna attività lavorativa.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, ricostruendo le numerose vicende giudiziarie tra le parti, civili e penali: in particolare in data 20/01/2022 il Tribunale per i Minorenni
di Torino dichiarava decaduto il sig. dalla responsabilità genitoriale ed in data 13/05/2024 il Pt_1
Tribunale di Torino Sesta sezione penale lo condannava per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 570 bis cp (RGNR 21490/2021). Riferiva, inoltre, che il padre aveva sempre svolto attività lavorativa,
probabilmente in nero.
Alla luce degli elementi raccolti, ritiene il Collegio, che la domanda attorea vada rigettata.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione medica dalla quale emerge che, allo stato, egli debba astenersi dall'attività lavorativa. Egli risulta dunque, a differenza dell'epoca in cui fu assunto il precedente provvedimento, attualmente disoccupato. È pur vero che egli si è risposato ed ha due ulteriori figli da mantenere. È altresì vero, però, che può contare anche sui redditi della moglie,
estetista, che nel 2022 è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale per non aver, tra le altre cose, più intrattenuto rapporti con il minore e non aver pagato mai nulla per il suo mantenimento.
Inoltre, il figlio nel 2016 aveva due anni, mentre attualmente ne ha 11: egli è dunque cresciuto Per_1
e maggiori sono certamente le sue esigenze.
Alla luce di ciò, considerata anche la natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il
Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da
26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA la domanda di parte ricorrente;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano ai sensi Parte_1 CP_1
del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2.905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA,
CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 4237/2024
promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Pirillo che Parte_1
la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Caterina Biafora che la CP_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
relativo al minore: nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente - previa verifica delle modifiche reddituali e patrimoniali indicate, accogliere la presente istanza di revisione e per l'effetto ridurre l'assegno di mantenimento in favore del minore per i Persona_2
motivi di cui in narrativa, disponendo in capo al SI. la corresponsione della somma Parte_1
di € 100,00, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, importo rivalutabile annulamente
secondo gli indici ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie previamente concordate, con effetto
a partire dalla data della presente domanda.
IN SUBORDINE
Ridurre l'assegno di mantenimento in favore del figlio nella veriore somma di giudizio Persona_2
accertanda in corso di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con riserva di produrre documenti, articolare capitoli di prova per interpello e testimoni, formulare
istanze e con ogni altra e più ampia riserva istruttoria nei termini di cui all'art. 473-bis.17, si insiste sin d'ora per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
Ammettersi prova per testimoni sulle circostanze già capitolate in atti, da intendersi qui
integralmente riprodotti, epurati da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, preceduti dalla
locuzione “Vero che”.
Con richiesta, sin da ora, di escussione dei testimoni residenti in [...], mediante cd “a distanza”
scritta ex art. 257 bis c.p.c.bis in caso di ammissione delle prove istruttorie
Si indicano a testi :
(capi 3,4); Testimone_1
(capi 1.2.3) Testimone_2
(capi 1.2.3) Testimone_3
- Nominarsi, se del caso, un esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c. al fine di fornire ausilio per la ripresa
ed il miglioramento dei rapporti tra genitori e figli, oltre che per superare i conflitti tra genitori;
- Ordinare, se del caso, alla SI. ra la produzione in giudizio dei documenti richiesti dall'art. Per_2
473 bis.12 c.p.c. ed altresì, ex art. 210 c.p.c, dei seguenti documenti:
- estratto conto dei conti correnti intestati e cointestati alla SI. ra con i movimenti relativi Per_2
agli 2021, 2022, 2022; - conti e depositi accesi presso società fiduciarie italiane, comunitarie ed extracomunitarie intestati
o cointestati alla SI. ra;
Per_2
- investimenti mobiliari (deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti cointestati od
intestati alla SI. ra , anche sotto forma di polizze assicurative;
Per_2
- partecipazioni societarie facenti capo alla SI. ra , possedute direttamente o indirettamente Per_2
per interposta persona o tramite intestazione fiduciaria e bilanci delle relative società degli ultimi
tre anni;
- mutui o finanziamenti, cointestati od intestati alla SI. ra , indicandone la tipologia, la Per_2
causale, la durata ed i ratei mensili;
- visure catastali su base nazionale relative a proprietà immobiliari intestate singolarmente o
cointestate alla SI. ra;
Per_2
- dichiarazione dei redditi della SI. ra riferite agli anni fiscali 2021, 2022, 2023 Per_2
- CU ultimi degli 3 anni della SI. ra Per_2
- visura storica su base nazionale del PRA riferita alla SI. ra Per_2
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese.
Per parte resistente
In via principale
accertare l'insussistenza dei requisiti per la modifica dell'assegno di mantenimento del figlio minorenne, e della mancata assoluzione all'onere probatorio circa l'intervenuto mutamento delle condizioni e per l'effetto
respingere integralmente le avversarie domande di riduzione dell'assegno di mantenimento,
mantenendo quanto disposto dal'Illl.mo Tribunale nel decreto del 27 aprile 2016 emesso nel
procedimento R.G. 9057/2015
In via istruttoria
Ammettere le prove per interpello e testi sui capitoli ut supra formulati dal n. 1) al nn) 47, con i testi
infra indicati:
- Testimone_4
- Testimone_5 - , u.p.g. presso la Procura della Repubblica di Torino, Testimone_6
Con riserva di integrazioni di capi e testi.
Disporre ove ritenuto necessario indagine patrimoniale sul signor . Parte_1
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre
In ogni caso,
Con vittoria di spese e onorari di patrocinio, oltre accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra le parti, non coniugate, le quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 07/03/2024 il sig. ha chiesto la modifica del provvedimento Parte_1
assunto da questo Tribunale in data 07/04/2016. Chiedeva la riduzione del mantenimento per il minore da € 250 ad € 100 mensili oltre al 30% delle spese straordinarie ovvero, in subordine, la riduzione ritenuta congrua dal tribunale. Formulava altresì istanze istruttorie.
Si è costituita la sig.ra contestando le difese, le domande ed i documenti avversari, in quanto Per_2
del tutto infondati in fatto e diritto. Chiedeva, in particolare, il rigetto del ricorso e la conferma di quanto previsto nel provvedimento del 2016.
All'udienza in data 09/12/2024 le parti venivano sentite alla presenza dei rispettivi difensori ed il giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo. Veniva concesso termine a parte ricorrente per la replica alla memoria di costituzione e per il deposito di documentazione.
All'udienza del 30/01/2025 il Giudice invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi istruttori.
Il sig. ha chiesto la riduzione del contributo al mantenimento ad euro 100 mensili in favore Pt_1
del minore. Ha dichiarato di aver subito un sinistro stradale in data 24.06.2023 che esitava in lesioni al braccio sinistro ed in un disturbo post-traumatico da stress. Inoltre, formava un nuovo nucleo familiare a Licata dal quale nascevano due figli (nati nel 2022 e nel 2024). Sosteneva, quindi, di avere una diminuita capacità economica rispetto al provvedimento del 2016 e, a causa delle conseguenze derivate dall'incidente, di non poter svolgere alcuna attività lavorativa.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, ricostruendo le numerose vicende giudiziarie tra le parti, civili e penali: in particolare in data 20/01/2022 il Tribunale per i Minorenni
di Torino dichiarava decaduto il sig. dalla responsabilità genitoriale ed in data 13/05/2024 il Pt_1
Tribunale di Torino Sesta sezione penale lo condannava per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 570 bis cp (RGNR 21490/2021). Riferiva, inoltre, che il padre aveva sempre svolto attività lavorativa,
probabilmente in nero.
Alla luce degli elementi raccolti, ritiene il Collegio, che la domanda attorea vada rigettata.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione medica dalla quale emerge che, allo stato, egli debba astenersi dall'attività lavorativa. Egli risulta dunque, a differenza dell'epoca in cui fu assunto il precedente provvedimento, attualmente disoccupato. È pur vero che egli si è risposato ed ha due ulteriori figli da mantenere. È altresì vero, però, che può contare anche sui redditi della moglie,
estetista, che nel 2022 è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale per non aver, tra le altre cose, più intrattenuto rapporti con il minore e non aver pagato mai nulla per il suo mantenimento.
Inoltre, il figlio nel 2016 aveva due anni, mentre attualmente ne ha 11: egli è dunque cresciuto Per_1
e maggiori sono certamente le sue esigenze.
Alla luce di ciò, considerata anche la natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il
Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da
26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA la domanda di parte ricorrente;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano ai sensi Parte_1 CP_1
del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2.905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA,
CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.